Ambiente e Lavoro Toscana (ALT) 


REGIONE LAZIO - Assessorato Opere e reti di servizi e mobilità
Documento del Gruppo di studio

 

Decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei canteri temporanei o mobili".

 

IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

La figura del Coordinatore per la progettazione apparirebbe riferibile sia ad un tecnico dell’Ufficio interno all’Amministrazione che ad un esterno; in entrambi i casi l’incaricato dovrà essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 10 del D.lgs. 494/96. Il comma 4 dello stesso articolo 10 stabilisce inoltre che l’attestato di frequenza al corso in materia di sicurezza non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell’ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.

Nell’indeterminatezza della norma e con riferimento al termine "Coordinatore" utilizzato dal legislatore che non ha corrispondenza nelle vigenti leggi sugli appalti (legge 109/94, ecc.) o nelle leggi sull’ordinamento della pubblica Amministrazione, si ritiene che la funzione di "Coordinatore", così come indicata dal D.lgs.494/96, sia da attribuire ad una figura apicale dell’Amministrazione o, quanto meno, a quei tecnici della pubblica Amministrazione che hanno acquisito esperienza di coordinamento ai progetti o lavori in appalto anche sotto il profilo della Sicurezza.

Tale attribuzione apparirebbe riferibile, per esempio, a quei tecnici che abbiano espletato effettivamente la funzione di Direttore dei lavori con il connesso obbligo di approvare e vigilare, ai sensi dell’articolo 31 della legge 109/94, sull’attuazione del piano di sicurezza, nonché di coordinare, anche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, l’attività di una o più imprese nel medesimo cantiere.

Per quanto riguarda più propriamente la funzione di "Coordinatore" si ritiene che questa possa essere identificata anche in quei tecnici che abbiano espletato all’interno della pubblica Amministrazione le funzioni di Dirigente di un Servizio tecnico che ha nel proprio "curriculum" lo svolgimento di analoghe incombenze nel campo della sicurezza e, in più, le funzioni coordinatrici sia della progettazione delle opere pubbliche sia nell’esecuzione.

Appare però evidente e opportuno che anche tali "Coordinatori" debbano frequentare, eventualmente, corsi formativi nello specifico del D.lgs. 494/96 anche di tipo diverso da quelli stabiliti dall’articolo 10 del D.lgs.494/96.

Non sussistendo una esplicita esclusione, potrà essere incaricato di tale compito lo stesso tecnico progettista dell’opera, interno ed esterno all’Amministrazione. La nomina del Coordinatore della progettazione competerà, nel caso di affidamento a tecnico interno all’Amministrazione, al Responsabile dei lavori o in mancanza di questo al Committente.

Nel caso invece di affidamento di tale compito a tecnico esterno all’Amministrazione, la nomina avverrà previo affidamento di incarico secondo le forme previste dalle leggi vigenti (D.lgs.17 marzo 1995, n.157 o legge 109/94, articolo 17, comma 11, 12 e 13). Per quanto riguarda la adeguata pubblicità degli affidamenti degli incarichi di progettazione, la valutazione dei "curricula" presentati dai progettisti ed i criteri di affidamento si dovrà, al momento, fare riferimento alla circolare 7 ottobre 1996, n. 4488/UL del Ministero dei lavori pubblici.

Sempre a proposito della circolare 7 ottobre 1997, n. 4488/UL, si ritiene che nella distribuzione degli incarichi non si dovrà tenere conto, come invece indicato in detta circolare, della opportunità di facilitare l’accesso all’attività progettuale anche dei giovani professionisti: lo scopo da raggiungere nell’affidamento dell’incarico è quello della redazione di un piano di sicurezza volto alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e non certo quello della tutela economica, quanto più distribuita per tutti, dei progettisti.

A tale figura, se interna all’Amministrazione, potrà essere affidato anche il compito di Responsabile del procedimento della singola fase.

All’interno dell’Amministrazione regionale la figura di Coordinatore per la progettazione va riferita ad un tecnico dell’Ufficio cui è affidato il compito di eseguire il progetto.

 


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