Ambiente e Lavoro Toscana (ALT) 


LAVORATORE AUTONOMO

Decreto legislativo 14 agosto 1996 n.494 - "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".
 

Si deve mettere l'accento sulla fondamentale differenza tra lavoratore subordinato e lavoratore autonomo: nel primo caso il datore di lavoro ha l'obbligo di vigilare e imporre il rispetto delle norme antinfortunistiche, mentre nel caso del lavoratore autonomo egli, cooperando senza vincoli di subordinazione, non era sottoposto, almeno prima dell'introduzione del D. Lgs. 626/94, ad alcun potere di vigilanza altrui.

 La giurisprudenza aveva tuttavia già elaborato il principio secondo cui l'imprenditore che si rivolge ad operai specializzati ha comunque l'obbligo di garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, posto che ha inserito i lavoratori autonomi nell'organizzazione del cantiere, anche se non li ha sottoposti a vincolo di subordinazione. (Cass. Sez. IV, 11.02.82; Cass. Pen. 1983-982.661)

Con i D.Lgs 626/94 e 494/96 il legislatore ha inteso disciplinare espressamente la materia.

Il D.Lgs 626/94, all'art. 7, definisce il rapporto che deve intercorrere tra datore di lavoro e lavoratore autonomo allorché vengano a crearsi interferenze nei lavori delle diverse imprese o dei singoli lavoratori autonomi coinvolti nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il D.Lgs. 494/96, all'art. 2 lettera d, definisce il rapporto che deve intercorrere tra datore di lavoro e lavoratore autonomo come "...persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione".

Il successivo art. 7 definisce gli obblighi dei lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, prevedendo per ognuno degli obblighi la relativa sanzione.

Va da sé che anche nei cantieri temporanei o mobili sono vietati, a norma dell’articolo 6 comma 2 del Dlgs 626/94, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e ai regolamenti vigenti in materia di sicurezza (ad es. ponteggi, apparecchi di sollevamento…).

E’ altresì chiaro che ove il lavoratore autonomo svolga la propria attività sotto la dirigenza dell’appaltatore, il quale gli fornisca anche attrezzature e materiali, l'onere del rispetto della norma di sicurezza resta a carico di quest'ultimo.

La ragione del coinvolgimento del lavoratore autonomo nel rispetto della norma antinfortunistica va ricercata nell'attuale modello di organizzazione del lavoro che prevede sempre più spesso il ricorso a piccole imprese o artigiani singoli specializzati.

In forza della normativa citata, il lavoratore autonomo è chiamato a rispettare la norma di sicurezza allo scopo di tutelare le legittime aspettative del lavoratore subordinato e degli altri lavoratori autonomi che concorrono alla realizzazione dell'opera.

Di conseguenza, il lavoratore autonomo resta escluso dagli obblighi soltanto nel caso in cui l'opera sia eseguita senza l'apporto di altri lavoratori.

E' opportuno sottolineare che l'apporto/concorso del lavoratore autonomo alla realizzazione dell'opera è indipendente dalla eventuale consequenzialità o sovrapposizione dei lavori, in quanto l'unico parametro di riferimento è l'intera opera "indipendentemente da eventuali frazionamenti" (art.2 comma 1 lettera b).

Allo scopo di evitare errori interpretativi è opportuno chiarire alcune situazioni nelle quali la figur del lavoratore autonomo assume notevole importanza.

La prima situazione riguarda i "cantieri in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori".

Dato per scontato che debbano sussistere ambedue le condizioni descritte, si chiarisce che la presenza dei 21 o più lavoratori è sufficiente che si verifichi anche per un solo giorno per rientrare nella categoria descritta (vedi commento all’articolo 11).

Inoltre la parola "lavoratori" deve intendersi non riferita esclusivamente al lavoratore subordinato bensì anche al lavoratore autonomo.

La seconda riguarda la categoria di "cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea se l'entità presunta del cantiere è pari ad almeno 100 uomini/giorni".

In questa categoria di cantieri rientrano anche le imprese formate dal solo lavoratore autonomo.

La terza situazione riguarda l'obbligo previsto dall'art. 7 comma 1 lettera c, di adeguarsi "...alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza".

La norma potrebbe apparire incongrua in quanto trasferisce l'onere di dare indicazioni in merito alla sicurezza in capo al committente e per lui al coordinatore, anziché all'appaltatore.

Evidentemente il legislatore ha ritenuto che la possibilità di frazionare l'appalto tra più imprese e/o lavoratori autonomi è una scelta operata dal committente, il quale ne dovrà tener conto in sede contrattuale e/o di programmazione dei lavori (piani di sicurezza).

Pertanto il coordinatore, nella programmazione dei lavori, dovrà considerare anche la figura del lavoratore autonomo, ove questa possibilità venga data dal committente in sede contrattuale.  


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