Ambiente e Lavoro Toscana (ALT) 


REGIONE LAZIO - Assessorato Opere e reti di servizi e mobilità
Circolare 19 maggio 1997, n.255.

 

Decreto legislativo 14 agosto 1997 n.94 - "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".

 

Come è noto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 1996, n. 223 supplemento ordinario) concernente l’attuazione delle prescrizioni minime di sicurezza e salute, dettate dalla direttiva 92/57/CEE, nei cantieri temporanei o mobili è entrato in vigore il giorno 24 marzo 1997.

Con deliberazione 6 maggio 1997, n. 2575 la Giunta regionale ha adottato come documento ufficiale e norma interpretativa della Regione Lazio un documento predisposto da un apposito Gruppo di lavoro costituito da questo Assessorato, contenente prima indicazioni operative relative al decreto legislativo.

Il documento affronta il tema dell’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo alle strutture delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare della Regione Lazio suggerendo procedure e fornendo direttive in merito ai punti controversi o dubbi del decreto stesso.

In detto documento si esprimono inoltre alcune interpretazioni difformi rispetto alla apposita Circolare diramata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 18 marzo 1997. Lo stesso Gruppo di lavoro ha suggerito, al fine di ottenere una chiarificazione sui punti controversi, di acquisire il parere consultivo del Consiglio di Stato.

A tal fine quindi il Presidente della Giunta regionale ha richiesto al Consiglio di Stato, nell’esercizio delle proprie attribuzioni consultive, un parere chiarificatore sui punti controversi indicati dal Gruppo di lavoro al punto 22 "Applicazione delle norme" del proprio documento.

Fino all’ottenimento di detto parere, si ritiene che i soggetti interessati debbano attuare e seguire comunque, nella sfera delle proprie autonome scelte e responsabilità, quanto indicato dalla Circolare n. 41/97 in data 18 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nella stessa deliberazione 6 maggio 1997, n. 2575 seguendo le indicazioni del Gruppo di lavoro, si è individuata la figura del "Committente", così come definita dall’articolo 2, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, nei Dirigenti dei Settori dell’Amministrazione regionale per i lavori ed opere pubbliche, soggette al Dlgs. 494/96, direttamente eseguite dall’Amministrazione. Gli stessi Dirigenti assumono quindi tutti i poteri, obblighi e responsabilità propri della figura del Committente.

Alla presente si allega il documento del Gruppo di lavoro ed i suoi allegati con lo scopo di fornire una guida all’applicazione del decreto legislativo nel momento della sua applicazione iniziale che certamente, data la novità dei contenuti, determinerà non pochi dubbi e perplessità.

Questioni rilevanti assumono infatti sia il controllo dell’idoneità nel campo della sicurezza, dell’impresa appaltatrice sia del controllo della realizzazione delle procedure di sicurezza contenute nei piani. Per il primo di questi aspetti il documento approvato suggerisce di richiedere in sede di prequalificazione alle imprese che devono essere invitate alle gare di appalto con licitazione privata, una serie di documenti che testimonino l’idoneità tecnica ed organizzativa specificatamente rivolta alla sicurezza. Tale suggerimento appare di notevole portata e se ne raccomanda la puntuale osservanza costituendo questo un momento di opportuna selezione che discrimina la partecipazione alle gare d’appalto le imprese che dimostrano la abituale non applicazione delle norme di sicurezza.

Seconda questione che si vuole evidenziare è quella relativa alla responsabilità del Direttore dei lavori sulla vigilanza dell’applicazione del piano di sicurezza; infatti l’articolo 31, comma 2, (pienamente in vigore) della legge 109/94 attribuisce a tale figura le responsabilità prima indicate per il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Appare quindi evidente ed opportuno che sia da indicare e designare come Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in linea generale, il Direttore dei lavori.

Su altre questioni gli Uffici dell’Assessorato invieranno in seguito ulteriori specificazioni e suggerimenti interpretativi, eventualmente, anche a seguito di richiesta dei Vostri Uffici

Comunico fin d’ora che entro breve termine verrà convocata una giornata di studio sulla materia per raccogliere da tutte le SS.VV. le osservazioni e proposte da inoltrare ai Ministeri della previdenza sociale e dei lavori pubblici, utili per la stesura del decreto ministeriale previsto dall’articolo 31 della legge 109/94 (Merloni) per l’adattamento delle norme della direttiva europea e del Dlgs 494/96 al settore dei lavori ed opere pubbliche.

 

 


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