Ambiente e Lavoro Toscana (ALT) 


PRIME INDICAZIONI PER L'ATTUAZIONE DEI CORSI PREVISTI DALL'ART. 10 E 19

Decreto legislativo 14 agosto 1996 n.494 - "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".
 
Con il decreto legislativo 14 agosto 1996 n.494 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23/9/1996 – è stata recepita nell’ordinamento nazionale la direttiva 92/57/CEE concernente la prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, definendo e completando, con norme specifiche, la disciplina generale delineata in materia con il D.Lgs. n. 626/94, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.242/96.

Allo scopo di fornire indicazioni utili per una corretta ed omogenea gestione del decreto è stato approvato il presente documento che affronta prioritariamente il problema relativo ai "corsi di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile" previsti dall’articolo 10, e allegato V, e dell’articolo 19 della legge per le due nuove figure introdotte del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza.

In ordine a tale questione, che riveste una urgenza notevole in considerazione del fatto che molti enti hanno già predisposto programmi ed in molti casi avviato e realizzato corsi, il documento intende fornire indirizzi sia su aspetti interpretativi della norma che sugli aspetti qualitativi dei corsi.

L’elaborazione di un documento più completo che entri nel merito di altri punti di criticità del Decreto Legislativo costituisce peraltro l’obiettivo successivo che le Regioni si impegnano a perseguire e su cui hanno finalizzato apposito lavoro tecnico.

 

Analisi della norma
I corsi sono previsti dall’articolo 10 comma 2 del D.Lgs. 494/96, nel quale si prevede quanto segue:

1-Devono essere organizzati dalle "Regioni mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa da altri Enti od Associazioni che vengono elencati in materia esplicita;

2-Devono rispettare almeno i contenuti dell’allegato V, sia come durata che come contenuti minimi. A chi partecipa al corso verrà rilasciato semplice "attestato di frequenza", e non quindi un giudizio di merito;

3-Le Regioni devono determinare i costi dei corsi da esse organizzati che dovranno essere posti a carico dei partecipanti.

Sempre all’articolo 10 si stabilisce quali sono i requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti che richiedono di partecipare ai corsi e, al comma 5, quali soggetti sono invece esonerati dall’obbligo di frequentarli.

Relativamente al punto 1: l’articolo 10 affida in primis alle Regioni il compito di organizzare i corsi; gli altri Enti elencati hanno facoltà di organizzare "in alternativa". Per i corsi non organizzati dalla Regione, il suo ruolo potrà essere quello di indicare gli obiettivi specifici e i metodi formativi, come nel seguito riportato, contribuendo ad elevare il livello qualitativo.

E’ perciò urgente che ogni Regione decida il comportamento che intende tenere, chiarendo anche i vincoli altrimenti esistenti sulla "alternativa".

E’ opportuno che le Regioni che intendono organizzare corsi attraverso le proprie strutture tecniche favoriscano il coordinamento fra i servizi di prevenzione delle USL e le strutture operanti nel campo della formazione professionale.

E’ auspicabile altresì che gli operatori delle "strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale", oltre ad un contributo di docenza qualificata specie sugli argomenti di specifica competenza, forniscano il loro sostegno nella fase di progettazione dei corsi.

Relativamente al punto 2: posto che la durata del corso è stabilita in 120 ore e che la norma si limita ad indicare che devono essere trattati "almeno 6 argomenti, ribadito che non è previsto un giudizio finale di merito, appare del tutto evidente che i corsi devono essere in grado di formare professionalità reali, non fosse altro per il fatto che i Coordinatori per la sicurezza rispondono penalmente del loro operato.

I corsi dovranno perciò avere alcuni requisiti di metodo e di contenuto che si andranno ad indicare.

L’Ente regione può, come ruolo prioritario, accreditare – oppure riconoscere sotto forma di patrocinio, attestazione di qualità o altro – i corsi che rispondono ai requisiti minimi stabiliti.

Tale riconoscimento, che non è obbligatorio, ed è perciò concesso dietro specifica richiesta di quegli Enti espressamente elencati al comma 2 dell’articolo 10, va considerato come indicatore importante della qualità del corso.

Le Regioni che si orienteranno verso questo tipo di scelta operativa, dovranno mettere in atto anche un meccanismo di verifica dell’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti.

E’ importante che ogni in Regione, qualunque sia la scelta operativa adottata, vengano date indicazioni alle strutture tecniche operanti nel campo della prevenzione e della formazione professionale di cui al punto 1, affinché partecipino e diano il loro contributo di collaborazione esclusivamente ai corsi che rispettano i requisiti minimi di qualità.

L’articolo 19, punto 2, fissa in 60 ore da frequentare entro 3 anni la durata dei corsi per i soggetti che in sede di prima applicazione del decreto possono svolgere il compito di Coordinatore senza aver frequentato il corso.

Anche per questi corsi valgono le indicazioni formulate nel presente documento. Si tratterà di distribuire il tempo dedicato ai singoli temi in maniera tale da permettere il raggiungimento degli obiettivi formativi sfruttando le conoscenze già possedute dagli iscritti.

Relativamente al punto 3: il costo dei corsi può variare in relazione a molti fattori, numero di partecipanti, tipo di strutture utilizzate, numero o qualificazione dei docenti ecc.

E’ perciò che ogni singola Regione determini i costi dei corsi che intende organizzare in proprio.

 

Requisiti minimi
A conclusione si indicano quali possano ritenersi i requisiti minimi da rispettare nella realizzazione di un corso di cui all’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 494/96.

A - Per ogni corso deve essere individuato il responsabile, con compito di gestione del progetto e di coordinamento dell’attività didattica. Tale soggetto deve possedere documentata esperienza e capacità formativa.

B - I docenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro saranno preferibilmente laureati o diplomati in materie scientifiche, con specifica esperienza professionale di almeno 5 anni.

C - Il numero ottimale di partecipanti è inferiore a 30. Oltre le 30 persone, fino ad numero massimo di 50, è necessaria la presenza di assistenti in sala per il docente, supporti didattici e strutture adeguate al numero.

D - La frequenza va documentata con registro delle presenze. L’attestato di frequenza è rilasciato a chi ha effettivamente partecipato al corso, considerato che possono essere giustificate assenze, valutate dal responsabile del corso, indicativamente non superiore al 10% delle ore complessive.

E - L’obiettivo formativo fondamentale deve essere la preparazione di soggetti in grado di intervenire in modo propositivo nelle fasi di progettazione, organizzazione ed esecuzione dell’opera, per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Per la progettazione in particolare, devono acquisire capacità propositive su quegli aspetti del progetto che possono essere fonte di rischio sia nella costruzione dell’opera che nel corso del suo utilizzo successivo. I compiti che questi soggetti dovranno saper svolgere sono quelli indicati all’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 494/96. I soggetti che usciranno dai corsi dovranno essere in grado di predisporre un piano di sicurezza ed il fascicolo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b.

F - Dovranno essere predisposti strumenti di verifica dell’apprendimento, mirati agli obiettivi, da utilizzare nei vari momenti del corso. Tale verifica, anche se non può essere vincolante per il rilascio dell’attestato di frequenza, fa parte integrante del progetto formativo.
 
 


Per tornare all'Indice