Ambiente e Lavoro Toscana (ALT) 


REGIONE LAZIO - Assessorato Opere e reti di servizi e mobilità
Documento del Gruppo di studio

 

Decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei canteri temporanei o mobili".

 

 

IL DECRETO LEGISLATIVO 494/96

L’evoluzione, nel tempo, del concetto di fare sicurezza, trova, al momento, un punto di arrivo con l’emanazione dei decreti legislativi 626/94 e 494/96.

In particolare il Dlgs. 494/96 responsabilizza il committente, sia pubblico che privato, imponendogli la predisposizione dei piani di sicurezza e di coordinamento da elaborare insieme alla progettazione esecutiva dell’opera, ancor prima di prescegliere le ditte che poi saranno chiamate alla sua realizzazione.

Anche nella fase di realizzazione dell’opera il committente è chiamato a svolgere un’azione di controllo sull’applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza.

Per assolvere a questi nuovi compiti il committente ha l'obbligo di designare due nuove figure professionali definite Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell’opera.

È questa la principale innovazione concettuale introdotta in materia di sicurezza e con riferimento a questa novità, i Committenti dovranno predisporre le necessarie strutture ed azioni.

Considerare la sicurezza come un costo di produzione è un concetto che, fatte salve le dovute rare eccezioni, non è mai entrato nella corrente mentalità del Committente, sensibile, il più delle volte, ai soli ribassi d’asta.

Da questa impreparazione culturale si ritiene possa nascere la principale difficoltà di applicazione della norma.

Dal punto di vista pratico la individuazione di idonei soggetti da designare quali coordinatori della sicurezza rappresenterà la maggiore difficoltà per il Committente-Amministrazione pubblica.

Infatti, le professionalità ben individuate dalla norma difficilmente potranno essere reperite in numero sufficiente e con preparazione adeguata nei tempi previsti dal decreto legislativo. I progettisti e gli esperti della sicurezza non si improvvisano, né il corso specialistico di 120 ore, stabilito dall’allegato V dal decreto legislativo, potrà supplire alla mancata preparazione nella materia.

 

 


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