(G.U. 14-10-1939, n.241)
PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI.
Art.1.
Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole
interesse pubblico:
1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di
bellezza naturale o di singolarità geologica;
2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati
dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico
o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico
aspetto avente valore estetico e tradizionale;
4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali
e così pure quei punti di vista o di belvedere,
accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo
di quelle bellezze.
Art.2.
Delle cose di cui ai numeri 1 e 2 e delle località
di cui ai numeri 3 e 4 del precedente articolo sono
compilati, provincia per provincia, due distinti elenchi.
La compilazione di detti elenchi è affidata ad
una commissione istituita in ciascuna provincia con
decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
La commissione è presieduta da un delegato del
Ministero della pubblica istruzione scelto preferibilmente
fra i membri del consiglio superiore delle antichità
e belle arti, ed è composta:
- del soprintendente ai monumenti competente per sede;
- del presidente dell'ente provinciale per il turismo
o di un suo delegato.
Fanno parte di diritto della commissione:
- i sindaci dei comuni interessati;
- i rappresentanti delle categorie interessate.
Il presidente della commissione aggrega di volta in
volta singoli esperti in materia mineraria o un rappresentante
del corpo nazionale forestale, o un artista designato
dalla confederazione professionisti e artisti, a seconda
della natura delle cose e località oggetto della
presente legge.
L'elenco delle località, così compilato,
e ogni variante, di mano in mano che vi s'introduca
sono pubblicati per un periodo di tre mesi all'albo
di tutti i comuni interessati della provincia, e depositati
oltreché nelle segreterie dei comuni stessi,
presso le sedi delle associazioni provinciali dei professionisti
e degli artisti, delle associazioni provinciali degli
agricoltori e delle associazioni provinciali degli
industriali.
Art.3.
Entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione
i proprietari, possessori o detentori comunque interessati
possono produrre opposizione al Ministero a mezzo della
soprintendenza. Nello stesso termine, chiunque ritenga
di avere interesse, può far pervenire alle rispettive
organizzazioni sindacali locali reclami e proposte
in merito all'elenco, che, coordinati e riassunti ad
opera di queste saranno trasmessi al Ministero della
pubblica istruzione entro il successivo trimestre per
tramite delle sovraintendenze.
Il Ministro, esaminati gli atti, approva l'elenco, introducendovi
le modificazioni che ritenga opportune.
Art.4.
L'elenco delle località di cui ai numeri 3 e
4 dell'art.1, approvato dal Ministro, è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.
Una copia del numero della Gazzetta Ufficiale che lo
contiene è affissa per tre mesi all'albo di
tutti i comuni interessati; e l'altra copia con la
planimetria, è contemporaneamente depositata
presso il competente ufficio di ciascun comune ove
gli interessati hanno facoltà di prenderne visione.
Entro il successivo termine di tre mesi, i proprietari
possessori o detentori interessati, hanno facoltà
di ricorrere al Governo della Repubblica che si pronuncia,
sentiti i competenti corpi tecnici del Ministero della
pubblica istruzione e il Consiglio di Stato.
Tale pronuncia ha carattere di provvedimento definitivo.
Art.5.
Delle varie località incluse nell'elenco di cui
ai numeri 3 e 4 dell'art.1 della presente legge, il
Ministro della pubblica istruzione ha facoltà
di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi
secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi
e pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo, al fine
di impedire che le aree di quelle località siano
utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica.
Il detto piano se compilato successivamente alla pubblicazione
dell'elenco, è pubblicato a parte mediante affissione
per un periodo di tre mesi all'albo dei comuni stessi
affinché chiunque ne possa prendere visione.
Contro il piano territoriale paesistico gli interessati
di cui all'art.3, hanno facoltà di ricorrere
nel termine e agli effetti di cui al terzo comma del
precedente articolo.
Art.6.
Sulla base dell'elenco delle cose di cui ai numeri 1
e 2 dell'art.1, compilato dalla commissione provinciale,
il Ministro della pubblica istruzione ordina la notificazione
in via amministrativa della dichiarazione del notevole
interesse pubblico ai proprietari, possessori o detentori,
a qualsiasi titolo, degli immobili.
Tale dichiarazione trascritta a richiesta del Ministro,
sui registri della conservatoria delle ipoteche, ha
efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario,
possessore o detentore.
Contro la dichiarazione, così notificata, è
ammesso il ricorso di cui al terzo comma dell'art.4.
Art.7.
I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo,
dell'immobile, il quale sia stato oggetto di notificata
dichiarazione o sia stato compreso nei pubblicati elenchi
delle località non possono distruggerlo né
introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a
quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla
presente legge.
Essi, pertanto debbono presentare i progetti dei lavori
che vogliano intraprendere alla competente soprintendenza
e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non
ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
E' fatto obbligo al sovrintendente, di pronunciarsi
su detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla
loro presentazione.
Art.8.
Indipendentemente dall'inclusione nell'elenco delle
località e dalla notificazione di cui all'art.6,
il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà:
1) di inibire che si eseguano senza preventiva autorizzazione,
lavori comunque capaci di recar pregiudizio all'attuale
stato esteriore delle cose e delle località
soggette alla presente legge;
2) di ordinare, anche quando non sia intervenuta la
diffida di cui al numero precedente, la sospensione
degli iniziati lavori.
Art.9.
Il provvedimento ministeriale adottato ai sensi dell'articolo
precedente si intende revocato se entro il termine
di tre mesi non sia stato comunicato all'interessato
che la commissione di cui all'art.2 ha espresso parere
favorevole all'apposizione del vincolo che giustifica
l'inibizione d'intraprendere lavori o la sospensione
dei lavori iniziati.
Il provvedimento stesso è considerato definitivo
dal trentesimo giorno da quello della notifica dell'approvazione
all'interessato.
Art.10.
Per lavori su cose, né precedentemente incluse
nel pubblicato elenco delle località, né
precedentemente dichiarate e notificate di notevole
interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la
sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva
diffida di cui all'art.8, numero 1, è data azione
per ottenere il rimborso delle spese sostenute sino
al momento della notificata sospensione.
Le opere già eseguite sono demolite a spese del
Ministero della pubblica istruzione.
Art.11.
Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di
condotte per impianti industriali e di palificazione
nell'ambito e in vista delle località di cui
ai numeri 3 e 4 dell'art.1 della presente legge, ovvero
in prossimità delle cose di cui ai numeri 1
e 2 dello stesso articolo, il sovrintendente ha facoltà
di prescrivere le distanze, le misure e le varianti
ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo
in debito conto l'utilità economica dell'intrapreso
lavoro, valgano ad evitare pregiudizio alle cose e
luoghi protetti dalla presente legge.
Art.12.
L'approvazione dei piani regolatori o d'ampliamento
dell'abitato deve essere impartita, quanto ai fini
della presente legge, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione.
Art.13.
I provvedimenti da adottare ai sensi della presente
legge relativi ai luoghi che interessano aziende patrimoniali
del demanio dello Stato devono essere emessi di concerto
con il Ministro delle finanze.
I provvedimenti che riguardano beni compresi nell'ambito
del demanio pubblico marittimo devono essere emessi
di concerto con il Ministro per la marina mercantile
e, qualora si riferiscano ad opere portuali, di concerto
anche con il Ministro dei lavori pubblici.
I provvedimenti di carattere generale interessanti le
località riconosciute stazioni di soggiorno,
di cura, di turismo ai sensi del Regio decreto legge
15-4-1926, n.765, devono essere emessi di concerto
con il commissariato per il turismo.
Tutti i provvedimenti, infine, che riguardano opere
pubbliche, devono essere emessi di concerto con le
singole amministrazioni interessate.
Art.14.
Nell'ambito e in prossimità dei luoghi e delle
cose contemplati dall'art.1 della presente legge non
può essere autorizzata la posa in opera di cartelli
o di altri mezzi di pubblicità se non previo
consenso della competente soprintendenza ai monumenti
o all'ente medioevale e moderna, alla quale è
fatto obbligo di interpellare l'ente provinciale per
il turismo.
Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà
di ordinare per mezzo del prefetto, la rimozione, a
cura e spese degli interessati, dei cartelli e degli
altri mezzi di pubblicità non preventivamente
autorizzati che rechino, comunque, pregiudizio all'aspetto
o al libero godimento delle cose e località
soggette alla presente legge.
E' anche facoltà del Ministro ordinare per mezzo
del prefetto che nelle località di cui ai numeri
3 e 4, dell'art.1 della presente legge, sia dato alle
facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo
alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con
quella armonizzi.
In caso di inadempienza, il prefetto provvede all'esecuzione
d'ufficio ai termini e agli effetti di cui all'art.20
del vigente testo unico della legge comunale e provinciale.
Art.15.
Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal codice
penale (Art.734 codice penale: "Chiunque mediante
costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo,
distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi
soggetti alla speciale protezione dell'autorità
è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire
300.000"), chi non ottempera agli obblighi e agli
ordini di cui alla presente legge è tenuto,
secondo che il Ministero della pubblica istruzione
ritenga più opportuno, nell'interesse della
protezione delle bellezze naturali e panoramiche, alla
demolizione a proprie spese delle opere abusivamente
eseguite o al pagamento di una indennità equivalente
alla maggiore somma fra il danno arrecato e il profitto
conseguito mediante la commessa trasgressione.
Se il trasgressore non provvede alla demolizione entro
il termine prefissogli ha facoltà di provvedere
d'ufficio il Ministero della pubblica istruzione, per
mezzo del prefetto. La nota delle spese è resa
esecutoria con provvedimento del Ministro ed è
riscossa secondo le norme della vigente legge sulla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
L'indennità di cui al primo comma è determinata
dal Ministro della pubblica istruzione in base a perizia
degli uffici del genio civile o del corpo forestale
assistiti dal sovrintendente.
Se il trasgressore non accetta la misura fissata dal
Ministro l'indennità è determinata insindacabilmente
da un collegio di tre periti da nominarsi uno dal Ministro,
l'altro dal trasgressore e il terzo dal presidente
del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal
trasgressore.
Il provvedimento emesso dal Ministro ai sensi del terzo
comma di questo articolo è esecutivo quando
l'interessato abbia dato la sua adesione in iscritto,
o quando entro tre mesi dalla notificazione, egli non
abbia aderito né, facendo il prescritto deposito
delle spese, abbia dichiarato di voler provocare il
giudizio del collegio peritale.
Il provvedimento emesso dal Ministro in seguito alla
pronuncia del collegio dei periti è immediatamente
esecutivo.
L'indennità, comunque determinata è riscossa
nei modi di cui al comma secondo di questo articolo
e affluisce a uno speciale capitolo del bilancio di
entrata dello Stato.
Art.16.
Non è dovuto indennizzo per i vincoli imposti
agli immobili di proprietà privata a norma dei
precedenti articoli.
Tuttavia, nei soli casi di divieto assoluto di costruzione
sopra aree da considerarsi come fabbricabili, potrà
essere concesso, previa perizia estimativa dell'ufficio
tecnico erariale, uno speciale contributo nei limiti
della somma da stanziarsi in apposito capitolo dello
stato di previsione delle spese della pubblica istruzione,
in relazione al gettito dei proventi di cui all'art.15
della presente legge, secondo le modalità stabilite
dal regolamento.
Allo stesso capitolo vanno imputate le spese inerenti
alla protezione delle cose o località di cui
all'art.1, comprese quelle per commissioni, missioni
o sopralluoghi ed esclusi i premi di operosità
e rendimento.
Art.17.
Se l'imposizione del vincolo a termini della presente
legge, determina una effettiva riduzione del reddito
degli immobili, il possessore può richiedere
la variazione dell'estimo dei terreni ai sensi dell'art.43
del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato
con Regio decreto 8-10-1931, n.1572, ancorché
nel comune sia in vigore il vecchio catasto ovvero
la revisione parziale del reddito dei fabbricati ai
sensi dell'art.21 della legge 26-1-1865, n.2136 e dell'art.10
della legge 11-7-1889, n.6214, sempreché ricorrano
gli estremi previsti dalle disposizioni medesime.
Art.18.
Le notifiche d'importante interesse pubblico delle bellezze
naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge
11-6-1922, n.778, sono da considerare valide a tutti
gli effetti della presente legge.
Art.19.
La legge 11-6-1922, n.778, e ogni altra disposizione
che sia in contrasto con quelle della presente legge,
sono abrogate.
(c) 1996 Note's