Ambiente e Lavoro Toscana (ALT) 


REGIONE LAZIO - Assessorato Opere e reti di servizi e mobilità
Documento del Gruppo di studio

 

Decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei canteri temporanei o mobili".

 

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Come già precisato precedentemente il Committente o il Responsabile dei lavori, se incaricato dal Committente di seguire la progettazione o l’esecuzione o il controllo dell’esecuzione dell’opera, deve in ogni caso, a prescindere delle soglie di uomini/giorni determinate dal decreto legislativo, nella fase di progettazione esecutiva dell’opera, e in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 626/94 e determinare altresì, al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro .

Inoltre il Committente o il Responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva dell’opera, valuta attentamente, ogni qualvolta risulti necessario, i documenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e b) e cioè il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica.

Per quest’ultimo elaborato, oltre a rinviare alle note di cui all’articolo 4 del D.lgs. 494/96 (pag. 37 e seguenti del testo della Gazzetta ufficiale), si allega un documento interpretativo di fonte A.N.C.E. utile ad una migliore comprensione della disposizione indicata. (vedi allegato "A") (omissis) ed un secondo documento (vedi allegato "B") (omissis) elaborato nel corso dell’esperienza di ‘Cantiere modello" della Fiera di Bolzano.

II Committente o il Responsabile dei lavori se sussistono le seguenti condizioni:

a) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese contemporaneamente (ivi compresi i lavoratori autonomi) a prescindere dalla soglia uomini/giorni;

b) cantieri in cui è prevista la presenza successiva o non contemporanea di più imprese se l’entità presunta del cantiere è superiore a 100 uomini/giorni (esempio: 1 lavoratore per 100 giorni lavorativi, 2 lavoratori per 50 giorni, 4 lavoratori per 25 giorni, ecc.) Entità cantiere = prodotto della media dei lavoratori presenti per la media delle giornate lavorative;

c) cantieri in cui è presente anche una sola impresa e la cui durata presunta è superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori anche per un solo breve periodo di tempo (anche, ad esempio, un solo giorno)

d) cantieri la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni (anche nel caso di una sola impresa);

e) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco è contenuto nell’allegato II al decreto, se l’entità presunta del cantiere sia superiore a 300 uomini/giorni;

contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva (vedi art.16 della legge 109/94 "Merloni") designa il Coordinatore per la progettazione e prima dell’inizio dei lavori designa il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori che svolgeranno i compiti loro attribuiti rispettivamente dall’articolo quattro e cinque del decreto.

L’articolo sei del decreto legislativo precisa le responsabilità, sanzionate penalmente, del Committente e del Responsabile dei lavori e cioè:

1. La designazione del responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse all‘adempimento degli obblighi di cui all’articolo 3.

2. La designazione dei coordinatori per la progettazione e di coordinatori per l‘esecuzione dei lavori non esonera il committente e il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui all ‘articolo 4 e 5.

Si avverte che il decreto legislativo 494/96 non ha abrogato le disposizioni di cui alla legge 55/90 ("Antimafia") per cui, nel caso di lavori sotto le soglie prima indicate, l’impresa dovrà redigere e consegnare all’Amministrazione pubblica il piano di sicurezza, salvo diverse indicazioni che potranno essere contenute nel decreto ex-articolo 31 della legge 109/94, ancora da emanarsi.

Al momento attuale nel caso della pubblica Amministrazione l’articolo 31, comma 2, della legge 109/94 (Merloni) stabilisce che "il Direttore dei lavori vigila sull’osservanza del piano di sicurezza". Mentre il dettato dell’articolo 31 nella sua interezza entrerà in vigore dopo l’emanazione del regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri previsto dallo stesso articolo 31, comma 1, della stessa legge 109/94, l’obbligo del Direttore dei lavori di vigilare sull’attuazione del piano di sicurezza è già in vigore dalla data del 26 febbraio 1994.

II Committente o il Responsabile dei lavori dovrà comunicare alle imprese assuntrici dei lavori o ai lavoratori autonomi che opereranno all’interno dei cantieri, i nominativi del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori per il loro inserimento nella tabella di cantiere.

Sarà inoltre opportuno che nel verbale di consegna dei lavori vengano inseriti anche i nominativi dei Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.

Altro onere fondamentale del Committente o del Responsabile dei lavori sarà quello di trasmettere alle imprese invitate a presentare le offerte per l’esecuzione dei lavori, i piani di sicurezza redatti dal Coordinatore per la progettazione, piani che il decreto richiede comprensivi ed esplicitati dei costi stimati e relativi alla sicurezza.

Ai sensi dell’articolo tre, comma otto, il Committente o il Responsabile dei lavori, prima dell’inizio degli stessi:

a) chiede alle imprese esecutrici l‘iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

b) chiede alle imprese esecutrici, anche tramite il coordinatore per I‘esecuzione e ferme restando la responsabilità delle singole imprese esecutrici, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

Per quanto riguarda la prescrizione di cui al capoverso precedente si deve avvertire che la richiesta alle imprese esecutrici del rispetto degli obblighi previdenziali ed assicurativi e l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai propri lavoratori dipendenti non esaurisce gli obblighi imputati al Committente dal D.lgs. 494/96.

Alle Imprese esecutrici dovranno essere richieste, al momento della presentazione delle offerte o, meglio ancora nel caso di licitazione privata al momento della richiesta di invito alla stessa, idonea documentazione o certificazione dalla quale l’Amministrazione possa valutare il grado di organizzazione che permetta loro di effettuare i lavori da appaltare in sicurezza e nel rispetto della normativa antinfortunistica. Le imprese stesse dovranno quindi dimostrare non solo di aver adempiuto alle prescrizioni di cui al D.lgs. 626/94, ma di avere alle proprie dipendenze maestranze valide, informate e formate correttamente dei rischi specifici dell’attività edile ed aver effettuato le prescritte visite mediche.

Si ritiene a tal fine opportuno che, in sede di prequalificazione, le imprese trasmettano, a titolo di esempio:

a) registro degli infortuni

b) libri paga e matricola dell’impresa;

c) elenco del parco macchine e delle attrezzature possedute conformi alla vigente normativa (italiana e/o comunitaria).

 


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