OBBLIGHI
DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
(Comma 3)
Decreto legislativo
14 agosto 1996 n.494 - "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente
le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei o mobili".
Fra i compiti propri del Committente o del
Responsabile dei lavori vi è la determinazione della
durata dei lavori o fasi di lavoro (comma 1) e
nei casi previsti la designazione "contestualmente allaffidamento
dellincarico di progettazione esecutiva", del coordinatore per
la progettazione (comma 3)
A tale riguardo si ritengono necessarie due precisazioni.
1-La durata dei lavori, indicata al comma 3 come "uomini/giorni" o "uomini-giorni", va calcolata considerando le giornate lavorative che si prevede verranno effettivamente svolte, sommando cioè il numero dei giorni di presenza in cantiere di tutti i lavoratori a vario titolo impiegati.
2-Unattenta lettura del comma 3 lettera a, chiarisce che la
nomina del coordinatore per la progettazione, va effettuata per tutti i
cantieri in cui sia prevista la presenza, o contemporaneamente o successiva,
di più imprese, purché la durata presunta si a pari ad almeno
100 uomini/giorni (vedi anche Circ.73/97 del Ministro
del Lavoro).