Ambiente e Lavoro Toscana (ALT) 


OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO
(art.9 comma 2)

Decreto legislativo 14 agosto 1996 n.494 - "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".
 
 
Il 2° comma dell'art. 9 prevede che "...la redazione ovvero l'accettazione e la gestione ... dei piani di sicurezza e coordinamento... costituisce adempimento delle norme previste dall'art.4, commi 1, 2 7...del D.Lgs 626/94".

Si prevede cioè il superamento dell'obbligo di valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento.

A tale riguardo va chiarito che il D.Lgs. 494/96 riguarda i "cantieri temporanei o mobili", che, a differenza degli insediamenti fissi, nascono e si chiudono anche in tempi molto brevi, e sono soggetti a continue variazioni delle situazioni di rischio.

Per questi ed altri motivi, il legislatore ha ritenuto di predisporre uno strumento, il piano di sicurezza e di coordinamento, particolarmente adatto alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi nei singoli cantieri.

E' perciò conseguente l'esonero dalla valutazione del rischio per quel cantiere in presenza del piano di sicurezza e coordinamento.

Il piano è soggetto, analogamente alla valutazione dei rischi, ai continui aggiornamenti da parte del coordinatore per l'esecuzione in corso d'opera, per essere adeguato "...all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute" (art. 5 comma 1b).

Rimane però obbligatoria la valutazione del rischio per l'Impresa nel suo complesso.

L'Impresa dovrà valutare, a norma dell'art. 4 del D.Lgs. 626/94, i rischi connessi alle proprie strutture fisse (uffici, magazzini e depositi, impianti fissi, ecc.), alle proprie tipologie e modalità di lavoro, alle proprie attrezzature e macchine, sostanze e preparati pericolosi.

Questo obbligo non viene perciò superato dall'art. 9 del D.Lgs. 494/96, non potendo il piano di sicurezza e di coordinamento, che riguarda ed è diverso per ogni singolo cantiere, comprendere i rischi tipici dell'impresa.

Si ritiene inoltre che il datore di lavoro, preliminarmente all'accettazione del piano redatto dal coordinatore, debba verificare che non vi siano elementi di contrasto con le indicazioni di sicurezza contenute nel proprio documento di valutazione del rischio redatto a norma dell'art. 4 del D.Lgs. 626/94.

Per quanto riguarda il livello di definizione al quale deve arrivare il piano di sicurezza e di coordinamento, appare giustificato ritenere che la valutazione dei rischi connessi direttamente con il funzionamento di singole attrezzature sia a carico del datore di lavoro, tramite la propria valutazione ex art. 4 del D.Lgs. 626/94, e che perciò il coordinatore, nel redigere il piano, non debba inoltrarsi fino a questo livello; potrà dare indicazioni sui rischi connessi alle macchine e sulla necessità di avere attrezzature a norma.

Compito del coordinatore sarà invece, come previsto dall'art. 12, comma 1 D.Lgs. 494/96, quello di definire le procedure di sicurezza, i tempi, la predisposizione del cantiere ecc., in relazione alla specifica opera edile.

Nel caso di cantieri la cui durata prevista è inferiore a quanto indicato dall'art. 3 comma 3, e per i quali non è quindi obbligatoria nè la nomina dei coordinatori nè la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento, si fa riferimento alla valutazione del rischio di impresa, prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 626/94, che dovrà essere modificata quando le situazioni di rischio dei singoli cantieri differiscano sostanzialmente da quelle previste nel documento di valutazione.
 


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