Ambiente e Lavoro Toscana (ALT) 


REGIONE LAZIO - Assessorato Opere e reti di servizi e mobilità
Documento del Gruppo di studio

 

Decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei canteri temporanei o mobili".

 

LE FIGURE PROFESSIONALI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Coordinatore per la progettazione ed il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 10 del Decreto legislativo che prevede una formazione professionale scolastica ed una formazione specifica consistente la prima in:

• diploma di laurea (architettura o ingegneria) e attestazione di datori di lavori o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

ovvero

• diploma universitario (architettura o ingegneria) e attestazione di datori di lavori o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per un periodo di almeno due anni;

ovvero

• diploma di geometra o perito industriale e attestazione di datori di lavori o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per un periodo di almeno tre anni.

Si ritiene che l’espletamento dell’attività lavorativa nel settore delle costruzioni richiesta dall’articolo 10 del D.lgs. 494/96 debba essere riferita ad una effettiva presenza in cantiere e non ad attività lavorativa in studi professionali od uffici di progettazione.

Per la seconda il tecnico dovrà essere in possesso di un attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato da:

Regioni (settore prevenzione e formazione professionale);

• ISPESL;

• Ordini professionali (architetti, ingegneri, geometri, periti industriali)

• Università;

• Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

• Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia.

Sono previste deroghe per la frequenza al corso per i coordinatori delle Amministrazioni pubbliche e pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, non più in servizio.

Altre deroghe, in via transitoria, sono previste dall’articolo 19 del decreto per direttori tecnici di cantieri e dirigenti di lavoratori che abbiano svolto attività qualificate in materia di sicurezza sul lavoro. Si veda a proposito del Direttore dei lavori quanto riportato precedentemente.

 


Per tornare all'Indice