Ambiente e Lavoro Toscana (ALT) 


REGIONE LAZIO - Assessorato Opere e reti di servizi e mobilità
Documento del Gruppo di studio

 

Decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei canteri temporanei o mobili".

 

IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE

Anche la figura del Coordinatore per l’esecuzione apparirebbe riferibile a tecnico dell’Ufficio interno all’Amministrazione o esterno ad essa; nei due casi l’incaricato dovrà essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 10 D.lgs. 494/96.

II comma 4 dello stesso articolo 10 stabilisce inoltre che l’attestato di frequenza al corso in materia di sicurezza non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell’ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore. A questo proposito ci si riferisca a quanto già riportato per il Coordinatore per la progettazione.

A proposito poi dei requisiti richiesti dall’articolo 10 del decreto, non si ritiene che la norma transitoria disposta dall’articolo 19, comma 1, lettera a), possa applicarsi alla figura del Direttore dei lavori, poiché, in linea generale soprattutto nella pubblica Amministrazione, questi non hanno mai operato un effettivo "svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni". Si tenga inoltre presente che la norma richiamata si applica alle persone che "alla data di entrata in vigore" del decreto si trovano nelle situazioni previste dallo stesso articolo; la norma quindi non pone un’assimilazione tra il Direttore dei lavori ed il Direttore tecnico di cantiere neanche come previsto dalla lettera b) dello stesso comma, risultando le due figure nettamente distinte nei compiti e nelle responsabilità ed è norma transitoria.

Non sussistendo una esplicita esclusione, potrà essere incaricato di tale compito il Direttore dei lavori interno od esterno all’Amministrazione. Tale eventualità apparirebbe opportuna, in ogni caso, per evitare sovrapposizione di scelte ed iniziative fra i due tecnici, pur nella diversità sostanziale dei compiti, soprattutto in riferimento ai poteri di interferenza nell’attività dell’Appaltatore stabiliti dall’articolo 5 del D.lgs.494/96.

La nomina del Coordinatore per l’esecuzione competerà nel caso di affidamento a tecnico interno all’Amministrazione, al Responsabile dei lavori o, in mancanza di questo, al Committente.

Nel caso invece di affidamento di tale compito a tecnico esterno all’Amministrazione, la nomina avverrà previo affidamento di incarico secondo le forme previste dalle leggi vigenti (D.lgs.17 marzo 1995, n.157 o legge 109/94, articolo 17, commi 11, 12, 13).

 


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