Aggiornamenti



· Gazzetta Ufficiale fino al 27/07/2000 n. 174
· Gazzetta Ufficiale Unione Europea fino al 31/07/2000 n. L/194
· Gazzetta Ufficiale Unione Europea fino al 31/07/2000 n. C/218
· Bollettino Ufficiale Regione Toscana fino al 19/07/2000



NORMATIVA IN FASE DI APPROVAZIONE
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 88/609/CEE, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dei grandi impianti di combustione. (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 212 E/36 del 25.7.2000)

La Commissione ha recentemente pubblicato una comunicazione su una strategia comunitaria per combattere l'acidificazione e la revisione della direttiva 88/609/CEE è stata riconosciuta come una componente integrale di questa strategia con l'obiettivo a lungo termine di ridurre le emissioni di anidride solforosa (SO 2 ) e di ossidi di azoto (NO x ) in modo da portare depositi e concentrazioni a livelli inferiori ai carichi e ai livelli critici
La principale novità introdotta nel testo è relativa al termine entro il quale gli Stati membri devono
conformarsi alla direttiva che dal 31 dicembre 2000 passa al 31 dicembre 1999.
Sono inoltre stati aggiunti valori limite di emissione per SO2, NOx e di polveri che devono essere applicati ai nuovi impianti ai quali l'autorizzazione è rilasciata il 1o gennaio 2000 o dopo tale data, inoltre fino al 1o gennaio 2000, le concentrazioni di SO 2 , polveri, NO x sono misurate in continuo nel caso di nuovi impianti con potenza termica nominale superiore a 300 MW
Per gli altri impianti le autorità competenti possono chiedere l'esecuzione di misure in continuo di questi tre inquinanti, ove lo ritengano necessario.
A decorrere dal 1 o gennaio 2000, le autorità competenti impongono misure in continuo delle concentrazioni di SO 2 , NO x e polveri da ciascun impianto di combustione che rientri in una delle categorie seguenti:
1. nuovo impianto di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 100 MW;
2. altri impianti di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 300 MW.
In deroga al comma precedente, non sono obbligatorie misure in continuo nei casi seguenti:
1. per gli impianti di combustione con un ciclo di vita inferiore a 10 000 ore operative;
2. per SO 2 e per le polveri delle turbine a gas alimentate con gas naturale o con distillati leggeri e medi.


Proposta direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 212 E/102 del 25.7.2000)

Le navi che presentano un fattore prioritario elevato costituiscono un rischio particolarmente grave di incidenti o di inquinamento che giustifica la necessità di prevederne l'ispezione a ciascuno scalo in un porto della Comunità di conseguenza si struttura un sistema di ispezioni e controlli variabile in funzione dell'età delle navi e della tipologia di merci trasportato.


Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 212 E/1 del 25.7.2000)
Una delle novità che si evidenziano è che il sistema di ecogestione e audit (eco-management and audit scheme -EMAS) deve essere messo a disposizione di tutte le organizzazioni che hanno impatti ambientali a prescindere dalla loro importanza, inoltre la competenza dei verificatori ambientali deve essere costantemente migliorata.
Rimangono invece tendenzialmente invariate le definizioni contenute nella direttiva (viene introdotta quella di parte interessata: una persona o un gruppo, comprese le autorità, per cui le prestazioni ambientali di un'organizzazione presentano un interesse o un'incidenza.



INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE - ATTIVITA' E SOSTANZE PERICOLOSE
Decreto Ministero Trasporti 4/7/2000 "Individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto merci pericolose su strada e per ferrovia " (Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22/7/2000)
Si tratta del provvedimento che individua le imprese esenti dall'obbligo di istituire la figura professionale del consulente per la sicurezza dei trasporti merci pericolose su strada , ferrovia e via navigabile così come previsto dal dlg 4/2/2000 n. 40 art. 3 comma 3 lettera b)


Raccomandazione della Commissione 8/6/2000 sull'applicazione dell'art. 36 del trattato Euratom riguardante il controllo del grado di radioattività ambientale allo scopo di determinare l'esposizione dell'insieme della popolazione (Gazzetta Ufficiale L/191 del 27/7/2000)


INQUINAMENTO ARIA
DIRETTIVA 2000/25/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2000 relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 12.7.2000 n. L 173/1)

Per salvaguardare l'ambiente, si devono integrare le misure già adottate con la direttiva 77/537/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote (opacità dei gas di scarico), con altre misure relative in particolare alle emissioni fisico- chimiche. Con riferimento alle disposizioni della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, sono fissati valori limite delle emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante da applicare in fasi successive, nonché la procedura di prova dei motori a combustione interna destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali. Il rispetto delle disposizioni della direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea e destinati alla propulsione dei veicoli, può essere accettato allo stesso titolo del rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

Procedura di omologazione
La procedura di omologazione di un tipo o di una famiglia di motori per quanto riguarda le emissioni inquinanti, nonché le condizioni per la libera immissione sul mercato di detti motori e trattori, sono disciplinate dalle disposizioni della direttiva 74/150.
Ogni tipo o famiglia di motori deve rispondere alle prescrizioni di cui all'allegato I.
Ogni tipo di trattore deve rispondere alle prescrizioni di cui all'allegato II.
Sono stabilite scadenze precise (30 settembre 2000) oltre le quali gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale di un tipo o di una famiglia di motori, vietare la vendita, la messa in circolazione o l'uso di un nuovo motore, rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale dei tipi di trattore, vietare l'uso, la vendita, la prima messa in circolazione dei tipi di trattore, per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico se le emissioni inquinanti di tali motori o del motore istallati su detti trattori rispondono alle prescrizioni della presente direttiva; rispettivamente dopo il 31 dicembre 2000, il 31 dicembre 2001, il 31 dicembre 2002, il 31 dicembre 2003 a seconda della categoria del motore gli Stati membri non possono più rilasciare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale per un tipo o una famiglia di motori o di trattore se le emissioni inquinanti del motore non corrispondono alle prescrizioni della presente direttiva e devono vietare la prima messa in circolazione dei motori e dei trattori se le emissioni inquinanti dei motori non corrispondono alle prescrizioni della presente direttiva
Sono previste specifiche deroghe a dette scadenze per i motori destinati ad essere montati su tipi di trattore da esportare in paesi terzi e alla sostituzione del motore dei trattori in circolazione oltre che per i motori prodotti prima delle date in questione.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 29 settembre 2000. Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 31 dicembre 2000.
Elenco degli allegati
Allegato I Prescrizioni per l'omologazione CE di un tipo o di una famiglia di motori per trattori, in quanto entità tecnica, per quanto riguarda le emissioni inquinanti
Allegato II Prescrizioni per l'omologazione CE di un tipo di trattore munito di motore ad accensione per compressione per quanto riguarda le emissioni inquinanti

SVILUPPO SOSTENIBILE
Decreto Ministero Industria 3/7/2000 "Testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione della agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto - legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488" . (Gazzetta Ufficiale n. 173 del 14/7/2000)

Alle agevolazioni sono ammessi i programmi di investimento nei settore industria, turismo, commercio che abbiano , tra gli altri , obiettivi di riconversione ecologica , valorizzazione dell'ambiente , miglioramento della qualità di prodotti e servizi
Le agevolazioni, per i settori commercio e turismo, riguardano tra l'altro anche le spese relative all'adesione al sistema internazionale di certificazione ambientale ISO 14001
Per ogni programma, dei diversi settori (industria, commercio turismo) vengono individuati 5 indicatori.
Il quinto, nel settore industria , consiste nel punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base delle prestazioni ambientali. Le prestazioni ambientali sono individuate con riferimento al contenimento e/o alla riduzione degli impatti ambientali e/o dei consumi di risorse maturali.
Per la formazione delle specifiche graduatorie relative ai progetti di investimento del "settore turismo", vengono utilizzati gli indicatori 1), 2), 3) e 4). Il valore di ciascuno di tali indicatori è incrementato del 5% per le imprese che aderiscano a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001).
Per la formazione delle specifiche graduatorie relative ai programmi di investimento del "settore commercio", vengono utilizzati gli indicatori 1), 2), 3) e 4). Il valore di ciascuno di tali indicatori è incrementato del 5% se l'impresa aderisce, o si impegna ad aderire, al sistema internazionale di certificazione ambientale ISO 14001.

Decreto Ministero Trasporti 16/6/2000 "Criteri per la presentazione e selezione dei progetti per interventi di miglioramento della modalità e delle condizioni ambientali nei centri urbani con relativa individuazione delle risorse finanziarie utilizzabili" . (Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10/7/2000)

Si tratta degli interventi previsti dalla legge 211/1992 relativi al settore dei trasporti rapidi di massa e finalizzati al miglioramento della mobilità e delle condizioni ambientali dei centri urbani. Gli interventi sono a favore di città metropolitane e comuni nonchè le aziende esercenti il servizio
di trasporto pubblico urbano qualora delegati dai relativi enti locali.

Parere del Comitato economico e sociale sulla "Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano" (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 204/35 del 18.7.2000)
La proposta della Commissione è volta ad istituire un quadro comunitario di cooperazione, al fine di incoraggiare la concezione, lo scambio e l'applicazione di buone pratiche, in riferimento allo sviluppo urbano sostenibile e all'Agenda 21 a livello locale. Si specifica che partecipanti principali di tale cooperazione sono la Commissione e le reti di città organizzate a livello europeo. Si indicano i tipi di attività che possono fruire del finanziamento, in pratica le finalità già elencate, e si dichiara che il contributo è erogabile a qualsiasi rete di città organizzata a livello europeo e che ogni attività finanziata deve svolgersi al massimo nell'arco di tre anni dall'erogazione.
Si fa riferimento specifico all'Azione 20 del "Quadro d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea", citando specificamente l'impegno della Commissione a sostenere le azioni per il collegamento in rete degli enti locali, aperto anche alle città dei paesi candidati all'adesione, ed a creare un quadro giuridico per il finanziamento pluriennale di tali attività, che includevano, se del caso, la campagna europea per le città sostenibili, una piattaforma europea per la gestione della mobilità, l'operazione "città senza auto", l'integrazione e azione locale a favore delle minoranze etniche, le agenzie locali per l'energia e numerose altre iniziative.
Il Comitato ha espresso, nel parere relativo al Quadro d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile, la sua totale condivisione sulla creazione di un circuito "positivo" di informazione rispetto alle buone pratiche, sottolineando inoltre come fosse importante che informazione, valutazione e verifiche avessero come riferimento complessivo lo sviluppo coerente di tutti e quattro gli obiettivi definiti nella proposta stessa ed in essa definiti come interdipendenti.
Il concetto di sostenibilità dello sviluppo, in particolare per le città, non è infatti delimitato, né delimitabile, al solo pilastro ambientale ma poggia anche sulle risorse economiche ed umane e sul conseguimento di una sostenibilità sociale.
Si determina tuttavia una perplessità poiché non è chiaro se l'intenzione del provvedimento in esame sia l'incoraggiamento di concezione, scambio e applicazione di buone pratiche nei settori dello sviluppo urbano sostenibile, attività che potrà essere svolta da qualsiasi rete di città organizzata a livello europeo, o, viceversa, se l'obiettivo sia un sostegno ai collegamenti in rete degli enti locali, finalizzato agli scopi sopra elencati.
Il provvedimento in esame, pur facendo riferimento esplicitamente ad un approccio integrato nell'ambito di un quadro strategico, è mirato, come il suo stesso titolo precisa, alla promozione dello sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano, obiettivo cui naturalmente il Comitato è favorevole, ma che dovrebbe essere corredato da qualche indicazione più specifica su come le iniziative previste si possano correlare ed unire con tutto quanto già in atto o preannunciato per la diffusione di tutta l'ampia gamma di possibili buone pratiche derivanti dal Quadro d'azione o da altri programmi o iniziative comunitarie, che pur con finalità molto varie e talora senza uno specifico richiamo a questioni ambientali, tuttavia contribuiscono ad uno sviluppo urbano sostenibile.
Il Comitato, infine, in più occasioni ha sottolineato come sia fondamentale coniugare utilmente le due priorità della protezione dell'ambiente e della creazione di nuovi posti di lavoro. Inoltre, in particolare nella concezione di buone pratiche nei settori dello sviluppo ambientale urbano sostenibile, va evidenziato il compito che le parti sociali possono svolgere, di concerto con le autorità locali.
Complessivamente nel documento restano piuttosto in ombra le forme di coinvolgimento attivo dei cittadini e delle organizzazioni associative economiche e della società civile, la cui partecipazione appare solo, citata complessivamente, come ultimo riferimento tra i criteri per la selezione delle attività prioritarie.

Proroga della validità della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. C 184/09)
La validità della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente adottata dalla Commissione (G.U. n. C 72/03 del 10/03/94) è stata prorogata fino al 31/12/2000.
In particolare detta normativa prevede tre grandi categorie di aiuti:
1. incentivi agli investimenti, eventualmente associati a normative o ad accordi volontari il cui obiettivo è quello di promuovere un graduale miglioramento della qualità dell'ambiente ;
2. aiuti di sostegno orizzontale con lo scopo di contribuire a trovare soluzioni a problemi ambientali e di diffondere la conoscenza in modo da estenderne l'applicazione
3. aiuto al funzionamento sotto forma di sovvenzioni, riduzioni delle imposte e tasse ambientali e aiuti all'acquisto di prodotti non nocivi per l'ambiente poiché vi possono essere imprese che non sono in grado di sostenere immediatamente l'onere finanziario che imposte e tasse ambientali comportano.

Regolamento (CE) n. 1655/2000 del 17/7/2000 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) (Gazzetta Ufficiale L/192 del 28/7/2000 )

Si tratta del nuovo regolamento che disciplina le modalità di accesso ai finanziamenti previsti dallo strumento finanziario LIFE dell'Unione Europea e che abroga il precedente regolamento 1973/92
Lo strumento di finanziamento comunitario è diviso in tre settori tematici :
- Natura (attuazione direttive conservazione uccelli selvatici, habitat,
- Ambiente (finanziamento progetti di sviluppo di tecniche e metodi innovativi
- Paesi Terzi rivieraschi del Mediterraneo e Baltico

La terza fase di Life inizia il 1/1/2000 e si conclude il 31/12/2004. Il quadro finanziario per l'attuazione di questa fase per il periodo 2000-2004 è stabilito in 640 milioni di Euro di cui :
47% Life Natura
47% Life Ambiente
6% Life Paesi Terzi

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2000 in merito all'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e a riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 28.7.2000 n. L 192/36)
La direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, prevede all'articolo 15, paragrafo 3, che gli Stati membri facciano un inventario delle principali emissioni e delle loro fonti al fine di fornire i relativi dati, riferendo alla Commissione in merito alle emissioni prodotte da tutti i singoli complessi industriali che svolgono una o più delle attività citate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE.
La relazione deve comprendere le emissioni nell'atmosfera e nelle acque di tutte le sostanze inquinanti che superano il valore limite; gli inquinanti e i valori soglia sono indicati nell'allegato A1.
La relazione deve essere inviata alla Commissione ogni tre anni secondo il seguente calendario: la prima relazione nel giugno 2003 inserendo i dati sulle emissioni del2001 (o, in alternativa, del 2000 o del 2002 in mancanza di dati per il 2001);
la seconda relazione nel giugno 2006 con i dati sulle emissioni del 2004.
A decorrere dall'anno T =2008, e in base ai risultati del secondo ciclo di relazioni, gli Stati membri sono invitati a presentare alla Commissione le relazioni successive a scadenze annue, nel mese di dicembre dell'anno T, riportando i dati sulle emissioni prodotte nell'anno T -1.

 


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