(G.U. 5-8-1938, n.177; supplemento)
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI SULL'EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA
PARTE PRIMA
Titolo I
MUTUI PER LA COSTRUZIONE O L'ACQUISTO DI CASE POPOLARI
OD ECONOMICHE
Capo I
ENTI MUTUANTI
Art.1
I prestiti per la costruzione o l'acquisto di case popolari
od economiche possono, oltre che da privati e da società,
essere consentiti dai seguenti istituti ed enti, anche
in deroga alle leggi speciali ed agli statuti che li
regolano:
1) tutte indistintamente le Casse di risparmio ordinarie;
2) le banche popolari e le società ordinarie
e cooperative di credito;
3) i Monti di pegno;
4) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
5) gli enti morali legalmente riconosciuti;
6) le società di mutuo soccorso legalmente costituite;
7) l'istituto nazionale fascista della previdenza sociale
e l'istituto nazionale fascista per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro;
8) gli istituti di credito fondiario;
9) l'istituto nazionale delle assicurazioni;
10) la sezione autonoma di credito fondiario della Banca
nazionale del lavoro, anche con emissione di obbligazioni,
in conformità al Regio decreto legge 2-12-1923,
n.2688, e al Regio decreto legge 8-1-1925, n.37, convertiti
rispettivamente nelle leggi 17-4-1925, n.473 e 18-12-1927,
n.2416;
11) l'istituto nazionale di previdenza e credito delle
comunicazioni di cui al Regio decreto legge 22-12-1927,
n.2574, convertito nella legge 31-5-1928, n.1351;
12) l'istituto nazionale di credito edilizio di cui
al Regio decreto legge 2-5-1920, n.698, convertito
nella legge 17-4-1925, n.473;
13) gli istituti e le società di credito edilizio
di cui al Regio decreto legge 4-5-1924, n.993, convertito
nella legge 11-2- 1926, n.255.
Artt. 2-15
(Si omettono in quanto relativi a mutui e enti mutuanti).
Capo V
ENTI MUTUATARI
Art.16
Sono ammessi a contrarre mutui allo scopo di costruire
od acquistare case popolari od economiche, oltre che
i privati:
1) l'istituto nazionale per le case degli impiegati
dello Stato (INCIS, soppresso dall'art.13, D.P.R.1036/72);
2) i comuni che provvedano direttamente alla costruzione
di case popolari;
3) gli istituti autonomi per case popolari;
4) le gestioni speciali di cui all'art.22, ultimo comma;
5) le società di assistenza e di beneficenza
che provvedano agli alloggi per i poveri;
6) gli enti pubblici che si propongano di costruire
case da locare ai loro impiegati e salariati;
7) le società cooperative per la costruzione
e l'acquisto di case popolari od economiche a favore
dei propri soci;
8) le società cooperative di credito e le società
di mutuo soccorso, che si uniformino alle disposizioni
del presente testo unico e che istituiscano sezioni
speciali con norme statutarie e con gestione e contabilità
distinte e separate, per costruire od acquistare case
popolari od economiche a vantaggio dei propri soci;
9) i soci delle società menzionate nei precedenti
numeri 7 ed 8.
Il beneficio del mutuo non può essere accordato
ai privati, nonché alle società di cui
ai precedenti numeri 7, 8 e 9, per l'acquisto di case
di vecchia costruzione: e tali si considerano quelle
dichiarate abitabili ovvero effettivamente abitate
da oltre quattro anni.
<<Le case popolari costruite dagli enti e società
indicate ai numeri 2, 3, 6, 10, 11 e l2, possono essere
assegnate in locazione con patto di futura vendita
previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici
e con l'osservanza delle cautele e condizioni che dallo
stesso Ministero saranno prescritte ai sensi degli
artt. 34 e 42 del testo unico.
Per le locazioni con patto di futura vendita saranno
osservate le disposizioni del testo unico 28-4-1938,
n.1165, e quelle degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo
17-4-1948, n.1029>> (aggiunti dall'art.3, L.408/49).
Titolo II
COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETA' COOPERATIVE
ED ASSISTENZIALI E DEGLI ENTI ED ISTITUTI PER COSTRUZIONE
OD ACQUISTO DI CASE POPOLARI OD ECONOMICHE
Capo I
FORMALITA' COSTITUZIONALI E STATUTARIE DELLA SOCIETA'
Art.17
I soci delle cooperative di cui al n.2 dell'art.1 ed
ai nn.7 e 8 dell'art.16, non possono avere una quota
sociale superiore a lire 250.000 (valori aggiornati
dall'art.24 del D.L. 14-12- 1947, n.1577) o tante azioni
il cui valore nominale superi tale somma. Il valore
nominale dell'azione per le cooperative costituite
posteriormente al 12 marzo 1927 non può superare
le 10.000 né essere inferiore a lire 500.
Le cooperative o le sezioni per case popolari od economiche
devono stabilire nei loro statuti che il dividendo
annuo agli azionisti non possa superare il 5 per cento
del capitale effettivamente versato e che, in caso
di loro cessazione, l'intero patrimonio, dedotto soltanto
il rimborso del capitale effettivamente versato, sia
da assegnarsi a scopi di pubblica utilità, dei
quali è competente a giudicare l'amministrazione
finanziaria conformemente al disposto dell'art.66,
n.3, della legge del registro 31-2-1923, n.3269.
Le cooperative devono, entro trenta giorni dall'adempimento
delle formalità di trascrizione ed affissione
prescritte dagli artt. 91, 96, 180 e 194 del codice
di commercio (regolate dall'art.2511 e seguenti del
codice civile 1942), depositare gli atti sociali al
ministero delle corporazioni per la pubblicazione nel
bollettino ufficiale delle società per azioni.
Art.18
Trascorsi i 30 giorni dall'adempimento delle formalità
di trascrizione ed affissione previste dall'art.17,
le cooperative non possono più godere, per gli
atti successivamente compiuti, delle agevolazioni tributarie
concesse dalle leggi sul registro e bollo, fino a che
non abbiano ottemperato al deposito degli atti al ministero
delle corporazioni.
Egualmente le cooperative che non effettuino, nei termini
di legge, il deposito alla cancelleria del tribunale
degli atti previsti dagli artt. 91, 96, 180, 194 del
codice di commercio, non possono usufruire, per gli
atti successivamente compiuti, delle anzidette agevolazioni
tributarie, fino a che non abbiano ottemperato al deposito
degli atti stessi.
Le cooperative sono dispensate dall'obbligo di pubblicare
l'estratto degli atti sociali nel foglio degli annunzi
giudiziari.
Art.19
L'approvazione delle norme statutarie della sezione
speciale di una società di mutuo soccorso, quando
si tratti di società operaia legalmente riconosciuta
giusta la legge 15-4-1886, n.3418, deve seguire secondo
le norme stabilite dalla legge stessa: e quando si
tratti di società autorizzata con Regio decreto
é data pure con Regio decreto. Nel primo caso
le norme statutarie devono riportare anche il visto
del Ministro per le corporazioni (oggi Ministro dell'industria)
che lo rilascia dopo averne accertata la conformità
alle disposizioni di legge.
Art.20
Il Ministro per le corporazioni (ora Ministro dell'industria),
qualora le società e le sezioni costituende,
nonché le sezioni delle società di mutuo
soccorso, di cui all'art.19, non risultano informate
a sincere finalità cooperative, rifiuta il riconoscimento
legale.
Può il Ministro stesso privare di tutti i benefici
relativi al legale riconoscimento quelle società
ovvero quelle sezioni che funzionino irregolarmente,
in contrasto alle vigenti disposizioni legislative
e regolamentari, alle proprie norme statutarie od ai
principi della cooperazione. Nel caso, però,
di società ovvero di sezioni fruenti di contributo
erariale, la privazione dei benefici inerenti all'avvenuto
riconoscimento è di spettanza del Ministro per
i lavori pubblici, il quale può addivenirvi
previo parere della commissione di vigilanza sulla
edilizia popolare e di concerto con Ministro per le
finanze.
Capo II
CASE POPOLARI OD ECONOMICHE COSTRUITE DA COMUNI, ISTITUTI
O GESTIONI SPECIALI
Art.21
Quando sia riconosciuto il bisogno di alloggi per le
classi meno agiate, i comuni sono autorizzati, oltre
che a concorrere nella dotazione di istituti per case
popolari, a provvedere alla costruzione di case popolari
soltanto per darle a pigione conformandosi alle leggi
vigenti e a tutte le norme che disciplinano l'assunzione
diretta di pubblici servizi, od in economia, ai sensi
dell'art.15 della legge 15-10-1925, n.2578.
I comuni sono autorizzati, con le cautele indicate nel
comma precedente, a imprendere la costruzione di alberghi
popolari da affittare per dimora giornaliera e di dormitori
pubblici ad uso gratuito.
Le deliberazioni delle amministrazioni comunali, da
approvarsi dall'autorità tutoria, devono essere
accompagnate da dimostrazione dell'esistenza delle
condizioni di fatto che le hanno determinate nonché
dal piano tecnico-finanziario dell'operazione e della
disponibilità dei mezzi per effettuarla.
Nel computo delle pigioni deve tenersi conto del frutto
del capitale investito, di tutte le spese di amministrazione,
riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria,
delle imposte, sovraimposte e tasse generali e locali,
degli oneri dipendenti dai regolamenti locali, del
deperimento, e delle spese di assicurazione contro
gli incendi e delle perdite per sfitti eventuali.
Artt. 22-28
(Si omettono perché relativi alla costituzione
degli istituti case popolari).
Art.29
Può essere data facoltà agli istituti
per case popolari di sostituirsi, riscattandone le
attività, alle cooperative edilizie non fruenti
di contributo erariale, con organizzazione insufficiente
non informate ai principi cooperativi o che non abbiano
i mezzi adeguati per condurre a termine il loro programma.
Le proposte per tali sostituzioni sono avanzate, con
la necessaria documentazione, dagli istituti predetti
al Ministro per le corporazioni il quale, di concerto
con quello per i lavori pubblici, decide in merito
prescrivendo le relative modalità.
Capo III
AFFITTO DELLE CASE POPOLARI OD ECONOMICHE PROCEDURA
ESECUTIVA E VENDITA DELLE CASE POPOLARI
Art.30
I comuni, gli istituti nonché le società
ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza,
nelle nuove locazioni di case popolari - escluse le
rinnovazioni - devono dare preferenza ai meno agiati.
Nel caso di più concorrenti, a parità
di altre condizioni, debbono essere preferiti i coniugati
con prole a quelli senza prole, e questi ultimi ai
non coniugati.
Il criterio preferenziale demografico di cui al precedente
comma si applica, a parità di condizioni, anche
nelle nuove locazioni - escluse le rinnovazioni - od
attribuzioni di case economiche.
Art.31
<<Non possono essere assegnate in proprietà
case economiche e popolari costruite col concorso od
il contributo dello Stato:
a) a chi sia proprietario nello stesso centro urbano
di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni
della propria famiglia. Si ritiene adeguata l'abitazione
composta di un numero di vani, esclusi gli accessori,
pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo
di tre e un massimo di cinque vani;
b) a chi abbia già ottenuto l'assegnazione in
proprietà di altri alloggi costruiti con concorsi
o contributi dello Stato, o con i mutui di cui alla
legge 10-8-1950, n.715;
c) a chi sia iscritto nei ruoli della imposta complementare
per un reddito tassabile che, esclusa per intero la
parte afferente a redditi di ricchezza mobile di categoria
C-1 e C-2 e per metà quella di ricchezza mobile
di categoria B, risulti superiore a lire 150.000.
Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il
cui coniuge non separato legalmente si trovi nelle
suddette condizioni>> (così modificato
dall'art.4 L.113/52).
Art.32
Gli istituti per case popolari, riconosciuti a sensi
di legge, nella ipotesi di mancato pagamento di rate
di fitto, possono richiedere lo sfratto dell'inquilino
moroso con ricorso al conciliatore, al pretore od al
presidente del tribunale, rispettivamente competenti,
a norma del codice di procedura civile, a conoscere
dell'azione per pagamento e sfratto.
Al ricorso deve essere unita una dichiarazione del presidente
dell'istituto il quale, sotto la sua personale responsabilità,
attesti la morosità dell'inquilino e deve anche
essere presentato il contratto di affitto debitamente
registrato perché sia possibile fruire delle
agevolazioni previste dall'art.33.
Il decreto è titolo per procedere sia alla esecuzione
sui beni mobili del debitore, sia allo sfratto.
L'ufficiale giudiziario, nel procedere al pignoramento
dei mobili, provvede alla custodia dei medesimi e,
successivamente, alla vendita, osservando le norme
della legge per la riscossione delle imposte dirette.
Copia del ricorso e del decreto deve essere notificata
al debitore. Non è necessaria la notificazione
del precetto per procedere al pignoramento dei beni
mobili od allo sfratto, purché l'uno e l'altro
avvengano entro 30 giorni da quello della notificazione
del decreto.
L'opposizione non sospende l'esecuzione, ma il conciliatore,
il pretore od il presidente del tribunale, sulla presentazione
dell'atto di opposizione può, in casi gravi
e senza pregiudizio della decisione di merito, con
un nuovo decreto sospendere l'esecuzione del decreto
precedente, fino all'esito del giudizio di opposizione.
Art.33
Gli atti giudiziari che gli istituti compiono nei procedimenti
di cui all'art.32, sono esenti dalle tasse di bollo
e di registro.
Art.34
Ferme restando le disposizioni riflettenti gli alloggi
costruiti col concorso dello Stato, il Ministro per
i lavori pubblici può autorizzare i comuni e
gli istituti per case popolari a vendere od assegnare
in locazione con patto di futura vendita, all'inquilino
od ai suoi eredi, gli stabili in qualunque tempo costruiti,
prescrivendo, volta per volta, le cautele e le condizioni
da inserirsi nei contratti suddetti.
L'autorizzazione di cui sopra può essere concessa
solo quando sia assicurata la vendita o la locazione
con promessa di vendita di almeno sette decimi degli
appartamenti costituenti lo stabile in favore degli
inquilini, loro eredi o di persone che abbiano i requisiti
per divenire inquilini. In quest'ultimo caso gli enti
suddetti hanno diritto di rescindere il contratto di
affitto e di chiedere lo sfratto dell'inquilino offrendogli
altro adeguato alloggio.
Art.35
Il prezzo di vendita sarà quello corrente e può
essere pagato nel caso di vendita dilazionata, per
una quarta parte all'atto del compromesso e, per il
rimanente, in 25 rate annuali comprensive della quota
di ammortamento e dell'interesse legale.
La stipula del contratto di compra-vendita avverrà
quando sia stato eseguito il pagamento dell'ultima
rata di prezzo.
La gestione dello stabile spetta agli enti di cui all'art.34
fino a quando non siano venduti tutti gli appartamenti
e pagato l'intero prezzo da parte degli acquirenti.
Art.36
Gli enti di cui all'art.34 hanno diritto di richiedere
ai creditori ipotecari la divisione della ipoteca gravante
sullo stabile venduto, fra i vari appartamenti costituenti
lo stabile stesso, quando abbiano restituito almeno
la quarta parte della somma mutuata garantita dalla
ipoteca predetta.
Le ipoteche parziali risultanti dai frazionamenti saranno
cancellate man mano che si procederà alla estinzione
dei debiti da esse rispettivamente garantiti ed alla
stipula dei contratti definitivi di vendita cui interverranno
i creditori ipotecari per la prestazione del relativo
consenso.
Capo IV
NORME COMUNI AGLI ENTI PER CASE POPOLARI OD ECONOMICHE
E ALLE SOCIETA' ED ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA
E BENEFICENZA ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA
Art.37
Alle persone ed agli enti che concorrono alla formazione
del capitale degli istituti per case popolari e delle
società ed istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza, oltre all'interesse non eccedente la
misura del 5 per cento sulle somme effettivamente versate,
non può essere riservato negli statuti altro
diritto fuorché quello del rimborso delle somme
erogate. L'eventuale avanzo del patrimonio, quando
si renda necessaria la liquidazione degli istituti
o società, è devoluto agli enti comunali
di assistenza.
Nel caso di liquidazione delle speciali sezioni istituite
da società di assistenza e beneficienza per
la costruzione di case popolari, le relative attività
patrimoniali sono devolute a favore della società
da cui la sezione è stata istituita, previa
deliberazione da sottoporsi all'approvazione della
giunta provinciale amministrativa.
Qualora dette attività debbano essere devolute,
in tutto od in parte, a favore dell'ente comunale di
assistenza, tale devoluzione dev'essere disposta mediante
regio decreto su proposta del Ministro per l'interno,
di concerto con quello per i lavori pubblici, previo
parere della giunta provinciale amministrativa e del
consiglio di Stato.
Gli istituti e le sezioni per case popolari od economiche,
nonché le società di assistenza e beneficienza
che, senza fine di lucro, provvedano agli alloggi per
ricoverare a fitti minimi i poveri, godono di tutte
le facoltà e di tutti i benefici contenuti nel
presente testo unico.
CAPO V
ALLOGGI COSTRUITI COL CONCORSO DELLO STATO
Art.38
I comuni e gli istituti per case popolari possono ottenere,
nei limiti di spesa di cui al Regio decreto legge 10-3-1926,
n.386, convertito nella legge 25-11-1926, n.2086, il
concorso dello Stato per costruire case popolari da
vendersi a singoli privati, ovvero da assegnarsi in
locazione con patto di futura vendita, a favore dello
stesso inquilino o dei suoi eredi, in deroga alle disposizioni
della vigente legislazione e delle norme statutarie.
Gli alloggi costruiti invece nella città di Bolzano
possono essere concessi in semplice locazione, ed analoga
facoltà può essere accordata dal Ministro
per i lavori pubblici relativamente agli alloggi costruiti
in altre località sempre che particolari contingenze
lo giustifichino.
Art.39
E' consentito che i contratti di affitto stipulati con
patto di futura vendita ai sensi del 1o comma dell'art.38,
siano trasformati in contratti di semplice locazione
ove intervenga il consenso di ambo le parti contraenti,
restando in ogni caso esclusi gli assegnatari che abbiano,
all'atto dei contratti, effettuati versamenti in conto
acquisto eccedenti il 20 per cento del costo dei rispettivi
alloggi.
I canoni dei nuovi contratti di semplice locazione sono
determinati dai comuni e dagli istituti a loro giudizio
insindacabile, tenuto conto dei fitti medi da essi
praticati anteriormente al 14 aprile 1934 per alloggi
di tipo analogo, con la ulteriore applicazione del
ribasso disposto dal Regio decreto legge 14-4-1934,
n.563, convertito nella legge 7-6-1934, n.1037.
Le somme versate dagli assegnatari degli alloggi a titolo
di acconto infruttifero del futuro acquisto, che siano
libere da eventuali ritenute o depositi, saranno rimborsate
dai comuni e dagli istituti in ventiquattro rate trimestrali
successive posticipate, senza interessi.
Gli effettivi rimborsi restano subordinati al puntuale
pagamento dei canoni di affitto semplice dovuti dagli
assegnatari. Niun altro rimborso, per qualsiasi titolo
o ragione, spetterà agli assegnatari.
Art.40
Alla assegnazione del concorso statale a favore dei
comuni ed istituti di cui all'art.38 si provvede mediante
decreto del Ministro per i lavori pubblici.
Le domande all'uopo prodotte debbono essere corredate
dai documenti atti a comprovare la disponibilità
dei fondi occorrenti per le costruzioni, per le quali
saranno eseguite in base a progetti approvati dal Ministero
dei lavori pubblici.
Dette costruzioni normalmente comprendono appartamenti
di non più di 3 vani abitabili ed, eccezionalmente,
anche di maggior numero non eccedente peraltro i 5,
oltre la cucina e gli altri indispensabili accessori
e debbono rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti
di cui all'art.48.
Art.41
Il concorso dello Stato viene ragguagliato, per ciascun
alloggio, alla misura del 20 per cento della spesa
consentita per l'acquisto delle aree e per le costruzioni
ed è corrisposto per una metà all'inizio
dei lavori accertato dal Ministero dei lavori pubblici,
e per l'altra metà alla ultimazione di essi
in base a certificato da rilasciarsi dal competente
ufficio del genio civile, il quale deve constatare
la rispondenza delle costruzioni ai progetti approvati.
Il comune o l'istituto che non inizi le costruzioni
entro due mesi dalla comunicazione dell'approvazione
dei progetti è dichiarato decaduto dal beneficio
del concorso statale.
Art.42
Il trasferimento delle proprietà degli alloggi
costruiti col concorso dello Stato, locati con patto
di futura vendita, si effettua col contratto di compravendita
da stipularsi allo scadere della locazione la cui durata
non può eccedere i 25 anni.
Qualora nel corso della locazione l'inquilino od i suoi
eredi non osservino le norme per l'inquilinato, perdono,
a titolo di penale, le somme eventualmente versate
in conto acquisto, senza pregiudizio dello sfratto.
Gli schemi dei compromessi di vendita o di locazione
con patto di futura vendita e gli schemi dei relativi
contratti sono approvati preventivamente dal Ministero
dei lavori pubblici.
Art.43
Gli enti finanziatori delle costruzioni eseguite o da
eseguirsi col concorso dello Stato, ai sensi dell'art.38,
sono autorizzati a coprirsi con ipoteca fondiaria di
garanzia anche soltanto per il capitale attuale corrispondente
all'annualità dovuta dagli enti costruttori
al netto del concorso statale e di quello eventualmente
concesso dai comuni.
Gli enti finanziatori sono inoltre tenuti a consentire
la riduzione della ipoteca, corrispondentemente al
capitale del prezzo di acquisto di ciascun appartamento
secondo il calcolo anzidetto.
Per la riduzione e cancellazione di ipoteca, la tassa
ipotecaria è ridotta al quarto della misura
normale.
Titolo III
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I COMUNI
ESPROPRIAZIONI, PROGETTI PER CASE POPOLARI OD ECONOMICHE
CARATTERISTICHE E CAUTELE
Capo I
COMPITI E FACOLTA' DEI COMUNI
ESPROPRIAZIONI
Art.44
Sulle aree, che siano state o siano destinate da parte
delle società, degli istituti e dei privati
contemplati nell'art.16, alla costruzione di case popolari
od economiche, il comune ha l'obbligo di provvedere
a proprie spese, contemporaneamente alla costruzione
delle case, alla costruzione delle fogne, alla posa
delle condutture stradali per l'acqua potabile, all'impianto
per l'illuminazione, alla sistemazione delle strade,
piazze ed altri suoli d'uso pubblico.
Art.45
I comuni sono autorizzati:
1) a stanziare somme nei loro bilanci per sovvenzionare
enti e società per la costruzione di case popolari
od economiche, ed a concorrere nella spesa per costruzione
e miglioramenti di tali case e nel pagamento degli
interessi sui mutui contratti dagli enti e società
predetti;
2) a cedere per la costruzione di case popolari od economiche,
terreni propri o espropriati a mente dell'art.46, gratuitamente
o a prezzo di costo ovvero mediante corresponsione
di canone annuo, in perpetuo o per un dato numero di
anni;
3) a creare, quando si tratti di comuni superiori a
centomila abitanti, uffici delle abitazioni con facoltà
di sorveglianza sul mercato delle abitazioni, uffici
ai quali i proprietari di case debbono denunziare la
disponibilità di locali ed i relativi affitti
entro cinque giorni dal loro verificarsi sotto le comminatorie
prescritte per le denunce anagrafiche.
Artt. 46 e 47
(Si omettono perché relativi a norme superate
sull'esproprio e sulla dichiarazione di pubblica utilità).
Capo II
CARATTERISTICHE DELLE CASE POPOLARI ED ECONOMICHE
PROGETTI E VIGILANZA
Art.48
(cosi modificato dalla L.408/49, art.5)
Sono considerate case popolari, agli effetti del presente
testo unico quelle costruite dagli enti e dalle società
di cui all'art.16.
Ogni alloggio deve:
a) avere non meno di due e non più di cinque
vani abitabili (oltre i locali accessori costituiti
da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso);
b) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della
scala;
c) essere fornito di latrina propria;
d) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno,
se esiste nel centro urbano l'impianto di distribuzione
di acqua potabile;
e) soddisfare alle altre condizioni di salubrità
richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia.
La superficie utile non può essere superiore:
- a 65 metri quadrati per gli alloggi di due vani ed
accessori;
- a 80 metri quadrati per gli alloggi di tre vani ed
accessori;
- a 95 metri quadrati per gli alloggi di quattro vani
ed accessori;
- a 110 metri quadrati per gli alloggi di cinque vani
ed accessori.
Devono essere escluse tutte le opere e le forniture
che, per la loro natura, non abbiano carattere di utilità
e di normale necessità. Possono quindi essere
previsti impianti di riscaldamento adeguati alle condizioni
del clima locale, ed impianti di ascensore per gli
stabili che hanno più di quattro piani. Sono
altresì consentiti gli allacciamenti agli impianti
di distribuzione del gas e dell'energia elettrica.
Per le famiglie composte da più di sette membri
può essere consentito l'aumento di 16 metri
quadrati di superficie per ogni persona in più
delle sette. A comporre il numero dei membri, oltre
al capofamiglia e al coniuge, concorrono solamente
i figli che non siano sposati o che non abbiano un
altro appartamento in proprietà o in affitto.
Le case popolari costruite da industriali, da proprietari
o conduttori di terre per i propri dipendenti, impiegati,
operai, coltivatori, oltre che date in affitto, possono
essere ai medesimi vendute in ammortamento semplice
o assicurativo, in quanto ogni alloggio abbia la composizione
di cui al numero 1 del presente articolo.
Art.49
Sono considerate case economiche agli effetti del presente
testo unico quelle costruite da privati o da istituti,
società ed enti di cui ai numeri 1, 3, 6, 7
e 8 dell'art.l6, per essere assegnate in locazione
o in proprietà.
Dette case debbono avere le caratteristiche di cui alle
lettere b), c), d) ed e) dell'art.48 e non più
di dieci vani abitabili esclusi da questo numero i
locali accessori e di servizio, come latrina, bagno,
cucina e ripostigli.
Le opere di finimento e le forniture accessorie che,
in sede di collaudo, siano per qualità e per
quantità riconosciute eccedenti quelle consentite,
saranno escluse dal contributo erariale, di cui all'art.71.
Artt. 50-61
Si omettono perché dettano norme, ormai superate,
sull'approvazione preventiva dei progetti, sui pagamenti,
etc.
Titolo IV
SOMMINISTRAZIONE DEI MUTUI E GARANZIE QUOTE DI AMMORTAMENTO
E DI MANUTENZIONE PROCEDURA PRIVILEGIATA PER LE RISCOSSIONI
CONTRIBUTI ERARIALI
Capo I
GARANZIE IPOTECARIE DEI MUTUI E GARANZIE PER IL PAGAMENTO
DEL PREZZO DELLA CASA E PER QUELLO DELLE PIGIONI.
NORME SPECIALI CONCERNENTI LE COOPERATIVE MUTUATARIE
DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Art.62
Salvo le disposizioni particolari concernenti i mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti, quelli accordati
da altri istituti ai sensi del presente testo unico
debbono essere garantiti da prima ipoteca e non possono
eccedere il 75% del valore accertato degli immobili
costituiti in ipoteca, ovvero dell'area e della spesa
prevista per le nuove costruzioni. Tuttavia i detti
prestiti possono raggiungere anche il totale ammontare
del prezzo delle costruzioni, ivi compreso quello delle
aree, qualora il mutuatario offra all'istituto finanziatore
sufficienti garanzie supplementari.
Nel caso che il prestito serva ad estinguere un debito
per il quale fu già iscritta prima ipoteca,
la ipoteca che viene accesa per garantire il mutuo
dell'istituto finanziatore è da considerarsi
come di primo grado.
Le ipoteche accese a favore dell'istituto finanziatore
restano valide nonostante il sopraggiunto fallimento
del debitore, quando siano state iscritte almeno dieci
giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa
di fallimento, qualunque sia il giorno cui questa retrotragga
la cessazione dei pagamenti.
Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano
anche ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.
Art.63
Le somministrazioni delle somme mutuate da istituti
diversi dalla Cassa depositi e prestiti hanno luogo
a rate correlativamente allo sviluppo delle costruzioni.
La prima rata, nei casi previsti dal primo comma dell'art.62,
può essere corrisposta solo quando il mutuatario
comprovi che la spesa, comprensiva del valore dell'area,
prevista per la costruzione, risulti coperta per non
meno del 25%.
Qualora concorrano speciali circostanze che affidino
circa il buon esito della operazione, gli istituti
finanziatori possono consentire che la differenza fra
la somma occorrente per l'opera e quella mutuata sia
pagata in un numero di rate corrispondenti a quelle
stabilite per l'erogazione del mutuo. In tal caso il
mutuatario, per poter riscuotere le singole rate, deve
dimostrare essere stata investita nell'area e nelle
costruzioni la corrispondente quota di somma non mutuata.
<<Dei mutui accordati, ai sensi del presente testo
unico, dalla Cassa depositi e prestiti, quelli concessi
ai comuni sono somministrati previo nulla osta del
prefetto, e gli altri previo nulla osta dell'ufficio
del genio civile, il nulla osta è rilasciato
previa esibizione della documentazione relativa alle
spese eseguite in relazione al fabbisogno che formò
base delle concessioni>>.
Art.65
<<Le cooperative finanziate dalla Cassa depositi
e prestiti sono tenute, fino alla stipulazione dei
mutui edilizi individuali, a riscuotere dai soci assegnatari
le quote mensili di ammortamento dei mutui ed a versarne
l'importo alla Cassa medesima con le modalità
da essa indicate>>. (Così modificato,
L.113/52).
Contemporaneamente le cooperative comunicano alla Cassa
l'elenco dei soci morosi anche se contenente dichiarazioni
negative.
I soci che si rendano morosi nel pagamento diretto alla
cooperativa delle mensilità di ammortamento
e relative quote di manutenzione, nonché dell'importo
fissato dalla cooperativa per spese generali, devono
corrispondere gli interessi di mora al saggio corrente
dell'interesse commerciale.
Contro i morosi la Cassa è autorizzata, su semplice
richiesta da essa rivolta alle singole amministrazioni,
e senza tener conto dei precedenti vincoli gravanti
sugli stipendi, pensioni, assegni nonché sugli
eventuali compensi o indennità straordinarie
di qualsiasi specie, a fare eseguire sui medesimi la
ritenuta di ufficio, senza la limitazione di cui all'art.64.
Qualora l'assegnatario si sia reso moroso, per due volte,
della quota di ammortamento e dei relativi accessori,
la trattenuta di cui al precedente comma potrà
essere praticata con effetto continuativo.
Le somme versate dai soci o trattenute di ufficio devono
essere imputate con criterio preferenziale nel seguente
ordine: quote di ammortamento mutuo o del prezzo di
riscatto; quota per manutenzione; spese di amministrazione
e di condominio; altre spese e passività sociali.
Ove la trattenuta non sia possibile o sufficiente, la
Cassa è autorizzata ad eseguirla anche sulla
cauzione costituita giusta il primo comma dell'art.66
e, in difetto, a procedere alla riscossione delle somme
dovute, con le norme ed i privilegi della legge sulla
riscossione delle imposte dirette.
Il procedimento avrà inizio con l'ingiunzione,
la quale consiste nell'ordine emesso dalla Cassa depositi
e prestiti o, per sua delega, dall'intendenza di finanza,
di pagare entro cinque giorni, sotto pena degli atti
esecutivi, la somma dovuta.
L'ingiunzione è ordinata e resa esecutiva dal
pretore ed è notificata da un ufficiale giudiziario
addetto alla pretura.
Le norme di cui al presente articolo sono applicabili
analogamente alle cooperative mutuatarie dell'amministrazione
delle ferrovie dello Stato alla quale sono anche demandate
le attribuzioni e facoltà della Cassa depositi
e prestiti. Sono del pari applicabili a quelle cooperative
ferroviarie che, già finanziate da istituti
di credito, ottengano in aggiunta a sensi dell'art.11
(commi primo e secondo), altri mutui dall'amministrazione
predetta la quale è autorizzata ad avvalersi,
in caso di morosità degli assegnatari, della
stessa procedura anche per le somme, non escluse le
quote arretrate, spettanti agli istituti mutuanti.
<<Alla riscossione delle quote dovute dai soci
delle cooperative edilizie finanziate dalla Cassa depositi
e prestiti, per l'ammortamento dei mutui edilizi individuali,
si provvede con ritenute mensili sugli stipendi o sulle
pensioni dei soci stessi.
Qualora manchi la possibilità delle ritenute
previste nel precedente comma, i debitori provvedono
al pagamento mediante versamenti diretti sull'apposito
conto corrente postale, intestato al tesoriere centrale
quale cassiere della Cassa depositi e prestiti>>.
Art.66
Il Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per
i lavori pubblici, determina le garanzie che, nell'interesse
della Cassa depositi e prestiti, devono sostituire
od integrare, ove sia ritenuto opportuno, lo stipendio
o la pensione che mancasse, cessasse o risultasse insufficiente
in rapporto alla quota di ammortamento. La determinazione,
a cura del Ministro per i lavori pubblici, è
notificata al socio nonché alla cooperativa,
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Qualora non siano prestate le garanzie supplementari
di cui sopra, il Ministro per i lavori pubblici, su
richiesta di quello per le finanze, dichiara senz'altro,
con suo decreto, la decadenza del socio moroso e ordina
il rilascio dell'immobile.
Il provvedimento ha forza di titolo esecutivo ai sensi
dell'art.554, n.2, del codice di procedura civile e
vi si può dare esecuzione senza che occorra
l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi
artt. 555, 556 e 557 e senza le formalità di
cui agli artt. 741 e seguenti del codice stesso.
In nessun caso l'avvenuta decadenza di un socio ed il
rilascio dell'immobile esonerano il debitore od i suoi
aventi causa dal pagamento del debito e degli accessori.
Il socio, ad evitare la dichiarazione di decadenza,
può ottenere che l'alloggio sia ridotto, a proprie
spese, ad un minore numero di vani. La domanda è
rivolta al Ministero dei lavori pubblici il quale potrà
accoglierla ove la richiesta suddivisione non diminuisca
l'utilizzazione dell'alloggio nella sua primitiva consistenza.
Le norme di cui al presente articolo sono analogamente
applicabili alle cooperative mutuatarie dell'amministrazione
delle ferrovie dello Stato ed in tal caso i provvedimenti
rientrano nella competenza del Ministro per le comunicazioni.
Le disposizioni del codice civile intorno ai privilegi
sui mobili, di cui agli artt. 2742, 2755 e seguenti
si applicano per i crediti della Cassa depositi e prestiti
e dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato nei
confronti degli assegnatari di alloggi delle mutuatarie
cooperative edilizie.
Art.67
Col pagamento della quota mensile di ammortamento a
cominciare da quella successiva alla data di entrata
in vigore del presente testo unico gli assegnatari
sono obbligati a corrispondere mensilmente alla cooperativa
l'uno per cento del costo dei rispettivi alloggi risultante
dai collaudi o dal contratto di mutuo per costituire
un fondo di manutenzione da versarsi in conto corrente
vincolato presso un istituto di notoria solidità:
i relativi interessi sono devoluti al fondo per spese
generali.
Agli effetti delle disposizioni contenute nell'art.68,
le cooperative dovranno tenere, distintamente per fabbricato,
il conto individuale dei versamenti eseguiti da ciascun
assegnatario.
Le somme disponibili sul fondo del 2,50%, istituito
con l'art.4, comma primo, del Regio decreto-legge 7-2-1926,
n.193, convertito nella legge 15-7-1926, n.1263 e che
con la data suindicata rimane assorbito, saranno versate
al nuovo fondo dell'uno per cento ed accreditate ai
singoli conti individuali in proporzione delle quote
di ammortamento di ciascun assegnatario.
Con la stessa decorrenza cesseranno i versamenti al
fondo 1,50% istituito col predetto decreto e le somme
disponibili di pertinenza dei singoli assegnatari continueranno
ad essere impiegate sino a loro esaurimento per i lavori
di manutenzione dei rispettivi alloggi. I prelievi
su tali somme sono effettuati su ordine del presidente
della cooperativa e sotto la sua personale responsabilità.
Art.68
Il fondo dell'uno per cento è destinato esclusivamente
alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria
degli elementi che a tenore delle disposizioni contenute
nel capo secondo del titolo XII sono considerati comuni.
I progetti per lavori di manutenzione a carico del fondo
del quattro per cento debbono essere previamente approvati
dal Ministero dei lavori pubblici salvo i casi di urgenza
nei quali l'approvazione verrà chiesta posteriormente.
Le spese sono imputate ai singoli assegnatari in proporzione
del costo dei loro alloggi ed i prelievi dal fondo
si effettuano su nulla osta del Ministero dietro richiesta
della cooperativa ovvero della Cassa depositi e prestiti.
Le eventuali eccedenze non coperte dal fondo saranno
corrisposte dagli interessati nei modi e termini fissati
dal consiglio di amministrazione della cooperativa.
Tutte le altre spese di manutenzione afferenti ai singoli
alloggi ed accessori sono a carico esclusivo dei rispettivi
assegnatari.
Avverso il reparto della spesa fra gli assegnatari,
gli interessati possono, nel termine di trenta giorni
dalla comunicazione fatta dalla cooperativa, reclamare
al Ministro dei lavori pubblici il quale decide definitivamente
sentita la commissione di vigilanza.
La imputazione al fondo di manutenzione non ha luogo
quando si tratti di lavori di riparazione dipendenti
da fatto di cui l'assegnatario debba rispondere ai
sensi degli artt. 2043 e seguenti del codice civile.
Art.69
Indipendentemente dalla sorveglianza spettante al Ministero
dei lavori pubblici, la Cassa depositi e prestiti vigila
a che le cooperative provvedano alla costituzione del
fondo di cui all'art.67 e curino la manutenzione dei
fabbricati.
Ciascun assegnatario poi è tenuto ad effettuare
a sue spese nel proprio alloggio e negli accessori,
le opere di manutenzione la cui omissione possa danneggiare
altri assegnatari o comunque compromettere la conservazione
dell'alloggio.
A tal fine gli assegnatari, o chi per essi, devono in
tutti i casi permettere l'accesso nei locali per i
necessari accertamenti e per l'esecuzione dei lavori,
con le limitazioni giustificate e compatibili colla
natura ed entità dei lavori stessi.
La inadempienza agli obblighi di manutenzione può
dar luogo all'esecuzione d'ufficio cui provvede il
Ministero dei lavori pubblici a mezzo del genio civile
o all'istituto nazionale per le case degli impiegati
dello Stato.
Le spese eccedenti le disponibilità del fondo
e quelle occorse per le opere facenti carico ai singoli
assegnatari possono essere ricuperate con la procedura
stabilita dall'art.65.
Art.70
Per gli impiegati civili e militari, passati in virtù
di speciali disposizioni legislative o regolamentari
alla dipendenza di pubbliche amministrazioni, enti
pubblici non statali o società concessionarie
di pubblici servizi, e che siano assegnatari di appartamenti,
lo stipendio rimane vincolato a favore della Cassa
depositi e prestiti e, nei limiti di cui all'art.64,
degli altri enti mutuatari ed affittuari per le somme
dovute per annualità di ammortamento del prezzo
delle case a ciascuno attribuite o del relativo affitto.
Le amministrazioni e le società alla cui dipendenza
si trovino gli assegnatari predetti, sono tenute, dietro
semplice richiesta della Cassa depositi e prestiti,
ad eseguire su tutte le competenze comunque spettanti
all'impiegato ovvero sulla pensione, le ritenute previste
dall'art.65.
Capo II
CONTRIBUTI ERARIALI NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI
MODALITA' LIMITAZIONI E DECADENZA DAL BENEFICIO
Artt. 71-74
(Si omettono in quanto dettano disposizioni finanziarie
superate.)
Titolo V
PROGETTI PER COSTRUZIONI FRUENTI DI CONTRIBUTO ERARIALE
APPALTI E COLLAUDI
Capo I
APPROVAZIONE DEI PROGETTI, DEGLI APPALTI, DELLE SPESE
GRAVANTI SUI MUTUI E DELLE PROPOSTE DI TRANSAZIONE
- NORME DI ESECUZIONE, TECNICHE E CONTABILI REGOLAMENTO
DEI RAPPORTI DIPENDENTI DAI COLLAUDI
Artt. 75-77
Si omettono perché dettano norme superate su
progetti esecutivi e appalti.
Art.78
Gli enti costruttori devono uniformarsi per la contabilità
dei lavori alle norme del regolamento per la direzione,
contabilità e collaudazione dei lavori dello
Stato, approvato con Regio decreto 25-5-1895, n.350,
e successive modificazioni, e tenere quindi al corrente
ed a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza
almeno i seguenti atti:
1) il giornale dei lavori;
2) il libretto di misura dei lavori e delle provviste;
3) il registro di contabilità;
4) il sommario del registro di contabilità.
Le cooperative mutuatarie dell'amministrazione delle
ferrovie dello Stato sono invece tenute ad uniformarsi
alle norme amministrative e contabili che disciplinano
la esecuzione dei lavori di conto dell'amministrazione
stessa.
Art.79
(Ai sensi dell'art.14 L.431/65, i poteri attribuiti
al Ministro dei lavori pubblici, sono devoluti ai Provveditori
alle opere pubbliche, senza limite di importo. I compiti
della commissione di vigilanza per l'edilizia economica
e popolare sono demandati ai comitati tecnico amministrativi.)
Tutti gli atti definitivi di appalto, i contratti principali
e suppletivi coi relativi capitolati e le proposte
di transazione delle vertenze comunque sorte in dipendenza
delle costruzioni, devono riportare la preventiva approvazione
ministeriale sentita la commissione di vigilanza, quando
siano fatti da enti mutuatari della Cassa depositi
e prestiti. Del pari devono essere previamente approvati
dal Ministero dei lavori pubblici i compensi per la
redazione dei progetti e per la direzione dei lavori
nonché qualsiasi altra spesa da far gravare
sui mutui concessi dalla Cassa predetta.
Art.80
Tutti i rapporti tra imprese appaltatrici ed enti costruttori
di case popolari ed economiche mutuatari della Cassa
depositi e prestiti o dell'amministrazione delle ferrovie
dello Stato, anche se costituiti anteriormente al 29
settembre 1927, sono regolati dalle norme in vigore
per le opere in conto dello Stato, restando così
prive d'ogni efficacia le eventuali pattuizioni in
contrasto.
I creditori di detti enti non possono esercitare contro
i medesimi né proseguire, se iniziate, azioni
esecutive né promuovere procedure fallimentari
senza il preventivo nulla osta del Ministro per i lavori
pubblici o di quello per le comunicazioni qualora trattisi
di cooperative mutuatarie dell'amministrazione delle
ferrovie dello Stato.
Capo II
COLLAUDI E RICORSI
APPROVAZIONE DEI COLLAUDI E DEI RIPARTI DELLE SPESE
OPERE INCOLLAUDABILI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO CONTROVERSIE
CON LE IMPRESE
Art.82
(Così modificato dalla L.290/43)
<<Il direttore dei lavori non può essere
nominato collaudatore dei medesimi.
Per le costruzioni finanziate dalla Cassa depositi e
prestiti o dall'amministrazione delle ferrovie dello
Stato il collaudatore, oltre ad adempiere alle incombenze
fissate dal regolamento 25-5-1895, n.350, deve procedere,
a garanzia dell'ente mutuante, alla valutazione del
costo di ogni singolo alloggio.
Tutte le spese di collaudo vanno comprese nel costo
delle costruzioni>>.
Art.83
Il collaudo delle costruzioni di cui all'art.82 deve
essere compiuto entro mesi sei dalla nomina del collaudatore,
salvo che, per giustificati motivi e su istanza del
collaudatore, il Ministero dei lavori pubblici accordi
proroga di termini.
Il collaudatore inadempiente può essere esonerato
dall'incarico conservando solo il diritto al rimborso
delle spese incontrate per le operazioni eseguite.
Art.84
La relazione definitiva di collaudo col riparto, tra
i soci, della spesa occorsa per la costruzione dei
fabbricati, deve essere trasmessa dal collaudatore,
per tramite del Ministero dei lavori pubblici, alla
cooperativa, la quale è tenuta a restituire
gli atti al Ministero non oltre un mese dalla data
di trasmissione con le sue eventuali osservazioni,
eccezioni o rilievi.
Entro il suddetto periodo la cooperativa deve tenere
a disposizione dei soci tutti gli atti di collaudo
ed il riparto, per almeno quindici giorni, dopo averne
preavvisato i soci stessi mediante lettera raccomandata.
Entro il cennato termine di giorni quindici, e comunque
non oltre il mese di cui al primo comma, è ammesso
ricorso al Ministero il quale decide in via definitiva,
sentita la commissione di vigilanza e, ove lo ritenga
del caso, anche il consiglio superiore dei lavori pubblici.
Art.85
Il collaudo ed il riparto della spesa (vedi circ.12480/66)
sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici, dopo
di che può rilasciarsi il nulla osta per il
pagamento a saldo a favore delle imprese.
Sulle controversie e sulle riserve sollevate dalle imprese
decide, dopo il collaudo, il Ministro dei lavori pubblici,
sentito l'ispettore superiore compartimentale del genio
civile ovvero, se del caso, il competente ispettore
superiore addetto all'istituto decentrato, quando il
loro ammontare non superi l'importo di lire 200.000,
ovvero il consiglio superiore dei lavori pubblici per
importi di maggior entità.
A richiesta delle parti od a giudizio insindacabile
del Ministro, le controversie e le riserve possono
anche essere come sopra esaminate e decise in corso
d'opera.
Intervenuta la decisione ministeriale, alle parti è
salvo il ricorso al giudizio degli arbitri a sensi
del capitolato generale d'appalto per le opere di conto
dello Stato.
Art.86
Le decisioni dei collegi arbitrali sulle controversie
insorte fra ente costruttore ed impresa non impegnano
il Ministero dei lavori pubblici. Conseguentemente
i maggiori oneri che fossero per derivare all'ente
per effetto delle decisioni stesse, non possono gravare
sui mutui e contributi concessi a meno che non intervenga
autorizzazione del Ministro il quale, con provvedimento
insindacabile, può rifiutarla.
Art.87
Qualora i lavori siano dichiarati in tutto od in parte
incollaudabili, oltre l'applicazione delle detrazioni
ordinate dal collaudatore, può essere disposta
dal Ministero dei lavori pubblici, in conformità
delle norme del regolamento 25-5-1895, n.350, la esecuzione
d'ufficio delle opere ritenute indispensabili, salvo
le risultanze di un eventuale giudizio di responsabilità
a carico della impresa.
Titolo VI
NORME SPECIALI RIFLETTENTI I SOCI E GLI ALLOGGI DELLE
COOPERATIVE MUTUATARIE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Capo I
CARICHE SOCIALI - COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA
E
INDIVIDUALE - REQUISITI PER L'AMMISSIONE A SOCIO E AD
ASPIRANTE SOCIO - ATTRIBUZIONE DEGLI ALLOGGI
Art.90
<<Le cooperative che non siano costituite esclusivamente
fra soci appartenenti alle categorie di cui all'art.91,
e che abbiano ottenuto il concorso od il contributo
dello Stato, possono costruire ed acquistare case popolari
ed economiche, soltanto a proprietà indivisa
e inalienabile. Nel caso di loro scioglimento, le costruzioni
debbono essere cedute ad istituti per case popolari.
Le dette cooperative, col consenso degli istituti finanziatori,
e previa autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici,
possono trasformarsi in cooperative a proprietà
individuale.
Possono, tuttavia, costruire od acquistare case popolari
od economiche a proprietà individuale le cooperative
costituite da membri delle due camere del parlamento
o da impiegati addetti alle istituzioni create in virtù
di legge ed aventi funzioni essenzialmente statali>>
(Così modificato dalla L.113/52).
Art.91
<<Delle cooperative per costruzione od acquisto
di case popolari ed economiche mutuatarie della cassa
depositi e prestiti fanno parte esclusivamente:
a) i dipendenti delle due camere del Parlamento;
b) gli impiegati civili di ruolo dello Stato;
c) il personale militare e dei corpi armati dello Stato,
specificato nell'art.156 del Regio decreto 11-11-1923,
n.2395, nonché il personale dei gradi corrispondenti
del corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
d) i pensionati della Stato godenti di assegno vitalizio;
e) il personale di ruolo in servizio od in pensione
delle ferrovie dello Stato;
f) i pensionati dell'opera di previdenza a favore degli
impiegati dello Stato ed i loro superstiti non aventi
diritto a pensione>> (così modificato
dalla legge 1-3-1952, n.113);
g) <<il personale di ruolo in servizio od in pensione
dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato>>
(così integrato dalla L.1543/62).
Art.92
Le cooperative mutuatarie dell'amministrazione delle
ferrovie dello Stato devono essere costituite esclusivamente
fra il personale di ruolo in servizio o in pensione
delle ferrovie medesime. ê consentita per altro,
previa autorizzazione della direzione generale delle
ferrovie dello Stato, l'ammissione nelle citate cooperative
anche di persone appartenenti alle altre categorie
enumerate nell'art.91.
Il personale proveniente dall'amministrazione delle
ferrovie dello Stato e trasferito nel ruolo dell'avvocatura
dello Stato in conseguenza della soppressione dell'ufficio
legale della medesima amministrazione, conserva, in
quando in possesso dei voluti requisiti, il diritto
all'assegnazione di alloggi nelle cooperative ferroviarie
delle quali era già socio all'atto del trasferimento.
Art.93
I consigli di amministrazione in sede di iscrizione
a socio debbono, a parità di condizione, preferire
i coniugati con prole a quelli senza prole e questi
ultimi a quelli non coniugati.
Art.94
I consigli di amministrazione sono tenuti a compilare
l'elenco degli aspiranti soci i quali debbono possedere,
all'atto della loro iscrizione, i requisiti necessari
per l'ammissione a socio.
L'elenco deve indicare per ciascuno iscritto:
a) la data della domanda;
b) la data del deliberato d'iscrizione da parte del
consiglio di amministrazione;
c) la data in cui avviene la pubblicazione nell'elenco.
Tale elenco deve essere tenuto aggiornato anche in rapporto
a successive iscrizioni e restare permanentemente affisso
nella sede sociale, talché chiunque vi abbia
interesse possa prenderne cognizione.
Contro i deliberati dei consigli di amministrazione
di cui alla lettera b), è ammesso ricorso alla
commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed
economica, entro trenta giorni dalla data di loro pubblicazione.
Capo II
PRENOTAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI; MODALITA'
E DIVIETI
DIRITTI DEI SOCI PRENOTATORI PASSATI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI
NON STATALI
COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI SOCI E
DELLA CONSEGNA DEGLI ALLOGGI
PROVVEDIMENTI PER RIDUZIONE NUMERICA DI AMBIENTI
Art.95
<<I requisiti per l'attribuzione di case costruite
da cooperative sono:
a) l'appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art.91
e nel secondo comma dell'art.90;
b) la residenza nel comune nel quale sorgono le costruzioni.
Il requisito di cui alla lettera a) deve esistere sia
al momento della prenotazione sia a quello dell'assegnazione,
salvo che per gli appartenenti alla categoria indicata
alla lettera a) del successivo art.97, per i quali
è sufficiente che esista al momento dell'iscrizione
alla cooperativa.
Le eventuali interruzioni nel possesso del requisito
fra la data della prenotazione e quella dell'assegnazione
non pregiudicano il diritto del socio.
Il requisito di cui alla lettera b) del primo comma
deve esistere alla data di iscrizione alla cooperativa
od a quella della prenotazione>> (Così
modificato dalla L.113/52).
Art.96
<<I consigli di amministrazione debbono procedere
alla prenotazione degli alloggi tenendo presente che
sono consentite prenotazioni in più cooperative.
In tal caso, però, il socio ha l'obbligo di
dichiarare per iscritto a ciascuna delle cooperative
presso cui è prenotato, tutte le sue prenotazioni.
La mancata dichiarazione importa di diritto le decadenza
dalle prenotazioni successive alla prima, non denunciate>>
(Così modificato dalla L.113/52).
Art.98
I consigli di amministrazione, non appena gli alloggi
siano ritenuti abitabili, procedono all'assegnazione
dei medesimi a favore dei soci prenotati, mediante
verbale di consegna da sottoscriversi dal socio e da
un rappresentante della cooperativa all'uopo delegato,
contenente, per ciascuno alloggio, la precisa specificazione,
ubicazione e consistenza di esso nonché dei
relativi accessori ed annessi. La consegna perfezionata
nel modo suddetto conferisce al socio tutti gli obblighi
ed i diritti di legge.
I consigli di amministrazione, redatto il verbale di
consegna dell'alloggio, hanno l'obbligo di avvertire
immediatamente, con lettera raccomandata, per l'annullamento
di tutte le relative prenotazioni.
E' fatto obbligo al socio di occupare l'alloggio assegnatogli
entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna,
sotto pena di decadenza dell'assegnazione, salvo suo
ricorso entro detto termine alla commissione di vigilanza.
Ciascun socio non può comunque divenire assegnatario
che di un solo alloggio, salvo il caso di successione
di cui all'art.116.
Artt. 99-110
(Si omettono perché di scarso interesse tecnico.)
Capo IV
AFFITTI, CESSIONI, PERMUTE E TRASFERIMENTI
CONCORSO DI COEREDI NELLE COOPERATIVE ANCHE NON FRUENTI
DI CONTRIBUTO ERARIALE
Art.111
L'assegnatario di alloggio di cooperativa mutuaria della
cassa depositi e prestiti, nei casi di collocamento
a riposo, di cambiamento di residenza, di mutamenti
nello stato di famiglia o per altri gravi motivi, ha
facoltà di affittare in tutto od in parte l'alloggio
stesso o di far cessione del suo diritto a chi sia
in possesso dei requisiti prescritti per divenire assegnatario
ed appartenga alle categorie elencate nell'art.91,
sempre che concorra il nulla osta della cooperativa
ed il consenso della cassa depositi e prestiti.
Al Ministero dei lavori pubblici spetta di approvare
i contratti di affitto e di cessione.
L'approvazione ministeriale è subordinata ad
accertamento e controllo delle effettive condizioni,
modalità e corrispettivi stipulati fra le parti
contraenti.
Il diniego di consenso da parte dalla cassa depositi
e prestiti o la mancata approvazione ministeriale rende
il contratto giuridicamente inesistente.
Gli aventi causa dall'assegnatario hanno pure facoltà
di affitto o di cessione subordinatamente alla osservanza
delle formalità suindicate.
E' pure ammesso a favore delle categorie enumerate nell'art.91
l'affitto o la cessione in cooperative finanziate dalla
amministrazione delle ferrovie dello Stato cui sono,
in tal caso, deferite le attribuzioni spettanti al
Ministero dei lavori pubblici.
Contro il diniego di nulla osta della cooperativa è
ammesso ricorso al Ministro per i lavori pubblici od
al direttore generale delle ferrovie dello Stato quando
interessata sia una cooperativa ferroviaria.
E' fatto divieto alle cooperative di inscrivere gli
affittuari, in dipendenza dell'avvenuta locazione,
nel novero dei soci.
Al socio che si sia avvalso della facoltà di
cessione è inibito di ottenere altro alloggio
cooperativo per assegnazione diretta o per cessione.
Dopo la stipulazione del mutuo edilizio individuale,
vigono in materia le norme di cui al Titolo XII.
Art.112
Fino alla stipulazione del contratto di mutuo individuale,
i corrispettivi di fitto degli alloggi, dati in locazione
in tutto od in parte secondo le norme di cui all'art.111,
debbono essere destinati per una metà della
parte eccedente la quota totale o proporzionale di
ammortamento, a favore della cooperativa. Questa ove
occorra, ne cura la riscossione con le norme prescritte
per il versamento delle quote di ammortamento e le
devolve in aumento al fondo per spese generali.
Qualora la locazione rifletta alloggi consegnati ma
non ancora in ammortamento, l'assegnatario è
tenuto a corrispondere l'intero ammontare del fitto
percetto alla cooperativa la quale deve curarne il
versamento alla cassa depositi e prestiti a diminuzione
del mutuo individuale di tutti i soci in quote proporzionali.
Art.113
I soci prenotatari ed assegnatari, anche se appartenenti
a cooperative diverse, finanziate tanto dalla cassa
depositi e prestiti quanto all'amministrazione delle
ferrovie dello Stato, hanno facoltà di permutare
l'alloggio prenotato od assegnato sempre che concorra
il preventivo nulla osta delle rispettive cooperative
ed il consenso della cassa predetta ovvero anche dell'amministrazione
delle ferrovie dello Stato qualora nella permuta sia
cointeressata una cooperativa da essa finanziata. Al
Ministero dei lavori pubblici spetta in ogni caso di
approvare il contratto di permuta.
Dopo la stipulazione del contratto di mutuo edilizio
individuale, vigono in materia le norme di cui al titolo
XII.
Art.114
Nelle cooperative per costruzione di case popolari ed
economiche a proprietà indivisa ed inalienabile
anche non fruenti di contributo erariale, al socio
che muoia dopo l'attribuzione dell'alloggio si sostituisce,
vita natural durante, il coniuge superstite contro
il quale non sussista sentenza di separazione personale
per sua colpa passata in giudicato.
Uguale diritto è riservato ai figli minorenni
del socio defunto fino al raggiungimento della maggiore
età.
Art.115
<<Nelle cooperative a proprietà individuale
ed a contributo erariale, al socio che muoia dopo ottenuta
la prenotazione dell'alloggio, si sostituiscono in
tutti i suoi diritti i figli, purché sussistano
nei riguardi di costoro le condizioni previste dall'art.31,
e salvo il diritto di uso della abitazione da parte
del coniuge superstite contro cui non sia intervenuta
sentenza, passata in giudicato, di separazione legale
per sua colpa, finché questi non contragga nuovo
matrimonio.
In mancanza di figli, si sostituisce il coniuge superstite
nei cui riguardi sussistano le condizioni previste
dall'art.31, e non sia intervenuta sentenza, passata
in giudicato, di separazione legale per sua colpa,
e non abbia contratto nuovo matrimonio.
In mancanza anche di coniuge superstite, la prenotazione
passa agli altri soci della cooperativa>>.
Art.116
Nelle cooperative a proprietà individuale e contributo
erariale, al socio che muoia dopo la consegna dell'alloggio
di cui all'art.98, succedono i suoi eredi secondo il
diritto comune.
La qualità di eredi si prova nei modi di cui
all'art.15, libro II, parte I del testo unico 2-1-1913,
n.433, sulla cassa depositi e prestiti.
Gli eredi sono obbligati in solido verso la cooperativa
e l'istituto mutuante.
Fino a che tutti gli alloggi compresi nello stesso edificio
non siano stati ammortizzati o riscattati, la cassa
ha facoltà nel caso di eredità indivisa
sia legittima che testamentaria, di chiedere che sia
designato un rappresentante dei coeredi.
Tale designazione sarà fatta dal consiglio di
amministrazione della cooperativa in base alle indicazioni
che detti coeredi dovranno fare nel termine perentorio
che sarà di volta in volta stabilito dalla cassa.
In caso di inadempienza o di disaccordo dei coeredi,
alla designazione procederà senz'altro il consiglio
di amministrazione della cooperativa.
Avvenuta la divisione della eredità, subentra,
in tutti i diritti ed i doveri di socio, colui al quale
sia stato attribuito l'alloggio.
Art.117
Qualora più eredi siano chiamati alla successione
di casa popolare od economica, costruita da cooperativa
a proprietà individuale ma non fruente di contributo
erariale, la medesima viene assegnata a quello tra
i coeredi che corrisponda le quote di debito facenti
carico agli altri.
Se il pagamento integrale sia offerto da più
coeredi, si procede dinanzi al pretore, alla estrazione
a sorte per stabilire quale debba essere il preferito.
Artt. 118-124
(Si omettono perché sostituiti dalle norme del
D.L.577/47).
VIGILANZA SULLE COOPERATIVE A CONTRIBUTO ERARIALE
Art.125
Spetta al Ministero dei lavori pubblici la vigilanza
sulle costruzioni di tutti i fabbricati di cooperative
fruenti di contributo erariale e sulla manutenzione
di essi fino a quando non ne sia avvenuto il riscatto.
Spetta inoltre al Ministero medesimo vigilare sul funzionamento
delle cooperative predette, predisporre i provvedimenti
intesi a risolvere i problemi inerenti alla edilizia
popolare ed economica e provvedere alla istruttoria
degli affari di competenza della commissione di vigilanza
per l'edilizia popolare ed economica.
Art.126
All'adempimento dei compiti di vigilanza il Ministero
provvede direttamente o mediante gli uffici del genio
civile cui resta, in massima, demandato l'incarico
di invigilare sulla regolare esecuzione delle opere,
vistare i certificati di pagamento in conto dei mutui
concessi, accertare con visite periodiche ed ispezioni
se le costruzioni siano eseguite a perfetta regola
d'arte, tenute in istato di buona manutenzione, di
conveniente abitabilità, di buone condizioni
igieniche e sanitarie e se siano utilizzate dagli assegnatari
a scopi contrastanti con le disposizioni in vigore.
Art.127
Qualora una cooperativa non ottemperi alle decisioni
ed alle ordinanze degli organi di vigilanza, ostacoli
o ritardi per fatti ad essa imputabili le operazioni
di collaudo, dia luogo ad inconvenienti di eccezionale
gravità che ne compromettano il regolare funzionamento
ovvero risulti, in esito al collaudo, responsabile
di negligenza od irregolarità di particolare
rilievo, può il Ministro per i lavoro pubblici,
sentita la commissione di vigilanza, addivenire allo
scioglimento dell'amministrazione della cooperativa
ed alla conseguente nomina di un commissario governativo.
Il Ministro per i lavori pubblici ha altresì
facoltà a suo insindacabile giudizio, di addivenire
allo scioglimento delle amministrazioni di tutte in
genere le cooperative a contributo erariale ed alla
conseguente nomina del commissario, qualora ritenga
che le medesime siano costituite od amministrate, anche
soltanto in parte, da persone le quali si trovino in
condizioni di incompatibilità con le generali
direttive politiche del governo.
Art.131
Spetta alla commissione di vigilanza per l'edilizia
popolare ed economica:
1) decidere in via definitiva su tutte le controversie
attinenti alla prenotazione ed all'assegnazione degli
alloggi, alla posizione e qualità di socio od
aspirante socio nonché sulle controversie tra
socio e socio ovvero tra socio e cooperativa, in quanto
riguardino rapporti sociali;
2) decidere su abusi, irregolarità nonché
sulle contravvenzioni alle norme vigenti e comminare
le relative sanzioni in quanto non trattisi di provvedimenti
che rientrino nelle attribuzioni dalla legge deferite
al Ministero;
3) esprimere parere, oltre che nei casi previsti dalle
disposizioni vigenti, in tutti gli altri in cui ne
sia richiesta dal Ministro per i lavori pubblici, dalla
Cassa depositi e prestiti, ovvero dal Ministro per
le comunicazioni ove trattisi di cooperative mutuatarie
dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato;
4) adempiere a tutti gli incarichi speciali che il Ministro
per i lavori pubblici ritenga opportuno affidarle.
Contro le decisioni della commissione di vigilanza è
ammesso soltanto ricorso al consiglio di Stato in sede
giurisdizionale nei casi previsti dall'art.26 del testo
unico approvato con Regio decreto 26-6-1924, n.1054.
Per le controversie in materia di condominio valgono
le norme dell'art.239 del presente testo unico.
Art.132-138
(Si omettono perché relativi alle commissioni
di vigilanza).
Artt. 139-158
(Si omettono perché relativi ai contratti di
mutuo, e alle facilitazioni tributarie).
Art.159
L'esenzione dall'imposta e dalle sovraimposte provinciali
e comunali sui fabbricati, anche se trattisi di sopraelevazione,
è concessa per la durata di venticinque anni,
alle case popolari costruite dopo il 5 luglio 1919
da società od enti senza contributo dello Stato,
anche se comprendano uffici e negozi.
Tale esenzione decorre dal giorno in cui sia riconosciuta
l'abitabilità ed è estesa ai locali di
carattere educativo, bagni, asili per lattanti e case
di bambini, doposcuola, biblioteche popolari, sale
di riunione e di lettura nonché ai locali adibiti
a pubblici esercizi per provvedere ai bisogni degli
inquilini, eccettuati quelli esclusivamente destinati
a spaccio di bevande alcooliche e purché il
reddito effettivo o presunto di tali locali non sia
superiore ad un quarto del reddito dell'intero fabbricato;
in caso diverso l'esenzione rimane limitata alla sola
porzione destinata ad affitto per uso di abitazione.
La suddetta esenzione spetta altresì alle case
popolari costruite da industriali, da proprietari o
conduttori di terre e date in affitto ai propri dipendenti,
impiegati, operai, coltivatori ovvero ad essi vendute,
anche se in ammortamento semplice od assicurativo,
in quanto abbiano, per ogni alloggio, una composizione
non superiore a quella indicata sotto la lettera a)
dell'art.48.
Godono della esenzione stessa anche le case di abitazione
costruite da contadini ed altri lavoratori agricoli,
da operai e da artigiani nel territorio di comuni non
capoluoghi di provincia, sempreché la loro consistenza
non ecceda quella indicata nel precedente comma.
Artt. 160-200
(Si omettono perché relativi ai contratti di
mutuo e alle facilitazioni tributarie).
Titolo XII
NORME CHE DISCIPLINANO IL CONDOMINIO, I DIRITTI ED OBBLIGHI
DEI SINGOLI PROPRIETARI NELLE COOPERATIVE A CONTRIBUTO
ERARIALE E MUTUATARIE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Capo I
DISPOSIZIONI COMUNI
Art.201
Le disposizioni contenute nel presente titolo costituiscono
parte integrante del contratto di assegnazione definitiva
dell'alloggio cooperativo e di mutuo individuale stipulato
o da stipularsi tra il socio, la cooperativa cui egli
appartiene e la Cassa depositi e prestiti.
Le dette disposizioni vincolano il condomino ed i suoi
successori a qualsiasi titolo, anche in caso di riscatto.
Il vincolo dura finché tutti gli alloggi compresi
nello stesso edificio non siano stati ammortizzati
o riscattati.
Art.202
Per edificio, a tutti gli effetti del presente titolo,
si intende quello che, in osservanza di quanto dispone
l'art.204, dà luogo ad un condominio a sé.
Il costo degli alloggi, sempre agli effetti delle norme
del presente titolo, corrisponde all'importo risultante
dal reparto definitivo della spesa approvato dal Ministero
dei lavori pubblici.
Art.203
I diritti e gli obblighi dei condomini, in quanto non
sia provveduto dalle norme di questo titolo e dal regolamento
di cui all'art.235, sono disciplinati dalle altre disposizioni
del presente testo unico e da quelle del codice civile.
Capo II
DEGLI ELEMENTI CHE COSTITUISCONO OGGETTO DI CONDOMINIO
Art.204
Ogni edificio separato, se appartiene a più condomini,
dà luogo ad un condominio a sé.
Nel caso di più edifici, comunque riuniti insieme,
ed in quello di un fabbricato unico, del quale sia
possibile distinguere le varie parti come edifici autonomi,
se la possibilità di tale autonomia sia riconosciuta,
sentiti i condomini interessati, dal Ministero dei
lavori pubblici d'accordo con la Cassa depositi e prestiti,
ciascuno degli edifici o ciascuna delle suddette parti
costituisce del pari un condominio a sé, salvo
quanto è disposto nel penultimo capoverso dell'articolo
seguente.
Nel caso di palazzine o villini separati, appartenenti
ciascuno ad un proprietario unico, costituiscono oggetto
di condominio solo quegli elementi comuni a più
costruzioni che sono contemplati nel detto penultimo
capoverso dell'articolo seguente.
Art.205
Fra i condomini di ciascun edificio, costituiscono proprietà
comune ed indivisibile:
a) l'area su cui sorge la costruzione, le recinzioni
di zone comuni, le fondazioni, i muri maestri, il tetto,
il cornicione, le intercapedini tra i fabbricati;
b) il cortile, le chiostrine, il giardino, escluse le
zone assegnate in proprietà ai singoli soci;
c) la rete delle fognature ed i relativi pozzetti di
ispezione, i tubi di scarico delle acque e delle materie
di rifiuto, nonché i tubi e le cunette delle
acque piovane, escluso quanto è di pertinenza
di ciascun appartamento;
d) la scala ed il corridoio alle cantine, i locali del
sottosuolo adibiti alle macchine per il riscaldamento
comune ed al deposito comune di materiali, le fontane,
la lavanderia e lo stenditoio comune con le relative
vasche e condutture, ed ogni altro locale destinato
originariamente a servizi comuni;
e) le colonne montanti dell'energia elettrica e del
gas fino ai contatori e dell'acqua fino al punto di
diramazione ai vari appartamenti, salvo gli impianti
individuali;
f) il portone, l'androne, i portici e gli anditi di
ingresso, viali di accesso, nonché i cancelli
comuni;
g) la scala di accesso ai singoli alloggi con le ringhiere
e gli impianti per l'illuminazione, i relativi anditi
e pianerottoli, l'ascensore, compresi i locali occupati
dalle macchine. Se un fabbricato contiene più
scale, la comunione di ciascuna è limitata ai
condomini cui essa serve per accedere ai rispettivi
alloggi, salvo il diritto di passaggio a favore di
quelli fra gli altri condomini che debbono servirsene
per recarsi ai locali, sia accessori dei loro alloggi,
sia comuni a tutto l'edificio;
h) i locali destinati per gli uffici della cooperativa,
quelli ad uso di portineria e alloggio del portiere
con i relativi impianti di luce, d'acqua e di gas,
e gli apparecchi del telefono interno ed esterno se
impiantati ed esercitati per uso del condominio.
Quando le cose di cui alle lettere c), d), e) e f),
siano distinte per gruppi di condomini, la comunione
è limitata ai condomini che appartengono a ciascun
gruppo.
Nel caso in cui di un unico fabbricato sia riconosciuta
la divisibilità a norma del primo capoverso
dell'art.204 la comunione di alcuni degli elementi
menzionati nel presente articolo può estendersi
a più condomini. Tale norma può trovare
applicazione anche nel caso menzionato nel secondo
capoverso dello stesso art.204.
La proprietà comune degli elementi sopra elencati
fra i condomini di ciascun fabbricato è in ragione
del costo del rispettivo alloggio.
Art.206
I lastrici solari, le terrazze che non siano state originariamente
destinate ai servizi comuni anche di altri condomini,
le altane, unitamente alle parti relative, costituiscono
proprietà comune ma divisibile soltanto tra
i condomini dei piani compresi nella colonna di fabbrica
sottostante, a meno che non siano stati in tutto o
in parte assegnati in uso o in proprietà ad
uno od a più di essi.
Art.207
Non è consentito l'abbandono o la rinunzia alla
comproprietà degli elementi comuni dell'edificio
al fine di sottrarsi al contributo nelle spese per
la loro conservazione.
Art.208
I muretti che dividono le aree destinate a giardino
o delimitano le zone delle terrazze attribuite in proprietà
a singoli condomini, le cancellate di ferro o le reti
metalliche che siano infisse in tali muretti, sono
di proprietà comune dei condomini contigui,
salvo che la spesa non sia a carico del condomino singolo.
I condomini sulle aree a giardino loro attribuite in
proprietà non possono senza il consenso del
Ministro per i lavori pubblici, sentiti i proprietari
contigui, mutare le dimensioni o la struttura delle
recinzioni né eseguire costruzioni od immettere
piantagioni di alto fusto, dalle quali possa derivare
una diminuzione di luce o di visuale ai detti proprietari
contigui.
Capo III
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL CONDOMINIO E DEI DIRITTI E
OBBLIGHI DEI CONDOMINI
Art.209
I condomini di ciascun edificio separato o distinto
o che sia riconosciuto condominio autonomo a norma
del secondo comma dell'art.204 dovranno, su nulla osta
del Ministero dei lavori pubblici, costituirsi in cooperativa
a sé stante, purché il numero dei condomini
non sia minore di tre.
Il Ministro per i lavori pubblici potrà tuttavia
determinare insindacabilmente la costituzione di cooperative
a sé stanti, ai sensi del precedente comma,
anche quando uno o più degli assegnatari di
alloggio dell'edificio di cui trattasi non abbiano
ancora stipulato il mutuo edilizio individuale.
Debbono essere soci di ciascuna cooperativa, originaria
o suddivisa, tutti e soli i condomini dell'edificio
pel quale la cooperativa è costituita, qualunque
sia il titolo in base a cui hanno acquistata la qualità
di condomini, salvo la disposizione dell'art.228.
Nel caso di palazzine o villini separati appartenenti
a meno di tre condomini, questi faranno parte di cooperativa
comprendenti i condomini di altre costruzioni che abbiano
interessi comuni derivanti dalla vicinanza o, in difetto,
dalla identità dell'origine, in modo che la
cooperativa medesima risulti composta di non meno di
tre condomini.
Avvenuto il riscatto di un'intera palazzina, o di un
villino, o di altro edificio da considerare autonomo
a norma dell'art.204, cessa fra i condomini ogni speciale
vincolo cooperativo derivante dal presente titolo,
ma restano fermi gli obblighi attinenti alla conservazione
e gestione di elementi comuni con altri edifici cooperativi
indicati nel penultimo comma dell'art.205.
Nel caso che, per l'avvenuto riscatto di una palazzina
o di un villino, o di altro edificio da considerare
autonomo a norma dell'art.204, la cooperativa cui apparteneva
la costruzione riscattata resti costituita da meno
di tre soci, tale cooperativa sarà ricostituita
giusta le norme contenute nel terzo capoverso di questo
articolo.
Art.210
Determinata la divisione di una cooperativa ai termini
dell'art.209 le questioni che sorgono sulla ripartizione
delle attività o passività o sul modo
di utilizzare o custodire elementi comuni indivisibili,
compresi fra essi i documenti, saranno decise dalla
commissione di vigilanza sulla edilizia popolare ed
economica.
La predetta disposizione non si applica ai giardini
o cortili comuni a più edifici appartenenti
a cooperative derivate da unica originaria cooperativa,
dovendo per tali aree osservarsi sempre la norma dell'art.214.
Art.211
Quando, per la esiguità del numero dei soci,
non sia possibile assegnare tutte le cariche sociali,
queste possono, in parte, essere coperte da estranei
e, preferibilmente, da soci di cooperative viciniori,
in ispecie se con esse sussistono elementi comuni di
condominio giusta il penultimo comma dell'art.205.
Per altro, è in facoltà delle cooperative
costituite da non più di quindici soci di delegare
al presidente le funzioni che spetterebbero al consiglio.
Rimangono nel resto applicabili alle cooperative formate
a norma degli articoli precedenti le stesse disposizioni
che regolano le cooperative originarie, in quanto compatibili
con le norme del presente titolo.
Art.212
Il presidente della cooperativa rappresenta, a tutti
gli effetti, di fronte ai terzi, il condominio.
Art.213
Per sopperire alle spese di amministrazione e gestione
sociale, deve essere costituito un fondo col contributo
di tutti i condomini della cooperativa. La misura di
tale fondo ed i criteri di contribuzione da parte dei
vari condomini, da approvarsi dal Ministero dei lavori
pubblici, sono stabiliti dal regolamento speciale della
cooperativa di cui all'art.235.
Art.214
I condomini non possono compiere atti che importino
variazioni nella destinazione originaria delle parti
comuni del fabbricato e degli accessori, né
arrecare modificazioni alle parti comuni del fabbricato
ed al giardino comune, senza previo consenso della
maggioranza numerica di due terzi di coloro tra i quali
è limitata la comunione delle parti alla cui
destinazione originaria si intende apportare variazioni,
riservato però a ciascuno dei dissenzienti il
diritto di opporsi e di far valere le sue ragioni a
norme dell'art.239. L'opposizione non sospende l'esecuzione
del deliberato ma la sospensione può essere
ordinata dalla commissione di vigilanza.
Ove si tratti di introdurre variazioni nella destinazione
originaria di parti comuni a più condominii,
occorre l'assenso dei condomini stessi, ed a determinare
a questo effetto la volontà di ciascun condominio
è necessaria la maggioranza numerica di almeno
due terzi di coloro fra i partecipanti a ciascun condominio,
tra i quali è limitata la comunione delle parti
alla cui destinazione originaria si intende apportare
variazioni.
Nell'uno e nell'altro caso le variazioni e modificazioni
suddette non possono essere apportate senza l'autorizzazione
del Ministero dei lavori pubblici e della Cassa depositi
e prestiti.
Art.215
Qualora si tratti di innovazione che, quantunque riconosciuta
utile, importi una spesa eccessivamente gravosa ai
condomini, ovvero che abbia carattere voluttuario rispetto
alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio,
la commissione di vigilanza deve accertare se essa
consiste in opere, impianti, o manufatti suscettibili
di utilizzazione separata, ovvero se ricade sulle parti
dell'edificio che rendono impossibile la divisione
o l'uso separato.
Nel primo caso può disporsi che i condomini,
i quali non intendano trarre vantaggio dall'innovazione,
siano esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Nel secondo caso l'innovazione può essere vietata,
salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata
o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Art.216
La facoltà di sopraelevare può essere
esercitata dal proprietario dell'ultimo piano purché
questi abbia anche la proprietà della terrazza
sovrastante, ovvero l'edificio sia coperto da tetto,
e purché ottenga preventivamente il consenso
insindacabile del Ministero dei lavori pubblici e della
Cassa depositi e prestiti.
Non occorre all'uopo il previo consenso dei proprietari
dei piani sottostanti, i quali, hanno facoltà
di opporsi presso il Ministero dei lavori pubblici
alla sopraelevazione se provino che dalla medesima
possa derivare danno al loro alloggio. La stessa facoltà
di opposizione compete ai proprietari dei fabbricati
vicini appartenenti allo stesso gruppo originario cooperativistico.
Art.217
Quando si tratti di edificio coperto da tetto il proprietario
dell'ultimo piano deve, se sopraeleva, indennizzare
i proprietari dei piani sottostanti corrispondendo
ai medesimi la somma risultante dalla divisione del
valore dell'area da occuparsi con la sopraelevazione
per il numero dei piani dell'edificio compresa la sopraelevazione
e ripartendo tale somma fra tutti i condomini in proporzione
del costo dei rispettivi alloggi.
Capo IV
DELLE OPERE DI MANUTENZIONE, DELLE SPESE E DEI FONDI
A CUI ATTINGERE PER SOSTENERLE
Art.218
Le norme degli artt. 67, 68 e 69 che disciplinano la
manutenzione, la imputazione ed il carico delle relative
spese, rimangono applicabili anche dopo la stipulazione
dei contratti di mutuo edilizio individuale, salvo
il disposto degli artt. 219 e 220.
Art.219
I consigli di amministrazione delle cooperative non
possono provvedere a spese di manutenzione ordinaria
e straordinaria degli elementi comuni se non previa
deliberazione dell'assemblea dei condomini. E' tuttavia
loro consentito, nei casi d'urgenza, disporre tali
spese, salvo chiederne ratifica alla prima assemblea.
Art.220
Ove risulti la necessità di eseguire opere di
manutenzione e non vi venga provveduto, entro termine
perentorio da assegnarsi dal Ministero dei lavori pubblici,
a cura del proprietario o dei proprietari interessati
o, se del caso, della cooperativa o delle cooperative
interessate, il Ministero stesso ne disporrà
l'esecuzione d'ufficio.
A tal uopo i dipendenti organi tecnici predisporranno
le relative perizie e, se del caso, il piano di riparto
delle spese da accollarsi ai singoli condomini a sensi
dell'art.222.
Il Ministero, avuta comunicazione della perizia e, ove
ne ricorra l'ipotesi del piano di reparto, ne darà
partecipazione al proprietario od ai proprietari interessati
a mezzo della cooperativa o delle cooperative interessate
fissando un termine non superiore ad un mese dalla
partecipazione stessa, entro il quale dovrà
esser eseguito il versamento al fondo di manutenzione
eventualmente insufficiente su cui la spesa deve gravare,
od il pagamento da parte del proprietario quando si
tratti di lavori di manutenzione afferenti al suo alloggio.
Sia contro il piano dei lavori previsto in perizia e
l'ammontare di questa, sia contro il piano di reparto,
gli interessati hanno facoltà di ricorrere,
entro il termine di cui al precedente comma, al Ministero
dei lavori pubblici che decide in via definitiva, sentita
la commissione di vigilanza sull'edilizia popolare
ed economica. Tuttavia, ove si tratti di lavori il
cui ritardo possa apportare pregiudizio alla stabilità
dell'edificio, il Ministero dei lavori pubblici, può,
con suo decreto, disporne la esecuzione anche in pendenza
dei ricorsi.
In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme
dovute, il Ministero denunzierà i morosi alla
Cassa depositi e prestiti.
Contro i morosi sono applicabili le disposizioni contenute
nell'art.236, salva la facoltà della Cassa depositi
e prestiti di procedere alla vendita giusta l'art.238,
ove la morosità verificatasi non venga estinta
entro il termine che essa fisserà.
Art.221
Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà,
divenuti definitivi il piano dei lavori e quello del
reparto delle spese, di emettere ordinativi di pagamento
sul fondo di manutenzione e di incassarne o farne incassare
l'importo.
Art.222
Quando la spesa per lavori di manutenzione da eseguirsi
sul fondo previsto dall'art.67, comma primo, superi
la disponibilità del fondo stesso, l'eccedenza
graverà sui proprietari interessati in proporzione
del costo dei rispettivi alloggi.
Art.223
Alle spese per il consumo dell'acqua, salvo che questa
abbia formato oggetto di assegnazione in proprietà,
contribuiscono i proprietari degli alloggi, delle botteghe
e dei sotterranei rispettivamente assegnati in proporzione
della quantità di acqua a ciascuno attribuita,
se si tratti di acqua ad essi direttamente distribuita,
mentre per l'acqua fornita in comune la spesa è
ripartita in parti eguali tra tutti gli utenti.
Art.224
La spesa per l'assicurazione dell'edificio contro i
danni dell'incendio, del fulmine e dello scoppio del
gas, è ripartita tra i condomini in proporzione
del valore del rispettivo alloggio.
Le cooperative edilizie sono tenute a stipulare con
le società presso le quali hanno assicurato
o assicurano, ai sensi delle disposizioni vigenti,
le costruzioni sociali, patti da rinnovare alla scadenza
e da redigersi nelle forme stabilite dalla Cassa depositi
e prestiti d'intesa col Ministero delle corporazioni,
diretti a stabilire:
a) che il premio di assicurazione, in caso di ritardo
del pagamento da parte della cooperativa, è
corrisposto dalla Cassa depositi e prestiti, salvo
rivalsa a termini del successivo comma quinto, nel
bimestre immediatamente successivo alla comunicazione
fatta dalla società assicuratrice alla Cassa
predetta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno;
b) che, in caso di sinistro, la società di assicurazione
si obbliga a pagare alla Cassa depositi e prestiti
la indennità corrispondente al danno accertato,
quale sia la causa del sinistro e quali siano le decadenze
e le nullità eventualmente verificatesi a termini
di polizza. La Cassa depositi e prestiti preleva sulla
indennità pagata dalla società assicuratrice
il suo credito, salvo il versamento a chi di diritto
della parte di indennità non dovutale.
Per il gradimento della Cassa depositi e prestiti, prescritto
dall'art.56, è sempre necessario che la compagnia
si obblighi all'osservanza delle precedenti disposizioni.
Quando manca il gradimento della Cassa depositi e prestiti
oppure per i contratti già stipulati la società
di assicurazione non intende assumere gli obblighi
stabiliti da questo articolo, la cooperativa deve stipulare
il contratto di assicurazione con altre società
di gradimento della detta Cassa in conformità
delle norme contenute nei commi precedenti. Se la cooperativa
non ottempera alle disposizioni di questo articolo
entro il termine all'uopo dalla Cassa depositi e prestiti,
questa può stipulare il contratto di assicurazione
in luogo e vece della cooperativa inadempiente.
I premi e le spese anticipate dalla Cassa depositi e
prestiti ai sensi del presente articolo sono considerati,
ai fini della procedura di ricupero come quote integrative
delle rate di ammortamento dei mutui e delle rate del
prezzo di riscatto.
Art.225
Nei riguardi degli ascensori sono suddivisi tra i condomini
in quote progressive decrescenti dall'alto in basso,
secondo che sarà determinato nel regolamento
previsto dall'art.235, le spese pel consumo dell'energia
e tutte le altre di normale manutenzione e di gestione.
Dal concorrere a tutte le dette spese sono esclusi i
proprietari del piano terreno, sopraelevato, a meno
che non abbiano la possibilità di accedere al
proprio alloggio con l'ascensore e salvo il disposto
di cui al seguente comma.
Per l'accesso alle terrazze, alle soffitte, ed altri
locali è dovuta dai condomini, che possono far
uso dell'ascensore, una quota in modica misura da stabilire
nel regolamento suddetto.
Dove esistano più ascensori, il computo è
eseguito separatamente per ciascun ascensore.
Art.226
Le spese per la normale manutenzione e per la riparazione
dell'impianto del termosifone comune, escluse quelle
riguardanti le parti esistenti nei singoli alloggi
che sono per intero a carico dei rispettivi proprietari,
nonché le spese di consumo e di esercizio del
termosifone medesimo, sono ripartite, senza facoltà
di sottrarvisi rinunciando al riscaldamento, fra i
condomini i cui alloggi partecipano al medesimo impianto
in proporzione del numero degli elementi radianti che
esistono in ciascuno di essi, se trattasi di elementi
di unico tipo e dimensioni, ovvero in proporzione della
superficie radiante se trattasi di elementi di diverso
tipo e dimensioni. Tuttavia un diverso criterio per
la ripartizione di dette spese può essere stabilito
nel regolamento di condominio di cui all'art.235 (vedi
decreto legislativo 30-9-1947 n.1174).
Art.227
(Articolo abrogato dall'art.1 del D.Leg.1174/47).
Titolo XIII
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo unico
Art.241
Sono a carico delle cooperative a contributo erariale,
dei privati, degli istituti od enti costruttori di
case popolari od economiche, le spese per gite di servizio
effettuate, nel loro interesse, da funzionari dello
Stato.
In tal caso competono le ordinarie indennità
di trasferta e di viaggio con gli aumenti previsti
dalle norme vigenti per gite a carico di privati. Le
relative distinte di indennità, trasmesse dal
Ministero dei lavori pubblici, ai privati, alle cooperative,
agli istituti od enti costruttori debbono essere pagate
entro mesi tre dall'invio della parcella sotto pena
di sospensione delle somministrazioni e dei contributi.
Artt. 242-292
(Si omettono perché ormai superati).
Artt. 293-393
(Si omettono perché relativi alle case di proprietà
di vari enti statali)
(c) 1996 Note's