Ambiente e Lavoro Toscana (ALT) 


REGIONE LAZIO - Assessorato Opere e reti di servizi e mobilità
Documento del Gruppo di studio

 

Decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei canteri temporanei o mobili".

 

IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

L’articolo 12, comma 1, del D.lgs., innovando rispetto alla legislazione precedente (vedi legge 55/90, ecc.) che richiedeva agli Appaltatori la predisposizione del piano di sicurezza ma non ne precisava i contenuti, fornisce la definizione univoca dei contenuti essenziali del Piano.

Infatti il decreto stabilisce che:

"il piano contiene l’individuazione, l‘analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi. Il piano contiene altresì le misure d i prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese avvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche alfine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni operative correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione".

II comma due dello stesso articolo stabilisce che con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri della sanità, dei lavori pubblici e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, possono essere definiti i contenuti minimi dei piani di sicurezza e di coordinamento. Fino all’emanazione di tale decreto quindi i contenuti minimi dei piani devono essere tratti dal comma 1 dell’articolo 12.

Tale decreto, nell’ipotesi della sua emanazione, si applicherà anche ai lavori della pubblica Amministrazione fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Merloni).

Si ricorda ancora, a questo proposito, che la legge 109/94 prescrive che "il direttore dei lavori vigila sull’osservanza del piano di sicurezza". La norma quindi, essendo stata emanata dopo la pubblicazione della direttiva europea, intendeva attribuire già d’allora i compiti del Coordinatore per l’esecuzione al Direttore dei lavori figura sempre presente negli appalti pubblici al contrario di quelli privati per i quali appunto il legislatore ha ritenuto necessario creare la nuova figura del Coordinatore (della sicurezza) per l’esecuzione dei lavori.

Sempre a proposito di piani di sicurezza si ricorda che la legge 109/94 stabilisce che il piano di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto o di concessione che se privi del piano stesso, sono nulli.

In ogni caso anche la legge 109/94 stabilisce che le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscano causa di risoluzione del contratto.

Come già visto I ‘articolo 5, comma 1, lettera e) ripropone in gran parte quanto già previsto dall’articolo 31 della legge 109/94 e cioè che il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha l’obbligo di proporre al Committente (Dirigente generale), in caso di gravi inosservanze delle norme del decreto legislativo, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese dei lavoratori autonomi del cantiere o la risoluzione del contratto.

Comunque, in mancanza dell’emanazione del decreto previsto dall’articolo 31 della legge 109/94, per i contenuti del piano di sicurezza occorrerà riferirsi, provvisoriamente, al comma 1 dell’articolo 12 del D.lgs. 494/96.

Pur non essendo specificatamente indicato dall’articolo 12 (a quanto pare per una dimenticanza del legislatore). il Committente (Dirigente generale), per analogia alla precisione contenuta nell’articolo 13, deve trasmettere alle imprese nella fase di richiesta di presentazione delle offerte per l’esecuzione dei lavori, il piano di sicurezza e coordinamento per poter porre gli Appaltatori (datori di lavoro) nelle condizioni di mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza (figura prevista dal D.lgs. 626/94) i piani stessi almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.

Si ricordi che il piano di sicurezza, come dispone il primo comma dell’articolo 12, deve contenere la stima dei relativi costi al duplice fine da un lato, per l’Amministrazione, di quantificare appropriatamente il costo di realizzazione dell’opera comprensiva dei costi delle misure di sicurezza, e, dall’altro lato, per l’Appaltatore, di ben valutare i costi della sicurezza stessa della quale, durante la realizzazione dell’opera, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà controllarne la puntuale osservanza.

L’impresa aggiudicataria può presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere (cioè dei lavoratori) in base alla propria esperienza ed alle particolari tecnologie o macchine utilizzate nel cantiere. Le proposte di integrazione, così precisa il D.lgs. 494/96, non devono comportare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti nel contratto.

Appare però evidente che se il Coordinatore per la progettazione ha redatto un piano di sicurezza con gravi carenze e quindi, dal punto di vista economico, sottostimato, la norma legislativa prima richiamata non può essere applicata, rischiando l’Amministrazione, in caso di vertenza giudiziaria, di soccombere certamente e di sopportare, oltre ai costi della sicurezza non previsti, anche i conseguenti danni subiti eventualmente dall’Appaltatore.

A questo proposito si deve precisare che se il piano di sicurezza è redatto da un professionista esterno all’Amministrazione, appare evidente la necessità che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 25 della legge 109/94, debba far predisporre una variante in corso d ‘opera a causa degli errori od omissioni del progetto esecutivo di cui il piano di sicurezza fa parte integrante.

II progettista quindi sarà responsabile dei danni arrecati alle Amministrazioni aggiudicatrici estendendosi tale responsabilità anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri, come previsto dal comma secondo dell’articolo 25, che le Amministrazioni devono sopportare in relazione all’esecuzione delle varianti.

D’altra parte l’impresa aggiudicataria non è "mero esecutore" e quindi è corresponsabile, assieme a tutti i soggetti che sono intervenuti nella redazione del piano. di tutti i contenuti e di tutti gli effetti diretti dello stesso (vedi errori di progetto e responsabilità dell’impresa) sia nel caso di segnalazione alla Stazione appaltante degli errori e di successiva attuazione degli stessi se l’Amministrazione non intende correggerli, sia, soprattutto, nel caso non segnali tali errori alla Stazione appaltante.

A proposito dei costi dei piani di sicurezza, l’attuazione dei piani stessi non comporta, in linea generale, costi aggiuntivi per l’Appaltatore rispetto al passato per l’esecuzione dei lavori. in quanto il D.lgs.494/96 non ha apportato alcuna modifica alle norme di sicurezza previgenti al decreto stesso.

L’onere della sicurezza era già compreso nell’esecuzione dei lavori a partire almeno dal 1942 (articolo 2087 del Codice civile) e comunque dal 1955 (Dpr.547/55); l’unico onere eventualmente aggiuntivo, a partire dal 1990 (Legge 55/90)) e quello della redazione dei piani che, comunque con il D.lgs. 494/96, è sopportato dall’Amministrazione.

II comma sei dell’articolo 12 precisa poi che la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (art. 19) e del piano generale di sicurezza (art. 13), non è richiesta per i lavori "la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio".

Per l’applicazione di tale norma si può fare riferimento alla Direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993, articolo 7, comma 3, lettera c), che consente l’affidamento dei lavori a trattativa privata per "urgenza imperiosa" e cioè dei lavori di "somma urgenza" qualificandosi questi come quelli esclusivamente eseguiti immediatamente dopo il verificarsi di calamità naturali per il ripristino delle condizioni preesistenti delle opere danneggiate. Un utile riferimento per i contenuti minimi dei piani di sicurezza viene riportato nell’allegato "C" (omissis). Tale documento, che è stato variato solo nella parte iniziale per adeguarlo alle nuove disposizioni legislative, è stato redatto da un Gruppo di lavoro costituito nel 1991 dal Prefetto di Roma Dr. Caruso a seguito dell’emanazione della legge 55/90.

Appare evidente che, nel caso di lavori al di sopra delle soglie uomini/giorni considerate dall’articolo tre, comma tre, del D.lgs. 494/96, nel Capitolato speciale d’appalto allegato ai progetti esecutivi, debba essere esplicitato che nel progetto sono stati inseriti gli elaborati del o dei piani di sicurezza ex-articolo 12 ed eventualmente ex-articolo 13, e che tali elaborati essendo necessariamente generali, non possono considerare le effettive strumentazioni ed attrezzature, nonché il tipo di maestranze adoperate dall’impresa per effettuare i lavori.

Nello stesso Capitolato dovrà quindi essere inserita la clausola, ex-articolo 12, comma 5, del decreto, per la quale l’impresa aggiudicataria può presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori una eventuale proposta di integrazione al piano di sicurezza e al piano di coordinamento per meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

È altrettanto chiaro che, nel caso di lavori al di sotto delle soglie uomini/giorni considerate dal D.lgs. 494/96, nel Capitolato speciale d’appalto debba essere esplicitato che, rimanendo in vigore la legge 55/90, ricade sull’impresa aggiudicataria l’obbligo della redazione del piano di sicurezza redatto secondo quanto contenuto nell’articolo tre, comma uno, del decreto 494/96.

Sarà inoltre opportuno precisare nel Capitolato speciale d’appalto, ai sensi dell’articolo 31 della legge 109/94, la responsabilità, gli obblighi ed i poteri del Direttore dei lavori relativi alla vigilanza sull’attuazione del piano di sicurezza.

 


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