GLOSSARIO DI RIFERIMENTO
Si forniscono le seguenti definizioni utili in aggiunta a quelle di cui allarticolo 2 del presente decreto:
Appaltante: Colui che richiede un lavoro o una prestazione; può non coincidere con il committente.
Appaltatore: E il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire unopera e/o una prestazione con mezzi propri.
Appalto promiscuo: Appalto che vede impegnate contemporaneamente una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente.
Appalto scorporato: Appalto di lavori effettuati da due o più imprese che, con contratti separati, eseguono lopera (senza la copresenza di lavoratori dipendenti dal committente). Questo contratto si realizza, generalmente, quando lopera richiede lavori specializzati o di diversa natura.
Contratto dappalto: "Contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento di unopera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro"(articolo 1655 C.C.).
Contratto dopera: Contratto che si configura quando una persona si obbliga verso unaltra "persona fisica o giuridica" a fornire unopera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (articolo 2222C.C.).
Direttore dei lavori: Figura nominata dal committente che opera il controllo sulla esecuzione dei lavori, sui materiali impiegati e sulla rispondenza dellopera a quanto progettato o stabilito nel contratto dappalto. Di fatto è colui che vigila e garantisce lapplicazione del capitolato dappalto.
Direttore tecnico
di cantiere: Figura dirigenziale incaricata della gestione del
cantiere, compresa la sicurezza. E nominato dallappaltatore e risponde
degli obblighi di questultimo relativi al cantiere, quando siano delegabili.
Può essere un titolare o un dipendente della ditta appaltatrice
o un professionista esterno da questa individuato.