Ambiente e Lavoro Toscana (ALT) 


REGIONE LAZIO - Assessorato Opere e reti di servizi e mobilità
Documento del Gruppo di studio

 

Decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei canteri temporanei o mobili".

 

II CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DLGS. 494/96

L’articolo 1 del decreto legislativo prescrive le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a).

Lo stesso articolo prescrive inoltre che le disposizioni del Dlgs. 626/94 e successive modificazioni e della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore interessato dal Dlgs. 494/96, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel decreto stesso.

L’articolo 2, comma 1, lettera a) precisa quale debba intendersi cantiere temporaneo o mobile e cioè "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco è riportato all’allegato 1".

Questo prevede i seguenti lavori:

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione. conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura. in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale o di sterro.

2. Sono inoltre lavori edili o di genio civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati, la ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino e il montaggio di impianti che comportano lavori di cui al comma I o all’allegato II.

Come si rileva dai due punti dell’allegato I qui sopra riportati i lavori considerati sono quelli tipici dell’industria della costruzione già compresi dal Dpr. 2 gennaio 1956, n. 164, unitamente a quelli di montaggio e smontaggio di impianti purché essi comportino lavori edili o di genio civile oppure espongano i lavoratori a rischi particolari tipici dei cantieri edili elencati all’allegato II al D.lgs. 494/96 che qui di seguito si riporta.

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m. 1,5 o di caduta da una altezza superiore a m. 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa di protezione dalle radiazioni ionizzanti

4. Lavori in prossimità di linee elettriche in tensione.

5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

ó. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

7. Lavori subacquei con respiratori

8. Lavori in cassoni ad aria compressa.

9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.

10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti

Come si rileva dall’elenco precedente ad esempio il punto 1 considera il rischio di caduta ed il rischio di seppellimento quali "rischi particolari" solo quando, oltre alla quota di 2 m o alla profondità pericolosa di 1,5 m, si accoppia qualche altro rischio come, a puro titolo esemplificativo, la caduta sui ferri dell’armatura in attesa, l’insufficiente illuminazione dei luoghi, la presenza di gas nocivi alla salute, ecc.

 

 


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