Ambiente e Lavoro Toscana (ALT) 


REGIONE LAZIO - Assessorato Opere e reti di servizi e mobilità
Documento del Gruppo di studio

 

Decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei canteri temporanei o mobili".

 

OBBLIGHI PER IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Gli obblighi per il Coordinatore per la progettazione sono specificati dall’articolo quattro, comma uno, del D.lgs. 494/96 che prevede che durante la progettazione esecutiva dell’opera e, comunque, prima della richiesta di presentazione delle offerte, il Coordinatore per la progettazione:

a) redige o fa redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all ‘articolo 12 e il piano di sicurezza di cui all’articolo 13;

b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento U.E. 260/93.

Si ritiene che il fascicolo di cui alla lettera b) possa costituire anche la base per l’individuazione dei rischi e la stesura del documento di sicurezza di cui all’articolo 4 del D.lgs. 626/94, nel caso l’opera realizzata diventi luogo di lavoro soggetto alle prescrizioni del 626/94 oltre che nel caso, successivamente, debbano essere effettuati lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, lavori di ampliamento, demolizione, ecc.

Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni, potranno essere definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b).

Nell’attesa dell’emanazione di detto decreto dovranno essere seguite le indicazioni contenute nelle note all’articolo 4 del D.lgs.

 


Per tornare all'Indice