[Note's] REGIO DECRETO 24 MAGGIO 1925, N.1102 (stralcio)

(G.U. 9-7-1925, n.157)

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LE MIGLIORIE IGIENICHE NEGLI ALBERGHI.

Art.2.
1. Indipendentemente dall'autorizzazione prescritta dall'art.60 della legge sulla pubblica sicurezza (art.86 del R.D.773/31), e da quanto è prescritto ai fini dell'edilizia, per l'apertura di alberghi, occorrerà ai fini igienico-sanitari, anche l'autorizzazione del Sindaco, da concedere su parere favorevole dell'ufficiale sanitario.
2. Per ottenere l'autorizzazione prescritta i richiedenti trasmettono al Sindaco il progetto sia delle nuove costruzioni, sia delle trasformazioni di locali ad uso di albergo.
3. Anche quando non si debba eseguire alcuna trasformazione di locali sarà trasmessa al Sindaco la pianta di tutti i locali da occupare.
4. Contro il rifiuto di autorizzazione da parte del Sindaco è dato ricorso al Prefetto, che decide sentito il medico provinciale.
5. La decisione del Prefetto è provvedimento definitivo.
6. Chi eserciterà l'industria alberghiera nonostante il rifiuto della prescritta autorizzazione, sarà punito a termini dell'art.451, comma 2, del codice penale (art.665).

Art.4.
<<1. Negli alberghi e nelle pensioni la cubatura minima delle camere a un letto è fissata in metri cubi 24 e quella delle camere a due letti in metri cubi 42. La superficie minima sarà rispettivamente di metri quadrati 8 e metri quadrati 14. L'altezza utile interna sarà quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene.
1-bis. Le suindicate dimensioni vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio.
1-ter. Nelle località di altitudine superiore a metri 700 sul livello del mare, i regolamenti comunali d'igiene possono ridurre la cubatura delle camere in relazione a condizioni climatiche particolari, fino al limite minimo di metri cubi 23 e 40, rispettivamente per le camere ad un letto e a due letti. Anche in questo caso l'altezza utile interna sarà quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene.
1-quater. Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti
1-quinquies. La consistenza ricettiva degli alberghi e delle pensioni è indicata nella licenza di costruzione, nell'autorizzazione all'abitabilità nel provvedimento di classificazione e nella licenza di esercizio>> (Commi così sostituiti dal D.P.R.1437/70).
2. I pavimenti dovranno essere costruiti con materiale impermeabile; è consentito, tuttavia, l'uso di pavimenti di legno.
3. Per le camere da letto si cercherà di usufruire meglio che sia possibile delle esposizioni più aerate e soleggiate e di disporle in modo che ne resti lontano tutto ciò che possa costituire fonte di insalubrità.

Art.5.
1. Salva l'osservanza della disposizione dell'art.69 del testo unico delle leggi sanitarie 1-8-1907, n.636 (oggi è in vigore R.D.1265/34), e di quelle contenute nei regolamenti locali d'igiene, le latrine, in numero non inferiore ad una per piano o ad una per ogni venti persone, dovranno essere sempre a chiusura ermetica ed inoltre, e, nei luoghi dove esiste distribuzione interna di acqua nelle case, dovranno essere a chiusura idraulica e con cassetta di lavaggio.
2. Nelle località, ove manchi la fognatura a circolazione continua, dovranno essere adottati, per la raccolta e lo smaltimento delle acque luride dell'albergo, quei sistemi di fognatura statica che garantiscono i locali dell'albergo da qualsiasi esalazione ed il sottosuolo da qualsiasi inquinamento. I progetti da presentarsi al sindaco a norma dell'art.2 del presente regolamento dovranno sempre contenere una dettagliata ed illustrata descrizione degli impianti di raccolta e smaltimento delle predette acque luride.
<<3. Le latrine ed i bagni, se destinati ad uso comune di più camere, dovranno essere illuminati e ventilati con finestra all'esterno e dovranno avere le pareti rivestite fino a due metri di altezza di materiale lavabile e impermeabile, preferibilmente di mattonelle maiolicate, smaltate, con gli angoli fra le pareti, e fra queste e i pavimenti, arrotondati. Qualora le latrine ed i bagni siano annessi a singole camere, è consentita la illuminazione artificiale e l'aerazione forzata mediante idonea apparecchiatura meccanica>> (comma così sostituito dall'art.2, D.P.R.1437/70).
4. Gli alberghi dovranno essere pure forniti di congrui gabinetti da bagno in numero proporzionato all'importanza di essi, determinata dalla categoria ove trovasi classificati. I camerini da bagno dovranno avere pavimenti impermeabili e pareti rivestite nel suindicato modo.

Art.6.
1. Le dispense, le cucine e le sale da pranzo dovranno esser ben ventilate ed avere luce diretta. Esse dovranno essere protette con mezzi idonei dalla invasione delle mosche. A tal fine le cucine e le dispense dovranno avere porte e finestre munite di reticelle metalliche, da mantenersi sempre integre e pulite.
2. Gli alberghi, che fanno servizio di trattoria, dovranno essere forniti di adatti armadi e celle frigoriferi per la conservazione degli alimenti di facile alterazione. La capacità dei relativi impianti sarà proporzionata al servizio di cucina.

Art.7.
1. L'acqua potabile, da accertarsi in quantità sufficiente dovrà essere distinta da quella destinata ad altri servizi; e dove esista acqua impotabile i relativi rubinetti dovranno recare speciale indicazione.
2. Dove esiste regolare acquedotto, con distribuzione nelle case, l'acqua potabile dovrà essere erogata da rubinetto attaccato alla condotta diretta che conduce l'acqua nei serbatoi, e non a quella derivata dai serbatoi stessi.
3. Dove manca l'acquedotto i recipienti dell'acqua potabile dovranno essere separati da quelli contenenti acqua per gli altri usi e mantenuti con tutte le cautele igieniche per la più scrupolosa provvista, conservazione ed erogazione dell'acqua.

Art.9.
1. Gli alberghi che dispongono di un numero di letti superiori a cento, dovranno avere, secondo la capacità di essi e secondo quanto sarà stabilito caso per caso dall'ufficiale sanitario, uno o più ambienti appartati, rispondenti a requisiti igienici speciali, per il ricovero temporaneo di infermi che, in base agli accertamenti di cui al primo comma del successivo art.15, siano stati ritenuti sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose, fino al loro allontanamento.
2. Per i maggiori alberghi dovrà essere prescritto che i detti ambienti comprendano anche un camerino per il personale di assistenza ed un bagno distinto dai bagni in uso per gli altri ospiti.
3. I suindicati ambienti dovranno essere esclusivamente riservati a tale destinazione.
4. Gli alberghi dovranno essere pure forniti di cassette contenenti ciò che è più indispensabile per eventuali soccorsi di urgenza, e nei siti malarici anche una congrua provvista di chinino di Stato.

Art.10.
1. Le stalle e i pollai di cui gli alberghi fossero eventualmente provvisti, dovranno essere situati in località isolate dall'edificio alberghiero e ad una distanza sufficiente a garantirlo dalla molestia o dal nocumento proveniente dal materiale di rifiuto o da esalazioni e dovranno possedere inoltre aperture o finestre che permettano una sufficiente aerazione, ed illuminazione. Dovranno avere pareti e pavimenti costruiti con materiali che permettano la lavatura e la disinfezione. Inoltre i pavimenti dovranno essere impermeabili con scoli adatti e sufficienti al rapido smaltimento delle deiezioni liquide, delle acque di lavatura e dei materiali di disinfezione.
2. La cubatura delle stalle dovrà essere non inferiore a 30 metri cubi per ogni animale ricoverato, con un'altezza di ambiente non inferiore a m3,50.
3. Le stalle dovranno essere provviste di adatta concimaia costruita con pavimento e pareti impermeabili.
4. Il concime dovrà essere giornalmente asportato.

Art.17.
<<I. All'Ente provinciale per il turismo è data ampia facoltà di vigilare, d'intesa col Prefetto, sull'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento e di disporre e promuovere, sempre d'intesa col Prefetto, quelle ispezioni che riterrà all'uopo opportune>> (Articolo cosi modificato dall'art.22, D.P.R.630/55).

Art.18.
1. Le dette prescrizioni si osserveranno anche relativamente alle pensioni, alle locande ed agli altri luoghi destinati ad alloggio collettivo per mercede, in quanto riescano per essi applicabili.




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