(G.U. 11-6-1938, n.132)
CONVERSIONE IN LEGGE DAL REGIO DECRETO LEGGE 22-11-1937, N.2105 CONCERNENTE NORME TECNICHE PER L'EDILIZIA, CON SPECIALI PRESCRIZIONI PER LE LOCALITA' COLPITE DAI TERREMOTI.
NORME PER TUTTI I COMUNI NON COLPITI DA TERREMOTI
Artt.1 e 2
Si omettono.
Art.3 REGOLAMENTI EDILIZI
In tutti i comuni del regno nei quali non è prescritta
la osservanza delle norme contenute negli artt.7 e
successivi, le amministrazioni comunali devono provvedere
a che nei regolamenti edilizi di cui all'art.53 del
testo unico della legge comunale e provinciale vigente
(il quale stabilisce che il sindaco delibera intorno
ai regolamenti d'igiene, edilità e polizia locale,
attribuiti dalla legge ai comuni) sia resa obbligatoria
l'osservanza delle disposizioni contenute nei seguenti
artt. 4, 5 e 6.
Art.4 COSTRUZIONI IN MURATURA
I normali fabbricati ad uso di comune abitazione che
comprendono fino a cinque piani al disopra del livello
stradale, devono essere costruiti in muratura ordinaria
(norma ormai superata dalle nuove tecnologie).
Solo in casi eccezionali possono essere autorizzate
deroghe totali o parziali alla disposizione di cui
al precedente comma, quando l'amministrazione comunale
competente, con deliberazione da sottoporsi al visto
dell'autorità tutoria, riconosca che ricorrono
speciali circostanze per concedere le deroghe stesse.
Art.5 NORME TECNICHE DI BUONA COSTRUZIONE
E' resa obbligatoria in qualsiasi opera edilizia l'osservanza
delle buone regole dell'arte del costruire, in relazione
ai materiali ed ai sistemi costruttivi adottati nei
rispettivi territori.
Tra le norme tecniche da prescrivere debbono essere
principalmente comprese quelle indicate nei seguenti
paragrafi:
a) è vietato costruire edifici sul ciglio o al
piede dei dirupi, su terreni di eterogenea struttura,
detritici o franosi, o comunque atti a scoscendere.
Tuttavia è consentito di costruire edifici su
appicchi di rocca compatta, sempre quando venga lasciata
tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina
o ritiro;
b) le fondazioni, quando è possibile, debbono
posare sulla roccia viva e compatta opportunamente
ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio,
ovvero su terreno di buona consistenza, nel quale debbono
essere convenientemente incassate.
Quando non si possa raggiungere il terreno compatto
e si debba fabbricare su terreni di riporto recente
o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte
del costruire per ottenere un solido appoggio delle
fondazioni, oppure, eventualmente, queste debbono essere
costituite da una platea generale;
c) le murature debbono essere eseguite secondo le migliori
regole d'arte, o con buoni materiali e con accurata
mano d'opera.
Nelle fondazioni devono essere sempre impiegate malte
cementizie o comunque idrauliche, e queste devono essere
preferite anche nelle murature di elevazione.
Nella muratura di pietrame è vietato l'uso dei
ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati.
Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari
deve prescriversi che la muratura stessa venga interrotta
da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce
continue di conglomerato di cemento dello spessore
non inferiore a cm.12 estesi a tutta la larghezza del
muro e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce
non sia superiore a m.1,50 da asse ad asse.
Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti,
si deve tener conto, nei calcoli, anche dell'azione
del vento;
d) nei piani superiori a quello terreno debbono essere
vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali
ove non siano munite di robuste catene.
I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere
qualsiasi spinta orizzontale;
e) le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni
devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello
spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai medesimi.
Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti
contigui debbono essere, almeno ogni m.2,50, rese solidali
fra loro in corrispondenza del muro di appoggio;
f) in tutti i fabbricati deve eseguirsi, ad ogni ripiano
e al piano di gronda, un telaio di cemento armato sui
muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni
portanti. Tali telai debbono essere estesi a tutta
la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere un'altezza
minima di cm.20, la loro armatura longitudinale deve
essere costituita da quattro tondini del diametro non
inferiore ai mm.14 se di ferro omogeneo e a mm.12 se
di acciaio semiduro, mentre le legature trasversali
debbono essere costituite da tondini del diametro non
inferiore a mm.5 e poste a distanza non superiore a
cm.30;
g) i lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo
adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo,
nei quali la temperatura si mantenga per molte ore,
al di sotto di zero gradi centigradi. Quando il gelo
si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere
in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle
ore meno fredde del giorno, purché, al distacco
del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso
comune per difendere le murature dal gelo notturno.
Nelle strutture di cemento armato debbono essere osservate
le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici
e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio
vigenti al momento dell'inizio dei lavori. Per gli
altri materiali da costruzione sono da richiamare le
norme fissate per la loro accettazione dal Ministero
per i lavori pubblici. Nel regolamento deve essere
imposto il divieto di eseguire miglioramenti, lavori
di riparazione e di grande manutenzione ad edifici
non rispondenti per strutture, altezza o larghezza
delle vie ai regolamenti edilizi vigenti, a meno che
non trattisi di fabbricati di eccezionale importanza
artistica, storica, archeologica. Come pure è
fatto obbligo ai proprietari, venuto il momento di
rimediare ai guasti del tempo, di ridurre o ricostruire
gli edifici secondo le norme contenute nei regolamenti
stessi.
Tutti i progetti che saranno presentati per opere di
costruzione o riscostruzioni in qualsiasi comune debbono
essere firmati da un professionista autorizzato ai
sensi delle leggi e dei relativi regolamenti professionali
nonché ai sensi del Regio decreto legge 29-7-1933,
n.1213, per l'accettazione dei leganti idraulici per
la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.
Nelle calcolazioni delle membrature in conglomerato
cementizio armato dovranno adottarsi i carichi di sicurezza
di kg 1.400 e kg 2.000 per cmq rispettivamente per
il ferro omogeneo e per l'acciaio semiduro.
I lavori devono essere diretti da un professionista
autorizzato ai sensi delle leggi e dei regolamenti
di cui al precedente comma.
Art.6 SANZIONI
Coloro che intendano fare nuove costruzioni, ovvero
modificare od ampliare quelle esistenti, debbono chiedere
al sindaco apposita autorizzazione, obbligandosi ad
osservare le norme particolari dei regolamenti di edilizia
e di igiene comunali.
La domanda di autorizzazione deve contenere l'elezione
di domicilio nel comune dove si eseguono i lavori,
oltre quelle altre formalità richieste dalle
locali disposizioni regolamentari.
Qualora i lavori iniziati in base ad autorizzazione
non siano condotti secondo le norme stabilite dal regolamento
edilizio comunale, il sindaco fatti gli accertamenti
del caso, ne ordina la sospensione. Contro l'ordinanza
del sindaco, da notificarsi al proprietario nel domicilio
eletto sulla domanda di autorizzazione, è ammesso
ricorso al prefetto, il quale decide con provvedimento
definitivo. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Qualora vengano iniziati i lavori senza autorizzazione
ovvero vengano proseguiti quelli per i quali sia stata
notificata ordinanza di sospensione, il sindaco ordina
la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio
delle sanzioni penali di cui all'art.106 del testo
unico della legge comunale e provinciale o di quelle
maggiori contenute nei regolamenti edilizi. L'ordinanza
del sindaco ha carattere di provvedimento definitivo.
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