(G.U. 9-7-1925, n.157)
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LE MIGLIORIE IGIENICHE NEGLI ALBERGHI.
Art.2.
1. Indipendentemente dall'autorizzazione prescritta
dall'art.60 della legge sulla pubblica sicurezza (art.86
del R.D.773/31), e da quanto è prescritto ai
fini dell'edilizia, per l'apertura di alberghi, occorrerà
ai fini igienico-sanitari, anche l'autorizzazione del
Sindaco, da concedere su parere favorevole dell'ufficiale
sanitario.
2. Per ottenere l'autorizzazione prescritta i richiedenti
trasmettono al Sindaco il progetto sia delle nuove
costruzioni, sia delle trasformazioni di locali ad
uso di albergo.
3. Anche quando non si debba eseguire alcuna trasformazione
di locali sarà trasmessa al Sindaco la pianta
di tutti i locali da occupare.
4. Contro il rifiuto di autorizzazione da parte del
Sindaco è dato ricorso al Prefetto, che decide
sentito il medico provinciale.
5. La decisione del Prefetto è provvedimento
definitivo.
6. Chi eserciterà l'industria alberghiera nonostante
il rifiuto della prescritta autorizzazione, sarà
punito a termini dell'art.451, comma 2, del codice
penale (art.665).
Art.4.
<<1. Negli alberghi e nelle pensioni la cubatura
minima delle camere a un letto è fissata in
metri cubi 24 e quella delle camere a due letti in
metri cubi 42. La superficie minima sarà rispettivamente
di metri quadrati 8 e metri quadrati 14. L'altezza
utile interna sarà quella stabilita dai regolamenti
comunali di igiene.
1-bis. Le suindicate dimensioni vanno calcolate al netto
di ogni altro ambiente accessorio.
1-ter. Nelle località di altitudine superiore
a metri 700 sul livello del mare, i regolamenti comunali
d'igiene possono ridurre la cubatura delle camere in
relazione a condizioni climatiche particolari, fino
al limite minimo di metri cubi 23 e 40, rispettivamente
per le camere ad un letto e a due letti. Anche in questo
caso l'altezza utile interna sarà quella stabilita
dai regolamenti comunali di igiene.
1-quater. Per le camere a più di due letti la
cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti
dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate,
per ogni letto in più, di un numero rispettivamente
di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura
e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti
1-quinquies. La consistenza ricettiva degli alberghi
e delle pensioni è indicata nella licenza di
costruzione, nell'autorizzazione all'abitabilità
nel provvedimento di classificazione e nella licenza
di esercizio>> (Commi così sostituiti
dal D.P.R.1437/70).
2. I pavimenti dovranno essere costruiti con materiale
impermeabile; è consentito, tuttavia, l'uso
di pavimenti di legno.
3. Per le camere da letto si cercherà di usufruire
meglio che sia possibile delle esposizioni più
aerate e soleggiate e di disporle in modo che ne resti
lontano tutto ciò che possa costituire fonte
di insalubrità.
Art.5.
1. Salva l'osservanza della disposizione dell'art.69
del testo unico delle leggi sanitarie 1-8-1907, n.636
(oggi è in vigore R.D.1265/34), e di quelle
contenute nei regolamenti locali d'igiene, le latrine,
in numero non inferiore ad una per piano o ad una per
ogni venti persone, dovranno essere sempre a chiusura
ermetica ed inoltre, e, nei luoghi dove esiste distribuzione
interna di acqua nelle case, dovranno essere a chiusura
idraulica e con cassetta di lavaggio.
2. Nelle località, ove manchi la fognatura a
circolazione continua, dovranno essere adottati, per
la raccolta e lo smaltimento delle acque luride dell'albergo,
quei sistemi di fognatura statica che garantiscono
i locali dell'albergo da qualsiasi esalazione ed il
sottosuolo da qualsiasi inquinamento. I progetti da
presentarsi al sindaco a norma dell'art.2 del presente
regolamento dovranno sempre contenere una dettagliata
ed illustrata descrizione degli impianti di raccolta
e smaltimento delle predette acque luride.
<<3. Le latrine ed i bagni, se destinati ad uso
comune di più camere, dovranno essere illuminati
e ventilati con finestra all'esterno e dovranno avere
le pareti rivestite fino a due metri di altezza di
materiale lavabile e impermeabile, preferibilmente
di mattonelle maiolicate, smaltate, con gli angoli
fra le pareti, e fra queste e i pavimenti, arrotondati.
Qualora le latrine ed i bagni siano annessi a singole
camere, è consentita la illuminazione artificiale
e l'aerazione forzata mediante idonea apparecchiatura
meccanica>> (comma così sostituito dall'art.2,
D.P.R.1437/70).
4. Gli alberghi dovranno essere pure forniti di congrui
gabinetti da bagno in numero proporzionato all'importanza
di essi, determinata dalla categoria ove trovasi classificati.
I camerini da bagno dovranno avere pavimenti impermeabili
e pareti rivestite nel suindicato modo.
Art.6.
1. Le dispense, le cucine e le sale da pranzo dovranno
esser ben ventilate ed avere luce diretta. Esse dovranno
essere protette con mezzi idonei dalla invasione delle
mosche. A tal fine le cucine e le dispense dovranno
avere porte e finestre munite di reticelle metalliche,
da mantenersi sempre integre e pulite.
2. Gli alberghi, che fanno servizio di trattoria, dovranno
essere forniti di adatti armadi e celle frigoriferi
per la conservazione degli alimenti di facile alterazione.
La capacità dei relativi impianti sarà
proporzionata al servizio di cucina.
Art.7.
1. L'acqua potabile, da accertarsi in quantità
sufficiente dovrà essere distinta da quella
destinata ad altri servizi; e dove esista acqua impotabile
i relativi rubinetti dovranno recare speciale indicazione.
2. Dove esiste regolare acquedotto, con distribuzione
nelle case, l'acqua potabile dovrà essere erogata
da rubinetto attaccato alla condotta diretta che conduce
l'acqua nei serbatoi, e non a quella derivata dai serbatoi
stessi.
3. Dove manca l'acquedotto i recipienti dell'acqua potabile
dovranno essere separati da quelli contenenti acqua
per gli altri usi e mantenuti con tutte le cautele
igieniche per la più scrupolosa provvista, conservazione
ed erogazione dell'acqua.
Art.9.
1. Gli alberghi che dispongono di un numero di letti
superiori a cento, dovranno avere, secondo la capacità
di essi e secondo quanto sarà stabilito caso
per caso dall'ufficiale sanitario, uno o più
ambienti appartati, rispondenti a requisiti igienici
speciali, per il ricovero temporaneo di infermi che,
in base agli accertamenti di cui al primo comma del
successivo art.15, siano stati ritenuti sospetti o
riconosciuti affetti da malattie contagiose, fino al
loro allontanamento.
2. Per i maggiori alberghi dovrà essere prescritto
che i detti ambienti comprendano anche un camerino
per il personale di assistenza ed un bagno distinto
dai bagni in uso per gli altri ospiti.
3. I suindicati ambienti dovranno essere esclusivamente
riservati a tale destinazione.
4. Gli alberghi dovranno essere pure forniti di cassette
contenenti ciò che è più indispensabile
per eventuali soccorsi di urgenza, e nei siti malarici
anche una congrua provvista di chinino di Stato.
Art.10.
1. Le stalle e i pollai di cui gli alberghi fossero
eventualmente provvisti, dovranno essere situati in
località isolate dall'edificio alberghiero e
ad una distanza sufficiente a garantirlo dalla molestia
o dal nocumento proveniente dal materiale di rifiuto
o da esalazioni e dovranno possedere inoltre aperture
o finestre che permettano una sufficiente aerazione,
ed illuminazione. Dovranno avere pareti e pavimenti
costruiti con materiali che permettano la lavatura
e la disinfezione. Inoltre i pavimenti dovranno essere
impermeabili con scoli adatti e sufficienti al rapido
smaltimento delle deiezioni liquide, delle acque di
lavatura e dei materiali di disinfezione.
2. La cubatura delle stalle dovrà essere non
inferiore a 30 metri cubi per ogni animale ricoverato,
con un'altezza di ambiente non inferiore a m3,50.
3. Le stalle dovranno essere provviste di adatta concimaia
costruita con pavimento e pareti impermeabili.
4. Il concime dovrà essere giornalmente asportato.
Art.17.
<<I. All'Ente provinciale per il turismo è
data ampia facoltà di vigilare, d'intesa col
Prefetto, sull'osservanza delle prescrizioni del presente
regolamento e di disporre e promuovere, sempre d'intesa
col Prefetto, quelle ispezioni che riterrà all'uopo
opportune>> (Articolo cosi modificato dall'art.22,
D.P.R.630/55).
Art.18.
1. Le dette prescrizioni si osserveranno anche relativamente
alle pensioni, alle locande ed agli altri luoghi destinati
ad alloggio collettivo per mercede, in quanto riescano
per essi applicabili.
(c) 1996 Note's