Ambiente e Lavoro Toscana (ALT) 


REGIONE LAZIO - Assessorato Opere e reti di servizi e mobilità
Documento del Gruppo di studio

 

Decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei canteri temporanei o mobili".

 

LA COLLAUDAZIONE DELLE OPERE

Problema di eventuale interferenza nel controllo dell’esecuzione del contratto è quello dell’attività del Collaudatore, o della Commissione di collaudo, in corso d’opera.

Poiché ai sensi sia del D.lgs.494/96 che dell’articolo 31 della legge 109/94, il piano di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto o di concessione, la puntuale osservanza del piano di sicurezza (sia quello previsto dall’articolo 12 che quello previsto dall’articolo 13) rientra anche nell’attività della collaudazione.

Infatti l’articolo 91 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, stabilisce che <la collaudazione di un’opera ha per scopo quello di verificare e certificare:

1°.....

2° se fu eseguita in conformità del contratto e delle varianti debitamente approvate.>

Appare evidente che dovrà essere trovata, anche in tale momento, una collaborazione, nella diversità delle funzioni, fra il Collaudatore ed il Coordinatore per l’esecuzione-Direttore dei lavori.

 


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