Ambiente e Lavoro Toscana (ALT) 


TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

Senato - Disegno di legge 2389 (testo presentato)
 
 

Art. 1.
(Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)

1. Il Governo della Repubblica é delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro provvedendo al riordino, al coordinamento, al miglioramento, all'integrazione e all'innovazione dei princípi e delle norme generali in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

 
Art. 2.
(Procedimento per l'adozione del testo unico)

1. Il testo unico é adottato secondo le procedure di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente e il Ministro per le politiche comunitarie. Il Governo é tenuto a trasmettere lo schema di decreto legislativo alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di lavoro. Il parere deve essere reso entro quaranta giorni, indicando specificatamente le eventuali disposizioni non ritenute conformi a quanto disposto dalla presente legge. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esa minato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, lo schema di decreto legislativo alle predette Commissioni per il parere definitivo, che deve essere espresso entro trenta giorni.

 
Art. 3.
(Princípi generali per il testo unico)

1. Il testo unico deve prevedere la piena attuazione del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e delle direttive comunitarie relative alla tutela della salute e della sicurezza della persona e al miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei lavoratori, secondo i seguenti princípi generali:

1) il rispetto della salute e della sicurezza della persona negli ambienti di lavoro e di vita dovrà essere garantito attraverso la programmazione del processo produttivo in modo che esso risulti rispondente alle esigenze della sicurezza del lavoro, con l'adozione di tutte le misure necessarie per adeguare il lavoro all'uomo, mediante la riduzione dei rischi alla fonte e il costante adeguamento delle misure prevenzionistiche ai progressi tecnologici;
2) la prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali dovrà essere oggetto di programmazione anche da parte dei soggetti privati, e non potrà essere subordinata a considerazioni di carattere economico;
3) la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dovrà essere assicurata in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro;
4) la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà essere realizzata con l'intervento e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale, al fine di realizzare l'unitarietà degli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;
5) dovrà essere attribuito al Servizio sanitario nazionale il compito di valutare preventivamente la compatibilità delle attività lavorative con le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente e di esercitare il controllo delle condizioni ambientali e dello stato di salute dei lavoratori, nonché di acquisire tutte le informazioni epidemiologiche necessarie al fine di seguire sistematicamente l'evoluzione del rapporto salute-ambiente di lavoro;
6) dovrà essere realizzato il collegamento e il coordinamento del Servizio sanitario nazionale con tutti gli altri organi, istituzioni e servizi che svolgono attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui, della collettività e dell'ambiente;
7) dovranno essere realizzate le condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell'attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l'elaborazione e l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie, secondo le acquisizioni della scienza e della tecnica;
8) in nessun caso le norme delegate potranno disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze;
9) l'adozione delle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori non dovrà comportare, in nessun caso, oneri finanziari per il lavoratore;
10) ogni innovazione dovrà tendere a una piú precisa determinazione e alla semplificazione delle disposizioni legislative, in modo che siano chiaramente comprensibili per tutti;
11) dovranno essere abolite tutte le formule troppo elastiche o generiche che rendano i precetti ambigui o comunque di difficile o incerta interpretazione;
12) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati, tali discipline potranno essere opportunamente modificate o integrate.
 

Art. 4.
(Princípi e criteri direttivi per il testo unico)
 
1. In attuazione dei princípi generali sanciti dall'articolo 3, il decreto legislativo dovrà essere uniformato ai seguenti princípi e criteri specifici:

1) riunificare le disposizioni e i princípi generali in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro contenute nell'articolo 2087 del codice civile; nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni e integrazioni; nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni; nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni e integrazioni; nell'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300; nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni; nel decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.77, e successive modificazioni; nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242; nel decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493; nel decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459; nel decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624; nel decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, e in ogni altra disposizione legislativa vigente, nel rispetto della normativa comunitaria e delle convenzioni internazionali in materia, tenendo conto dell'evoluzione tecnica e dell'aumentata complessità dei metodi e processi organizzativi e produttivi, anche al fine di assicurare l'unitarietà degli obiettivi della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita;

2) procedere all'integrazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificati dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, ed all'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, al fine di estendere l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro a tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, stabilendo che soltanto nei riguardi delle Forze armate e di polizia e dei servizi di protezione civile le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni loro proprie, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e per la funzione pubblica;

3) assicurare l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro a tutti i lavoratori, considerando tali tutti i titolari di un rapporto di lavoro subordinato, le categorie di lavoratori ad essi equiparate secondo le disposizioni vigenti, i lavoratori che svolgono la prestazione di lavoro a titolo non oneroso, i partecipanti all'impresa familiare, i lavoratori che prestano la loro opera sulla base di contratti di associazione in partecipazione, gli addetti a servizi familiari e domestici, i titolari di rapporti di prestazione continuativa e coordinata a carattere prevalentemente personale, nonché i titolari di rapporti di lavoro atipici o, comunque, non classificabili secondo gli schemi tradizionali. Per i rapporti di lavoro domestico, a domicilio, di portierato, di associazione in partecipazione e per i partecipanti all'impresa familiare potranno essere previste deroghe alle disposizioni incompatibili con la natura di tali rapporti;

4) riformulare e semplificare la definizione di datore di lavoro stabilendo che si considera tale qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che sia titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o abbia la responsabilità dell'impresa, prevedendo una definizione unica per i datori di lavoro privati e per la pubblica amministrazione ed eliminando ogni riferimento all'unità produttiva;

5) definire servizio di prevenzione e protezione l'insieme delle persone, sistemi e mezzi interni o esterni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda o nell'unità produttiva;

6) definire responsabile del servizio di prevenzione e protezione la persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate, stabilendo altresí i requisiti professionali, derivanti dall'esperienza o dal possesso di determinati titoli, diversificati a seconda del tipo di impresa, di attività e di rischio, necessari per essere designato responsabile del servizio;

7) definire medico competente il medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro, ovvero, ove necessario, altre specializzazioni equipollenti individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
c) autorizzazione dell'assessorato regionale alla sanità conseguita con le modalità ed entro il termine di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

8) definire rappresentante per la sicurezza la persona, ovvero le persone, eletta dai lavoratori per rappresentare i lavoratori stessi per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

9) definire prevenzione il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

10) definire, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dall'articolo 4 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, le misure generali di prevenzione e di sicurezza che debbono essere adottate, prevedendo, in particolare:

a) la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle popolazioni interessate e per la tutela dell'ambiente;
b) la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi alla fonte e, ove ció non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) la sostituzione di ció che presenta elementi di pericolosità con sostanze, prodotti, strumenti, macchine, apparecchiature e quant'altro, che escludano tali elementi o quanto meno li riducano, ove non sia tecnicamente possibile la radicale eliminazione, al livello minimo, provvedendosi nel contempo ad adeguate misure protettive;
e) l'adeguamento del lavoro all'uomo, in particolare mediante il rispetto dei princípi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro e nella scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, nonché mediante l'attenuazione dei lavori monotoni e ripetitivi e la riduzio ne dei loro effetti sulla salute fisica e mentale;
f) le misure tecniche, le misure di protezione collettiva, le misure comportanti l'applicazione di procedimenti e di metodi di lavoro appropriati, le misure igieniche, nonché le misure di protezione individuale da adottarsi quando non sia possibile evitare con le altre misure l'esposizione al pericolo;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o possono essere, esposti al rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici, biologici e cancerogeni e di ogni altra sostanza o preparato pericoloso o nocivo;
i) il controllo sanitario preventivo e periodico, ed eventualmente prolungato oltre la cessazione dell'esposizione al rischio, sulle condizioni di salute dei lavoratori e sui rischi specifici ai quali sono esposti e il controllo dell'esposizione al rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi, mediante la misurazione dell'agente;
l) il rispetto dei valori limite di esposizione a rumore, a vibrazioni, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e a sostanze e preparati pericolosi o nocivi e le misure da attuare quando sia superato il valore limite per identificare le cause del superamento ed ovviarvi;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona;
n) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
o) le misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
p) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
q) l'informazione, la formazione, la consultazione e la partecipazione dei lavo ratori e dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; la circolazione delle informazioni tra i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i lavoratori, i servizi di prevenzione e protezione, i rappresentanti per la sicurezza, i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali e ogni altro ente o servizio pubblico che svolge attività di ricerca, informazione e assistenza in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;
r) l'informazione e la formazione completa, preventiva e periodica, dei lavoratori sui rischi connessi all'attività dell'impresa in generale e allo svolgimento delle proprie mansioni, con particolare riguardo ai pericoli derivanti dall'esposizione a rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi e alle misure di prevenzione da adottare in relazione ai rischi;
s) la tenuta e l'aggiornamento dei registri degli infortuni, dei registri di esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad ogni altra sostanza o preparato pericoloso o nocivo, delle cartelle sanitarie e di rischio e di ogni altro documento rilevante ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
t) l'accesso dei lavoratori e dei loro rappresentanti ai risultati collettivi e non nominativi degli accertamenti sanitari e l'accesso dei lavoratori ai risultati dei controlli sanitari effettuati sulla propria persona;
u) la notifica alle autorità competenti della produzione, dell'immissione sul mercato e dell'impiego di agenti chimici, fisici, biologici e cancerogeni, di sostanze o preparati pericolosi o nocivi, nonché dei progetti di costruzione, ampliamento, trasformazione o modifica di destinazione di edifici e impianti destinati ad attività lavorative;
v) la rilevazione e l'accertamento, mediante la collaborazione con i servizi pubblici di prevenzione, delle malattie pro fessionali, anche se non previste dalla normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali o da altre disposizioni legislative o regolamentari;

11) prevedere un obbligo generale di sicurezza a carico del datore di lavoro, formulato secondo il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile e consistente nell'adozione delle misure generali di prevenzione e di sicurezza di cui al numero 10), nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute previsti da disposizioni legislative o regolamentari e nell'adozione di tutte le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, anche se non esplicitamente previste da disposizioni di legge o di regolamento, per la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, delle popolazioni e dell'ambiente;

12) stabilire che la valutazione dei rischi deve riguardare, oltre ai rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, anche i potenziali pericoli per la popolazione e per l'ambiente;

13) stabilire che la documentazione relativa agli adempimenti in materia di valutazione dei rischi deve riguardare, oltre alla stessa valutazione dei rischi e ai criteri adottati per effettuarla, l'individuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione adottate, comprese le misure di carattere collettivo, le misure comportanti l'applicazione di procedimenti e metodi di lavoro appropriati e i dispositivi di protezione individuale, nonché il programma di attuazione di tutte le misure di sicurezza necessarie individuate a seguito della valutazione dei rischi;

14) estendere l'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, a tutte le imprese, formulando la norma in modo che i criteri di autocertificazione si fondino su dati obiettivi, concreti e fa cilmente verificabili e su elementi che consentano di accertare la eventuale sussistenza di obiettive difficoltà, in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni dell'impresa;

15) stabilire, per le piccole e medie imprese, per le attività di carattere stagionale, per le attività che, per loro natura, sono destinate a svolgersi in piú luoghi e per le attività svolte dalle associazioni di volontariato, che con apposito decreto ministeriale saranno definite, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, procedure semplificate per gli adempimenti documentali;

16) disporre che le procedure semplificate di cui al numero 15) non si applichino alle attività industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle attività estrattive e minerarie, alle aziende per la fabbricazione o il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni, alle aziende rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, alle aziende utilizzatrici o depositarie di agenti cancerogeni o biologici, di sostanze o preparati pericolosi, alle aziende insalubri di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con impianti, attrezzature e dispositivi a pressione o a rischio di incendio o esplosione, alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private;

17) disporre che, in ogni caso, la documentazione o l'autocertificazione relativa alla valutazione dei rischi debba essere inviata all'organo di vigilanza territorialmente competente;

18) stabilire, per le imprese di nuova costituzione, che la valutazione dei rischi deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività di lavoro, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera e in particolare al momento delle scelte tecniche;

19) prevedere che il datore di lavoro, prima dell'inizio dei lavori, sia tenuto a tra smettere una notifica preliminare di inizio attività, conforme alle indicazioni fornite dal Ministro della sanità con proprio decreto, la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e l'elenco delle sostanze impiegate nei procedimenti produttivi all'organo di vigilanza territorialmente competente, che ne verifica la compatibilità con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati;

20) prevedere che, in caso di modifiche degli edifici, degli impianti, degli ambienti di lavoro, dei procedimenti produttivi o delle sostanze impiegate nell'attività lavorativa rilevanti ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, il datore di lavoro sia tenuto a trasmettere una notifica preliminare all'organo di vigilanza, secondo le medesime procedure previste per la notifica di inizio attività;

21) riunire, integrare e semplificare le disposizioni vigenti relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, fermo restando il principio che ciascuno é responsabile nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, mantenendo in capo al datore di lavoro tutti gli obblighi relativi alla valutazione dei rischi e tutti gli obblighi il cui adempimento presuppone l'esercizio dei poteri decisionali e organizzativi imprenditoriali;

22) stabilire che il datore di lavoro non puó delegare ad altri soggetti la valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione, il programma di attuazione di tutte le misure di sicurezza necessarie e l'adempimento di tutti quegli obblighi che presuppongono l'esercizio dei poteri decisionali e organizzativi imprenditoriali;

23) salvo quanto disposto al numero 22), stabilire che la delega delle funzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro deve essere formulata con chiarezza, deve indicare in termini precisi le specifiche funzioni delegate, deve essere conferita a per sona in possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei e deve comportare l'attribuzione dei poteri, dei mezzi e della capacità di spesa necessari per lo svolgimento dei compiti delegati;

24) riformulare le disposizioni vigenti relative al servizio di prevenzione e protezione in modo da stabilire chiaramente: che il servizio deve essere obbligatoriamente organizzato all'interno delle aziende; che lo stesso puó essere integrato, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, da soggetti esterni solo quando le capacità all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva siano insufficienti; che, comunque, il servizio deve essere costituito solo all'interno dell'azienda per le imprese che svolgono attività particolarmente pericolose che comportino rischi rilevanti o speciali forme di sorveglianza sanitaria, e comunque per le imprese che svolgono attività industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, per le centrali termoelettriche, per gli impianti e laboratori nucleari, per le imprese esercenti attività estrattive e minerarie, per le aziende per la fabbricazione o il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni, per le aziende rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, per le aziende utilizzatrici o depositarie di agenti cancerogeni o biologici, di sostanze o preparati pericolosi, per le aziende insalubri di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con impianti, attrezzature e dispositivi a pressione o a rischio di incendio o esplosione, per le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private;

25) ridefinire i casi in cui i compiti del servizio di prevenzione e protezione possono essere svolti direttamente dal datore di lavoro in relazione alle dimensioni dell'impresa, al tipo e ai rischi dell'attività svolta, nonché al possesso dei requisiti professionali minimi necessari per l'iscrizione all'albo dei responsabili del servizio stesso; escludendo, in ogni caso, da tale previsione le attività industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le centrali termoelettriche, gli impianti e laboratori nucleari, le attività estrattive e minerarie, le aziende per la fabbricazione o il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni, le aziende rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, le aziende utilizzatrici o depositarie di agenti cancerogeni o biologici, di sostanze o preparati pericolosi, le aziende insalubri di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con impianti, attrezzature e dispositivi a pressione o a rischio di incendio o esplosione, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private;

26) integrare la normativa al fine di stabilire che i membri del servizio di prevenzione e protezione siano avviati ai corsi di formazione e di aggiornamento necessari, anche in relazione all'introduzione di nuove tecnologie ovvero all'insorgenza di nuovi rischi e pericoli connessi alle condizioni di lavoro;

27) prevedere l'istituzione, presso il Ministero della sanità, di un albo dei consulenti per la sicurezza e l'igiene del lavoro, al quale devono essere obbligatoriamente iscritti tutti i soggetti che, in conto proprio o per conto di società, intendono svolgere attività di consulenza e di assistenza ai datori di lavoro nell'adempimento degli obblighi relativi alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro, stabilendo altresí i requisiti professionali e gli standard di qualità necessari per l'iscrizione all'albo e l'obbligo di rispettare, a pena di nullità del contratto e di eventuale cancellazione dall'albo, le tariffe che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità su proposta della commissione di cui al numero 28);

28) prevedere l'istituzione, presso il Ministero della sanità, stabilendone anche la composizione, di una commissione, alla quale sia attribuito il compito di curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'albo dei consulenti per la sicurezza e l'igiene del lavoro e di proporre al Ministro della sanità la determinazione e la modifica delle tariffe, nonché la determinazione e l'aggiornamento dei requisiti professionali e degli standard di qualità necessari per l'iscrizione all'albo;

29) sancire espressamente il diritto del lavoratore alla garanzia della propria integrità psicofisica e morale durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e di non essere esposto ad agenti o a sostanze nocivi;

30) sancire il diritto del lavoratore di sospendere la prestazione lavorativa, ampliandolo a tutti i casi di violazione della normativa sull'igiene e sicurezza del lavoro e a tutti i casi in cui, comunque, vi sia un ragionevole motivo per ritenere di trovarsi in una situazione di pericolo grave, imminente e altrimenti non eliminabile;

31) assicurare che il lavoratore che abbia rifiutato la prestazione nociva o pericolosa non subisca alcun pregiudizio a causa di tale condotta e predisporre le procedure necessarie per garantire che, nei casi di sospensione dell'attività lavorativa, la stessa non riprenda se non dopo l'eliminazione della situazione di rischio;

32) sancire espressamente il diritto del lavoratore di richiedere l'intervento dei competenti organi di vigilanza e dell'autorità giudiziaria;

33) integrare le disposizioni relative alla posizione dei lavoratori prevedendo, qualora il lavoratore sia allontanato, anche definitivamente, dal posto di lavoro a seguito degli accertamenti sanitari, per motivi sanitari connessi alle condizioni di lavoro, il diritto del lavoratore stesso di essere adibito a mansioni equivalenti alle ultime svolte e solo ove ció non sia possibile a mansioni inferiori, senza alcuna diminuzione della retribuzione, stabilendo altresí che, salvi i casi di totale inabilità, l'inidoneità sopravve nuta al lavoro per motivi connessi alle condizioni di lavoro non costituisce giusta causa o giustificato motivo di licenziamento;

34) integrare le disposizioni vigenti in materia di formazione e informazione dei lavoratori al fine di attivare idonee campagne informative in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di istituire specifici corsi in materia antinfortunistica e prevenzionale, per la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento del personale delle istituzioni pubbliche addetto a funzioni di prevenzione e vigilanza in materia di sicurezza e igiene del lavoro, dei datori di lavoro che svolgono i compiti del servizio di prevenzione e protezione, dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei lavoratori; prevedere altresí che tali attività debbano essere volte ad indurre comportamenti lavorativi sicuri e ad abituare i lavoratori ad utilizzare i sistemi di sicurezza e a indossare i dispositivi di protezione individuale; stabilire, infine, che siano definiti i contenuti essenziali di specifici pacchetti formativi;

35) stabilire che con apposito provvedimento del Ministro della sanità, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sia destinata all'attività di informazione e di formazione di cui al numero 34) una percentuale del Fondo sanitario nazionale;

36) stabilire che tutti i lavoratori devono essere sottoposti ad una sorveglianza sanitaria generica relativa alle condizioni di salute, anche in relazione al tipo di attività svolta, e che i lavoratori addetti a lavori pericolosi o nocivi devono essere sottoposti ad una sorveglianza sanitaria specifica e mirata ai rischi ai quali sono esposti;

37) stabilire che l'attività preventiva di sorveglianza sanitaria deve essere effettuata da medici competenti dipendenti da struttura esterna pubblica, ovvero sulla base di convenzioni con strutture sanitarie private, e solo ove ció non sia possibile, sulla base di un rapporto di lavoro libero professionale ovvero, quando neppure questo risulti con cretamente attuabile, sulla base di un rapporto di dipendenza col datore di lavoro;

38) stabilire che i medici dipendenti di strutture pubbliche addetti all'attività di vigilanza sul rispetto della legislazione prevenzionistica non possano svolgere l'attività di medico competente nell'ambito della stessa provincia in cui svolgono l'attività per conto del servizio pubblico;

39) stabilire l'obbligo del datore di lavoro di assicurare al medico competente, indipendentemente dal tipo di rapporto instaurato, le condizioni e i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti;

40) prevedere che, qualora il medico competente non sia un dipendente del Servizio sanitario nazionale, il datore di lavoro sia comunque tenuto a rivolgersi alle strutture pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti sanitari sullo stato di salute dei lavoratori e che, in tal caso, sia assicurato ai medici del servizio pubblico l'accesso ai luoghi di lavoro, al documento di valutazione dei rischi e a tutte le informazioni necessarie ai fini del giudizio di idoneità;

41) prevedere il riordino e l'unificazione in un unico provvedimento regolamentare, adottato secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della sanità, di tutte le disposizioni che impongono una sorveglianza sanitaria speciale, ridefinendo, in relazione alla natura e ai livelli di esposizione al rischio, le cadenze periodiche degli accertamenti sanitari, le modalità degli accertamenti, l'elaborazione di relazioni epidemiologiche periodiche redatte sulla base di dati statistici e non nominativi; definendo altresí, attraverso il riordino e l'aggiornamento delle disposizioni vigenti, i casi in cui, in relazione all'attività svolta, é obbligatoria la vaccinazione dei lavoratori;

42) prevedere che il regolamento di cui al numero 41) sia aggiornato, con le stesse procedure previste per la sua emanazione, ogni qualvolta ció sia necessario in relazione all'evoluzione della tecnica e del le conoscenze scientifiche e in ogni caso secondo cadenze periodiche prestabilite;

43) ferma restando la facoltà di avvalersi di altri medici specialisti, introdurre disposizioni volte ad assicurare al medico la possibilità di fare eseguire ulteriori accertamenti sanitari suggeriti dall'esperienza e dalle conoscenze, nonché a consentire che ulteriori accertamenti siano richiesti dalle autorità di vigilanza;

44) introdurre un sistema standardizzato di classificazione e di elaborazione dei giudizi di idoneità emessi a seguito degli accertamenti sanitari preventivi e periodici, prevedendo che al datore di lavoro sia comunicato esclusivamente il giudizio di idoneità sulla base del suddetto sistema;

45) riunire, riordinare, coordinare tra loro e integrare le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 9 ottobre 1958, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 10 ottobre 1984, nell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, relative alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli infortuni, dei registri riguardanti l'esposizione a rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici e cancerogeni e delle cartelle sanitarie e di rischio;

46) prevedere che i progettisti dei luoghi di lavoro, degli impianti, delle macchine, delle parti di macchine, dei componenti di sicurezza, dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature di lavoro siano tenuti al rispetto delle misure di sicurezza e salute generali e ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti da disposizioni di legge o regolamentari al momento delle scelte progettuali e tecniche;

47) vietare la fabbricazione, la vendita, il noleggio, la concessione in uso e qualunque altra forma di immissione sul mercato di impianti, macchine, parti di macchine, componenti di sicurezza, dispositivi di protezione individuale e attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

48) prevedere che gli installatori e montatori di impianti, macchine, parti di macchine, componenti di sicurezza, dispositivi di protezione, attrezzature di lavoro e altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro generale, alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché alle istruzioni fornite dai fabbricanti;

49) fermo restando quanto stabilito ai sensi dell'articolo 5 in materia di cantieri temporanei o mobili, riordinare e coordinare le disposizioni sulla sicurezza del lavoro con la normativa sui lavori pubblici e in genere sui lavori in appalto, in modo da definire una disciplina trasparente ed efficace per garantire che gli eventuali ribassi o risparmi di spesa non ricadano sulla sicurezza e per assicurare un piú penetrante intervento dei rappresentanti dei lavoratori anche nella fase di conferimento degli appalti; ridefinire comunque le disposizioni vigenti relative alla sicurezza e igiene del lavoro in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'unità produttiva ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, introducendo l'obbligo del committente di redigere un piano di sicurezza che tenga conto dell'utilizzazione comune di infrastrutture, impianti e misure di protezione collettiva e definisca le procedure da seguire in caso di emergenza, nonché attribuendo la responsabilità al committente del coordinamento fra le varie imprese e tra le varie attività svolte, stabilendo altresí l'obbligo per tutti i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi e di attuare le misure di sicurezza anche in relazione alla presenza simultanea o successiva nei luoghi di lavoro di piú imprese;

50) prevedere che il piano di sicurezza elaborato dal committente sia allegato al contratto di appalto o di lavoro; che l'adozione del piano di sicurezza sia requisito di validità del contratto e che lo stesso piano sia allegato alla documentazione relativa alla valutazione dei rischi e all'attuazione delle misure di sicurezza e sia inviato alle autorità di vigilanza competenti;

51) stabilire che il mancato rispetto del piano di sicurezza giustifica la risoluzione del contratto di appalto o di lavoro;

52) prevedere l'obbligo del committente di vigilare sull'adozione da parte di tutti i lavoratori presenti sui luoghi di lavoro delle misure di sicurezza necessarie e, in ogni caso, di tutte quelle previste dal piano di sicurezza;

53) assicurare ai lavoratori e ai rappresentanti per la sicurezza una adeguata informazione sui rischi derivanti dalla presenza simultanea o successiva di piú imprese nei luoghi di lavoro, sui nominativi dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione e dei servizi di emergenza di tutte le imprese; assicurare a tutti i rappresentanti per la sicurezza delle diverse imprese i diritti di informazione e consultazione sul piano di sicurezza e la possibilità di incontrarsi e coordinarsi tra loro nell'esercizio delle loro funzioni;

54) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, terzo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, prevedere che qualora l'appaltatore impieghi impianti, macchine e attrezzature del committente non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti da disposizioni legislative o regolamentari, trovino applicazione le sanzioni penali previste per la violazione del divieto generale di concessione in uso di impianti, macchine e attrezzature non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza;

55) stabilire, per i gruppi di imprese, le disposizioni necessarie per garantire il coordinamento a livello di direzione di gruppo dell'attività prevenzionistica e per assicurare ai lavoratori delle aziende del gruppo e ai loro rappresentanti la possibilità di incontrarsi e coordinarsi tra loro per l'esercizio dei diritti e delle funzioni loro attribuiti;

56) definire le condizioni e le procedure affinché i gruppi di imprese possano costituire un servizio di prevenzione e protezione unico;

57) stabilire che, qualora piú società appartenenti al medesimo gruppo operino negli stessi ambienti di lavoro, la direzione del gruppo, o, se diversa, l'impresa che ha messo a disposizione i locali di lavoro, sia tenuta ad elaborare un piano di sicurezza che tenga conto dell'utilizzazione comune di infrastrutture, impianti e misure di protezione collettiva, a definire le procedure di emergenza, ad assicurare il coordinamento, anche attraverso la nomina di un responsabile, a vigilare sul rispetto da parte di tutti i lavoratori presenti sui luoghi di lavoro delle misure di sicurezza necessarie e ad assicurare ai lavoratori una informazione e una formazione adeguate sui rischi derivanti dalla presenza simultanea di piú imprese nei luoghi di lavoro;

58) prevedere che in caso di violazione delle disposizioni di cui al numero 57) siano comminate le sanzioni penali previste per la violazione delle disposizioni relative alla sicurezza del lavoro in caso di affidamento dei lavori a imprese appaltatrici;

59) prevedere espressamente che i diritti e le funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza possano essere esercitati anche nel caso in cui la contrattazione collettiva non ne abbia definito le modalità e che in alcun modo l'esercizio di tali diritti e funzioni possa essere subordinato all'adempimento di particolari oneri; rinviare alla contrattazione collettiva la determinazione degli aspetti specifici relativi all'attività, ai compiti, alle facoltà, ai doveri del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, assicurando peraltro che tale figura sia presente in qualunque luogo di lavoro e indicando le misure idonee a garantire la rappresentanza dei lavoratori anche a livello di piú imprese o di "bacino" quando si tratta di imprese di modeste dimensioni o di artigiani;

60) garantire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza la facoltà di avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, di collaboratori e di tecnici esterni all'impresa, ai quali deve essere assicurato l'accesso ai luoghi di lavoro e alle informazioni rilevanti ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;

61) assicurare ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il diritto di ricevere e di comunicare le informazioni sui rischi e le misure di prevenzione da adottare ai lavoratori, alle popolazioni e alle autorità;

62) sancire espressamente il diritto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

63) prevedere, su ricorso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti riconosciuti al rappresentante per la sicurezza;

64) integrare le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, prevedendo che alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, da svolgersi in tutte le aziende con oltre quindici lavoratori una volta all'anno e in ogni caso di significative variazioni delle condizioni di sicurezza, partecipino, oltre al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, al medico competente e al rappresentante per la sicurezza, i membri delle rappresentanze sindacali presenti in azienda, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso e, su richiesta di uno degli aventi diritto a parteciparvi, i rappresentanti dei servizi pubblici di prevenzione;

65) stabilire che nel corso della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi siano esaminati e valutati:

a) il documento di valutazione dei rischi, l'idoneità delle misure e dei mezzi di prevenzione e protezione adottati e il programma di attuazione delle misure di sicurezza necessarie;
b) l'attuazione delle prescrizioni impartite dall'autorità competente;
c) l'idoneità dei piani di emergenza e dei mezzi di gestione dell'emergenza predisposti dall'azienda;
d) le proposte di adozione di nuove misure di sicurezza e di igiene necessarie per l'eliminazione di situazioni di rischio;
e) i programmi di informazione e di formazione dei lavoratori e la verifica della loro attuazione ed efficacia;
f) le proposte di indagini e di ricerche specifiche per i rischi nuovi o comunque non previsti dalla legislazione vigente;
g) i progetti di cambiamento dell'organizzazione del lavoro, di modifica dei processi produttivi e di adozione di nuove macchine, attrezzature o impianti rilevanti sotto il profilo della sicurezza e dell'igiene del lavoro;
h) l'idoneità degli impianti, delle macchine e delle apparecchiature anche al fine della tutela dell'ambiente esterno e della salvaguardia della salute dei cittadini;

66) stabilire che si considerano luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 30 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e con le eccezioni ivi previste, i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro;

67) stabilire che si considera ambiente di lavoro l'insieme dei fattori fisici, chimi ci, biologici, sociali e culturali che circondano una persona nel suo spazio di lavoro;

68) stabilire che si considera posto di lavoro il volume allocato a una o piú persone nel sistema di lavoro per lo svolgimento delle mansioni assegnate;

69) al fine di assicurare che lo svolgimento del lavoro avvenga in un ambiente salubre, stabilire l'obbligo del datore di lavoro di rispettare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti relative ai requisiti essenziali di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, riunendo, riordinando, coordinando tra loro e innovando le disposizioni in materia contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, stabilendo, in particolare:

a) i requisiti di altezza, cubatura e superficie dei locali di lavoro, le caratteristiche dei pavimenti, dei soffitti, delle pareti e delle finestre, delle porte e dei portoni, delle vie di circolazione, delle zone di pericolo e delle vie e uscite di emergenza;
b) i requisiti di illuminazione, di aerazione, di temperatura e di umidità dei locali;
c) i requisiti necessari affinché gli edifici, i locali e gli impianti in cui avvengono le lavorazioni possano essere sottoposti ad efficace pulizia e manutenzione;
d) le regole necessarie al fine di assicurare una regolare e adeguata pulizia dei locali;
e) le regole necessarie per assicurare che luoghi di lavoro in cui si svolgono lavorazioni pericolose siano adeguatamente separati e che per l'accesso a detti luoghi siano predisposte le idonee limitazioni;
f) l'obbligo di predisporre, in relazione all'utilizzo di agenti chimici, fisici, biologici e cancerogeni o di altre sostanze e preparati pericolosi o nocivi, aree speciali senza rischio di contaminazione, dove siano messe a disposizione dei lavoratori acqua potabile ed altre bevande e dove sia consentito sostare e assumere cibi e bevande;

70) stabilire i requisiti minimi di salute e sicurezza dei posti di lavoro, con particolare riguardo alle condizioni ambientali, alla predisposizione di spazi e attrezzature adatti, o facilmente adattabili, alle dimensioni corporee dell'operatore, ai problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico e mentale, alla previsione delle distanze di sicurezza necessarie per impedire il raggiungimento di zone pericolose, prevedendo l'obbligo dei datori di lavoro di rispettare, nella predisposizione dei posti di lavoro, i principi di ergonomia previsti dalle norme adottate dall'Ente nazionale italiano di unificazione e dalle norme armonizzate adottate dagli istituti di normazione tecnica europei e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

71) stabilire, tenuto conto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, i requisiti minimi dei servizi igienico-assistenziali che devono essere predisposti nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla disponibilità di acqua in quantità sufficiente per uso potabile e per lavarsi, alla disponibilità e ai requisiti di lavabi, gabinetti e, quando il tipo di attività lo richieda, di docce, eventualmente separate per i lavoratori esposti a particolari rischi, alla disponibilità e ai requisiti, ove il tipo di attività lo richieda, di locali di riposo, di spogliatoi, di armadietti con scomparti separati per gli abiti civili e per gli abiti da lavoro e con un distinto scomparto in caso di utilizzo di mezzi di protezione contro l'esposizione ad agenti, sostanze o preparati pericolosi o nocivi, alla disponibilità e ai requisiti degli ambienti destinati ad uso refettorio e dei dormitori;

72) stabilire gli obblighi generali dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, le regole e le procedure generali di sicurezza, al fine di riunire, riordinare e coordinare tra loro le disposizioni in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, tenendo conto delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia, prevedendo, in particolare:

a) il riordino e l'aggiornamento delle disposizioni generali contenute nei citati decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, decreto legislativo n. 277 del 1991, e decreto legislativo n. 626 del 1994, relative ai presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori infortunati o colpiti da malore, prevedendo l'obbligo di tenere, in tutte le aziende ovvero unità produttive, una cassetta di pronto soccorso contenente presidi chirurgici e farmaceutici in quantità e specie da stabilirsi con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) , della presente legge, oppure, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 15 e dall'allegato II del predetto decreto legislativo n. 626 del 1994, e di quanto previsto dal capo III del titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, l'obbligo di predisporre un locale di pronto soccorso, contenente i presidi chirurgici e farmaceutici in quantità da stabilirsi, secondo il tipo di attività e di rischio, con il medesimo regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) , della presente legge;
b) l'obbligo del datore di lavoro di organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia, di designare preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, di programmare gli interventi necessari affinché i lavoratori in caso di emergenza possano mettersi al sicuro, nonché di rispettare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

73) definire, in conformità all'articolo 34 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;

74) stabilire, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, gli obblighi generali dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, le regole e le procedure generali di sicurezza da osservare per l'utilizzo delle attrezzature di lavoro, prevedendo, in particolare:

a) l'obbligo del datore di lavoro di scegliere e di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e idonee ai fini della sicurezza, anche in relazione alle condizioni e alle caratteristiche dell'ambiente e dei sistemi di lavoro, e, comunque, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e salute stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
b) l'obbligo del datore di lavoro di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le attrezzature siano installate secondo le istruzioni del fabbricante, siano utilizzate correttamente e, comunque, non siano utilizzate per operazioni o in condizioni per le quali non sono adatte e siano mantenute in modo da garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute;
c) l'obbligo del datore di lavoro di provvedere affinché i lavoratori siano adeguatamente informati e addestrati sull'utilizzo delle attrezzature;
d) l'obbligo dei lavoratori di seguire i programmi di informazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro, di avere cura delle attrezzature, di non apportarvi modifiche di propria iniziativa e di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nelle attrezzature;

75) definire, in conformità all'articolo 40 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e con le eccezioni ivi previste, dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piú rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo;

76) definire, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, gli obblighi generali del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori relativi all'impiego dei dispositivi di protezione individuale necessari ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, prevedendo, in particolare:

a) l'obbligo del datore di lavoro di valutare, in relazione ai rischi esistenti sui luoghi di lavoro, le caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale necessari, di scegliere i dispositivi adeguati ai rischi da prevenire, alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, alle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori e, comunque, adattabili all'utilizzatore secondo le sue necessità, nonché di aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione;
b) l'obbligo del datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale e di attenersi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, fermo restando il principio per cui i dispositivi di protezione individuale devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con misure tecniche di prevenzione o con dispositivi di protezione collettiva o con metodi e procedimenti di riorganizzazione del lavoro;
c) l'obbligo del datore di lavoro di destinare ogni dispositivo di protezione individuale ad uso personale;
d) l'obbligo del datore di lavoro di mantenere in efficienza e in condizioni di igiene i dispositivi di protezione individuale e di provvedere affinché gli stessi siano utilizzati conformemente alle istruzioni del fabbricante;
e) l'obbligo di fornire al lavoratore una informazione e un addestramento adeguati sull'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale;
f) l'obbligo dei lavoratori di seguire i programmi di informazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro, di avere cura dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, di non apportarvi modifiche di propria iniziativa e di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei dispositivi di protezione individuale;

77) definire movimentazione manuale dei carichi, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e fermo restando quanto disposto dalla normativa in materia di tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti e di quanto stabilito per la tutela delle lavoratrici madri, le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o piú lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tira re, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportino rischi di lesioni dorso-lombari o altri rischi per la salute dei lavoratori, stabilendo, in particolare:

a) l'obbligo del datore di lavoro di evitare la movimentazione manuale dei carichi e, ove ció non sia possibile, di adottare le misure organizzative e i mezzi appropriati per ridurre i rischi;
b) l'obbligo del datore di lavoro di valutare le condizioni di sicurezza e di salute connesse alla movimentazione manuale dei carichi, con riguardo alle caratteristiche del carico, allo sforzo fisico richiesto, alle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e ai fattori individuali di rischio; l'obbligo di adottare le misure atte a limitare o a ridurre i rischi previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché l'obbligo di assicurare ai lavoratori una informazione e una formazione adeguata e di sottoporli a sorveglianza sanitaria speciale;

78) definire videoterminale, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e con le eccezioni ivi previste, ogni schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;

79) definire, ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative all'utilizzo di videoterminali, posto di lavoro l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera o altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;

80) stabilire gli obblighi generali dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori relativi all'utilizzazione di at trezzature munite di videoterminali, al fine di assicurare che:

a) siano definiti, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e, in particolare, di quanto stabilito dall'allegato VII del suddetto decreto, i requisiti essenziali di sicurezza e salute che dovranno essere rispettati per tutti i posti di lavoro muniti di videoterminale;
b) sia effettuata la valutazione dei rischi per la vista e per gli occhi, dei rischi legati alla postura, all'affaticamento fisico o mentale e alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale;
c) vengano adottate tutte le misure necessarie in relazione ai rischi e alle possibili interazioni tra i diversi fattori di rischio relativi all'utilizzazione di attrezzature munite di videoterminale, nonché sia organizzato il lavoro in modo da evitare la ripetitività e la monotonia delle operazioni;
d) tutti i lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico e abituale, per una media di 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni o i cambiamenti di attività, abbiano diritto a una interruzione dell'attività mediante pause o cambiamento di attività;
e) i lavoratori di cui alla lettera d) siano sottoposti a sorveglianza sanitaria speciale;
f) i lavoratori ricevano dal datore di lavoro una informazione e una formazione adeguata per quanto riguarda le misure applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell'attività e le misure da adottare per la protezione degli occhi e della vista;
g) fermo restando quanto stabilito al numero 65), lettera g) , i lavoratori e i rappresentanti per la sicurezza siano adeguatamente e preventivamente informati sui cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro rilevanti sotto il profilo dell'utilizzazione di attrezzature munite di videoterminali;

81) ferma restando l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari stabilite per la generalità delle attività lavorative, riunire, riordinare, integrare e coordinare le disposizioni relative all'impiego di sostanze e preparati pericolosi o nocivi, comprese le sostanze infiammabili, comburenti ed esplodenti, e le disposizioni relative alla protezione da rumore, agenti fisici, chimici, biologici e cancerogeni, tenendo conto delle regole generali contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nelle disposizioni relative all'impiego di gas combustibili e di gas tossici e in ogni altra disposizione legislativa o regolamentare riguardante l'impiego di sostanze e prodotti nocivi, stabilendo, in particolare:

a) l'obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi specifici connessi all'utilizzo di agenti, sostanze o preparati pericolosi o nocivi, nonché all'esposizione a rumore, e di adottare le misure di sicurezza necessarie, limitando al minimo indispensabile l'utilizzazione degli agenti e il numero dei lavoratori che possono essere esposti al rischio;
b) l'obbligo del datore di lavoro di controllare l'esposizione dei lavoratori mediante la misurazione dell'agente nocivo o pericoloso;
c) l'obbligo di rispettare i valori limite di esposizione stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e, in caso di superamento, di adottare le misure necessarie per identificarne le cause e per ovviarvi;
d) l'obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza e di igiene necessarie stabilite dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti;
e) l'obbligo di definire e di adottare tutte le misure di emergenza necessarie in caso di esposizione anormale a rumore o ad agenti, sostanze o preparati pericolosi o nocivi;
f) l'obbligo di fornire ai lavoratori e al rappresentante per la sicurezza tutte le informazioni relative ai prodotti ed alle sostanze impiegate, nonché alla loro nocività, ai rischi connessi all'esposizione all'agente o al rumore e alle misure di prevenzione da adottare, ai metodi impiegati per la valutazione dei rischi, ai valori limite da rispettare e alle misure di emergenza da adottare in caso di loro superamento, nonché di consentire ai lavoratori o al rappresentante per la sicurezza di verificare il rispetto dei valori limite e l'adozione delle misure di sicurezza necessarie;
g) l'obbligo di fornire ai lavoratori una informazione e una formazione sui rischi specifici dovuti all'esposizione agli agenti, alle sostanze e ai preparati pericolosi o nocivi, alle mansioni assegnate e alle misure di prevenzione da adottare;
h) l'obbligo di informare i lavoratori autonomi e i titolari di imprese appaltatrici che svolgono la loro attività nell'ambito aziendale sui rischi specifici dovuti all'impiego, da parte del committente, di agenti e sostanze nocive o pericolose e sulle misure di prevenzione da adottare, ferma restando l'applicazione delle misure di prevenzione e di sicurezza stabilite per la generalità delle attività lavorative in caso di affidamento ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi di lavoro da svolgere all'interno dell'unità produttiva;
i) l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria speciale i lavoratori esposti agli agenti, alle sostanze, ai preparati pericolosi o nocivi o a rumore;
l) in relazione a quanto stabilito al numero 45), l'obbligo di tenere i registri indicanti i livelli di esposizione, gli elenchi e le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori esposti;
m) in relazione a quanto stabilito ai numeri 19) e 20), l'obbligo di notifica alle autorità competenti delle attività che comportano rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni, a sostanze e preparati pericolosi e a rumore;
n) l'obbligo dei lavoratori di seguire i programmi di informazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro, di avere cura delle attrezzature, di non apportarvi modifiche di propria iniziativa e di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nelle attrezzature;
o) l'obbligo del medico competente, tenuto conto di quanto stabilito al numero 40), di verificare preliminarmente e periodicamente lo stato di salute dei lavoratori, di istituire e aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio, di informare i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza sui risultati degli accertamenti sanitari, di visitare gli ambienti di lavoro e di partecipare alla programmazione della prevenzione e alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione;
p) l'allontanamento temporaneo o definitivo del lavoratore dall'attività comportante l'esposizione a rumore o ad agenti, sostanze e preparati pericolosi o nocivi, secondo quanto stabilito al numero 33);
q) le misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare al fine di assicurare che gli edifici e i locali possano essere sottoposti ad efficace pulizia e manutenzione, al fine di assicurare la riduzione al minimo dell'emissione di rumore o di agenti, sostanze e preparati pericolosi o nocivi, nonché al fine di limitare al minimo il numero di lavoratori che possono essere esposti al rischio;
r) le misure igieniche necessarie, prevedendo, in particolare, la disponibilità di aree speciali senza rischio di contamina zione, di servizi sanitari e di servizi igienico-assistenziali adeguati, tenuto conto di quanto previsto ai numeri da 69) a 72);
s) le procedure e le cautele da adottare in caso di svolgimento di operazioni particolari per la cui natura é prevedibile il superamento dei valori limite di esposizione;
t) l'obbligo per produttori e commercianti di non porre in commercio prodotti e sostanze di cui non siano espressamente indicate le caratteristiche ed i livelli di nocività e che non siano accompagnate da specifiche ed analitiche istruzioni per l'impiego;

82) stabilire gli obblighi generali dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, le regole e le procedure generali di sicurezza al fine di riunire, riordinare e coordinare tra loro le disposizioni in materia di segnaletica di sicurezza, tenendo conto dei princípi generali in materia contenuti nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e di ogni altra disposizione in materia;

83) riordinare e innovare le disposizioni in materia di tutela della salute delle lavoratrici madri, coordinandole con la normativa generale vigente in tema di prevenzione, sicurezza e igiene di chi lavora, al fine di definire le misure di prevenzione per la salute riproduttiva maschile e femminile e per la tutela della salute della lavoratrice madre e del bambino, nonché tutte le misure necessarie a prevenire rischi specifici per le donne che lavorano, secondo i seguenti princípi e criteri:

a) stabilire che rientra tra i compiti di prevenzione delle unità sanitarie locali l'informazione alle donne, al fine della salvaguardia della vita e della salute della donna, con particolare rilievo per i periodi di gravidanza, sui possibili rischi e fattori di nocività collegati alle specifiche attività cui sono addette nei luoghi di lavoro e sulle possibili interazioni e sinergie tra l'attività lavorativa, il lavoro casalingo e le abitudini personali; stabilire inoltre che devono essere svolte periodicamente ricerche epidemiologiche per individuare tutti i possibili effetti del lavoro, e del doppio lavoro, sulla integrità fisica delle lavoratrici;
b) prevedere l'istituzione, presso le unità sanitarie locali, di un osservatorio comune dei servizi di medicina del lavoro e di igiene pubblica e dei consultori sui possibili rischi a danno della gravidanza e della salute riproduttiva maschile e femminile;
c) prevedere che i servizi di medicina del lavoro e di igiene pubblica e i consultori, in relazione alle particolari caratteristiche sociali e produttive del territorio in cui operano, predispongano una scheda di rilevazione dei rischi per la salute, per la capacità riproduttiva e per la gravidanza collegati alle esposizioni durante il lavoro, nonché di registrazione delle malattie della gravidanza, dei casi di abortività spontanea, di natimortalità, di mortalità neonatale e infantile, dell'epoca del parto, del peso e delle malformazioni del neonato;
d) prevedere l'istituzione, da parte delle regioni, di un osservatorio permanente per la rilevazione dei rischi per la gravidanza e per la salute riproduttiva derivanti da specifici settori di lavorazione, da particolari tipi di attività e da impiego di particolari sostanze e prodotti, al fine della definizione, da parte dei servizi di medicina del lavoro e di igiene pubblica e dei consultori in coordinamento tra loro, di programmi di prevenzione comuni;
e) attribuire alle unità sanitarie locali il potere di disporre l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, per uno o piú periodi, in caso di complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino o quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni;
f) assicurare il coordinamento e la circolazione delle informazioni, compresi i dati relativi allo spostamento delle lavoratrici in gravidanza ad altre mansioni, tra i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali e gli organismi preposti alla vigilanza;
g) assicurare alle lavoratrici in stato di gravidanza il diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative per usufruire dei servizi di informazione sui rischi comuni per la gravidanza organizzati dai consultori e dai servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali, nonché il diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione degli esami prenatali, di accertamenti clinici e di visite mediche specialistiche;
h) prevedere l'obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi e di individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della salute delle lavoratrici, per la garanzia della salute riproduttiva maschile e femminile e per la tutela della salute della lavoratrice madre e del bambino, con particolare riferimento ai rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici e cancerogeni, a rumore e vibrazioni, nonché ai rischi connessi ai movimenti, alle posizioni di lavoro, alla fatica mentale e fisica e agli altri disagi, fisici e mentali, connessi all'attività lavorativa;
i) prevedere che i datori di lavoro che occupano piú di cinquanta dipendenti siano tenuti a sottoporre le lavoratrici in gravidanza a sorveglianza sanitaria speciale e ad istituire una cartella sanitaria di rischio per ciascuna lavoratrice, nella quale siano annotati tutti i rischi e i dati relativi alle esposizioni durante il lavoro, nonché registrati le malattie della gravidanza, i casi di abortività spontanea, di natimortalità, di mortalità neonatale e infantile, l'epoca del parto, il peso e le malformazioni del neonato;
l) stabilire l'obbligo di informare i lavoratori e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sui risultati della valutazione dei rischi per la salute riproduttiva maschile e femminile e per la salute della lavoratrice madre e del bambino;
m) prevedere che, con regolamento da adottarsi secondo le procedure di cui all'articolo 6 della presente legge, tenuto conto di quanto stabilito dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dal decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, e dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, siano definiti i lavori faticosi, pericolosi e insalubri, i lavori che comportano l'esposizione ad agenti e a condizioni di lavoro pericolose o nocive ai quali non possono essere addette le lavoratrici madri, e che con il medesimo regolamento siano recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione delle Comunità europee concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici madri e siano stabilite le misure di prevenzione e di protezione da adottare nello svolgimento di attività lavorative comportanti rischi per la salute riproduttiva maschile e femminile e per la salute della lavoratrice madre e del bambino;
n) prevedere che il regolamento di cui alla lettera m) debba essere aggiornato, con lo stesso procedimento previsto per la sua emanazione, ogni qualvolta ció sia necessario in relazione all'evoluzione della tecnica e delle conoscenze scientifiche e quando sia necessario adeguare ed integrare la disciplina alle linee direttrici adottate dalla Commissione delle Comunità europee;

84) adottare i provvedimenti necessari per l'individuazione, in tutte le amministrazioni pubbliche, del dirigente al quale dovranno essere attribuiti, secondo i princípi della presente legge, gli obblighi e le funzioni di datore di lavoro, nonché per l'individuazione dei dipendenti ai quali dovranno essere attribuiti gli obblighi e le funzioni di dirigente e di preposto ai sensi della norma tiva prevenzionistica, ispirandosi, per tali individuazioni, al criterio degli effettivi poteri di gestione e di organizzazione ed al principio della garanzia della copertura totale da ogni rischio;

85) prevedere l'obbligo, per tutte le amministrazioni pubbliche, di definire un piano di rientro nella sicurezza e di formalizzare le procedure di manutenzione necessarie al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza nel tempo;

86) definire le procedure organizzative necessarie al fine di assicurare una informazione e formazione adeguata e periodica dei dirigenti e degli operatori dei servizi tecnici della pubblica amministrazione;

87) prevedere che le pubbliche amministrazioni siano obbligatoriamente tenute a destinare una quota di risorse economiche all'attività di prevenzione, stabilendo altresí che, qualora non vi siano risorse finanziarie sufficienti per gli adempimenti in materia di sicurezza, il responsabile sia tenuto a segnalare tempestivamente le necessità agli organi competenti e ad adottare tutte le misure provvisorie necessarie, compresa la sospensione dell'attività pericolosa;

88) ridefinire, nell'ambito della pubblica amministrazione, i compiti degli organismi paritetici aventi funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative in materia di sicurezza e igiene del lavoro, assicurando loro gli stessi diritti di informazione e consultazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e prevedendo espressamente che i correlativi obblighi delle pubbliche amministrazioni dovranno essere assolti nei confronti sia delle rappresentanze sindacali, sia degli organismi paritetici;

89) introdurre le disposizioni generali necessarie al fine di prevenire gli infortuni e le malattie professionali per coloro che, a qualsiasi titolo, esercitano l'attività lavorativa nel comparto agricolo, forestale e zootecnico, comprendente tutte le attività ine renti all'agricoltura generale, alla viticoltura, alla ortofloricoltura, alle coltivazioni di qualunque tipo, temporanee e permanenti, nonché tutte le attività miste comunque collegate all'agricoltura;

90) ai fini di cui al numero 89), stabilire che le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli si applichino:

a) alle aziende agrarie condotte con salariati, fissi o avventizi, condotte direttamente dal proprietario, anche con l'ausilio dei familiari, oppure condotte in base a contratti di affitto, mezzadria, colonia parziaria o altri contratti agrari;
b) alle aziende forestali, pubbliche o private, comunque condotte;
c) alle aziende zootecniche, anche se prive di terreno agrario;
d) alle aziende che esercitano la prima trasformazione dei prodotti agrari;
e) alle aziende agro-meccaniche che lavorano per conto terzi;
f) alle aziende, di qualsiasi tipo, condotte in forma associata e cooperativistica;

91) stabilire la competenza delle unità sanitarie locali in materia di vigilanza sull'osservanza della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori agricoli, integrando le disposizioni vigenti al fine di assicurare che le unità sanitarie locali dispongano del personale avente le competenze tecniche e professionali necessarie;

92) definire le procedure necessarie al fine di assicurare ai servizi di sicurezza e prevenzione del lavoro il supporto tecnico dei servizi e presidi multizonali di prevenzione e degli organismi di studio, ricerca e prevenzione operanti a livello nazionale;

93) prevedere l'attivazione di piani di prevenzione specifici per il settore agricolo, da realizzarsi attraverso la collaborazione dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro, dei servizi di igiene e sanità pubblica e dei servizi veterinari operanti sul territorio;

94) assicurare al personale sanitario e tecnico dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro, addetto al comparto agricolo, il potere di effettuare ispezioni, svolgere indagini conoscitive, inchieste sugli infortuni, attività formativa, informativa ed educativa, nonché di accedere a tutti i dati utili per le attività di prevenzione in possesso delle associazioni degli allevatori, degli enti economici agricoli, degli Ispettorati dell'agricoltura, dei servizi di igiene pubblica del territorio, dei servizi veterinari, e di ogni altro ufficio o ente pubblico;

95) prevedere l'obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi specifici connessi allo svolgimento dei lavori agricoli e, in particolare, i rischi relativi ai luoghi, agli ambienti e ai posti di lavoro, i rischi relativi all'impiego di macchine agricole e i rischi connessi all'impiego delle sostanze chimiche, di agenti o altre sostanze e preparati pericolosi o nocivi e allo sviluppo, sia in ambienti chiusi che nelle aree aperte, di polveri di origine vegetale e minerale;

96) stabilire che i progettisti dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle macchine, i costruttori dei mezzi tecnici per l'agricoltura, i commercianti e rivenditori degli stessi, i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e i lavoratori sono tenuti, oltre che al rispetto delle disposizioni del testo unico di cui alla presente legge, all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari stabilite per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro agricolo e, in particolare, delle disposizioni relative ai requisiti di sicurezza dei luoghi, degli ambienti e dei posti di lavoro, all'impiego di macchine agricole e all'utilizzo di agenti chimici, fisici, biologici e cancerogeni e all'esposizione dei lavoratori a rumore e vibrazioni;

97) prevedere che tutti i lavoratori, siano essi dipendenti o autonomi, quali i coltivatori diretti, gli affittuari, i coloni e i mezzadri, gli artigiani che lavorano per conto terzi, hanno il dovere di rispettare gli obbli ghi di sicurezza stabiliti per la generalità dei lavoratori;

98) prevedere, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per la generalità delle attività lavorative, l'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, vietando l'utilizzo degli stessi da parte di piú persone e vietando l'uso degli indumenti protettivi per le sostanze chimiche in ambienti diversi da quelli destinati alle lavorazioni nocive o dagli spogliatoi;

99) stabilire l'obbligo dei datori di lavoro di informare i lavoratori sui rischi connessi all'impiego delle sostanze chimiche e al lavoro in ambienti polverosi o inquinati; prevedendo altresí che all'informazione nei confronti dei lavoratori autonomi provvedano i servizi pubblici di protezione, mediante apposite conferenze periodiche;

100) estendere ai lavoratori agricoli la sorveglianza sanitaria specifica, preventiva e periodica;

101) al fine di assicurare la tutela della salute e la prevenzione in relazione alla specificità femminile:

a) stabilire che, in tutte le aziende agricole che occupano personale femminile, il titolare e i dirigenti sono tenuti ad informare le lavoratrici sui possibili rischi e fattori di nocività presenti e collegati alle specifiche attività cui sono addette, al lavoro casalingo e ai rischi per la salute riproduttiva collegati all'esposizione durante il lavoro;
b) assicurare che i luoghi di lavoro siano sempre separati da quelli di abitazione e stabilire le cautele che devono essere adottate in caso di impiego di prodotti e sostanze nocivi per il passaggio dagli ambienti di lavoro a quelli abitativi;
c) definire, aggiornando le disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e tenuto conto di quanto stabilito dal titolo III, capo IV, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, i requisiti igienici dei locali di abitazione;
d) adottare le disposizioni necessarie affinché gli osservatori regionali di cui al numero 83), lettera d) , al fine di assicurare una sorveglianza sanitaria mirata al rischio, di misurare i livelli di contaminazione e di assicurare la sorveglianza epidemiologica, provvedano all'istituzione di una anagrafe delle aziende che svolgono attività agricola, di un registro dei trattamenti e dei lavoratori esposti;

102) fatte salve le norme penali vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite in materia di prevenzione, sicurezza e igiene nel comparto agricolo, prevedere norme contenenti sanzioni penali per le infrazioni alle predette disposizioni, nei limiti dell'ammenda fino a lire 8 milioni e dell'arresto fino a sei mesi, da comminarsi in via alternativa o in forma congiunta, in relazione alla gravità del pericolo e della condotta;

103) ridefinire la composizione e il ruolo della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, stabilendone i criteri di strutturazione e di operatività in modo da distinguere e specificare i compiti generali di indirizzo dai compiti di carattere tecnico;

104) attribuire, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, alle unità sanitarie locali, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, al Ministero dell'interno mediante le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, anche mediante propri dipartimenti periferici, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo, mediante gli uffici della direzione generale delle miniere, all'Istituto italia no di medicina sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e agli enti di patronato, il compito di svolgere attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni;

105) definire, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 25 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, i criteri per assicurare unità e omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e nello svolgimento delle attività di informazione, consulenza e assistenza, prevedendo altresí idonee forme di coordinamento permanente, anche a livello regionale e locale, tra le istituzioni del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'ambiente, delle regioni e dei comuni, al fine di assicurare l'uniformità degli interventi di tutela degli ambienti di lavoro e di vita;

106) definire le procedure necessarie per assicurare a tutti gli enti, organismi e uffici pubblici che svolgono attività in materia prevenzionistica l'accesso a tutte le informazioni rilevanti per lo svolgimento delle loro funzioni e, in particolare, per assicurare ai servizi di prevenzione e di sicurezza sul lavoro l'accesso a tutti i dati utili per l'attività di prevenzione in possesso dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Ispettorato del lavoro, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, dei servizi di igiene pubblica del territorio, di ogni altro ufficio o ente pubblico, delle associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

107) al fine di assicurare la conoscenza scientifica, programmata e continuata nel tempo delle condizioni di lavoro e delle condizioni di salute dei lavoratori, prevede re un sistema, operante su scala nazionale, di raccolta e di analisi dei dati relativi agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e allo sviluppo di nuove malattie o disturbi collegati alle condizioni di lavoro, da effettuarsi mediante la raccolta, da parte dei dipartimenti di prevenzione delle unità sanitarie locali, dei risultati non nominativi degli accertamenti effettuati sui luoghi di lavoro dai medici addetti alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori, e mediante l'analisi degli stessi da parte degli enti che svolgono attività di ricerca nel campo della prevenzione;

108) al fine di stabilire agevoli canali di informazione e di trasmissione di dati tra i dipartimenti di prevenzione delle unità sanitarie locali, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e ogni altro ente, istituto o organo pubblico impegnato nell'attività di prevenzione, prevedere che con apposito regolamento siano definite le modalità per la realizzazione di un completo sistema informativo sulla sicurezza nell'ambiente di vita e di lavoro, anche mediante la creazione di strumenti di collegamento telematico e di banche dati munite di sistemi di classificazione e di codificazione compatibili con gli standard stabiliti dalla Comunità europea;

109) adottare i provvedimenti necessari al fine di assicurare lo svolgimento di indagini e ricerche mirate alla conoscenza delle nuove patologie e dei disturbi connessi alle condizioni di lavoro, alla migliore conoscenza della potenziale nocività di sostanze e prodotti impiegati nei processi produttivi e dei nuovi fattori di rischio per le malattie presenti negli ambienti chiusi e negli uffici, nonché all'individuazione delle misure di prevenzione necessarie, da adottarsi anche a livello locale, mediante la collaborazione di istituti di prevenzione e di centri scientifici di ricerca, con particolare riferimento alla ricerca applicata da parte degli istituti e dipartimenti universitari di medicina del lavoro, dei quali dovrà essere assicurato il potenziamento ed una piú stretta collaborazione con gli organismi addetti alla prevenzione;

110) riordinare la normativa in materia di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro attribuendo tutte le relative funzioni di controllo alle unità sanitarie locali, prevedendo l'intervento di altri organi pubblici solo in casi del tutto eccezionali e ove tale intervento sia motivato da ragioni obiettive e imprescindibili, assicurando, anche in tali casi, il coordinamento delle varie attività e prevedendo misure certe contro ogni possibile sovrapposizione o conflitto di competenze; riordinare altresí tutta la materia della vigilanza nei settori portuali, evitando ogni forma di polverizzazione di competenze e definendo ambiti precisi di intervento, con attribuzione prioritaria dei compiti e delle funzioni alle unità sanitarie locali e considerando come eccezionale e ammissibile solo quando sia giustificata da ragioni oggettive la competenza di altri organi o autorità;

111) introdurre idonee procedure per assicurare la collaborazione permanente tra tutti gli organi pubblici che si occupano di prevenzione negli ambienti di lavoro e di vita, anche al fine di un impegno coordinato contro il lavoro irregolare e contro le carenze che esso comporta anche sul piano della sicurezza;

112) attribuire alle strutture del Servizio sanitario nazionale e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro la vigilanza e i controlli sul rispetto dei precetti relativi ai requisiti essenziali di sicurezza di impianti, macchine, dispositivi di protezione individuale e di altri mezzi tecnici e strumenti di lavoro prodotti, venduti, concessi in uso o comunque immessi sul mercato nel territorio nazionale, compresi la vigilanza e i controlli sul rispetto della normativa relativa alle macchine agricole;

113) fermi restando i poteri di intervento riconosciuti agli organi di vigilanza in materia di sicurezza e igiene del lavoro, attribuire al Ministero della sanità, su proposta dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, il potere di adottare i provvedimenti necessari per il ritiro dal mercato e il divieto di produzione, vendita, concessione in uso e utilizzazione di impianti, macchine, dispositivi di protezione individuale, strumenti tecnici e attrezzi di lavoro non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti da disposizioni legislative o regolamentari;

114) riordinare, coordinare e riunire le disposizioni relative ai poteri di intervento degli organi di vigilanza del Servizio sanitario nazionale contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e successive modificazioni; nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni; nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni; nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; nel decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e in ogni altra disposizione vigente in materia al fine di prevedere, oltre al potere di prescrizione di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, la facoltà di emanare provvedimenti volti a specificare le modalità di adempimento dei precetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e all'adozione di misure di sicurezza necessarie non previste da disposizioni legislative o regolamentari;

115) indicare i criteri e le modalità per procedere, in presenza di un rischio grave ed imminente, alla sospensione dell'attività in stabilimenti, cantieri o reparti o al divieto d'uso di impianti, macchine, utensili, apparecchiature varie, attrezzature e prodotti, sino alla eliminazione delle condizioni di nocività o di rischio accertate;

116) assicurare che le visite di controllo degli organi di vigilanza siano effettuate con la partecipazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

117) stabilire le procedure necessarie affinché i provvedimenti degli organi di vigilanza relativi all'adozione di misure di sicurezza non previste da disposizioni legislative o regolamentari siano adottati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con i datori di lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

118) prevedere che le disposizioni in materia di prescrizione trovino applicazione a tutte le contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, previste dalle leggi in vigore, con esclusione in ogni caso dei reati istantanei;

119) stabilire, per l'adempimento alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza, un termine non superiore al periodo tecnicamente necessario e in nessun caso superiore a tre mesi, prorogabili per una sola volta, a richiesta del contravventore e con provvedimento motivato, per un periodo non superiore ad un mese;

120) riordinare e coordinare tra loro le disposizioni di legge attualmente in vigore relative alle sanzioni comminate per l'inosservanza dei provvedimenti degli organi di vigilanza del Servizio sanitario nazionale;

121) prevedere che la somma da versare per l'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro a norma dell'articolo 162- bis del codice penale sia sempre pari alla metà del massimo dell'ammenda comminata, anche nell'ipotesi di ritardata o parziale inosservanza delle prescrizioni emanate dagli organi di vigilanza;

122) riordinare l'apparato sanzionatorio, modificando eventualmente l'entità delle pene nei limiti in cui ció sia necessario per garantire uniformità di sanzioni per contravvenzioni della stessa gravità, e spostando a livello di pena principale in tutti i casi in cui appaia utile, in relazione a situa zioni di pericolo o di particolare gravità, sanzioni di natura interdittiva;

123) al fine di assicurare, anche sotto il profilo della tutela penale, il rispetto degli attuali livelli di sicurezza, prevedere idonee sanzioni penali, proporzionate alla gravità dell'infrazione, in relazione alla violazione dei nuovi obblighi posti a carico dei datori di lavoro, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla tutela della salute riproduttiva delle lavoratrici madri ed alla tutela della specificità femminile, nonché alle disposizioni relative al rispetto dei requisiti di sicurezza e igiene dei luoghi, degli ambienti e dei posti di lavoro, delle misure di pronto soccorso, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, dei requisiti essenziali di salute e sicurezza di impianti, macchine, parti di macchine, componenti di sicurezza, apparecchi vari, compresi i mezzi e gli apparecchi di sollevamento e trasporto, delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature munite di videoterminale e delle misure di sicurezza relative alla produzione, all'immissione sul mercato e all'impiego da parte dei datori di lavoro di agenti, sostanze o prodotti pericolosi o nocivi, delle prescrizioni in materia di segnaletica di sicurezza e delle misure e dei mezzi necessari per ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi stabiliti dal testo unico e dai relativi regolamenti di attuazione;

124) prevedere che, in nessun caso, si possa disporre una riduzione dell'entità delle pene ovvero la depenalizzazione di fattispecie attualmente considerate reato;

125) prevedere, per tutti i reati per i quali sia prevista la pena della detenzione, l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione per un anno dai benefici contributivi goduti dall'azienda e da eventuali agevolazioni, anche fiscali;

126) prevedere, per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi commessi in violazione di norme generali o specifiche di tutela della sicurezza e igiene del lavoro, l'obbligatorietà della applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 32- bis e 32- ter del codice penale;

127) prevedere che le organizzazioni sindacali intervenute nei procedimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro a norma degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale possano avanzare, anche in sede dibattimentale, motivate conclusioni a sostegno dell'accusa, nonché formale richiesta di eliminazione delle situazioni di pericolo;

128) prevedere espressamente che nei procedimenti penali in materia di sicurezza e igiene del lavoro le organizzazioni sindacali e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza siano legittimati a costituirsi parte civile, al fine di ottenere, in aggiunta o in alternativa al risarcimento del danno, la riparazione in forma specifica mediante la rimozione delle situazioni di pericolosità o nocività, il miglioramento delle condizioni di produzione e di lavoro, sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori addetti e delle popolazioni circonvicine ai luoghi di lavoro, la pubblicazione della sentenza;

129) condizionare l'ammissione alla procedura di applicazione della pena su richiesta di cui agli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale alla effettiva dimostrazione della rimozione della situazione di danno o di pericolo.
 

Art. 5.
(Delega legislativa per l'emanazione di disposizioni specifiche per settori particolari)

1. Il Governo della Repubblica é delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni e nei cantieri temporanei o mobili, con estensione della relativa disciplina, per quanto compatibile, ai cantieri fissi, al fine di riunire, coordinare, anche con i princípi generali stabiliti dalla presente legge, integrare e aggiornare le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, e nel decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge in materia di sicurezza in caso di affidamento di lavori all'interno dell'unità produttiva ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi.
2. Al fine di assicurare l'applicazione, nell'ambito della pubblica amministrazione, delle disposizioni relative agli obblighi del committente e alle misure di sicurezza da attuare per l'affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi e delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, con il decreto legislativo di cui al comma 1 sono altresí dettate le disposizioni necessarie per assicurare il coordinamento delle suddette disposizioni con la legge quadro in materia di lavori pubblici e con la legislazione antimafia.
3. Il Governo della Repubblica é delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro nelle industrie estrattive, al fine di riunire, riordinare, coordinare, anche con i princípi generali stabiliti dalla presente legge, e aggiornare le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e in ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.
4. Il Governo della Repubblica é delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro in sotterraneo, volto ad aggiornare, integrare e coordinare con i princípi generali della presente legge le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubbli ca 20 marzo 1956, n. 320, e in ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.
5. Il Governo della Repubblica é delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire, sulla base dei princípi generali stabiliti dalla presente legge, le regole, le procedure e le misure per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro agricolo, secondo i seguenti princípi e criteri:

a) definire gli ambienti di lavoro agricolo distinguendo gli ambienti chiusi o confinati rispetto alle zone aperte;

b) stabilire i requisiti essenziali di salute e di sicurezza degli ambienti chiusi o confinati, tenendo conto di quanto previsto per la generalità degli ambienti di lavoro e di quanto stabilito dalle disposizioni del titolo II, capi I, II, IV, V e VI, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, del titolo II, capi I e II, e del titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché della normativa vigente relativa all'uso dell'energia elettrica;

c) ferma restando l'applicazione anche alle aziende agricole degli obblighi di notifica preliminare di cui ai numeri 19) e 20) dell'articolo 4, prevedere l'obbligo di richiedere l'autorizzazione sanitaria preventiva per la destinazione dei locali alla prima lavorazione dei prodotti agricoli, animali e vegetali, alla produzione di colture destinate all'alimentazione, all'allevamento di specie animali, alla trasformazione dei prodotti di origine animale e vegetale, allo stoccaggio e conservazione di derrate;

d) stabilire, per gli ambienti esterni, le modalità di realizzazione della sicurezza del lavoro, con particolare riguardo all'utilizzazione di impianti e di macchine adatti alle lavorazioni da eseguire, alla sistemazione idraulica dei terreni e all'eliminazione dei rischi relativi al movimento dei mezzi meccanici;

e) riordinare e aggiornare le disposizioni in materia di igiene relative alle aziende agricole di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, coordinandole e integrandole con le disposizioni stabilite per la generalità delle attività lavorative in materia di servizi igienico-assistenziali, prevedendo altresí l'obbligo di garantire sempre, anche nei lavori in campagna, la disponibilità di acqua per le abluzioni, nonché l'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori che impiegano sostanze chimiche spogliatoi con armadietti a scomparti distinti per contenere gli indumenti personali, gli indumenti normali da lavoro e i mezzi individuali di protezione;

f) stabilire il divieto di produzione, di immissione sul mercato e di utilizzazione di macchine agricole o forestali e di macchine operatrici agricole impiegate negli ambienti chiusi o confinati non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

g) stabilire i requisiti essenziali di salute e sicurezza delle macchine agricole o forestali e delle macchine operatrici agricole impiegate negli ambienti chiusi, secondo i seguenti criteri:
1) definire macchine agricole quelle: generatrici di potenza che puó venire trasmessa anche a macchine operatrici, da fermo o in movimento; per i lavori del terreno: iniziali, dirompenti, per la preparazione del letto di semina; per i lavori colturali; per la concimazione; per la semina; per l'irrigazione; per la distribuzione dei fitofarmaci e la manutenzione delle piante; per la raccolta dei prodotti, quali foraggi, cereali, ortaggi, tuberi e radici, produzioni arboree, delle piante da fibra tessile, comprese quelle semoventi; forestali; per il trasporto; per la trebbiatura;
2) definire macchine operatrici agricole impiegate negli ambienti chiusi quelle che vengono utilizzate: per l'essiccazione dei cereali, dei foraggi e della frutta; per la selezione delle sementi; per la trinciatura dei foraggi e dei tuberi; per la preparazione dei mangimi; per i lavori di stalla, per la mungitura e la refrigerazione del latte; per le lavorazioni enologiche; per le lavorazioni delle olive ed il confezionamento dell'olio; per la lavorazione del latte e derivati; per la lavorazione delle carni; per la lavorazione, il confezionamento e la trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
3) definire caratteristiche omogenee di sicurezza, riordinando, coordinando, integrando e innovando la normativa vigente in materia di trattori agricoli o forestali a ruote, o comunque semoventi, nonché definire, per tutte le macchine agricole generatrici di potenza trasmessa, da fermo o in movimento, a macchine operatrici e per le macchine semoventi, i requisiti di sicurezza in relazione ai rischi connessi: alla sicurezza dell'operatore, relativamente alla stabilità del mezzo ed alla protezione contro eventuali ribaltamenti; alla trasmissione del moto, sia da fermo che in movimento; alla modalità di attacco degli attrezzi trainati o portati; alla realizzazione dei circuiti elettrici; al posizionamento degli scarichi dei motori;
4) stabilire, per le macchine di cui al numero 3), i requisiti necessari affinché esse siano realizzate e mantenute in condizioni tali da: contenere la rumorosità entro il limite di 85 decibel, misurata all'orecchio del conducente; eliminare o ridurre le vibrazioni, provvedendo a definire i relativi valori limite; eliminare o trattenere con idonei mezzi la polverosità di origine minerale, microbiologica e chimica; proteggere l'operatore dall'irradiamento termico dei motori endotermici;

h) riunire, riordinare ed integrare le disposizioni relative all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, dei presidi sanitari e delle sostanze chimiche impiegate in agricoltura contenute nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, e in ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia, definendo, in particolare:
1) l'obbligo per i fabbricanti, gli importatori e i confezionatori di evidenziare sulle confezioni, ovvero, quando non sia possibile farlo chiaramente, nelle istruzioni che devono accompagnare le confezioni, i rischi cui vanno incontro gli utilizzatori e i metodi per prevenirli, nonché tutte le indicazioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
2) l'obbligo e le modalità di registrazione della movimentazione dei presidi sanitari e delle sostanze chimiche impiegate in agricoltura, dall'acquisto all'immagazzinamento alla distribuzione;

i) stabilire le modalità di conservazione dei presidi sanitari e delle sostanze chimiche, tenuto conto della loro tossicità e delle caratteristiche di infiammabilità, comburenza, esplosione, prevedendo l'obbligo di conservazione dei presidi sanitari in appositi locali opportunamente segnalati e comunque separati, in particolare, da quelli dove sono conservati gli alimenti sia di uso umano sia di uso animale; prevedere inoltre, per le sostanze classificate molto tossiche, tossiche o nocive secondo la normativa vigente in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, l'obbligo di conservazione in locali, armadietti o cassette separati e chiusi a chiave;

l) ferma restando l'applicazione delle disposizioni relative all'impiego di sostanze e preparati pericolosi e all'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici e cancerogeni previste per la generalità delle attività lavorative, nonché delle disposizioni relative al lavoro in ambienti inquinati, stabilire l'obbligo di adottare le misure di sicurezza necessarie per eliminare i rischi connessi allo sviluppo di polveri di origine vegetale o animale, alla manipolazione e all'impiego dei presidi sanitari e delle sostanze chimiche, nonché l'obbligo di utilizzare correttamente le sostanze chimiche, di rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e di attenersi alle indicazioni riportate sulle etichette e sui fogli illustrativi di accompagnamento dei prodotti;

m) definire i valori limite di esposizione ad agenti, sostanze, preparati, polveri ed altri contaminanti che si possono sviluppare negli ambienti chiusi o confinati;

n) definire, per i prodotti classificati come molto tossici, tossici e nocivi secondo la normativa in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, i tempi di rientro, cioé il periodo che deve intercorrere tra la distribuzione di una sostanza chimica su di una coltura e gli interventi agronomici sulla stessa, e i tempi di agibilità, cioé il periodo che deve intercorrere fra un trattamento e l'agibilità del territorio trattato.

6. Il Governo della Repubblica é delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piú decreti legislativi volti al riordino e all'integrazione, secondo i princípi generali stabiliti dalla presente legge, della normativa in materia di radiazioni ionizzanti stabilita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia, nonché a definire, riordinando le disposizioni legislative vigenti in materia ed integrandole secondo i princípi generali stabiliti dalla presente legge, le regole e le misure di sicurezza da adottare per i campi elettrici ed elettromagnetici e per la tutela contro le radiazioni non ionizzanti.
7. Il Governo della Repubblica é delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto al riordino, all'aggiornamento e al coordinamento con i princípi generali della presente legge delle disposizioni contenute nel regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione legislativa e regolamentare riguardante le regole e le procedure di costruzione, i requisiti es senziali di sicurezza e le procedure di manutenzione dei generatori di vapore, dei recipienti di vapore e dei recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, nonché i requisiti essenziali di sicurezza dei locali in cui sono collocati i generatori di vapore e le procedure relative all'omologazione e alle verifiche periodiche di sicurezza effettuate dalle istituzioni pubbliche.
8. Il Governo della Repubblica é delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto ad aggiornare e a coordinare con i princípi di cui alla presente legge la normativa relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni.
9. Il Governo della Repubblica é delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piú decreti legislativi volti ad aggiornare, integrare e coordinare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro in settori lavorativi o per singole lavorazioni che comportino rischi specifici, e, in particolare, volti ad aggiornare ed integrare secondo i princípi generali stabiliti dalla presente legge, la normativa relativa alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro nei trasporti terrestri e pubblici, compresi gli impianti delle Ferrovie dello Stato Spa, nella navigazione marittima, interna e aerea, negli impianti telefonici, nei cassoni ad aria compressa, nell'industria della cinematografia e della televisione e nel settore delle poste e telecomunicazioni.
10. I decreti legistativi previsti dal presente articolo devono essere conformi ai princípi generali in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro stabiliti dalla presente legge e devono altresí provvedere al riordino dell'apparato sanzionatorio, tenendo conto di quanto già previsto in tema di sanzioni nel testo unico di cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge, ed even tualmente modificando l'entità delle pene nei limiti in cui ció sia necessario per garantire uniformità di sanzioni per contravvenzioni della stessa gravità, prevedendo a livello di pena principale anche sanzioni accessorie, di natura interdittiva o comunque atipica.
11. In nessun caso, i decreti legislativi previsti dal presente articolo potranno disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela, una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze o una riduzione dell'entità delle pene ovvero la depenalizzazione di fattispecie attualmente considerate reato.
12. Lo schema dei decreti legislativi di cui al presente articolo é sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di lavoro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che devono esprimersi entro trenta giorni. Il parere é vincolante sui punti sui quali le valutazioni sono concordi.
13. I decreti legislativi di cui al presente articolo devono essere aggiornati ogniqualvolta ció sia necessario in relazione all'evoluzione della tecnica e delle conoscenze scientifiche, con lo stesso procedimento previsto per la loro emanazione.
14. Nelle attività concernenti i servizi e gli impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato Spa, i servizi e gli impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'esercizio dei trasporti terrestri e pubblici, l'esercizio della navigazione marittima, aerea e interna, i decreti legislativi sono adottati su proposta dei Ministri competenti, nel rispetto, quando esistenti, dei codici, delle convenzioni o delle risoluzioni internazionali, ratificate o approvate dall'Italia.
 

Art. 6.
(Regolamento contenente disposizioni attuative e tecniche)
 
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato in conformità alle proce dure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, é emanato un regolamento di carattere attuativo e tecnico riguardante:

a) le disposizioni specifiche e i requisiti essenziali di sicurezza da adottare in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, in attuazione dei principi indicati all'articolo 4, numero 72), della presente legge;

b) i requisiti essenziali di sicurezza dei luoghi di lavoro, tenendo conto delle disposizioni specifiche in materia contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia, in attuazione dei princípi indicati ai numeri da 66) a 70) dell'articolo 4 della presente legge;

c) i requisiti essenziali di sicurezza di impianti, macchine, parti di macchine, componenti di sicurezza, apparecchi vari e attrezzature di lavoro, tenendo conto delle disposizioni specifiche in materia contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, e in ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia, in attuazione dei princípi indicati all'articolo 4, numero 74), lettera a) , della presente legge;

d) i mezzi e gli apparecchi di sollevamento e trasporto, tenendo conto delle disposizioni specifiche in materia contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 304, e in ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia, in attuazione dei princípi indicati all'articolo 4, numero 74), lettera a), della presente legge;

e) i requisiti essenziali di sicurezza e l'uso dei dispositivi di protezione individuale, tenendo conto delle disposizioni specifiche in materia contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia, in attuazione dei princípi indicati ai numeri 75) e 76) dell'articolo 4 della presente legge;

f) le regole specifiche relative alla produzione, all'immissione sul mercato e all'impiego da parte dei datori di lavoro di materie, sostanze e prodotti pericolosi o nocivi, comprese le sostanze infiammabili, comburenti ed esplodenti, nonché alla protezione da agenti cancerogeni, biologici, fisici e chimici e da altri agenti nocivi, tenendo conto, in attuazione dei princípi indicati al numero 81) dell'articolo 4 della presente legge, delle disposizioni specifiche in materia contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, nella legge 19 luglio 1961, n. 706, e successive modificazioni, nella legge 5 marzo 1963, n. 245, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nelle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'impiego di gas tossici e di gas combustibili e in ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia, disponendo la classificazione delle materie, sostanze e preparati in relazione alla loro pericolosità e la definizione dei valori limite di esposizione e stabilendo espressamente che il mancato superamento di tali valori non esime il datore di lavoro dall'adozione delle misure di sicurezza che consentano un ulteriore abbassamento dei livelli di esposizione;

g) le prescrizioni specifiche per la segnaletica di sicurezza, tenendo conto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, in attuazione dei princípi indicati al numero 82) dell'articolo 4 della presente legge;

h) le misure e i mezzi specifici necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi, in attuazione dei princípi indicati al numero 77) dell'articolo 4.

2. Il regolamento di cui al comma 1 é emanato entro sei mesi dalla data di pubblicazione del testo unico di cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge.
3. Lo schema del regolamento é sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di lavoro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che devono esprimersi entro trenta giorni.

4. Il regolamento é aggiornato con lo stesso procedimento previsto per la sua emanazione ogni qualvolta ció sia necessario in relazione all'evoluzione della tecnica e delle conoscenze scientifiche, garantendo in ogni caso il miglioramento o il mantenimento dei livelli di tutela previsti. Agli aggiornamenti di disposizioni di mero carattere tecnico, sulla base di acquisizioni ed esperienze segnalate da enti o istituti specializzati, a carattere centrale, si potrà provvedere con decreto del Ministro della sanità, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo i princípi e con le garanzie di cui al primo periodo del presente comma.
 

Art. 7.
(Attuazione delle direttive comunitarie)

1. Le direttive della Comunità europea in materia di tutela della salute e della sicurezza nelle attività lavorative sono attuate nei tempi e secondo le procedure stabilite dalla legge 9 marzo 1989, n. 86.
2. Ogni tre anni il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presenta al Parlamento un disegno di legge recante delega al Governo per l'integrazione delle disposizioni contenute nel testo unico di cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge con le nuove disposizioni legislative o regolamentari relative ai princípi generali in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro adottate in attuazione delle direttive comunitarie.
3. Ogni tre anni il Governo, con uno o piú regolamenti da emanarsi secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, integra e coordina le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro pre viste dalla presente legge con le nuove disposizioni relative alle modalità esecutive e alle caratteristiche di ordine tecnico adottate in attuazione delle direttive comunitarie. Lo schema dei regolamenti é sottoposto al parere delle Commissioni competenti in materia di lavoro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che devono esprimersi entro quaranta giorni. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, lo schema alle predette Commissioni per il parere definitivo, che dovrà essere espresso entro trenta giorni.
 

Art. 8.
(Entrata in vigore)

1. Il Governo della Repubblica é delegato a stabilire che le disposizioni del testo unico di cui agli articoli da 1 a 4, dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 e del regolamento di cui all'articolo 6 entrino in vigore in un termine non superiore a sei mesi dalla rispettiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

Art. 9.
(Abrogazioni)

1. Il Governo della Repubblica é autorizzato a procedere, garantendo in ogni caso che non vi sia alcun abbassamento dei livelli di tutela, all'abrogazione delle disposizioni vigenti relative alle materie regolate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge, o comunque con esse incompatibili, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi.

 

Art. 10.
(Disposizioni transitorie)

1. Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui alla presente legge, nel rispetto dei princípi e criteri direttivi in essa stabiliti, potranno essere emanate con la stessa procedura impiegata per l'emanazione del primo provvedimento entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi.


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