Ambiente e Lavoro Toscana (ALT) 


REGIONE LAZIO - Assessorato Opere e reti di servizi e mobilità
Documento del Gruppo di studio

 

Decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei canteri temporanei o mobili".

 

 

PRIME INDICAZIONI OPERATIVE

Come è noto sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996 (serie generale) è stato pubblicato il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili>, meglio nota come "Direttiva cantieri".

La norma innova profondamente gli aspetti procedurali relativi ai piani di sicurezza nei cantieri, ma non le norme tecniche di sicurezza che rimangono inalterate anche a seguito delle lievi modifiche operate sulle stesse dal Dlgs. 626/94 e dal Dlgs. 242/96.

Le profonde innovazioni procedurali rendono necessarie alcune chiarificazioni ed opportune indicazioni per la puntuale applicazione del decreto.

 

LE NORME PREVIGENTI

La normativa antinfortunistica vigente prima della emanazione dei Decreti legislativi 626/94 e 494/96 faceva ricadere sull’appaltatore la quasi totalità degli obblighi in materia di sicurezza.

Il coinvolgimento del committente nelle responsabilità connesse alla sicurezza avveniva, quasi esclusivamente a seguito di infortunio. In tale ipotesi infatti il Magistrato doveva valutare, tra l’altro, se l’evento dannoso potesse in qualche modo essere stato influenzato da inadeguata scelta dell’appaltatore, carente sotto il profilo tecnico-organizzativo, o da manifesta incongruità dell’importo pattuito per l’esecuzione del lavoro che si rilevava obiettivamente insufficiente a consentire le opere di prevenzione e la stessa organizzazione corretta di ciascuna fase lavorativa in piena autonomia economica.

I primi obblighi specifici per i committenti si ebbero solamente con il Dpr. 175 del maggio 1988 (direttiva Seveso) che introdusse l’obbligo, per i committenti/datori di lavoro, di individuare i rischi di incidenti rilevanti, di adottare le appropriate misure di sicurezza e di effettuare la necessaria informazione rivolta sia ai propri dipendenti sia verso coloro che accedono all’azienda per motivi di lavoro.

Successivamente, con la legge 29 maggio 1989 n. 205, venne introdotto per la prima volta in Italia l’obbligo della redazione dei "piani di sicurezza" per i lavori connessi con i mondiali di calcio, obbligo esteso poi a tutte le opere pubbliche dalla legge 19 marzo 1990, n.55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale".

L'articolo 18, comma 8, di quest’ultima infatti, disponeva che "le stazioni appaltanti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici I'obbligo di predisporre prima dell’inizio dei lavori. il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori".

Il legislatore, con queste leggi, volle responsabilizzare più precisamente e chiaramente i committenti di tutti gli appalti pubblici, obbligandoli all’acquisizione, prima dell’inizio dei lavori, dei piani di sicurezza predisposti dagli appaltatori per la realizzazione delle opere appaltate.

Lo spirito della legge, e cioè quello di coinvolgere i committenti se non della gestione almeno della constatazione dell'esistenza delle procedure di sicurezza (già previste dalle norme esistenti), relative all’opera appaltata, fu generalmente disatteso per il totale disinteresse dei committenti, tanto che ci si limitò ad un fatto meramente formale, con la redazione di piani "standard" generici e semplicemente ripetitivi delle norme, privi di qualsiasi indicazione operativa connessa con il reale lavoro da eseguire.

Da ultimo l’articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici" ha disposto che entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, dovesse essere emanato un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive europee ed alla relativa normativa nazionale di riferimento.

Il comma 2 dello stesso articolo 31 stabilisce che il piano di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto o di concessione e che le gravi e ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore o del concessionario, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Viene poi specificato l’obbligo del Direttore dei lavori sull’osservanza del piano di sicurezza.

 

 


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