Ambiente e Lavoro Toscana (ALT) 


NOTIFICA PRELIMINARE
(art.11)

Decreto legislativo 14 agosto 1996 n.494 - "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".
  L’art. 11 pone a carico del committente o, in sua vece, del Responsabile dei Lavori, l'obbligo di segnalare all'Organo di Vigilanza territorialmente competente, l'apertura di un nuovo cantiere.

La notifica deve essere trasmessa "...prima dell'inizio dei lavori" e deve contenere le informazioni indicate nell'allegato III. Non vanno ovviamente riportate le informazioni relative a obblighi non previsti, come ad esempio la nomina del coordinatore quando non sia obbligatoria.

In caso di variazioni degli elementi oggetto della notifica, c'è l'obbligo di trasmetterne notizia all'Organo di Vigilanza.

L'Organo di Vigilanza, già identificato dall’art. 23 del D.Lgs. 626/94, è da intendersi l'USL territoriale e, in particolare, il Servizio di Prevenzione e Sicurezza in Ambiente di Lavoro del territorio nel quale è ubicato il cantiere.

Copia della notifica deve essere "affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.".

A questo proposito si ritiene che l'obbligo sia assolto indicandone gli estremi sul cartello di cantiere e custodendone copia integrale in cantiere.

Il comma 1 dell'art. 11, alle lettere a, b e c, individua le situazioni nelle quali sussiste l'obbligo.

Alle lettere a e b si usano criteri di durata presunta dei lavori, rimandando quindi all'obbligo del committente (o del Responsabile dei Lavori), di cui all’art. 3 comma 1, di determinare in fase di progetto esecutivo "la durata dei lavori o fasi di lavoro".

La lettera a) in particolare prevede la sussistenza dell'obbligo di notifica per opere di durata presunta superiore ai 30 giorni e con presenza contemporanea di più di 20 lavoratori. La contemporaneità si deve intendere anche per periodi ridotti, al limite anche di un solo giorno. Tale lettura appare giustificata dall'elevato rischio che comporta la presenza contemporanea in cantiere di un numero elevato di lavoratori.

A questo riguardo la già citata circolare 73/97 del Ministero del Lavoro fornisce una interpretazione diversa, indicando che la contemporaneità della presenza di più di 20 lavoratori si debba intendere per tutti i 30 giorni lavorativi. Tale lettura, ancorché possibile ad un esame letterale del testo, appare meno rispondente allo spirito della norma.

Infatti, un cantiere con presenza contemporanea di 20 lavoratori consecutivamente presenti, rientrerebbe nel caso previsto del comma 1 lettera b) (500 uomini/giorni) già dopo 25 giorni lavorativi, rendendo di fatto inutile il dispositivo della lettera a.

Alla lettera c si usa un criterio di rischio, rimandando all'allegato II.

Il punto 1 dell'allegato II indica come rischi particolari "lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiori a m.1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m.2, se particolarmente aggravati ....".

L'introduzione dell'obbligo di notifica preliminare è una novità molto importante, per la possibilità che viene data alle USL di avere un quadro della situazione del settore in ogni momento, e quindi di poter programmare interventi di prevenzione e vigilanza con il metodo dell'intervento di comparto, già usato per tutti gli altri settori produttivi.

E' preferibile programmare interventi per tipologia, privilegiando le opere a maggior rischio ed i cantieri che prevedono l'intervento di un numero elevato di imprese, e per distribuzione territoriale, coprendo omogeneamente tutto il territorio dell'USL.

Va privilegiato prioritariamente il controllo delle imprese che risultano sconosciute al Servizio dell'USL oppure che già in precedenza siano state sanzionate.

Per evitare il rischio di vanificare l'importanza dello strumento notifica occorre però usarlo correttamente, evitando di incorrere in alcune facili anomalie interpretative e di comportamento.

Si segnala innanzitutto il rischio di intervenire solamente in quei cantieri per i quali viene rispettato l'obbligo di notifica preliminare, permettendo di conseguenza a chi non lo rispetta, di rimanere fuori dai programmi di vigilanza.

Tale eventualità si supera seguendo due strade principali:

- lavorando con le Associazioni di categoria, con i Comitati Paritetici Territoriali, con gli Ordini ed i Collegi, per diffondere una informazione corretta sull'obbligo di notifica e per motivare le imprese al rispetto dell'obbligo stesso;

- non abbandonando il metodo tradizionale di effettuare i controlli "ad avvistamento", ispezionando cioè quei cantieri che già a prima vista appaiono non a norma.

Altro elemento critico riguarda le opere soggette all'obbligo.

Sia la durata presunta dei lavori che la gravità del rischio presentano notevoli margini di discrezionalità. Per i criteri interpretativi sulla gravità del rischio si rimanda alla specifica parte di questo documento.

Per quanto riguarda la durata dei lavori, è sicuramente difficile calcolarla esattamente prima dell'inizio lavori, essendo gli imprevisti effettivamente frequenti e di diversa natura. D'altra parte la norma parla di durata presunta, e non già di durata certa, ammettendo quindi la possibile esistenza di un certo margine di errore.

Il comma 1 dell'art. 11 prevede che siano segnalati "gli eventuali aggiornamenti", fra i quali sono sicuramente da considerare le variazioni della durata dei lavori: tale obbligo può essere utile in casi di modifica sostanziale dei tempi per cantieri che già hanno inoltrato la notifica. E' invece difficilmente utilizzabile nel caso di opere con durata presunta inferiore a quella per la quale vige l'obbligo di notifica, e che, in seguito a prolungamento dei tempi, rientrino nell'obbligo.

Fermo restando che le imprese hanno l'obbligo di rispettare il dettato dell'articolo 11, e che è auspicabile un uso il più possibile allargato della notifica, è opportuno ridurre al minimo l'apertura di contenziosi su singole situazioni "limite" rispetto alla durata presunta dei lavori, puntando maggiormente alla sostanza dell'obbligo.

Se le situazioni chiare di non rispetto dell'obbligo vanno sicuramente sanzionate, nelle situazioni di incertezza va privilegiato il controllo sul rispetto delle norme di sicurezza e degli obblighi previsti dal D.Lgs. 494/96.

Riguardo a tipologie di lavoro escluse dall'obbligo di notifica (ad es. la manutenzione sugli impianti) si rimanda alla circolare 41/97 del Ministero del Lavoro già citata.

 


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