Ambiente e Lavoro Toscana (ALT) 


OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
(Comma 3)

Decreto legislativo 14 agosto 1996 n.494 - "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".
 
Fra i compiti propri del Committente o del Responsabile dei lavori vi è la determinazione della durata dei lavori o fasi di lavoro (comma 1) e nei casi previsti la designazione "contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva", del coordinatore per la progettazione (comma 3)

A tale riguardo si ritengono necessarie due precisazioni.

1-La durata dei lavori, indicata al comma 3 come "uomini/giorni" o "uomini-giorni", va calcolata considerando le giornate lavorative che si prevede verranno effettivamente svolte, sommando cioè il numero dei giorni di presenza in cantiere di tutti i lavoratori a vario titolo impiegati.

2-Un’attenta lettura del comma 3 lettera a, chiarisce che la nomina del coordinatore per la progettazione, va effettuata per tutti i cantieri in cui sia prevista la presenza, o contemporaneamente o successiva, di più imprese, purché la durata presunta si a pari ad almeno 100 uomini/giorni (vedi anche Circ.73/97 del Ministro del Lavoro).
 

 


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