Ambiente e Lavoro Toscana (ALT) 


REGIONE LAZIO - Assessorato Opere e reti di servizi e mobilità
Documento del Gruppo di studio

 

Decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei canteri temporanei o mobili".

 

IL PIANO GENERALE DI SICUREZZA

L’articolo 13 del D.lgs. 494/96 prescrive che nei lavori la cui entità complessiva supera i 30.000 uomini/giorni, il Coordinatore per la progettazione, oltre al piano di cui all’articolo 19, prima della fase di richiesta della presentazione delle offerte per l’esecuzione dei lavori da parte delle imprese appaltatrici, redige un piano generale di sicurezza i cui contenuti sono indicati nel comma uno dell’articolo 13 stesso.

II Committente lo trasmette, assieme a quello di cui all’articolo 19, a tutte le imprese invitate a presentare le offerte per l’esecuzione dei lavori.

Anche per tale piano il decreto legislativo prevede la possibilità che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione prevenzione infortuni. possa con proprio decreto, modificare ed integrare l’elenco degli elementi di cui al comma uno dell’articolo 13 stesso.

Sia i contenuti indicati al comma l che le eventuali modifiche agli stessi disposti con il decreto prima citato. si applicano fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n.109 (Merloni).

 


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