[Note's] LEGGE 25 APRILE 1938, N.710 (stralcio)

(G.U. 11-6-1938, n.132)

CONVERSIONE IN LEGGE DAL REGIO DECRETO LEGGE 22-11-1937, N.2105 CONCERNENTE NORME TECNICHE PER L'EDILIZIA, CON SPECIALI PRESCRIZIONI PER LE LOCALITA' COLPITE DAI TERREMOTI.

NORME PER TUTTI I COMUNI NON COLPITI DA TERREMOTI

Artt.1 e 2
Si omettono.

Art.3 REGOLAMENTI EDILIZI
In tutti i comuni del regno nei quali non è prescritta la osservanza delle norme contenute negli artt.7 e successivi, le amministrazioni comunali devono provvedere a che nei regolamenti edilizi di cui all'art.53 del testo unico della legge comunale e provinciale vigente (il quale stabilisce che il sindaco delibera intorno ai regolamenti d'igiene, edilità e polizia locale, attribuiti dalla legge ai comuni) sia resa obbligatoria l'osservanza delle disposizioni contenute nei seguenti artt. 4, 5 e 6.

Art.4 COSTRUZIONI IN MURATURA
I normali fabbricati ad uso di comune abitazione che comprendono fino a cinque piani al disopra del livello stradale, devono essere costruiti in muratura ordinaria (norma ormai superata dalle nuove tecnologie).
Solo in casi eccezionali possono essere autorizzate deroghe totali o parziali alla disposizione di cui al precedente comma, quando l'amministrazione comunale competente, con deliberazione da sottoporsi al visto dell'autorità tutoria, riconosca che ricorrono speciali circostanze per concedere le deroghe stesse.

Art.5 NORME TECNICHE DI BUONA COSTRUZIONE
E' resa obbligatoria in qualsiasi opera edilizia l'osservanza delle buone regole dell'arte del costruire, in relazione ai materiali ed ai sistemi costruttivi adottati nei rispettivi territori.
Tra le norme tecniche da prescrivere debbono essere principalmente comprese quelle indicate nei seguenti paragrafi:
a) è vietato costruire edifici sul ciglio o al piede dei dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque atti a scoscendere. Tuttavia è consentito di costruire edifici su appicchi di rocca compatta, sempre quando venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro;
b) le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza, nel quale debbono essere convenientemente incassate.
Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruire per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure, eventualmente, queste debbono essere costituite da una platea generale;
c) le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, o con buoni materiali e con accurata mano d'opera.
Nelle fondazioni devono essere sempre impiegate malte cementizie o comunque idrauliche, e queste devono essere preferite anche nelle murature di elevazione.
Nella muratura di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari deve prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di conglomerato di cemento dello spessore non inferiore a cm.12 estesi a tutta la larghezza del muro e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a m.1,50 da asse ad asse.
Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti, si deve tener conto, nei calcoli, anche dell'azione del vento;
d) nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.
I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale;
e) le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai medesimi. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni m.2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza del muro di appoggio;
f) in tutti i fabbricati deve eseguirsi, ad ogni ripiano e al piano di gronda, un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti. Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere un'altezza minima di cm.20, la loro armatura longitudinale deve essere costituita da quattro tondini del diametro non inferiore ai mm.14 se di ferro omogeneo e a mm.12 se di acciaio semiduro, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da tondini del diametro non inferiore a mm.5 e poste a distanza non superiore a cm.30;
g) i lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi. Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.
Nelle strutture di cemento armato debbono essere osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio vigenti al momento dell'inizio dei lavori. Per gli altri materiali da costruzione sono da richiamare le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero per i lavori pubblici. Nel regolamento deve essere imposto il divieto di eseguire miglioramenti, lavori di riparazione e di grande manutenzione ad edifici non rispondenti per strutture, altezza o larghezza delle vie ai regolamenti edilizi vigenti, a meno che non trattisi di fabbricati di eccezionale importanza artistica, storica, archeologica. Come pure è fatto obbligo ai proprietari, venuto il momento di rimediare ai guasti del tempo, di ridurre o ricostruire gli edifici secondo le norme contenute nei regolamenti stessi.
Tutti i progetti che saranno presentati per opere di costruzione o riscostruzioni in qualsiasi comune debbono essere firmati da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi e dei relativi regolamenti professionali nonché ai sensi del Regio decreto legge 29-7-1933, n.1213, per l'accettazione dei leganti idraulici per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.
Nelle calcolazioni delle membrature in conglomerato cementizio armato dovranno adottarsi i carichi di sicurezza di kg 1.400 e kg 2.000 per cmq rispettivamente per il ferro omogeneo e per l'acciaio semiduro.
I lavori devono essere diretti da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi e dei regolamenti di cui al precedente comma.

Art.6 SANZIONI
Coloro che intendano fare nuove costruzioni, ovvero modificare od ampliare quelle esistenti, debbono chiedere al sindaco apposita autorizzazione, obbligandosi ad osservare le norme particolari dei regolamenti di edilizia e di igiene comunali.
La domanda di autorizzazione deve contenere l'elezione di domicilio nel comune dove si eseguono i lavori, oltre quelle altre formalità richieste dalle locali disposizioni regolamentari.
Qualora i lavori iniziati in base ad autorizzazione non siano condotti secondo le norme stabilite dal regolamento edilizio comunale, il sindaco fatti gli accertamenti del caso, ne ordina la sospensione. Contro l'ordinanza del sindaco, da notificarsi al proprietario nel domicilio eletto sulla domanda di autorizzazione, è ammesso ricorso al prefetto, il quale decide con provvedimento definitivo. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Qualora vengano iniziati i lavori senza autorizzazione ovvero vengano proseguiti quelli per i quali sia stata notificata ordinanza di sospensione, il sindaco ordina la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali di cui all'art.106 del testo unico della legge comunale e provinciale o di quelle maggiori contenute nei regolamenti edilizi. L'ordinanza del sindaco ha carattere di provvedimento definitivo.




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