(G.U. 11-8-1939, n.187)
APPROVAZIONE DELLE ISTRUZIONI PER LE COSTRUZIONI OSPEDALIERE.
I - PARTE GENERALE
ELEMENTI GENERALI DA TENERE PRESENTI PER LA COSTRUZIONE
DI OSPEDALI
1. L'Ente che intende costruire un nuovo ospedale deve
tenere presente il programma in ogni Provincia predisposto
in base alle direttive ministeriali, per la coordinazione
e lo sviluppo dei centri ospedalieri.
L'Ente deve produrre al prefetto della provincia domanda
corredata del piano finanziario e del progetto di massima,
illustrati da una relazione tecnico sanitaria a firma
dell'ingegnere progettista e di un medico competente
in igiene ospedaliera.
Nella relazione debbono essere posti in evidenza:
a) il collegamento del nuovo ospedale con quelli esistenti;
b) le forme e il grado di assistenza ospedaliera che
con la nuova costruzione si intendono realizzare, precisando
le caratteristiche, il numero ed il tipo dei reparti,
divisioni sezioni e servizi;
c) i concetti igienico-sanitari e funzionali che hanno
informato la relazione del progetto;
d) le caratteristiche dell'area sulla quale si intende
costruire ed i criteri con i quali detta area è
stata prescelta;
e) le particolarità costruttive che assicurano
un soggiorno comodo ed agevole dei ricoverati e che
garantiscono la maggiore prevedibile economia di gestione,
in rapporto al collegamento razionale dei servizi generali
con quelli di cura e di degenza, in modo da ridurre
al minimo le percorrenze ed escludere incroci e sovrapposizioni
capaci di turbare il funzionamento;
f) i sistemi proposti per il riscaldamento, la ventilazione,
la provvista dell'acqua, la rimozione e lo smaltimento
dei rifiuti solidi e liquidi;
g) i metodi adottati per assicurare la indipendenza
dei reparti e la separazione dei sessi.
2. Il progetto di massima e la relazione che lo illustra devono precisare il numero e le caratteristiche degli edifici ed ambienti destinati ai singoli servizi generali, ai singoli servizi di cura ed ai singoli servizi di reparto, in rapporto anche al numero dei posti-letto dell'ospedale. Devono inoltre dimostrare che attorno al complesso della costruzione è lasciato, tra una ben congegnata rete di vie per il disimpegno dei servizi e per il traffico, uno spazio libero pari almeno a mq.15-20 per ogni posto-letto, sistemato a giardino o terrazzo scoperto, distribuito in modo che i convalescenti e i malati, che sono obbligati a letto, possano facilmente accedervi.
SCELTA DELL'AREA
3. Nella scelta dell'area per un ospedale, oltre i dati
metereologici della località - temperature minime
e massime dell'anno ed escursioni giornaliere, umidità
- si debbono considerare:
a) la natura, la stabilità, l'andamento altimetrico
e planimetrico del terreno, la direzione e la velocità
dei venti dominanti, la durata della insolazione media
in ciascun mese dell'anno, la presenza e i caratteri
delle eventuali acque superficiali, la profondità
della falda freatica; sono al riguardo da preferire
le aree in leggero pendio e con suolo sciolto e asciutto,
riparate dai venti, anche per ricchezza di alberi nelle
zone adiacenti, e con libera esposizione a sud-est;
b) i possibili inquinamenti dell'aria per la vicinanza
di industrie, di officine, ecc.;
c) le cause di rumori e di altri disturbi;
d) la possibilità di facile approvvigionamento
di acqua potabile e di rapido, facile e sicuro allontanamento
dei liquami;
e) tutto quanto si riferisce alla facilità di
accesso;
f) l'ampiezza dell'area in relazione al tipo dell'ospedale
che si vuol costruire, in nessun caso inferiore a mq.75
per posto-letto, comprensiva dello spazio libero di
cui al comma 2.
Per gli ospedali che devono sorgere nei comuni per i
quali è dichiarata obbligatoria la protezione
antiaerea, dovrà essere tenuto conto del parere
del comitato generale interministeriale previsto dal
R.D.L. 29-10-1936, n.2216.
Quando ricorrano speciali circostanze può essere
concessa dal Ministro per l'interno una deroga alla
prescrizione stabilita dal comma 1, lettera f).
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO DEI LIQUAMI
4. L'approvvigionamento idrico degli ospedali deve essere
effettuato con acqua potabile in quantità non
inferiore a 100 litri al giorno per posto-letto, distribuita
il più largamente possibile in ogni reparto
ed in ogni servizio.
In tale dotazione è escluso il fabbisogno per
il giardinaggio.
I liquami degli ospedali devono essere raccolti in una
fognatura razionale che può essere immessa nella
fognatura cittadina. In difetto di questa, o quando
questa non dia garanzia per un innocuo smaltimento,
i liquami della fognatura dell'ospedale devono essere
convogliati in apposito impianto di depurazione e,
se del caso, disinfettati, prima di essere immessi
nella rete urbana o in un corso d'acqua.
NUMERO DEI POSTI-LETTO AGLI EFFETTI DELL'ORDINAMENTO
OSPEDALIERO
5. Per assicurare agli ospedali di nuova costruzione
l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli
artt. 6 e 9 del R.D. 30-9-1938, n.1631 (abrogato dalla
L. 12-2-1968 n.132, la quale regola anche la classificazione
delle categorie) relativo all'ordinamento dei servizi
sanitari e del personale sanitario degli ospedali,
è necessario che il numero dei posti-letto sia
superiore del 20% al numero medio delle degenze indicato
nel citato decreto.
Se si tratta di costruzione integrativa di un ospedale
già esistente, l'assegnazione alla categoria
deve essere fatta tenuto conto del numero complessivo
di letti che l'ospedale viene a raggiungere, dopo effettuato
l'ampliamento.
Il numero dei fabbricati componenti un ospedale, per
ragioni di economia, deve essere limitato e si deve
perciò dare la preferenza alla costruzione a
blocco. Se questa ha uno sviluppo verticale, deve avere
un numero di piani fuori terra non superiore a sette.
Gli ospedali a monoblocco non possono avere più
di 750 posti letto e quelli a poliblocco, ovvero composti
da diversi edifici staccati, non devono averne più
di 1500.
Qualsiasi deroga deve essere autorizzata dal Ministro
per l'interno.
II - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI EDIFICI OSPEDALIERI IN GENERE
REQUISITI COSTRUTTIVI
6. Nella costruzione degli ospedali deve essere usato
prevalentemente il doppio corpo di fabbrica, in modo
che i corridoi, servendo le sale di degenza da un lato,
abbiano abbondante aereazione ed illuminazione a mezzo
di finestre e verande praticate nel lato libero.
Ove si vogliono costruire dal lato opposto alle sale
delle appendici per collocarvi alcuni servizi, queste
debbono essere situate in direzione normale ai corridoi
e a giusti intervalli, per non rendere insufficiente
l'aerazione e l'illuminazione dei corridoi stessi.
I fronti dei fabbricati, nei quali si aprono le finestre
di sale di degenza, devono essere a tale distanza da
edifici di controspetto che, dal punto di massima profondità,
deve essere visibile un adeguato settore della volta
celeste.
Attorno ai muri perimetrali, quando non esista contromuro
con intercapedine ventilata, deve essere costruito
un marciapiede in calcestruzzo cementizio, o altra
struttura impermeabile, di almeno m.1,20 di larghezza
e cm.10 di spessore, con pendenza verso il bordo esterno.
Il pavimento dei locali fuori terra, quando non vi siano
scantinati, deve essere impostato su vespaio aerato
e risultare almeno cm.60 sopra il piano di campagna.
I corridoi devono essere larghi al minimo m.2.
Ogni piano dell'edificio ospedaliero deve essere servito
da almeno due scale.
Quando l'edificio si estende in lunghezza, bisogna aumentare
proporzionalmente il numero delle scale e bisogna disporle
in modo che ogni scala serva due sezioni di uno stesso
piano.
Le scale, devono essere di materiale incombustibile,
ampiamente illuminate e ventilate dall'esterno e consentire
facile uscita.
I gradini devono avere la larghezza minima di m.1,50,
la pedata minima di cm.28 e l'alzata massima di cm.17.
Le rampe delle scale devono essere rettilinee.
I pianerottoli devono consentire il comodo trasporto
dei malati in barella.
I battenti delle porte di accesso alle scale devono
aprirsi verso l'esterno.
Quando i locali ospedalieri sono distribuiti in più
di tre piani fuori terra, è obbligatorio l'impianto
di monta-lettighe, montacarichi e ascensori, in numero
adeguato all'entità dei traffici interni dell'ospedale.
ELEMENTI FUNZIONALI
7. Gli elementi funzionali costitutivi di un ospedale
sono:
a) SERVIZI GENERALI: comprendono l'amministrazione,
la direzione, la biblioteca, l'economato, la farmacia,
la cucina, la lavanderia, la centrale termica, gli
alloggi del personale, i locali per l'assistenza religiosa,
il reparto anatomo-patologico, la stazione di disinfezione,
il forno crematorio per la distruzione delle spazzature
e dei rifiuti di medicatura.
I locali per la direzione sanitaria devono essere ubicati
in modo da permettere una facile vigilanza su tutti
i servizi di assistenza e di cura e devono essere prossimi
a quelli di economato, che devono essere vicini ai
magazzini, alla farmacia, alla cucina, alla lavanderia,
alla centrale termica. Questi ultimi possono essere
ubicati nel seminterrato, o in un plesso costruttivo
a parte idoneamente allacciato.
b) SERVIZI DI CURA: comprendono gli ambulatori, il pronto
soccorso, i laboratori per gli esami clinici, i locali
per radio-diagnostica, radio-terapia e cure fisiche
diverse, le sale operatorie, le sale da parto. L'accettazione,
il pronto soccorso e gli ambulatori devono essere al
piano terreno e vicino all'entrata; il laboratorio
per esami clinici e il reparto di radiologia devono
essere ubicati tra i servizi ambulatoriali ed i reparti
di degenza, tenuta presente anche la loro divisione
per sessi, in modo che il traffico sia facile ed ordinato.
c) SERVIZI DI ACCETTAZIONE: comprendono le camere di
degenza - distinte per sesso ed età - e i servizi
necessari per l'igiene personale dei malati. I locali
per l'accettazione devono trovarsi vicino all'entrata,
collegati con i locali adibiti per il medico di guardia
e per la fardelleria, la quale deve essere dotata dei
mezzi necessari per la eventuale disinfezione e disinfestazione
degli effetti personali consegnati dai malati, ovvero
essere in facile comunicazione con il reparto di disinfezione.
d) LOCALI DI DEGENZA: comprendono le corsie e le camere
per gli ammalati ed annessi servizi igienici, le medicherie,
le sale di visita, le cucinette, i guardaroba di reparto,
di divisione e di sezione, i locali di soggiorno e
quanto altro inerenti alla organizzazione dell'assistenza
immediata degli infermi.
Ai sensi del R.D. 30-9-1938, n.1631, i posti-letto di
un ospedale devono essere distribuiti, in reparti di
medicina, di chirurgia e di specialità mediche
e chirurgiche, e distinti per uomini e per donne.
Ciascun reparto può risultare di più divisioni
e queste di più sezioni.
REPARTI OSPEDALIERI
Si omettono i paragrafi 8 e 9 perché in contrasto
con gli articoli dal 19 al 25 della legge 12-2-1968,
n.132.
SEZIONI OSPEDALIERE
10. L'unità funzionale ospitaliera, che deve
trovare il suo corrispettivo nella costruzione, è
rappresentata dalla sezione, la quale, per malati acuti,
può comprendere fino a 30 letti.
E' consigliabile la distribuzione dei letti in camere
di degenza da 3, 4, 6 letti, pur non escludendosi qualche
corsia a più letti. Ogni sezione dev'essere
provvista, in ogni caso, di almeno una camera ad un
letto.
Due sezioni possono collegarsi con un blocco di locali
di servizio in comune, ivi compresi locali di soggiorno
e refezione, che vanno calcolati ad almeno mq.1,20
per posto letto e che possono, in parte, essere sostituiti
da verande chiudibili e riscaldabili.
Ogni sezione ospedaliera deve avere:
a) locali di servizio, ubicati in modo da ridurre al
minimo i percorsi, tutti illuminati ed arieggiati direttamente
dall'esterno e, ove occorra, artificialmente riscaldati;
b) almeno una latrina ad acqua, possibilmente esposta
a nord, per ogni 10 letti donne, e ogni 15 letti uomini,
preceduta da antilatrina che abbia una propria finestra,
un lavabo ed un chiusino idraulico nel pavimento per
lo smaltimento delle acque di lavaggio. Per le sezioni
maschili, dall'antilatrina si deve accedere anche ad
un locale con orinatoi.
I vasi delle latrine devono essere a sedile, alto non
più di m.0,30 sul piano del pavimento, salvo
che nei reparti chirurgici, ostetrici, ecc., dove possono
essere alti non più di m.0,50; devono essere
isolati dalle pareti del vano, devono avere forma ellissoidale
col maggiore diametro nel senso antero-posteriore con
la parete interna anteriore verticale e posteriore
che formi una conca con riserva d'acqua atta a raccogliere
e consentire l'ispezione delle feci. I vasi medesimi
devono essere raccordati ai tubi collettori e di caduta
mediante tubo a sifone (chiusura idraulica), con branca
montante a sua volta raccordata a tubo esalatore, onde
evitare risucchi;
c) una latrina separata per il personale;
d) un locale per lo smaltitoio, che può essere
anche collocato in serie con le latrine;
e) almeno un bagno ad immersione con vasca staccata
dalla parete ed un bidé per ogni 15 letti;
f) un locale di pulizia con lavabi ad acqua grondante,
scarico libero e chiusura idraulica; vi deve essere
almeno un getto d'acqua per ogni 5 malati, là
dove i lavabi non fossero stati collocati nelle sale
di degenza;
g) un ripostiglio razionalmente suddiviso a sezioni,
non riscaldato e ben ventilato, per deposito temporaneo
della biancheria sudicia, della spazzatura, delle medicature
usate e degli arnesi per la pulizia;
h) una cucinetta per riscaldare e distribuire il vitto
con annesso servizio per la lavatura delle stoviglie.
Là dove le sezioni vengono abbinate può
esservi una sola cucinetta.
DIVISIONI OSPEDALIERE
11. Ogni divisione, anche se comprenda una sola sezione,
deve essere provvista almeno di:
a) un locale di sosta e di pulizia per il personale
infermiere;
b) un locale per guardaroba ed ufficio per la caposala;
c) una camera di visita medica e di medicazione;
d) un piccolo laboratorio per le ricerche cliniche più
semplici ed urgenti;
e) una camera di riposo per il medico interno.
REQUISITI DELLE SALE DI DEGENZA
12. Le sale di degenza devono essere esposte a sud o
sud-est, a meno che i venti dominanti non consiglino
un diverso orientamento. Solo un numero limitato, riservato
per degenze speciali, può essere rivolto al
nord.
Nei locali di degenza, nonchè in quelli di soggiorno
anche temporaneo, deve essere assicurato il totale
ricambio dell'aria confinata in ragione di due volte
all'ora, e deve potersi provvedere al riscaldamento
razionale nella stagione fredda.
Nelle sale a più letti, la superficie unitaria
del pavimento non deve essere inferiore a mq.6 per
letto, l'altezza netta del vano non inferiore a m.3,20
tra pavimento e soffitto (volume minimo mc.19,20 per
letto).
Qualora vengano adottate tali dimensioni minime, le
camere di degenza che abbiano l'esposizione da un solo
lato, devono avere la parete contrapposta a non più
di m.6.
Nelle camere ad un letto, la superficie del pavimento
non deve essere inferiore a mq.9 e quella vetrata della
finestra a mq.2.
Gli infissi delle porte e delle finestre non devono
avere cornici e scorniciature e devono essere lavabili.
Le porte devono consentire il facile passaggio dei letti.
Inoltre gli infissi delle porte e delle finestre devono
avere, nella parte alta, dispositivi atti ad assicurare
una razionale ventilazione naturale delle sale, delle
camere e dei corridoi; per le finestre, gli infissi,
capaci di regolare le condizioni termiche e la penetrazione
di raggi solari, devono spingersi molto vicino al soffitto
ed essere dotati di avvolgibili dal basso.
Le finestre meglio indicate per le sale di degenza sono
quelle che si aprono su muro pieno a non meno di m.1,20
dal pavimento.
Nelle camere larghe circa m.6 la porta deve essere contrapposta
alla finestra e devono trovarsi entrambe al centro
della rispettiva parete in modo da poter attestare
i letti sulle altre due pareti (nelle camere profonde
m.6 si collocano 6 letti); nelle camere larghe m.3
circa, invece, è bene che la porta e la finestra
si trovino vicino ad una delle pareti divisorie in
modo da poter attestare i letti sull'altra (nelle camere
profonde circa m.6 si collocano 3 letti). Nell'un caso
e nell'altro deve rimanere un tratto di parete piena,
sufficiente a riparare i degenti a letto dalla corrente
d'aria.
Dove esistono grandi corsie per molti letti, con finestre
alle due pareti, lunghe, si consiglia di suddividerle
in comparti con tramezzi alti m.2 e fissati al pavimento
con piedi alti cm.15-20. Ove la corsia fosse larga
m.9, potrà darsi a questi tramezzi una profondità
di m.3,80 e disporli uno per parte ogni m.3 circa in
modo che risulti un passaggio libero in asse dell'ampiezza
di m.1,40, fra comparti laterali capaci di 2 posti-letto,
ovvero disporre i divisori ogni m.6 in guisa che ogni
comparto possa contenere 4 posti-letto attestati 2
ad ogni parete del divisorio. Ogni comparto deve avere
una finestra sita come sopra si è detto. Con
questo sistema si possono anche realizzare comparti
a tre o a sei letti, ove la camera sia larga m.12-13;
ovvero, con camera larga m.7, ove si faccia il passaggio
accosto ad una parete, si avranno dall'altra dei comparti
a 3 o a 6 posti-letto, e, ove si faccia il passaggio
in asse, comparti a 2 o ad un sol letto.
REPARTI OPERATORI
13. Per gli ospedali di prima categoria ogni settore
operatorio deve comprendere gli ambienti sotto elencati,
che vanno disposti a seconda del tipo costruttivo,
in modo da permettere il dovuto collegamento funzionale
fra di essi:
a) sala operatoria;
b) stanza di sterilizzazione;
c) stanza per armamentario, o equivalente armadio a
muro per il deposito dei ferri chirurgici;
d) stanza di preparazione per i chirurghi;
e) stanza di vestizione del personale;
f) stanza di preparazione del malato;
g) stanza di anestesia;
h) una o più stanze di degenza temporanea degli
operati;
i) deposito per il materiale di medicazione.
Per gli ospedali di seconda e terza categoria, alcuni
locali sussidiari della camera operatoria possono essere
opportunamente riuniti, ad esempio quelli di cui alle
lettere c) ed i), f) e g).
Negli ospedali di prima categoria si devono avere due
gruppi operatori, uno per malati settici ed uno per
gli asettici; negli altri ospedali e quando il reparto
settico si trovi nello stesso piano del reparto asettico,
possono riunirsi i due gruppi e si può altresì
utilizzare per le due sale operatorie un'unica stanza
di sterilizzazione.
Negli ospedali di prima e seconda categoria devono esservi
sale apposite per traumatologia ed ortopedia con le
attrezzature necessarie.
Negli ospedali di prima categoria è bene che
il reparto di traumatologia ed ortopedia abbia a disposizione
almeno una sala per le gessature, separata dalla sala
operatoria.
Inoltre devono essere studiate le necessarie previdenze
per rendere l'illuminazione ed il riscaldamento artificiale
della sezione operatoria indipendenti da quelli della
restante parte dello stabilimento.
III - REPARTI ED OSPEDALI PER CONTAGIOSI E ISTITUTI DI CURA SPECIALIZZATI
REPARTI ED OSPEDALI PER MALATI CONTAGIOSI
14. I reparti e gli ospedali per malati contagiosi devono
comprendere almeno 3 settori, oltre i locali di visita
e di accettazione, con relativi servizi di bonifica.
I locali per l'accettazione devono avere un ingresso
indipendente da qualsiasi servizio ed essere costituiti
da due ambienti di visita, funzionanti alternativamente,
in modo da poter procedere alle necessarie pratiche
di rinnovo delle biancherie e disinfezione delle parti
contagiate.
Devono avere, inoltre, uno o due stanzini da bagno per
la bonifica degli ammalati entranti ed un camerino
provvisto del necessario per la disinfezione del medico
e del personale di assistenza.
Ogni settore deve essere riservato ad una sola malattia
contagiosa, deve avere struttura a due corpi ed ingressi
indipendenti, e disporre, per l'osservazione delle
forme sospette, di una o più camere ad un letto.
Queste camere di osservazione devono:
a) essere raggiungibili attraverso un piccolo ambiente
a porte vetrate, dove il personale ha il deposito dei
camici e delle soprascarpe e il necessario per la disinfestazione;
b) avere a lato della porta sul corridoio dei ganci
per camici;
c) essere comunicanti con una stanza spogliatoio, bagno,
latrina, al fine di tenere indipendente il movimento
e la raccolta degli effetti personali e letterecci
di questi malati col resto del settore.
Le camere di degenza dei malati devono essere a 4, 3,
2, 1 letto; per i convalescenti si possono adottare
salette a 6-8 letti. La superficie per letto non può
essere inferiore a mq.7, l'altezza a m.3,50, il volume
minimo a mc.24,50 e la superficie finestrata non inferiore
ad un quinto della superficie del pavimento. Esse devono
avere finestre o porte-finestre con reti atte ad impedire
la penetrazione di insetti ed una spia con vetro trasparente
fisso sulla parete delimitante il corridoio; in prossimità
dell'ingresso di ogni camera vi deve essere un lavabo.
Ogni settore deve avere, inoltre, un locale per la disinfezione
continuativa delle padelle, sputacchiere ed altri oggetti
d'uso, ed un'apposita zona di filtro per l'ingresso
del personale, costituita da tre piccoli locali per
spogliatoio, disinfezione e vestizione.
Nel settore per difterici è necessario aggiungere
un reparto per intubazione e tracheotomia.
Negli ospedali d'isolamento i settori possono essere
collocati in un unico fabbricato o in padiglioni separati.
In ogni caso deve essere riservata un'area scoperta
recintata per il soggiorno dei convalescenti, in modo
che tra ciascuna di tali aree vi sia una zona di rispetto.
Nella progettazione dei padiglioni deve essere sempre
considerata la creazione di terrazze, tipo ballatoio,
lungo tutta la facciata delle camere di degenza, accessibili
dall'esterno, in modo da consentire ai parenti la visita
dei malati attraverso le finestre.
Nei reparti o nei piccoli ospedali per infettivi la
divisione dei settori, distribuiti in un unico piano,
dev'essere spostabile, in modo che possano utilizzarsi,
per un settore sovraffollato, alcune camere di degenza
di altro settore contiguo, che abbia sufficiente disponibilità.
Per tale ragione i locali di servizio dei diversi settori
devono trovarsi agli estremi distali del loro punto
di demarcazione.
Al piano terreno del reparto o dell'ospedale devono
esservi uno o più locali per ricevere i materiali
che, provenienti dai servizi generali (cucina, farmacia,
ecc.), devono essere dislocati verso i singoli settori;
e locali separati per ricevere, dai reparti di cura
e degenza, i sacchi impermeabili col materiale infetto
da distruggere o da disinfettare.
E' consigliabile che vi siano appositi locali separati
di alloggio per il personale di assistenza destinato
ai reparti contagiosi.
In vicinanza dell'ospedale o del reparto d'isolamento
dev'essere collocata la stazione di disinfezione, alla
cui sezione infetta si deve accedere a mezzo di apposita
via destinata esclusivamente al trasporto del materiale
da disinfettare, tenendo presente che, ove il comune
ne sia sfornito, la stazione stessa deve poter funzionare
come stazione di disinfezione comunale.
Là dove esistono ospedali per contagiosi, è
conveniente creare appositi padiglioni per convalescenti:
e nei centri urbani maggiori anche locali contumaciali.
ISTITUTI DI MATERNITA' ED OSPEDALI O REPARTI OSTETRICO-GINECOLOGICI
15. Gli istituti di maternità di prima e seconda
categoria devono avere, oltre gli ambulatori ed i locali
per l'accettazione, distinte sezioni per le gestanti
e le puerpere; una sezione d'isolamento per gestanti
tubercolotiche; una sezione completamente separata
per le malate di febbre puerperale; una sezione per
le luetiche in fase contagiante; una sezione per gestanti
celate, quando non sia per essere diversamente provveduto
nella stessa città.
Ogni sezione deve avere proporzionato numero di posti-letto
convenientemente distribuiti, un locale di visita ed
uno di medicazione.
La sezione per gestanti deve comprendere, inoltre, almeno
un locale di soggiorno e di lavoro, una camera da parto
ed una camera operatoria con locali annessi.
La sezione per puerpere deve comprendere uno o più
locali per la pulizia, fasciatura e pesatura dei neonati,
nonchè uno o più locali, possibilmente
ad aria condizionata, per i prematuri.
Gli ospedali ostetrico-ginecologici ed i reparti ostetrico-ginecologici
degli ospedali di prima e seconda categoria, devono
avere, in più degli istituti di maternità,
proporzionate sezioni per le ammalate ginecologiche.
Tali sezioni devono comprendere sale di degenza comune,
con annesse camere ad 1-2 letti, una camera d'isolamento,
un locale di soggiorno, uno o più locali per
medicazione ed un reparto operatorio.
Gli ospedali di terza categoria e le infermerie devono
essere provvisti almeno di una camera di degenza per
gravide, di una per puerpere, di una stanza di isolamento
e di una camera da parto con gli annessi indispensabili.
OSPEDALI INFANTILI E REPARTI PEDIATRICI DI OSPEDALI
GENERALI
16. Gli ospedali infantili devono avere a disposizione,
in ogni caso, ampie zone a giardino o prato alberato.
Negli ospedali generali, dove i reparti pediatrici non
possono avere a disposizione un adeguato spazio a giardino,
è consigliabile che i reparti medesimi siano
collocati all'ultimo piano dell'edificio, dove possono
beneficiare di ampie terrazze a livello.
Gli ospedali infantili, oltre ai requisiti di cui alle
norme generali, devono essere provvisti di distinti
reparti di oftalmoiatria, di otorinolaringoiatria e
di ortopedia, quando per ognuno di essi si possano
raggiungere i trenta posti-letto.
E' preferibile che ogni reparto degli ospedali infantili
disponga di alcune camerette individuali e di sale
di degenza comuni, suddivise in compartimenti da 1,
2 e 4 letti per mezzo di tramezzi semivetrati alti
m.2.
Ogni reparto deve avere sezioni per lattanti corredate
di un piccolo bagno per ogni 4 culle. I dormitoi per
le madri devono essere possibilmente nello stesso corpo
di fabbrica.
Le sezioni sono promiscue per bambini di ambo i sessi
fino all'età di 5 anni.
La superficie per ciascun letto nelle sale di degenza
non deve essere inferiore ai mq.4 ed il volume a mc.12,80.
Oltre ai servizi di cui alle norme generali, il reparto
pediatrico deve avere:
a) una cucinetta per il latte e le pappe;
b) una saletta per l'allattamento da parte delle madri
ambulanti;
c) una stanza per la visita dei parenti posta in vicinanza
dell'ingresso o della scala di accesso al reparto,
divisa in due da una parete vetrata e con duplice ingresso.
Gli ospedali infantili devono essere provvisti di refettori
ed eventualmente di un'adeguata aula scolastica.
ISTITUTI DI CURA PER TUBERCOLOTICI
17. Nella redazione dei progetti occorre tenere presente
che gli istituti di cura per tubercolotici vengono
distinti nelle seguenti categorie:
1) sanatori propriamente detti o sanatori climatici;
2) ospedali sanatoriali;
3) reparti ospedalieri per tubercolotici;
4) infermerie per tubercolotici;
5) colonie post-sanatoriali: a) lavorative; b) per migliorati
stabili.
I sanatori propriamente detti, oltre le particolarità
di costruzione e di attrezzamento tecnico e sanitario
comuni ad istituti del genere, devono essere ubicati
in località dotate di caratteristiche climatiche
che consentano un indirizzo terapeutico conforme alla
denominazione.
Le colonie post-sanatoriali per migliorati stabili devono
possibilmente sorgere nelle vicinanze di uno o più
istituti di cura per tubercolotici. Le colonie post-sanatoriali
lavorative devono sorgere in località prossime
all'ambiente ordinario di lavoro.
La località deve essere scelta dove le nebbie
sono rare e non persistenti ed in modo che gli edifici:
a) siano riparati dai venti di nord e dai venti dominanti
(di infilata) molesti;
b) beneficino di un orizzonte vasto ed ameno;
c) siano ampiamente esposti a mezzogiorno ed abbiano
il maggior numero di giorni e di ore di sole.
L'edificio deve essere a sufficiente distanza da aggregati
di abitazione ed avere un'area della seguente estensione:
a) per sanatori climatici, per ospedali sanatoriali
e per colonie post-sanatoriali lavorative non meno
di mq.200 per letto;
b) per colonie per cronici non meno di mq.100 per letto;
c) per infermerie e reparti ospedalieri per tubercolotici
non meno di mq.75 per letto.
Tra i tipi schematici di costruzione speciale per sanatori
è consigliabile quello a padiglione unico, a
più piani, non eccedente il numero di sei fuori
terra, ed a prevalente costruzione a due corpi.
IV - ISTRUZIONI SPECIALI AGLI EFFETTI DELLA PROTEZIONE ANTIAEREA
UBICAZIONE - OCCULTAMENTO - STRUTTURE - ECC.
18. L'ospedale deve essere situato, di preferenza in
posizione elevata sul terreno circostante, largamente
ventilata.
La zona deve essere lontana dai probabili bersagli dell'offesa
aerea nemica e, cioè, principalmente lontano
da caserme, aeroporti, centri ferroviari e stradali,
magazzini ed officine militari, porti, arsenali, ecc.
Sarà elemento preferenziale l'eventuale presenza
in prossimità, di scarpate, in cui si possano
ricavare caverne-ricovero ben protette e di accesso
facile, sicuro e rapido.
Le piante degli edifici devono essere aperte e gli elementi
di cui sono costituite devono essere il più
possibile distanziati per ridurre al minimo gli effetti
del bombardamento.
Nel caso in cui vi siano piani attici, i ricoveri devono
di massima essere costruiti in corrispondenza degli
attici medesimi, in modo da avere su di essi la maggiore
massa coprente.
E' da consigliare di ricavare i ricoveri, ove possibile,
in corrispondenza dei punti nei quali si può
avere doppio muro di spina e precisamente in basso,
nell'interno di tali doppie strutture.
Le strutture devono, di massima, essere in muratura
ordinaria e per essi si debbono osservare le norme
tecniche di edilizia, con speciali prescrizioni per
le località colpite dai terremoti, di cui al
R.D.L. 22-11-1937, n.2105 (decreto ormai superato,
vedi legge 25-11-1962, n.1684).
Le coperture devono essere preferibilmente a terrazzo.
Nelle località in cui condizioni climatiche speciali
ne richiedano la costruzione, i tetti devono avere
particolare robustezza e devono essere costruiti con
materiali incombustibili o resi tali con trattamenti
speciali (sostanze impregnanti o vernici ignifughe),
che li rendano atti a resistere all'azione del fuoco.
I solai devono essere costruiti in cemento armato o,
meglio, a struttura mista e devono essere coperti,
di preferenza, da pavimento duro e compatto, non combustibile,
che partecipi alla resistenza, alla penetrazione e,
in certo senso, alla monoliticità dell'edificio.
Deve essere curato lo sfalsamento, nei vari piani, di
travi, travetti, nervature e simili.
E' necessario avere, in alto, una dotazione autonoma
di acqua, sia per il servizio anti-incendi, che per
quello anti-gas.
Sono da scartare le forme architettoniche molto appariscenti
e monumentali che rendono i fabbricati visibili ed
individuabili dall'alto, nonchè modanature e
ornati esterni molto pronunziati con anfrattuosità
che trattengano gli aggressivi chimici persistenti
(specie iprite), e ne rendano meno agevole la bonifica.
E' consigliabile l'impiego di cornicioni a forte inclinazione,
o di robusti lastroni a mensola costituenti balconi,
specie se ottenuti col prolungamento delle solette
dei solai.
Per gli intonaci esterni deve darsi la preferenza a
quelli che non assorbono gli aggressivi chimici, o
che li assorbono in quantità trascurabile.
Le chiusure devono essere il più possibile robuste
ed ermetiche (o rendibili tali) sia per il gas che
per la luce. Sono da preferirsi chiusure con materiali
che resistano fortemente al fuoco.
Gli ospedali che si trovano nell'interno dei centri
abitati non devono avere esternamente tinte vivaci
ed in contrasto con la colorazione delle zone attigue.
E' necessario, in tali casi, evitare la presenza di
larghe superfici riflettenti, a meno che esse possano
essere facilmente copribili.
Così pure è necessario, con alberato di
alto fusto, con giardini pensili e simili accorgimenti,
contribuire all'occultamento dell'ospedale, analogamente
a quanto si prescrive per gli altri edifici.
Criteri opposti devono, invece, essere adottati per
quanto riguarda ospedali isolati, in zone che sono
lontane e resteranno presumibilmente tali per molti
anni, da centri abitati e centri militarmente importanti.
Lateralmente, per la parte interrata, è sempre
necessaria l'intercapedine, che deve essere superiormente
coperta, a meno che altre esigenze, per esempio di
igiene, di illuminazione, ecc., non richiedano che
le intercapedini stesse restino scoperte.
Le strutture esterne stradali e simili possono essere
a contatto, ma non debbono essere solidali con quelle
dell'edificio.
Le tubazioni di gas, acqua, luce, ecc., devono essere
il più possibile protette.
Esse devono essere site nei punti meno esposti o resi
tali (angoli, incassature, ecc.); devono essere facilmente
e sicuramente chiudibili ed isolabili e tali da non
produrre danni sensibili in casi di rottura.
La protezione preventiva antincendi deve essere particolarmente
curata.
E' necessario eliminare, specie in alto, parti incendiabili,
curare buone chiusure ed opportuni tracciati e disposizioni
di condutture di gas, acqua e luce; formare l'edificio
in modo da evitare possibilità di facili tiraggi
di aria che portino alla diffusione di eventuali incendi,
predisponendo sia eventuali chiusure di trombe di ventilazione
che l'isolamento di scale, ascensori e simili.
E' opportuno che ogni blocco o padiglione ospedaliero
abbia un separato ricovero rispondente alle caratteristiche
tecniche costruttive di cui alla legge del 10-6-1937,
n.1527 (dettante norme per l'apprestamento di ricoveri
antiaerei nei fabbricati destinati ad abitazione civile),
e relative norme esplicative.
Nel caso di ricovero unico o di ricoveri speciali, si
dovrà collocarli in posizione adatta e tale
da essere protetti nel miglior modo possibile dall'azione
del gas, delle schegge e dell'onda di scoppio.
La opportunità di dotare gli edifici ospedalieri
di tali ricoveri dovrà essere esaminata e decisa
caso per caso, sentito il parere delle autorità
preposte alla protezione antiaerea.
Tutte le finestre ed aperture che danno verso strade,
piazze, cortili devono essere provviste di scuri e
persiane per non far trapelare luce all'esterno in
casi di allarmi notturni.
Abbaini e lucernari, sprovvisti di scuri, devono essere
dotati di mezzi di oscuramento.
Nello studio della ripartizione dei locali, deve essere
prevista la destinazione di uno o due di essi, di dimensioni
sufficienti e muniti di scaffali e armadi per la custodia
dei materiali ed attrezzi (piccozze, badili, asce,
cassette di sabbia, secchi, mastelli per acqua, estintore
a mano, lanterne, caschi metallici, tute, maschere),
necessari alle squadre antincendi di primo intervento,
a quelle sanitarie di pronto soccorso, a quelle tecniche
per le riparazioni, ecc.
In corrispondenza di ogni corpo di fabbrica devono poi
essere installate le necessarie bocche da incendio
a disposizione del servizio pompieri.
Ove possibile, è bene dotare l'ospedale di una
sirena d'allarme.
Per ogni ospedale, senza distinzione di categoria, deve
essere preveduto nel progetto di collegamento telefonico
con l'organo locale preposto alla protezione antiaerea.
Per assicurare la illuminazione dell'ospedale, anche
in caso di interruzione delle sorgenti alimentatrici
generali della illuminazione cittadina, è necessario
provvedere alla installazione di un impianto di soccorso
per la illuminazione a luce elettrica di determinati
locali, come sale operatorie, corridoi, scale, ricoveri
e simili, l'impianto è da realizzare con un
gruppo elettrogeno o a mezzo di batterie di accumulatori
installate nei vari edifici, caricate a tampone e pronte
ad entrare in funzione al momento del bisogno.
V - DISPOSIZIONE GENERALE
19. - Quando trattasi di costruzioni di ospedali, dipendenti da Enti o da Istituti a carattere interprovinciale o nazionale le attribuzioni demandate al Prefetto spettano al Ministro dell'interno.
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