[Note's] LEGGE 29 GIUGNO 1939, N.1497

(G.U. 14-10-1939, n.241)

PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI.

Art.1.
Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:
1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art.2.
Delle cose di cui ai numeri 1 e 2 e delle località di cui ai numeri 3 e 4 del precedente articolo sono compilati, provincia per provincia, due distinti elenchi.
La compilazione di detti elenchi è affidata ad una commissione istituita in ciascuna provincia con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
La commissione è presieduta da un delegato del Ministero della pubblica istruzione scelto preferibilmente fra i membri del consiglio superiore delle antichità e belle arti, ed è composta:
- del soprintendente ai monumenti competente per sede;
- del presidente dell'ente provinciale per il turismo o di un suo delegato.
Fanno parte di diritto della commissione:
- i sindaci dei comuni interessati;
- i rappresentanti delle categorie interessate.
Il presidente della commissione aggrega di volta in volta singoli esperti in materia mineraria o un rappresentante del corpo nazionale forestale, o un artista designato dalla confederazione professionisti e artisti, a seconda della natura delle cose e località oggetto della presente legge.
L'elenco delle località, così compilato, e ogni variante, di mano in mano che vi s'introduca sono pubblicati per un periodo di tre mesi all'albo di tutti i comuni interessati della provincia, e depositati oltreché nelle segreterie dei comuni stessi, presso le sedi delle associazioni provinciali dei professionisti e degli artisti, delle associazioni provinciali degli agricoltori e delle associazioni provinciali degli industriali.

Art.3.
Entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione i proprietari, possessori o detentori comunque interessati possono produrre opposizione al Ministero a mezzo della soprintendenza. Nello stesso termine, chiunque ritenga di avere interesse, può far pervenire alle rispettive organizzazioni sindacali locali reclami e proposte in merito all'elenco, che, coordinati e riassunti ad opera di queste saranno trasmessi al Ministero della pubblica istruzione entro il successivo trimestre per tramite delle sovraintendenze.
Il Ministro, esaminati gli atti, approva l'elenco, introducendovi le modificazioni che ritenga opportune.

Art.4.
L'elenco delle località di cui ai numeri 3 e 4 dell'art.1, approvato dal Ministro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Una copia del numero della Gazzetta Ufficiale che lo contiene è affissa per tre mesi all'albo di tutti i comuni interessati; e l'altra copia con la planimetria, è contemporaneamente depositata presso il competente ufficio di ciascun comune ove gli interessati hanno facoltà di prenderne visione.
Entro il successivo termine di tre mesi, i proprietari possessori o detentori interessati, hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica che si pronuncia, sentiti i competenti corpi tecnici del Ministero della pubblica istruzione e il Consiglio di Stato.
Tale pronuncia ha carattere di provvedimento definitivo.

Art.5.
Delle varie località incluse nell'elenco di cui ai numeri 3 e 4 dell'art.1 della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo, al fine di impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica.
Il detto piano se compilato successivamente alla pubblicazione dell'elenco, è pubblicato a parte mediante affissione per un periodo di tre mesi all'albo dei comuni stessi affinché chiunque ne possa prendere visione.
Contro il piano territoriale paesistico gli interessati di cui all'art.3, hanno facoltà di ricorrere nel termine e agli effetti di cui al terzo comma del precedente articolo.

Art.6.
Sulla base dell'elenco delle cose di cui ai numeri 1 e 2 dell'art.1, compilato dalla commissione provinciale, il Ministro della pubblica istruzione ordina la notificazione in via amministrativa della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili.
Tale dichiarazione trascritta a richiesta del Ministro, sui registri della conservatoria delle ipoteche, ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore.
Contro la dichiarazione, così notificata, è ammesso il ricorso di cui al terzo comma dell'art.4.

Art.7.
I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto di notificata dichiarazione o sia stato compreso nei pubblicati elenchi delle località non possono distruggerlo né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge.
Essi, pertanto debbono presentare i progetti dei lavori che vogliano intraprendere alla competente soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
E' fatto obbligo al sovrintendente, di pronunciarsi su detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione.

Art.8.
Indipendentemente dall'inclusione nell'elenco delle località e dalla notificazione di cui all'art.6, il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà:
1) di inibire che si eseguano senza preventiva autorizzazione, lavori comunque capaci di recar pregiudizio all'attuale stato esteriore delle cose e delle località soggette alla presente legge;
2) di ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida di cui al numero precedente, la sospensione degli iniziati lavori.

Art.9.
Il provvedimento ministeriale adottato ai sensi dell'articolo precedente si intende revocato se entro il termine di tre mesi non sia stato comunicato all'interessato che la commissione di cui all'art.2 ha espresso parere favorevole all'apposizione del vincolo che giustifica l'inibizione d'intraprendere lavori o la sospensione dei lavori iniziati.
Il provvedimento stesso è considerato definitivo dal trentesimo giorno da quello della notifica dell'approvazione all'interessato.

Art.10.
Per lavori su cose, né precedentemente incluse nel pubblicato elenco delle località, né precedentemente dichiarate e notificate di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'art.8, numero 1, è data azione per ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione.
Le opere già eseguite sono demolite a spese del Ministero della pubblica istruzione.

Art.11.
Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle località di cui ai numeri 3 e 4 dell'art.1 della presente legge, ovvero in prossimità delle cose di cui ai numeri 1 e 2 dello stesso articolo, il sovrintendente ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica dell'intrapreso lavoro, valgano ad evitare pregiudizio alle cose e luoghi protetti dalla presente legge.

Art.12.
L'approvazione dei piani regolatori o d'ampliamento dell'abitato deve essere impartita, quanto ai fini della presente legge, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Art.13.
I provvedimenti da adottare ai sensi della presente legge relativi ai luoghi che interessano aziende patrimoniali del demanio dello Stato devono essere emessi di concerto con il Ministro delle finanze.
I provvedimenti che riguardano beni compresi nell'ambito del demanio pubblico marittimo devono essere emessi di concerto con il Ministro per la marina mercantile e, qualora si riferiscano ad opere portuali, di concerto anche con il Ministro dei lavori pubblici.
I provvedimenti di carattere generale interessanti le località riconosciute stazioni di soggiorno, di cura, di turismo ai sensi del Regio decreto legge 15-4-1926, n.765, devono essere emessi di concerto con il commissariato per il turismo.
Tutti i provvedimenti, infine, che riguardano opere pubbliche, devono essere emessi di concerto con le singole amministrazioni interessate.

Art.14.
Nell'ambito e in prossimità dei luoghi e delle cose contemplati dall'art.1 della presente legge non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della competente soprintendenza ai monumenti o all'ente medioevale e moderna, alla quale è fatto obbligo di interpellare l'ente provinciale per il turismo.
Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di ordinare per mezzo del prefetto, la rimozione, a cura e spese degli interessati, dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità non preventivamente autorizzati che rechino, comunque, pregiudizio all'aspetto o al libero godimento delle cose e località soggette alla presente legge.
E' anche facoltà del Ministro ordinare per mezzo del prefetto che nelle località di cui ai numeri 3 e 4, dell'art.1 della presente legge, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.
In caso di inadempienza, il prefetto provvede all'esecuzione d'ufficio ai termini e agli effetti di cui all'art.20 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale.

Art.15.
Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal codice penale (Art.734 codice penale: "Chiunque mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000"), chi non ottempera agli obblighi e agli ordini di cui alla presente legge è tenuto, secondo che il Ministero della pubblica istruzione ritenga più opportuno, nell'interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, alla demolizione a proprie spese delle opere abusivamente eseguite o al pagamento di una indennità equivalente alla maggiore somma fra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione.
Se il trasgressore non provvede alla demolizione entro il termine prefissogli ha facoltà di provvedere d'ufficio il Ministero della pubblica istruzione, per mezzo del prefetto. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Ministro ed è riscossa secondo le norme della vigente legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
L'indennità di cui al primo comma è determinata dal Ministro della pubblica istruzione in base a perizia degli uffici del genio civile o del corpo forestale assistiti dal sovrintendente.
Se il trasgressore non accetta la misura fissata dal Ministro l'indennità è determinata insindacabilmente da un collegio di tre periti da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal trasgressore e il terzo dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal trasgressore.
Il provvedimento emesso dal Ministro ai sensi del terzo comma di questo articolo è esecutivo quando l'interessato abbia dato la sua adesione in iscritto, o quando entro tre mesi dalla notificazione, egli non abbia aderito né, facendo il prescritto deposito delle spese, abbia dichiarato di voler provocare il giudizio del collegio peritale.
Il provvedimento emesso dal Ministro in seguito alla pronuncia del collegio dei periti è immediatamente esecutivo.
L'indennità, comunque determinata è riscossa nei modi di cui al comma secondo di questo articolo e affluisce a uno speciale capitolo del bilancio di entrata dello Stato.

Art.16.
Non è dovuto indennizzo per i vincoli imposti agli immobili di proprietà privata a norma dei precedenti articoli.
Tuttavia, nei soli casi di divieto assoluto di costruzione sopra aree da considerarsi come fabbricabili, potrà essere concesso, previa perizia estimativa dell'ufficio tecnico erariale, uno speciale contributo nei limiti della somma da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione delle spese della pubblica istruzione, in relazione al gettito dei proventi di cui all'art.15 della presente legge, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Allo stesso capitolo vanno imputate le spese inerenti alla protezione delle cose o località di cui all'art.1, comprese quelle per commissioni, missioni o sopralluoghi ed esclusi i premi di operosità e rendimento.

Art.17.
Se l'imposizione del vincolo a termini della presente legge, determina una effettiva riduzione del reddito degli immobili, il possessore può richiedere la variazione dell'estimo dei terreni ai sensi dell'art.43 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con Regio decreto 8-10-1931, n.1572, ancorché nel comune sia in vigore il vecchio catasto ovvero la revisione parziale del reddito dei fabbricati ai sensi dell'art.21 della legge 26-1-1865, n.2136 e dell'art.10 della legge 11-7-1889, n.6214, sempreché ricorrano gli estremi previsti dalle disposizioni medesime.

Art.18.
Le notifiche d'importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11-6-1922, n.778, sono da considerare valide a tutti gli effetti della presente legge.

Art.19.
La legge 11-6-1922, n.778, e ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle della presente legge, sono abrogate.




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