Ambiente e Lavoro Toscana (ALT)
REGIONE LAZIO - Assessorato Opere e reti di servizi e mobilità
Decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei canteri temporanei o mobili".
OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI
Oltre ad obblighi aggiuntivi per i datori di lavoro, rispetto alla legislazione precedente (Dpr. 547/55, L. 164/56, Dpr. 303/56, ecc.) che rimane inalterata, il D.lgs. 494/96 stabilisce alcuni obblighi anche per i lavoratori autonomi.
Infatti l’articolo 7 prescrive che: i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:
a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626/1994;
b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994;
c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza.
La norma è innovativa in quanto le norme di prevenzione infortuni previgenti si applicavano unicamente nel caso di lavoratori dipendenti, escludendo quindi i lavoratori autonomi, per i quali invece, con il nuovo decreto, vengono disposti obblighi al pari dei lavoratori dipendenti (utilizzazione delle attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale, osservanza del piano di sicurezza).