Ambiente e Lavoro Toscana (ALT) 


REGIONE LAZIO - Assessorato Opere e reti di servizi e mobilità
Documento del Gruppo di studio

 

Decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei canteri temporanei o mobili".

 

LE ATTIVITÀ LAVORATIVE ESCLUSE

L’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo prevede che le disposizioni dello stesso non si applichino:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali:

b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;

c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell’articolo 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali:

e) alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.

Infatti le attività lavorative sopraelencate sono soggette ad altre direttive europee.

Le prescrizioni del decreto legislativo inoltre non si applicano nel caso di lavori edili all’interno di unità produttive da personale dipendente dal datore di lavoro dell’unità stessa (esempio: lavori di manutenzione del fabbricato dell’unità produttiva svolti dalla squadra di manutenzione interna all unità produttiva stessa) per mancanza del presupposto legislativo dell’appalto o dell’affidamento di lavori all’esterno dell’azienda mancando anche la fase di richiesta di presentazione delle offerte. In tal caso si applicano le disposizioni dettate dal decreto legislativo 626/94 in quanto lavori effettuati da lavoratori dipendenti all’interno della propria unità lavorativa.

Infine non si applicano ai cantieri con entità uomini/giorni inferiori alle soglie stabilite dal decreto legislativo (vedi articolo 3 e articolo 11).

Si tenga però presente che se le attività lavorative del cantiere risultano escluse dal campo di applicazione del D.lgs. 494/96, in ogni caso debbano applicarsi le disposizioni di cui al D.lgs. 626/94 e dalla vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro a partire dal momento delle scelte tecniche nell`esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, come prevede l’articolo tre del decreto legislativo 494/96.

Si tenga inoltre presente che, secondo l’articolo due, comma uno, lettera b) apparirebbe l’obbligo della redazione dei piani di sicurezza in riferimento all’entità uomini/giorni dell’intera opera realizzata, "indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione". In tal modo sussisterà tale obbligo anche nel caso di suddivisione dell’opera da realizzare in più fasi o appalti.

 

 


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