Ambiente e Lavoro Toscana (ALT) 


REGIONE LAZIO - Assessorato Opere e reti di servizi e mobilità
Documento del Gruppo di studio

 

Decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei canteri temporanei o mobili".

 

APPLICAZIONE DELLE NORME

Essendo entrato in vigore il decreto legislativo il giorno 24 marzo 1997 e non essendo previste nello stesso decreto, norme transitorie per l’applicazione graduale, si pone il problema dell’applicazione dello stesso ai lavori in corso o ai progetti in corso di esecuzione o già approvati e non ancora appaltati.

In data 18 marzo 1997 con circolare 41/97 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per quanto riguarda l’applicazione iniziale delle disposizioni del decreto legislativo ha ritenuto di indicare che, "in virtù del principio generale della irretroattività e tassatività della legge penale... le stesse si applicano ai cantieri per i quali l’incarico di progettazione sia stato affidato formalmente a partire dal 24 marzo 1997, data di entrata in vigore del decreto stesso".

La circolare non precisa se trattasi dell’incarico di progettazione esecutiva ovvero di progettazione in senso lato e quindi con riferimento anche all’incarico di progettazione preliminare secondo le definizioni date dalla legge 109/94 (Merloni).

La circolare inoltre precisa che "nell’ipotesi di affidamento della progettazione mediante procedura concorsuale, si deve fare riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando".

Mentre per quest’ultimo aspetto, salvo il caso di revoca del bando di progettazione o la integrazione dello stesso per sopravvenute norme legislative cui ci si deve, in ogni caso, adeguare, il riferimento alla data, precedente o successiva al 24 marzo 1997, di affidamento dell’incarico di progettazione appare condivisibile, in virtù dei principio che impone il rispetto dei termini del concorso, alcuni dubbi possono sorgere nel caso in cui la progettazione esecutiva sia svolta a cura della stessa Amministrazione.

Secondo la tesi ministeriale infatti il Dirigente-Committente dovrà osservare le nuove disposizioni e procedure (riferimento ai principi e alle misure generali di tutela di cui articolo 3 del decreto legislativo 626/94, nomina dei coordinatori, valutazione dei documenti cui articolo 4, comma l della lettera a) e b), responsabilità per culpa in eligendo o in vigilando, eccetera), solo per i cantieri la cui progettazione dell’opera sarà affidata dallo stesso Committente al Progettista a partire dalla data del 24 marzo 1997.

A tale riguardo è da tenere infatti presente che l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 494/96 pone l’obbligo in capo al Committente o al Responsabile dei lavori durante la fase di progettazione esecutiva dell’opera, e in particolare al momento delle scelte tecniche, nella esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, di attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 626/94.

In relazione a quanto sopra apparirebbe condivisibile sostenere che l’obbligo di cui all’articolo 3, comma 1, debba applicarsi in ogni caso a partire dal 24 marzo 1997 per tutti i progetti per i quali sia in corso la redazione del livello esecutivo e quindi anche per quelli il cui affidamento sia già avvenuto prima della predetta data.

Alcuni esperti della materia hanno recentemente espresso il proprio avviso favorevole anche riguardo all’applicazione della nuova normativa ai cantieri in corso alla data di entrata in vigore del D.lgs. 494/96; tale tesi non appare condivisibile. Infatti secondo l’articolo 18, comma 8, della legge 55/90 per gli appalti in corso il piano di sicurezza dovrebbe essere stato già redatto da parte dell’Appaltatore.

Compete poi al Direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 31 della legge 109/94 (in questo punto già in vigore dal 26 febbraio 1994) l’obbligo della vigilanza sull’attuazione delle previsioni del piano di sicurezza.

Secondo la predetta tesi si avrebbe poi una illogica duplicazione del piano di sicurezza già predisposto dall’Appaltatore e presentato all’Amministrazione.

Come del resto non appare condivisibile la tesi che sostiene la necessità dell’adeguamento del progetto, già formalmente approvato prima della data del 24 marzo 1997, per il quale non sia stato redatto il piano di sicurezza da parte dell’Amministrazione. In tale fattispecie essendo la fase progettuale già conclusa ed essendo in corso la procedura dell’affidamento, si ritiene che nel contratto sarà inserita la disposizione dettata dall’articolo 18, comma 8, della legge 55/90.

Per quanto riguarda infine le perizie di variante e/o suppletive, qualora trattisi di vere e proprie nuove progettazioni di nuove opere appare evidente l’obbligo della redazione del piano di sicurezza a carico dell’Amministrazione che dovrà redigerlo con riferimento ai soli lavori variati, ad integrazione di quello già redatto dall’Appaltatore.

In relazione a quanto su esposto si sono evidenziati due punti suscettibili di non univoca interpretazione rispetto a quanto precisato con la Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 18 marzo 1997.

Questi riguardano in particolare, l’abrogazione tacita dell’articolo 18, comma 8, della legge l8 marzo 1990, n. 55, nonché l’applicazione iniziale delle disposizioni di cui al D.lgs. 494/96 riferita ai progetti per i quali sia ancora in corso la redazione del livello esecutivo pur essendo l’incarico di progettazione già stato affidato.

Su tali punti si ritiene che la Regione Lazio debba richiedere l’autorevole parere interpretativo del Consiglio di Stato nell’esercizio delle proprie attribuzioni consultive.

 


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