(G.U. 8-8-1939, n.184)
TUTELA DELLE COSE D'INTERESSE ARTISTICO O STORICO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1.
Sono soggette alla presente legge le cose, immobili
e mobili, che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnografico, compresi:
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria
e le primitive civiltà;
b) le cose d'interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti
notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le
stampe e le incisioni aventi carattere di rarità
e di pregio.
Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini
che abbiano interesse artistico o storico.
Non sono soggette alla disciplina della presente legge
le opere di autori viventi o la cui esecuzione non
risalga ad oltre cinquanta anni.
Art.2.
Sono altresì sottoposte alla presente legge le
cose immobili che, a causa del loro riferimento con
la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte
e della cultura in genere, siano state riconosciute
di interesse particolarmente importante e come tali
abbiano formato oggetto di notificazione, in forma
amministrativa, del Ministro della pubblica istruzione.
La notifica, su richiesta del Ministro, è trascritta
nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed
ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario,
possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.
Art.3. (come da comma 2, art.11, L.413/91, il reddito
degli immobili riconosciuti di interesse storico o
artistico ai sensi del presente articolo è determinato
mediante l'applicazione della minore tra le tariffe
d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria
dove si trova il fabbricato.)
Il Ministro della pubblica istruzione notifica in forma
amministrativa ai privati proprietari, possessori o
detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate nell'art.1
che siano di interesse particolarmente importante.
Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze,
si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo
precedente.
L'elenco delle cose mobili, delle quali si è
notificato l'interesse particolarmente importante,
è conservato presso il Ministero della pubblica
istruzione e copie dello stesso sono depositate presso
le prefetture.
Chiunque abbia interesse può prenderne visione.
Art.4.
I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti
e degli istituti legalmente riconosciuti devono presentare
l'elenco descrittivo delle cose indicate nell'art.1
di spettanza degli enti o istituti che essi rappresentano.
I rappresentanti anzidetti hanno altresì l'obbligo
di denunziare le cose non comprese nella prima elencazione
e quelle che in seguito vengano ad aggiungersi per
qualsiasi titolo al patrimonio dell'ente o istituto.
Le cose indicate nell'art.1 restano sottoposte alle
disposizioni della presente legge, anche se non risultino
comprese negli elenchi e nelle dichiarazioni di cui
al presente articolo.
Art.5.
Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio
superiore delle antichità e belle arti e quello
delle accademie e biblioteche, può procedere
alla notifica delle collezioni o serie di oggetti,
che, per tradizione, fama e particolari interessi e
caratteristiche ambientali, rivestono come complesso
un eccezionale interesse artistico o storico.
Le collezioni e le serie notificate non possono, per
qualsiasi titolo essere smembrate senza l'autorizzazione
del Ministro della pubblica istruzione.
Art.6.
Sono soggette alla vigilanza del Ministro della pubblica
istruzione le cose che hanno l'interesse in cui agli
artt. 1, 2, 5.
Le cose immobili e mobili di proprietà dello
Stato le quali hanno l'interesse di cui agli artt.
1, 2 e 5 della presente legge sono sottoposte alla
vigilanza del Ministro della pubblica istruzione per
quanto riguarda la loro conservazione, da chiunque
siano tenute in uso o in consegna.
Art.7.
Il Ministro della pubblica istruzione vigila perché
siano rispettati i diritti di uso e di godimento che
il pubblico abbia acquisito sulle cose soggette alla
presente legge.
Art.8.
Quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici,
il Ministro della pubblica istruzione, nell'esercizio
dei suoi poteri, procederà per quanto riguarda
le esigenze del culto, d'accordo con l'autorità
ecclesiastica.
Art.9.
I sovraintendenti possono in ogni tempo, in seguito
a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare l'esistenza
e lo stato di conservazione e di custodia delle cose
soggette alla presente legge.
Nei confronti con i privati la presente disposizione
si applica alle sole cose che abbiano formato oggetto
di notificazione ai sensi degli artt. 2, 3 e 5.
Art.10.
I provvedimenti, adottati dal Ministro della pubblica
istruzione, sono definitivi.
Contro i provvedimenti delle autorità inferiori
è ammesso, entro trenta giorni, ricorso gerarchico
al Ministro della pubblica istruzione.
Capo II
DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE, INTEGRITÀ
E SICUREZZA DELLE COSE
Art.11.
Le cose previste dagli artt. 1 e 2, appartenenti alle
province, ai comuni, agli enti e istituti legalmente
riconosciuti, non possono essere demolite, rimosse,
modificate o restaurate senza l'autorizzazione del
Ministro della pubblica istruzione.
Le cose medesime non possono essere adibite ad usi non
compatibili con il loro carattere storico od artistico,
oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione
o integrità.
Esse debbono essere fissate al luogo di loro destinazione
nel modo indicato dalla sovraintendenza competente.
Art.12.
Le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo
precedente si applicano anche alle cose di proprietà
privata notificate ai sensi degli artt. 2, 3 e 5 della
presente legge.
Nel caso in cui il trasporto di cose mobili notificate
sia in dipendenza del cambiamento di dimora del detentore,
questi dovrà darne notizia alla competente sovraintendenza,
la quale potrà prescrivere le misure che ritenga
necessarie perché le cose medesime non subiscano
danno.
Art.13.
Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi,
graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti
di edifici, esposti o non alla pubblica vista, deve
ottenere l'autorizzazione dal Ministro della pubblica
istruzione, anche se non sia intervenuta la notifica
del loro interesse.
Art.14.
Il Ministro sentito il consiglio superiore delle antichità
e belle arti o quello delle accademie e biblioteche,
ha facoltà di provvedere direttamente alle opere
necessarie per assicurare la conservazione ed impedire
il deterioramento delle cose indicate negli artt. 1
e 2, appartenenti a province, comuni, enti o istituti,
legalmente riconosciuti, e, se trattasi di cose mobili,
di farle anche trasportare e temporaneamente custodire
in pubblici istituti.
In caso di urgenza il Ministro può adottare senz'altro
i provvedimenti conservativi di cui al comma precedente.
Art.15.
1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente si
applicano anche alle cose di proprietà privata,
che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi
degli artt. 2, 3 e 5.
Art.16.
1. Il Ministro, sentito il consiglio superiore delle
antichità e belle arti o quello delle accademie
e biblioteche, ha facoltà d'imporre, per le
cose di cui all'art.14, le provvidenze necessarie per
assicurarne la conservazione ed impedirne il deterioramento.
2. La spesa occorrente è a carico dell'ente proprietario.
3. Qualora l'ente dimostri di non essere in condizioni
di sostenerla, il Ministro può, con suo decreto,
stabilire che l'onere sia assunto in tutto o in parte
dallo Stato.
Art.17.
1. Nei casi di cui agli artt. 14, 15 e ultimo comma
dello articolo precedente, gli enti e privati interessati
hanno l'obbligo di rimborsare allo Stato la spesa sostenuta
per la conservazione della cosa.
2. L'ammontare della spesa è determinato con
decreto del Ministro. Qualora la spesa non sia rimborsata,
il Ministro ha facoltà di acquistare la cosa
al prezzo di stima, che essa aveva prima delle riparazioni.
3. Ove il Ministro non ritenga di avvalersi di detta
facoltà, l'ammontare della spesa sarà
riscosso con le forme previste per la riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato.
Art.18.
1. I proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi
titolo, delle cose mobili od immobili, contemplate
dalla presente legge, hanno l'obbligo di sottoporre
alla competente sovraintendenza i progetti delle opere
di qualunque genere che intendano eseguire, al fine
di ottenerne la preventiva approvazione.
2. La disposizione del comma precedente si applica alle
cose di proprietà privata, nel solo caso in
cui sia intervenuta la notificazione di cui agli articoli
2, 3 e 5.
3. In sede di ricorso gerarchico avverso i provvedimenti
del sovraintendente, il Ministro della pubblica istruzione
decide sentito il consiglio superiore delle antichità
e belle arti o quello delle accademie e biblioteche.
Art.19.
1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti
i lavori provvisori indispensabili per evitare danni
notevoli all'opera, purché ne sia data immediata
comunicazione alla sovraintendenza competente, alla
quale dovranno essere inviati, nel più breve
tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione.
Art.20.
1. Il sovraintendente può ordinare la sospensione
dei lavori iniziati contro il disposto degli artt.
18 e 19.
2. La stessa facoltà spetta al sovraintendente
per i lavori relativi alle cose di cui agli artt. 2,
3 e 5, anche quando non sia per esse intervenuta la
notifica.
3. In tal caso la notifica deve essere fatta dal Ministro
non più tardi di sessanta giorni dall'ordine
di sospensione.
4. Trascorso tale termine senza che il Ministro abbia
provveduto alla notifica, l'ordine di sospensione si
intende revocato.
Art.21.
1. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà
di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme
dirette ad evitare che sia messa in pericolo la integrità
delle cose immobili soggette alle disposizioni della
presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o
la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente
e di decoro.
2. L'esercizio di tale facoltà è indipendente
dall'applicazione dei regolamenti edilizi o dalla esecuzione
di piani regolatori.
3. Le prescrizioni dettate in base al presente articolo
devono essere, su richiesta del Ministro, trascritte
nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed
hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario,
possessore o detentore, a qualsiasi titolo, della cosa
cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
Art.22.
1. Con disposizione dei competenti sovraintendenti,
sarà vietato il collocamento o l'affissione
di manifesti, cartelli, iscrizioni e altri mezzi di
pubblicità, che danneggiano l'aspetto, il decoro
o il pubblico godimento degli immobili indicati negli
artt. 1, 2 e 3.
Capo III
DISPOSIZIONI SULLE ALIENAZIONI E GLI ALTRI MODI DI TRASMISSIONE
DELLE COSE
Sezione I
DELLE COSE APPARTENENTI ALLO STATO O AD ALTRI ENTI MORALI
Art.23.
1. Le cose indicate negli artt. 1 e 2 sono inalienabili
quando appartengono allo Stato o ad altro ente o istituto
pubblico.
Art.24.
1. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il
consiglio superiore delle antichità e belle
arti o quello delle accademie e biblioteche può
autorizzare l'alienazione di cose di antichità
e d'arte, di proprietà dello Stato o di altri
enti o istituti pubblici, purché non ne derivi
danno alla loro conservazione e non ne sia menomato
il pubblico godimento.
2. Il Ministro può altresì autorizzare
l'alienazione di duplicati e, in genere, di cose di
antichità e d'arte che non abbiano interesse
per le collezioni dello Stato o di altro ente o istituto
pubblico.
Art.25.
1. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il
consiglio superiore delle antichità e belle
arti o quelle delle accademie e biblioteche può
autorizzare con le cautele da determinarsi col regolamento,
la permuta di cose di antichità e d'arte con
altre appartenenti ad enti, istituti e privati anche
stranieri.
Art.26.
1. Le cose appartenenti ad enti o istituti legalmente
riconosciuti, diversi da quelli indicati nell'art.23,
possono essere alienate previa autorizzazione del Ministro
della pubblica istruzione.
2. Il Ministro, sentito il consiglio superiore delle
antichità e belle arti o quello delle accademie
e biblioteche, può rifiutare l'autorizzazione,
qualora ritenga che l'alienazione produca un grave
danno al patrimonio nazionale tutelato dalla presente
legge o al pubblico godimento della cosa.
Art.27.
1. E' vietata l'alienazione delle collezioni o serie
di oggetti, di proprietà di enti o istituti
legalmente riconosciuti, per le quali sia intervenuta
la notificazione di cui all'art.5.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, può
autorizzarne l'alienazione, anche parziale, nei casi
e modi di cui all'art.24.
Art.28.
1. Le disposizioni degli artt. 23, 24, 26 e 27 si applicano
anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno e, in
generale, a tutti i negozi giuridici che possono importare
alienazioni.
2. Ove si tratti di alienazione a titolo oneroso è
riservato allo Stato il diritto di prelazione, da esercitarsi
nel termine e nei modi di cui agli artt. 31 e 32. Tale
diritto può essere esercitato anche nel caso
in cui la cosa sia, a qualunque titolo, data in pagamento.
Art.29.
1. Quando si proceda per conto dello Stato o di altro
ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile,
non si intendono comprese, fra i materiali di risulta
che per contratto siano stati riservati all'imprenditore
dei lavori di demolizione, le cose che abbiano l'interesse
di cui all'art.1 anche se vengano in luce soltanto
per il fatto dell'abbattimento.
2. E' nullo ogni patto contrario.
Sezione II
DELLE COSE APPARTENENTI A PRIVATI
Art.30.
1. Il proprietario e chiunque a qualsiasi titolo detenga
una delle cose che abbiano formato oggetto di notifica
a norma degli articoli precedenti è tenuto a
denunziare al Ministro della pubblica istruzione ogni
atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne trasmetta,
in tutto o in parte, la proprietà o la detenzione.
2. Nel caso che la trasmissione avvenga per successione
a causa di morte, l'obbligo della denunzia spetta all'erede.
Art.31.
1. Nel caso di alienazione a titolo oneroso, il Ministro
della pubblica istruzione ha facoltà di acquistare
la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.
2. Qualora la cosa sia alienata insieme con altre per
un unico corrispettivo, il prezzo è determinato
d'ufficio dal Ministro.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare il prezzo
determinato dal Ministro, il prezzo stesso sarà
stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile
da una commissione composta di tre membri da nominarsi
uno dal Ministro, l'altro dall'alienante ed il terzo
dal presidente del tribunale. Le spese relative sono
anticipate dall'alienante.
4. Nel caso in cui il Ministro eserciti il diritto di
prelazione su parte delle cose alienate, il compratore
ha facoltà di recedere dal contratto.
Art.32.
1. Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel
termine di mesi due dalla data della denuncia.
2. In pendenza di detto termine, il contratto rimane
condizionato sospensivamente all'esercizio del diritto
di prelazione: all'alienante è vietato di effettuare
la tradizione della cosa.
3. La proprietà passa allo Stato dalla data del
provvedimento col quale è esercitata la prelazione.
4. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano
lo Stato.
Art.33.
1. Il diritto di prelazione può essere esercitato
dal Ministro della pubblica istruzione nei modi indicati
negli articoli precedenti, anche quando la cosa sia
a qualunque titolo data in pagamento.
Art.34.
1. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il
consiglio superiore delle antichità e belle
arti o quello delle accademie e biblioteche, può
vietare l'alienazione delle collezioni e serie di oggetti
di proprietà privata, notificate ai sensi dell'art.5,
quando ne derivi danno alla loro conservazione o ne
sia menomato il pubblico godimento.
2. In caso di alienazione, totale o parziale, è
riservato allo Stato il diritto di prelazione da esercitarsi
nei termini e nei modi di cui agli artt. 31 e 32. Tale
diritto può essere esercitato anche nel caso
in cui la collezione o serie, in tutto o in parte,
sia a qualunque titolo data in pagamento.
Capo IV
DISPOSIZIONI SULLA ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE
Sezione I ESPORTAZIONE
Art.35.
1. E' vietata l'esportazione dallo Stato delle cose
indicate nell'art.1 quando presentino tale interesse
che la loro esportazione costituisca un ingente danno
per il patrimonio nazionale tutelato dalla presente
legge.
Art.36.
1. Chiunque intenda esportare dallo Stato cose di cui
allo art.1 deve ottenere licenza.
2. A tale scopo deve fare denunzia e presentare all'ufficio
di esportazione le cose che intende esportare, dichiarando
per ciascuna di esse il valore venale.
3. Le contestazioni tra l'esportatore e l'ufficio di
esportazione sul pregio della cosa sono decise dal
Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio
superiore delle antichità e belle arti o quello
delle accademie e biblioteche.
Art.37.
1. Salvo quanto è stabilito nelle leggi doganali
e valutarie, l'esportazione è soggetta alla
tassa progressiva sul valore della cosa secondo la
tabella seguente:
- sulle prime Pound. 20.000, otto per cento;
- sulle prime Pound. 80.000, quindici per cento;
- sulle prime Pound. 100.000, venti per cento;
- sulle prime Pound. 300.000, venticinque per cento;
- sul resto, trenta per cento.
2. Ove l'esportatore non ritenga di accettare il valore
determinato dal Ministro della pubblica istruzione,
il valore stesso è stabilito insindacabilmente
e in modo irrevocabile da una commissione composta
di tre membri, da nominarsi uno dal Ministro, l'altro
dall'esportatore ed il terzo dal presidente del tribunale.
Le spese relative sono anticipate dall'esportatore.
Art.38.
1. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con quello per il commercio estero, può, di
volta in volta, prescrivere che la tassa di esportazione
di cui al precedente articolo venga pagata in una determinata
valuta estera.
Art.39.
1. Entro il limite di mesi due dalla denuncia, il Ministro
ha facoltà di acquistare, per il valore dichiarato
nella denuncia stessa, le cose che presentino importante
interesse per il patrimonio nazionale tutelato dalla
presente legge.
Art.40.
1. Le disposizioni dei precedenti articoli della presente
sezione si applicano anche nei casi di esportazione
temporanea.
2. La licenza di esportazione temporanea è concessa
per un periodo di tempo determinato e può essere
prorogata dal Ministro su richiesta dell'interessato.
3. La tassa di esportazione è riscossa a titolo
cauzionale. Essa è incamerata ove gli oggetti
ammessi alla temporanea esportazione non siano reimportati
nel termine stabilito.
Art.41.
1. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con quello per le finanze, può concedere l'esportazione
temporanea in franchigia di oggetti indicati nell'art.1,
destinati a mostre o esposizioni d'arte all'estero
oppure all'arredamento delle sedi diplomatiche o consolari.
2. Può inoltre concedere l'esportazione temporanea
in franchigia agli agenti diplomatici e consolari che
si rechino all'estero per servizio, per gli oggetti
di cui all'art.1, costituenti il mobilio privato.
Sezione II
IMPORTAZIONE TEMPORANEA
Art.42.
1. Le cose indicate nell'art.1, che siano importate
dall'estero, non sono soggette alla tassa di esportazione
qualora la loro importazione sia temporanea, risulti
da certificato dell'ufficio di esportazione e la riesportazione
avvenga nel termine di anni cinque.
2. Detto termine sarà prorogato di cinque in
cinque anni su richiesta dell'interessato.
Capo V
DISCIPLINA DEI RITROVAMENTI E DELLE SCOPERTE
Art.43.
1. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà
di eseguire ricerche archeologiche, o in genere, opere
per il ritrovamento di cose di cui all'art.1, in qualunque
parte del territorio dello Stato.
2. A tale scopo può, con suo decreto, ordinare
l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi
i lavori.
3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo
per i danni subiti, che, in caso di disaccordo, è
determinato con le norme stabilite dagli artt. 65 e
seguenti della legge 25-6-1865, n.2359. Invece dell'indennizzo,
il Ministro può rilasciare
al proprietario, che ne faccia richiesta, le cose ritrovate,
o parte di esse, quando non interessino le collezioni
di Stato.
Art.44.
1. Le cose ritrovate appartengono allo Stato.
2. Al proprietario dell'immobile sarà corrisposto
dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una
parte delle cose ritrovate, un premio, che in ogni
caso non può superare il quarto del valore delle
cose stesse.
3. In caso di disaccordo il premio è determinato
insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione
composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro,
l'altro dal proprietario ed il terzo dal presidente
del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal
proprietario.
Art.45.
1. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il
consiglio superiore delle antichità e belle
arti o quello delle accademie e biblioteche, può
fare concessione a enti o privati di eseguire ricerche
archeologiche o, in genere, opere per ritrovamento
di cose di cui all'art.1, in qualunque parte del territorio
dello Stato, e, a tale scopo autorizzare, con suo decreto,
l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi
i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle norme
imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che
l'amministrazione ritenga di prescrivere.
3. In caso di inosservanza, la concessione è
revocata.
4. La concessione può altresì essere revocata
quando il Ministro intenda sostituirsi nell'esecuzione
o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate
dallo Stato le spese occorse per le opere già
eseguite ed il relativo importo è fissato dal
Ministro.
5. Ove il concessionario non ritenga di accettare la
determinazione delle spese fatte dal Ministro, le spese
saranno determinate insindacabilmente e in modo irrevocabile
da una commissione composta di tre membri, da nominarsi
uno dal Ministro, l'altro dal concessionario ed il
terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative
sono anticipate dal proprietario.
Art.46.
1. Nel caso di cui all'articolo precedente, le cose
ritrovate appartengono allo Stato.
2. Al proprietario dell'immobile è corrisposto
dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una
parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso
non può superare il quarto del valore delle
cose stesse.
3. Eguale premio spetta al concessionario, salvo quanto
possa essere stato stabilito fra concessionario e proprietario
dell'immobile.
4. In caso di non accettazione del premio fissato dal
Ministro, si applicano le disposizioni di cui all'art.44,
terzo comma.
5. Quando solo il concessionario non accetti il premio
fissato dal Ministro il secondo membro della commissione
è nominato dal concessionario, il quale deve
anticipare le spese del giudizio innanzi alla commissione
stessa.
Art.47.
1. Chiunque intenda eseguire su immobile proprio ricerche
archeologiche o, in genere opere per il ritrovamento
di cose di cui all'art.1 deve ottenere autorizzazione
dal Ministro della pubblica istruzione.
2. Si applicano in questo caso le disposizioni di cui
all'art.45 per quanto riguarda l'osservanza delle norme
imposte per i lavori, la revoca dell'autorizzazione
ed il rimborso delle spese occorse per le opere eseguite.
3. Le cose ritrovate appartengono allo Stato.
4. Al proprietario è corrisposto dal Ministro,
in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose
ritrovate, un premio che in ogni caso non può
superare la metà del valore delle cose stesse.
5. In caso di disaccordo, si applicano le disposizioni
del terzo comma dell'art.44.
Art.48.
1. Chiunque scopra fortuitamente cose mobili o immobili
di cui all'art.1 deve farne immediata denuncia all'autorità
competente e provvedere alla conservazione temporanea
di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in
cui sono state rinvenute.
2. Ove si tratti di cose mobili di cui non si possa
altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha
facoltà di rimuoverle per meglio garantirne
la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità
competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della
forza pubblica.
3. Agli stessi obblighi è soggetto ogni detentore
delle cose scoperte fortuitamente.
4. Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione
sono rimborsate dal Ministro della pubblica istruzione.
Art.49.
1. Le cose scoperte fortuitamente appartengono allo
Stato.
2. Allo scopritore è corrisposto dal Ministro
in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose
scoperte, un premio che in ogni caso non può
superare il quarto del valore delle cose stesse.
3. Eguale premio spetta al proprietario della casa in
cui avvenne la scoperta.
4. In caso di non accettazione del premio fissato dal
Ministro, si applicano le disposizioni del terzo comma
dello art.44.
5. Quando solo lo scopritore non accetti il premio fissato
dal Ministro, il secondo membro della commissione è
nominato dallo scopritore, il quale deve anticipare
le spese del giudizio innanzi alla commissione stessa.
Art.50.
1. Nessun premio spetta allo scopritore che siasi introdotto
o abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso
del proprietario o del possessore.
Capo VI
DISCIPLINA DELLE RIPRODUZIONI E DEL GODIMENTO PUBBLICO
Art.51.
1. E' vietato di trarre calchi dagli originali di cose
indicate nell'art.1 di proprietà dello Stato
o di altro ente o istituto pubblico.
2. Il Ministro della pubblica istruzione sentito il
consiglio superiore delle antichità e belle
arti o quello delle accademie e biblioteche, può
autorizzare la esecuzione di calchi, qualora le condizioni
dell'originale lo consentano.
Art.52.
1. Il pubblico è ammesso alla visita delle cose
indicate nell'art.1 di proprietà dello Stato
"o di altro ente o istituto, legalmente riconosciuto"
(così modificato con errata-corrige della G.U.
n.264 del 14-11-1939) secondo le norme che saranno
stabilite nel regolamento.
Art.53.
1. Il Ministro della pubblica istruzione può
fare obbligo ai privati proprietari di cose immobili
di eccezionale interesse, per le quali sia intervenuta
la notificazione di cui agli artt. 2 e 3, e di collezioni
o serie notificate ai sensi dell'art.5, di ammettere
a visitare per scopi culturali le cose, le collezioni
e le serie stesse, con le modalità da stabilirsi
caso per caso, inteso il proprietario.
Capo VII
DISCIPLINA DELLE ESPROPRIAZIONI
Art.54.
1. Le cose, mobili o immobili, soggette alla presente
legge, possono essere espropriate dal Ministro della
pubblica istruzione per ragioni di pubblica utilità,
quando l'espropriazione stessa risponda ad un importante
interesse in relazione alla conservazione o incremento
del patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge.
2. Il Ministro della pubblica istruzione può
autorizzare l'espropriazione a favore delle province,
dei comuni o di altro ente o istituto legalmente riconosciuti.
Art.55.
1. Possono essere espropriate per causa di pubblica
utilità aree ed edifici quando il Ministro della
pubblica istruzione ravvisi ciò necessario per
isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce
o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro
o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.
Art.56.
1. Il Ministro della pubblica istruzione può
procedere alla espropriazione di immobili al fine di
eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere
per il ritrovamento di cose di cui all'art.1.
Art.57.
1. Nei casi di cui al presente capo, la dichiarazione
di pubblica utilità è fatta con decreto
del Ministro della pubblica istruzione.
Capo VIII
SANZIONI
Art.58.
<<1. I rappresentanti delle province, dei comuni,
degli enti ed istituti legalmente riconosciuti, che
entro il termine prescritto dal Ministro non presentino
senza giustificato motivo l'elenco di cui all'art.4
o presentino una denuncia inesatta, sono puniti con
l'ammenda da lire 300 mila a lire 3 milioni, senza
pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice
penale>> (Comma così sostituito dall'art.15,
L.44/75).
2. Indipendentemente dall'azione penale, il Ministro
può disporre la compilazione dell'elenco a spese
degli inadempienti. La nota delle spese è resa
esecutoria con provvedimento del Ministro e rimessa,
a mezzo dell'intendenza di finanza, all'esattore delle
imposte che provvede alla riscossione con le forme
e la procedura privilegiata stabilite per l'esazione
delle imposte dirette.
Art.59.
<<1. Chiunque trasgredisce le disposizioni contenute
negli artt. 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 21 della presente
legge è punito con l'arresto da sei mesi ad
un anno e con l'ammenda da lire 750 mila a lire 500
mila>> (Comma così sostituito dall'art.16,
L.44/75).
2. Il trasgressore è tenuto inoltre ad eseguire
quei lavori che il Ministro della pubblica istruzione,
sentito il consiglio superiore delle antichità
e belle arti o quello delle accademie e biblioteche,
riterrà di prescrivergli per riparare ai danni
da lui prodotti alla cosa.
3. Quando la riduzione della cosa in pristino non sia
possibile, il trasgressore è tenuto a corrispondere
allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta
o alla diminuzione di valore subita dalla cosa per
effetto della trasgressione.
4. Ove il trasgressore non accetti la determinazione
della somma fatta dal Ministro, la somma stessa è
stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile
da una commissione composta di tre membri da nominarsi
uno dal Ministro, l'altro dal trasgressore ed il terzo
dal presidente del tribunale. Le spese relative sono
anticipate dal trasgressore.
Art.60.
1. Chiunque, contro il divieto del sovrintendente, proceda
al collocamento o all'affissione di manifesti, di cartelli,
pitture, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità,
è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire
1.000.000.
2. Indipendentemente dall'azione penale, il sovraintendente
può disporre la rimozione d'ufficio dei sopraindicati
mezzi di pubblicità chiedendo all'uopo, ove
occorra, l'ausilio della forza pubblica.
3. Le spese sono a carico del trasgressore.
Art.61.
1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici
in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalla
presente legge o senza l'osservanza delle condizioni
e modalità da essa prescritte, sono nulli di
pieno diritto.
2. Resta sempre salva la facoltà del Ministro
della pubblica istruzione di esercitare il diritto
di prelazione a norma degli artt. 31 e 32.
Art.62.
<<1. I rappresentanti delle province, dei comuni,
degli enti e istituti legalmente riconosciuti, che,
in violazione delle disposizioni della presente legge,
alienino cose di antichità e d'arte, sono puniti
con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire
1 milione e 500 mila a lire 750 milioni>> (Comma
così sostituito dall'art.17, L.44/75).
Art.63.
<<1. Chiunque ometta la denuncia prevista dall'art.30
e chiunque contravvenga alla disposizione contenuta
nel secondo comma dell'art.32 è punito con la
reclusione fino ad un anno e la multa da lire 1 milione
500 mila a lire 75 milioni>> (Comma così
sostituito dall'art.18, L.44/75).
2. La stessa pena si applica a chiunque trasgredisca
il divieto di cui all'art.34
Art.64.
1. Senza pregiudizio di quanto è disposto con
l'art.66, se per effetto della violazione degli artt.
4, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 la cosa non si può
rintracciare o risulti esportata dallo Stato, il trasgressore
è tenuto a corrispondere allo Stato una somma
pari al valore della cosa.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, in caso di
violazione dell'art.4, può disporre che la somma
sia devoluta all' ente o istituto cui la cosa apparteneva.
3. Ove la violazione sia imputabile a più persone,
queste sono tenute in solido al pagamento della somma.
4. Nel caso in cui il trasgressore non accetti la determinazione
della somma fatta dal Ministro, la somma stessa è
stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile
da una commissione da nominarsi ai sensi dell'art.59.
Art.65.
1. Se la cosa, temporaneamente esportata ai sensi degli
artt. 40 e 41, non viene reimportata nel termine prescritto,
il trasgressore è tenuto a corrispondere allo
Stato una somma pari al valore della cosa determinato
in occasione della esportazione.
2. La presente disposizione non si applica nei casi
di mancata reimportazione per motivi di dimostrata
forza maggiore e nel caso in cui il Ministro, a richiesta
dell'interessato, conceda la trasformazione dell'esportazione
temporanea in definitiva, secondo le norme che saranno
stabilite nel regolamento.
Art.66.
<<1. E' punita con la reclusione da uno a quattro
anni e con la multa da lire 300 mila a lire 4 milioni
e 500 mila l'esportazione, anche soltanto tentata,
delle cose previste dalla presente legge e successive
modificazioni>> (Periodo così sostituito
dall'art.19, L.44/75):
a) quando la cosa non sia presentata alla dogana;
b) quando la cosa sia presentata con dichiarazione falsa
o dolosamente equivoca, ovvero venga nascosta o frammista
ad altri oggetti per sottrarla alla licenza di esportazione
e al pagamento della tassa relativa.
2. La cosa è confiscata. La confisca ha luogo
in conformità delle norme della legge doganale
relative alle cose oggetto di contrabbando.
3. Quando si tratti di cose di proprietà di enti
o istituti legalmente riconosciuti, il Ministero della
pubblica istruzione può disporre che le cose
stesse siano attribuite all'ente o istituto che ne
era proprietario.
4. Ove non sia possibile recuperare la cosa, sono applicabili
le disposizioni dell'art.64.
Art.67.
1. Chiunque s'impossessa di cose di antichità
e d'arte, rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito
a ricerche ed opere in genere, è punito ai sensi
dell'art.624 del codice penale.
2. Quando il reato sia commesso da coloro ai quali venne
fatta la concessione o data l'autorizzazione di cui
agli artt. 45 e 47, sono applicabili le disposizioni
dell'art.625 del codice penale.
Art.68.
<<1. Senza pregiudizio di quanto è disposto
nell'articolo precedente, chiunque trasgredisca alle
disposizioni degli artt. 45, 47 e 48 è punito
con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire 300.000
a lire 3.000.000>> (Comma così sostituito
dall'art.20, L.44/75).
1. Ove la trasgressione produca un danno in tutto o
in parte irreparabile, si applica la disposizione dell'art.59.
Art.69.
<<1. Chiunque contravviene alle disposizioni di
cui all'art.51 è punito con l'ammenda fino a
lire 3.000.000>> (Articolo così sostituito
dall'art.18, L.44/75).
Art.70.
1. Salvo che non sia prevista una pena più grave,
chiunque trasgredisce ad un ordine, dato dal Ministro
della pubblica istruzione, in conformità della
presente legge, è punito con le pene di cui
all'art.650 del codice penale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art.71.
1. Il Ministro della pubblica istruzione nel termine
che verrà stabilito nel regolamento per l'esecuzione
della presente legge, rinnoverà le notifiche
per gli immobili di cui agli artt. 2 e 3.
2. Frattanto continueranno ad aver vigore, agli effetti
stabiliti dalla presente legge, le notifiche precedentemente
fatte a norma della legge 20-6-1909, n.364, e relativo
regolamento, e della legge 11-6-1922, n.778 (abrogata
dalla L.1497/39).
3. Per quanto riguarda le cose mobili di proprietà
privata il Ministro provvederà, nel termine
che sarà indicato nel regolamento per l'esecuzione
della presente legge, alla pubblicazione dell'elenco
di cui all'art.3 ed al suo deposito presso le prefetture.
Conserveranno frattanto efficacia le notifiche di importante
interesse fatte per tali cose.
Art.72.
1. Nulla è innovato per quanto riguarda le raccolte
artistiche ex-fidecommissarie, regolate con legge 28-6-1871,
n.286, legge 8-7-1883, n.1461, regio decreto 23-11-1891,
n.653, e legge 7-2-1892, n.31, nonché le bellezze
naturali panoramiche regolate con legge 11-6-1922,
n.778 (abrogata dalla L.1497/39).
Art.73.
1. Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento
da emanarsi per la esecuzione della presente legge,
varranno, in quanto siano applicabili, le norme del
regolamento approvato con Regio decreto 30-1-1913,
n.363.
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