REGIONE
LAZIO - Assessorato Opere e reti di servizi e mobilità
Documento del Gruppo di studio
Decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei canteri temporanei o mobili".
MODALITÀ ATTUATIVE DI PARTICOLARI OBBLIGHI
Alcune norme contenute nel D.lgs.626/94, tenuto conto delle particolarità delle caratteristiche dei cantieri edili, vengono adattate nelle loro modalità esecutive:
• nei cantieri di durata inferiore all’anno la riunione di cui all’articolo 11 del D.lgs.626/94 può essere sostituita dalla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza;
• nei cantieri di durata inferiore ai sei mesi, se prevista la sorveglianza sanitaria, il medico competente agli ambienti di lavoro, in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico e gestiti dalle stesse imprese, può sostituire, a suo giudizio, la visita ai cantieri con l’esame dei piani di sicurezza di quei cantieri
• i criteri per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sono definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria (ancora non attuati);
• il datore di lavoro nel settore delle costruzioni è esentato dall’obbligo di istituire il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, quando tale servizio sia stato istituito dal Committente.