Ambiente e Lavoro Toscana (ALT) 


REGIONE LAZIO Delibera di Giunta 6 maggio 1997, n.2575.

Decreto legislativo 14 agosto 1997 n.94 - "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".

 

DELIBERA

1. di individuare nei Dirigenti dei Settori dell’Amministrazione regionale con i conseguenti obblighi, doveri, responsabilità e poteri, la figura del Committente così come definito dall’articolo 2, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 nelle more della completa attuazione della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25;

2. di confermare che, come prevede l’articolo 2, comma 1, lettera c) e articolo 3, commi 3 e 4, del D.lgs.494/96, il potere di nomina e di affidamento di incarichi, da effettuarsi secondo la vigente legislazione, del Responsabile dei lavori e dei Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, compete al Dirigente del Settore Committente;

3. di confermare che ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio così come indicato dall’articolo 12. comma 6, del Dlgs. 494/96, siano assimilati i lavori di "somma urgenza" come li classifica l’articolo 70 del Regio Decreto 95 maggio 1895, n.350 e l’articolo 7, comma 3, lettera c) della direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993 dovuti a motivi di <<urgenza imperiosa>>, e quindi esentati dall’obbligo della redazione dei piani di sicurezza di cui agli articoli 12 e 13 del Dlgs. 494/96;

4. di approvare ed adottare come documento ufficiale e norma interpretativa della Regione Lazio il documento predisposto dal Gruppo di lavoro incaricato dall’Assessore alle opere e reti di servizi e mobilità, contenente prime indicazioni operative relative al Dlgs. 494/96 decidendo altresì di pubblicarlo unitamente alla presente deliberazione su apposito supplemento del Bollettino ufficiale della Regione Lazio e di darne la massima diffusione nel territorio della Regione all’interno delle pubbliche Amministrazioni.

 


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