Ambiente e Lavoro Toscana (ALT) 


REGIONE LAZIO - Assessorato Opere e reti di servizi e mobilità
Documento del Gruppo di studio

 

Decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei canteri temporanei o mobili".

 

II COMMITTENTE

L’articolo 2 del decreto legislativo definisce come Committente il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Nella pubblica Amministrazione apparirebbe il soggetto che, in funzione dell’articolazione gestionale ed organizzativa della stessa Amministrazione, è responsabile dell’approvazione e dell’affidamento dell’opera.

Per hl concreta individuazione della figura cui affidare nella pubblica Amministrazione i compiti e le responsabilità attribuite dal D.lgs. al Committente occorre riferirsi al Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Infatti gli obblighi stabiliti dall’articolo 3 del decreto legislativo 494/96 a carico del Committente, o come figura analoga a carico del Responsabile dei lavori, non possono certo essere riferiti al rappresentante legale o a persona diversa da un dirigente dell’Amministrazione, soprattutto tecnico, che, se in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 10, può svolgere, e sarà probabilmente il caso ricorrente nelle piccole Amministrazioni, anche le funzioni sia di Coordinatore per la progettazione sia di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori oltre che, eventualmente, di Direttore dei lavori.

Gli obblighi stabiliti dall’articolo 3, comma 1, che pongono a carico del Committente (o del Responsabile dei lavori) l’onere di attenersi, nella fase di progettazione esecutiva dell’opera ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nella organizzazione del cantiere, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all’articolo 3 del D.lgs. 626/94, di determinare la durata dei lavori o fasi di lavoro al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione, in condizioni di sicurezza, dei lavori o fasi di essi che possono svolgersi simultaneamente o successivamente tra loro, evidenziano chiaramente una figura tenuta ad espletare funzioni di partecipazione attiva soprattutto nella fase iniziale dell’esecuzione del programma (progetto, appalto ecc.).

Necessariamente, essendo i compiti del Committente compresi in quelli tipici di gestione, tale soggetto non potrà che essere un dirigente. Infatti l’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 dispone che "ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l‘adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo".

In particolare poi la figura di Committente apparirebbe essere più idoneamente riferita al dirigente generale le cui funzioni di direzione sono stabilite dall’articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29/93 citato.

Tale norma dispone infatti che il dirigente generale cura "I ‘attuazione dei programmi definiti dal Ministro" (e quindi nelle altre Amministrazioni dall’organo politico cui è riservato il compito di definire gli obiettivi ed i programmi da attuare e di verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite) "e a tal fine adotta progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto". Alla figura del Committente apparirebbe riferirsi anche quella del Coordinatore unico di cui alla legge 109/94, articolo 7.

Nell’attuale organizzazione regionale tale figura apparirebbe riferibile al Dirigente del Settore.

 

 


Per tornare all'Indice