Ambiente e Lavoro Toscana (ALT) 


REGIONE LAZIO - Assessorato Opere e reti di servizi e mobilità
Documento del Gruppo di studio

 

Decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei canteri temporanei o mobili".

 

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

Nel presente documento si riportano inoltre le disposizioni di cui agli articoli otto e nove del decreto legislativo, in quanto la mancata verifica da parte del Coordinatore per la sicurezza dell’adempimento di tali prescrizioni è sanzionata penalmente dall’articolo 91 del decreto stesso.

L’articolo otto in particolare prescrive che:

i datori di lavoro, durante l’esecuzione dell’opera, osservano le misure generali di tutela di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994, e curano in particolare:

a) il mantenimento del cantiere in condi2ioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

b) la scelta dell’ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire a vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere.

 

L’articolo nove infine prescrive che:

1. I datori di lavoro:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato IV;

b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

c) curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

2. La redazione ovvero l’accettazione e la gestione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento secondo quanto definito dall’articolo 12 costituisce adempimento delle norme prevíste dall’articolo 4 commi 1, 2 e 7 e dell’articolo 7 commi 1 lettera b) e 2 del decreto legislativo n. 626/94.

Quanto previsto dall’articolo nove pone modesti obblighi aggiuntivi, rispetto a quelli previgenti (Dpr. 547/55, Dpr. 164/56, ecc.) a carico dei datori di lavoro.

La norma invece contenuta nel secondo comma è di notevole importanza per i datori di lavoro in quanto:

• l’esistenza del piano di sicurezza libera le imprese esecutrici dall’obbligo di valutare i rischi e di redigere il documento di sicurezza di cui al D.lgs. 626/94 art.4, per quanto concerne l’attività di cantiere

• l’esistenza e l’attuazione del piano di coordinamento assolve agli obblighi fissati in capo all’impresa principale e ai subappaltatori ex-articolo 7 del D.lgs.626/94 (informazione sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro, cooperazione e coordinamento).

 


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