Ambiente e Lavoro Toscana (ALT) 


REGIONE LAZIO - Assessorato Opere e reti di servizi e mobilità
Documento del Gruppo di studio

 

Decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei canteri temporanei o mobili".

 

I SOGGETTI INTERESSATI

Si deve premettere che in tema di piani di sicurezza nei cantieri di lavori pubblici, a seguito della direttiva 92/57/CEE, la legge 11 febbraio 1994, n.109 aveva previsto specifiche disposizioni in merito da emanarsi con successivo decreto ministeriale.

Infatti l’articolo 31 della legge 109/94, per il quale la legge 216/95 non ha operato alcun cambiamento, disponeva che il Governo emanasse entro sei mesi un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità delle direttive europee già emanate e recepite poi con i decreti legislativi 626/94 e 494/96. Lo stesso articolo della legge 109/94 stabiliva che il piano di sicurezza facesse parte integrante del contratto di appalto o di concessione.

Per quanto poi ai sistemi di realizzazione dei lavori pubblici e alle procedure di scelta del contraente, la legge 11 febbraio 1994, n. 109 (art. 20) prevede, oltre all’asta pubblica ed alla licitazione privata, il ricorso alle seguenti procedure:

a) appalto di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori (articolo 19 comma 1, lett. b), qualora sia prevalente la componente impiantistica o tecnologica dei lavori in affidamento ovvero l’appalto riguardi lavori di manutenzione restauro e scavi archeologici;

b) concessione (articolo 19, comma 2) esclusivamente nel caso in cui la concessione abbia ad oggetto, oltre all’esecuzione, anche la gestione delle opere;

c) appalto concorso, a seguito di parere vincolante del Consiglio superiore dei LL.PP., per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta fra soluzioni tecniche differenziate.

Nei casi di affidamento di cui alla lettera a), b) o c) apparirebbe contraddittorio sia per la specificità delle suddette procedure che per i contenuti posti dal D.lgs.494/96, ritenere che l’obbligo della redazione del piano di sicurezza, nelle forme previste dall’art. 12, e dall’art. 13, sia da porre a carico della Amministrazione stessa, atteso per altro le frequenti carenze in organico in specie di natura tecnica che inducono, sovente, le stazioni appaltanti ad affidare all’esterno la compilazione dei progetti.

Si ritiene quindi che, ai sensi dell’articolo tre del decreto che prevede la nomina del Coordinatore per la progettazione "contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva", l’obbligo della redazione del piano di sicurezza ex-articolo 12 e/o 13, sia da porre a carico dell’Appaltatore o del Concessionario, soggetti ai quali è affidata la progettazione esecutiva.

Nel caso poi dell’appalto-concorso, nell’ipotesi che il progetto da presentare in sede di gara all’Amministrazione sia già un progetto esecutivo, all’Appaltatore spetterà l’obbligo di presentare, contestualmente al progetto, il piano di sicurezza ex-articolo 12 e/o 13 del D.lgs. 494/96.

Si deve premettere inoltre che, risultando il decreto legislativo 494/96 uno dei decreti collegati al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (così come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242), all’interno del cantiere edilizio saranno presenti le figure giuridiche e/o fisiche previste sia dal decreto legislativo 626/94 che dal decreto legislativo 494/96 come previsto dall’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto.

Si avranno quindi:

• il Committente

• il Responsabile dei lavori

• il Coordinatore unico ex-lege 109/94

• il Responsabile del procedimento ex-lege 241/90 e 109/94

• il Datore di lavoro (Appaltatore)

• il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (salvo che l’Appaltatore non assuma direttamente tale compito ove consentito)

• il Lavoratore autonomo

• il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera (coordinatore per la progettazione)

• il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera (coordinatore per l’esecuzione dei lavori)

• il Direttore dei lavori

• il Direttore tecnico di cantiere

• i Lavoratori del cantiere

• i Rappresentanti della sicurezza

• il Medico competente, nei casi previsti.

Tutte le figure giuridiche, in ogni caso eventualmente soggette a specifiche sanzioni previste dagli articoli 20, 21 e 22 del D.lgs. 494/96, dovranno essere specificatamente riferite a persone fisiche ben determinate.

 


Per tornare all'Indice