Ambiente e Lavoro Toscana (ALT) 


MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RUMORE
(art.16)

Decreto legislativo 14 agosto 1996 n.494 - "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".
 
  Per quanto concerne l’Impresa nel suo complesso, l’obbligo di valutazione del rischio rumore come previsto dall’articolo 40 del Dlgs 277/91, non è modificato dall’articolo 16 del Dlgs 494/96.

Analogamente a quanto detto in relazione all’obbligo di valutazione del rischio (vedi commento all’articolo 9), rimane obbligatoria per l’Impresa la valutazione del rumore nelle strutture fisse, quali uffici, depositi, impianti stabili, ecc..

Il comma 1 dell'art. 16 prevede che "l'esposizione quotidiana personale (Lep/d) al rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento... a studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione prevenzione infortuni."

E' prevista cioè la possibilità di valutare il Lep per i lavoratori dei singoli cantieri in maniera semplificata, ricorrendo a dati di letteratura riconosciuti validi, senza costringere le Imprese a valutazioni complesse per ogni cantiere, che risulterebbero di scarsissimo significato preventivo, poco verificabili e non ripetibili.

Appare sottinteso che per tipologie diverse di cantiere, e comunque ogni volta che sarà necessario, si dovranno eseguire, con lo stesso metodo, ulteriori valutazioni di aggiornamento.

La semplificazione introdotta da questo articolo non deve però essere in alcun modo di ostacolo al rispetto del D. Lgs. 277/91, che è di carattere eminentemente preventivo, rivolto cioè all'individuazione delle situazioni a maggior rischio ed alla loro bonifica.

In ogni cantiere si dovrà perciò essere in grado di confrontare i livelli sonori delle proprie fonti di rumore con quelli di riferimento usati per il calcolo dei Lep.

Pertanto, quando vi sia la possibilità che il livello sonoro di macchine ed impianti, magari obsoleti, non sia confrontabile con quello di riferimento, si dovrà provvedere alla misurazione strumentale in loco.

Solo in tale modo si potranno predisporre gli interventi di bonifica alla fonte, i programmi formativi, le procedure di lavoro corrette in grado di ridurre il rischio per i lavoratori.

Dato che in un determinato cantiere i livelli di esposizione giornaliera dei lavoratori si diversificano molto a seconda della fase di avanzamento dei lavori, mentre la loro variabilità all’interno di ciascuna fase è in genere contenuta, appare del tutto giustificato che vengano valutati non solo i livelli massimi ricorrenti, relativi all’intera durata del cantiere, ma anche i livelli medi relativi ad ogni fase e le durate di tutte le singole fasi.

Un commento va fatto relativamente a come il Coordinatore per la progettazione dovrà affrontare il rischio rumore nel piano di sicurezza.

Per individuare le priorità di rischio di un cantiere che ancora non esiste, nel quale lavoreranno imprese non ancora identificate, il Coordinatore per la progettazione potrà utilizzare i livelli di rumore standard individuati da studi riconosciuti validi dalla Commissione infortuni.

Suo compito essenziale sarà quello di individuare attraverso il piano di sicurezza, le procedure, i tempi, la migliore disposizione del cantiere in grado di garantire il minor rischio per i lavoratori.

L'Impresa potrà, al momento dell'accettazione del piano, proporre integrazioni derivanti dalle eventuali migliori misure preventive previste nel proprio rapporto di valutazione del rischio.

 


Per tornare all'Indice