Ambiente e Lavoro Toscana (ALT) 


REGIONE LAZIO - Assessorato Opere e reti di servizi e mobilità
Documento del Gruppo di studio

 

Decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei canteri temporanei o mobili".

 

OBBLIGHI PER IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Gli obblighi per il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono specificati dall’articolo cinque, comma uno, del D.lgs. 494/96 che prevede che durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provveda a:

a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui agli articoli 12 e 13 e delle relative procedure di lavoro:

b) adeguare i piani di cui agli articoli 12 e 13 e il fascicolo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verificare l ‘attuazione di quanto previsto all'articolo 15;

e) proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del presente decreto, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;

f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il comma due dello stesso articolo prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la commissione prevenzione infortuni sia emanato l’elenco delle inosservanze da ritenersi gravi agli effetti dell’applicazione di quanto previsto al comma l, lettera e).

Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 2, la proposta di cui al comma l, lettera e), è comunque obbligatoria in caso di reiterata inosservanza di norme la cui violazione è punita con la sanzione dell’arresto fino a sei mesi.

A tale proposito è opportuno anche fare riferimento al decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758: "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro" (Supplemento ordinario n. 9 alla Gazzetta ufficiale del 21 gennaio 1995 - Serie generale).

I datori di lavoro possono essere puniti con l’arresto fino a sei mesi nel caso di:

• mancata attuazione delle prescrizioni di cui all’allegato IV (prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri Titolo II D.lgs.676/94 - e per i posti di lavoro nei cantieri);

• reiterate, gravi e sostanziali inosservanze del piano di sicurezza o delle norme di prevenzione.

 


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