Ambiente e Lavoro Toscana (ALT) 


REGIONE LAZIO - Assessorato Opere e reti di servizi e mobilità
Documento del Gruppo di studio

 

Decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei canteri temporanei o mobili".

 

NORME TRANSITORIE

L’articolo 19 del decreto legislativo stabilisce che in sede di prima applicazione del decreto per i Coordinatori per la progettazione e per i Coordinatori per l’esecuzione dei lavori non è richiesto il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 10, commi 1 e 2, se in possesso di attestazione comprovante il loro inquadramento in qualifiche che consentano di sovraintendere altri lavoratori e l’effettivo svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni per almeno quattro anni.

Come già riferito non si ritiene che l’attività qualificata prima indicata possa essere identificata con quella svolta dalla figura del Direttore dei lavori che, almeno fino all’emanazione del D.lgs.494/96, non si è mai occupato di problemi di sicurezza essendo questa di diretta ed esclusiva responsabilità dell’appaltatore. La stessa norma transitoria si applica alle persone che dimostrino di avere svolto per almeno quattro anni le funzioni di direttore tecnico di cantiere.

In presenza di tali situazioni, i soggetti prima indicati, entro il marzo 2000 dovranno frequentare il corso previsto dall’articolo 10, comma 2, con durata ridotta a 60 ore.

 

 


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