COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Decreto legislativo
14 agosto 1996 n.494 - "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente
le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei o mobili".
Sicuramente sono le due figure attorno alle quali ruota tutto il decreto. Si tratta di soggetti con caratteristiche professionali nuove, che a pieno titolo entrano nel novero dei professionisti della prevenzione nel settore edile.
Devono essere nominati dal Committente o, in sua vece, dal Responsabile dei lavori, "contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva", il coordinatore per la progettazione (art. 3, comma 3), e prima di "affidare i lavori", il coordinatore per lesecuzione (art. 3, comma 4), e hanno gli obblighi indicati allart. 4 e 5. Tali obblighi sono sanzionati penalmente.
In considerazione della delicatezza delle funzioni svolte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che in forza dellarticolo 5, comma1, lettere d, e, f, ha lobbligo di controllare appare giustificato indicare che tale figura non sia scelta fra i dipendenti, nè tantomeno tra i titolari, dell'Impresa appaltatrice od esecutrice dei lavori, al fine di non ingenerare situazioni di difficile gestione.
Si potrebbe creare infatti il caso di un dipendente (o di un titolare) che, in forza dellart. 5 comma 1 lettere d, -e, -f, ha l'obbligo di controllare il rispetto del piano di sicurezza da parte delle Imprese e dei lavoratori autonomi, di proporre al Committente la sospensione dei lavori, o addirittura di sospendere direttamente i lavori in caso di pericolo grave ed imminente, è assai importante che il Committente operi una scelta ponderata e qualificata.
Si segnala in particolare lestrema attenzione che dovrà essere posta nel caso in cui si volesse individuare il Coordinatore fra i dipendenti, o i titolari dellimpresa appaltatrice od esecutrice dei lavori, in conseguenza del fatto che tale soggetto sarebbe caricato dellobbligo di controllare per conto del Committente, la propria Impresa.
Va ricordato, a tale proposito, che il Committente, non si libera delle proprie responsabilità per il semplice fatto di aver nominato il Coordinatore (art. 6, comma 2), dovendo dimostrare in caso di inchiesta per infortunio o ispezione per violazione di norme, di aver fatto quanto era in sua facoltà fare. Dovrà poter essere esclusa ad esempio, la "culpa in eligendo", per aver scelto un soggetto non idoneo a ricoprire il suo mandato.
In riferimento ai requisiti professionali dei coordinatori (artt. 10 e 19), va fatto riferimento al già citato documento regionale sui corsi di formazione.
E' opportuno chiarire tuttavia che per "associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori", come indicato al comma 2 dell'art. 10 fra i soggetti che possono organizzare i corsi, sono da intendersi quelle che rappresentano datori di lavoro o lavoratori di aziende che operano nel settore al quale si applica il Decreto 494 e non in settori produttivi diversi.
I commi 4 e 5 dello stesso articolo prevedono che l'attestato di frequenza al corso di cui al comma 2, non sia richiesto rispettivamente per "i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore" e per "coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni per almeno cinque anni., in qualità di pubblici ufficiali..."
Per tali soggetti è evidente che non si può comunque prescindere dal possesso del titolo di studio e dall'esperienza lavorativa maturata nel settore delle costruzioni, di cui al comma 1.
Lart. 19 detta le norme per svolgere, "in sede di prima applicazione", pur in assenza dei "requisiti di cui allarticolo 10, commi 1 e 2", le funzioni di Coordinatore per la progettazione e di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Le figure previste dal comma 1, lettera a, dellarticolo 19, sono individuabili in dipendenti inquadrati come dirigenti o preposti che abbiano ricoperto questo ruolo per almeno quattro anni al momento dellentrata in vigore del decreto, e che possano produrre "idonea documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi per il periodo di svolgimento dellattività" (ad esempio dei Mod 01/M-OTT dellINPS).
Tali soggetti dovranno avere effettivamente svolto "attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni", attestata da documentazione rilasciata dal datore di lavoro.
Si ritiene che vi possano rientrare sostanzialmente i capocantiere, quando siano in possesso di delega formale alla sicurezza per almeno quattro anni, oppure di certificazione esplicita del datore di lavoro indicante "leffettivo svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni per almeno quattro anni".
Al comma 1, lettera b) si prendono invece in considerazione le figure espressamente incaricate dallImpresa di svolgere le "funzioni di direttore tecnico di cantiere".
In questo caso le "certificazioni di committenti privati", che documenteranno i periodi di incarico conferiti allImpresa con quel determinato direttore tecnico, dovranno essere "vidimate dalle autorità che hanno rilasciato la concessione od il permesso di esecuzione lavori". Tale vidimazione ha lo scopo di attestare che lopera di cui si parla nel certificato del committente corrisponde alle concessioni o ai permessi rilasciati dallautorità competente.
La documentazione comprovante l'inquadramento di tali figure, sia quelle rientranti nella lettera a) che nella lettera b), deve essere trasmessa all'Organo di vigilanza territorialmente competente per domicilio dellinteressato, prima di accettare l'incarico di coordinatore.
Compito dell'Organo di Vigilanza sarà quello di verificare che la documentazione trasmessa sia completa.
Relativamente all'art. 19 vedi anche la Circolare 41 e 73 del Ministero del Lavoro.
La circolare 73/97 in particolare, estende lapplicabilità dellarticolo 19 ai direttori dei lavori.
A tale proposito si ritiene doveroso precisare che questi soggetti dovranno quantomeno essere in grado di dimostrare che nei contratti di appalto da loro gestiti, per un periodo complessivo non inferiore a 4 anni, era "concordato espressamente anche il rispetto da parte delle ditte appaltatrici delle norme di sicurezza vigenti", e dichiarare che è stato loro compito preciso verificare tale rispetto.
In questo caso i direttori dei lavori si troverebbero nelle condizioni di aver svolto di fatto una funzione equivalente a quella di direttore tecnico di cantiere, rientrando nella fattispecie prevista da comma 1 lettera b) dellarticolo 19.