Ambiente e Lavoro Toscana (ALT) 


REGIONE LAZIO - Assessorato Opere e reti di servizi e mobilità
Documento del Gruppo di studio

 

Decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei canteri temporanei o mobili".

 

II RESPONSABILE DEI LAVORI

L’articolo 2, comma 1, lettera c) del D.lgs. 494/96 definisce come Responsabile dei lavori il "soggetto incaricato dal Committente per la progettazione o per I ‘esecuzione o per il controllo dell’esecuzione dell’opera".

In linea generale. traendo spunto dal contesto normativo del D.lgs. 494/96, il Responsabile dei lavori apparirebbe come figura subordinata al Committente: facendo riferimento quindi ancora una volta al Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.99, tale figura sembrerebbe ricongiungibile alla persona del dirigente come previsto dall’articolo 17 dello stesso decreto.

Infatti il comma 1, lettera c) dello stesso articolo pone a carico del dirigente "l’esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza. nonché dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale". Inoltre la lettera h) dello stesso comma stabilisce la competenza del dirigente relativa alla "formulazione di proposte al dirigente generale in ordine anche all‘adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli Uffici".

Si ricorda inoltre che l’articolo 20, comma 1, dello stesso D.lgs. 29/93, stabilisce che "i dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell’attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale".

Avendo il Responsabile dei lavori gli stessi obblighi e compiti del Committente, è ipotizzabile che tale figura sia istituita solo nel caso di strutture Amministrative di notevole complessità o importanza, soprattutto in riferimento al numero dei progetti e/o cantieri da portare a compimento.

Analogamente a quanto prima delineato per il Committente apparirebbe ipotizzabile l’attribuzione, anche se non esclusivamente, di tale figura ad un tecnico. Secondo quanto indicato dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 494/96 il Responsabile dei lavori potrebbe essere nominato anche con riferimento ad una sola delle fasi concernenti la progettazione, l’esecuzione o il controllo dell’esecuzione dell’opera.

All’interno dell’Amministrazione regionale la figura di Responsabile dei lavori apparirebbe di massima riferibile al Dirigente dell’Ufficio preposto alla gestione del progetto, anche se sembrerebbe possibile l’attribuzione di tale compito ad altri tecnici dell’Ufficio stesso soprattutto nel caso in cui il relativo Dirigente non sia un tecnico.

 


Per tornare all'Indice