(G.U. 8-1-1934, n.5)
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLE ACQUE E SUGLI IMPIANTI ELETTRICI
Titolo I
NORME SULLE DERIVAZIONI E SULLE UTILIZZAZIONI DELLE
ACQUE PUBBLICHE
Capo I
CONCESSIONI E RICONOSCIMENTI DI UTENZE
Art.1.
1. Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e
lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo,
sistemate o incrementate, le quali, considerate sia
isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del
rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema
idrografico al quale appartengono abbiano ed acquistino
attitudine ad usi di pubblico generale interesse.
2. Le acque pubbliche sono inscritte, a cura del Ministero
dei lavori pubblici, distintamente per province, in
elenchi da approvarsi per decreto reale, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, previa la procedura
da esprimersi nei modi indicati dal regolamento.
3. Con le stesse forme, possono essere compilati e approvati
elenchi suppletivi per modificare e integrare gli elenchi
principali.
4. Entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione
degli elenchi principali o suppletivi nella Gazzetta
Ufficiale del Regno, gli interessati possono ricorrere
ai tribunali delle acque pubbliche avverso le iscrizioni
dei corsi d'acqua negli elenchi stessi.
Art.2.
1. Possono derivare e utilizzare acqua pubblica:
a) coloro che posseggono un titolo legittimo;
b) coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore
alla pubblicazione della legge 10-8-1884, n.2644 (abrogata
dall'art.38 del D. Leg.20-11-1916, n.1664), hanno derivato
e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo
d'acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata
durante il trentennio;
c) coloro che ne ottengono regolare concessione, a norma
della presente legge.
2. Nei territori annessi al Regno in dipendenza delle
leggi 26-9-1920, n.1322 e 19-12-1920, n.1778, conservano
il diritto di derivare e utilizzare acqua pubblica
coloro che lo abbiano acquistato in uno dei modi ammessi
dalle leggi ivi vigenti prima dell'entrata in vigore
della legislazione italiana sulle opere pubbliche.
Art.3.
1. Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere
a) e b) e nell'ultimo comma dell'articolo precedente,
che non abbiano già ottenuto il riconoscimento
all'uso dell'acqua, debbono chiederlo, sotto pena di
decadenza, entro un anno dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del Regno dell'elenco in cui l'acqua
è inscritta.
2. Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi
delle leggi 20-3-1865, n.2248, allegato F, e 10-8-1884,
n.2644 (abrogata dall'art.38 del D. Leg. 20-11-1916,
n.1664), e leggi successive, non hanno l'obbligo di
chiedere il riconoscimento dell' utenza.
3. Sulla domanda di riconoscimento si provvede, a spese
dell'interessato, nel caso di piccole derivazioni in
merito alle quali non siano sorte opposizioni, con
decreto dell'ingegnere capo dell'ufficio del genio
civile alla cui circoscrizione appartengono le opere
di presa.
4. Negli altri casi si provvede con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore.
5. Avverso il decreto dell'ingegnere capo del genio
civile è ammesso ricorso, entro trenta giorni
dalla notifica all'interessato al Ministero dei lavori
pubblici, che provvede sentito il Consiglio superiore.
6. Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento
definitivo, l'interessato può ricorrere ai tribunali
delle acque pubbliche.
Art.4.
1. Per le acque pubbliche le quali, non comprese in
precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi,
gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento
del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art.3,
hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo
di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata,
con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto
è disposto dall'art.45.
2. La domanda deve essere presentata entro i termini
stabiliti dall'art.3 per i riconoscimenti e sarà
istruita con la procedura delle concessioni.
Art.5.
1. In ogni provincia è formato e conservato a
cura del Ministero delle finanze il catasto delle utenze
di acqua pubblica.
2. Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono
fare la dichiarazione delle rispettive utenze.
3. La dichiarazione deve indicare:
a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione;
b) l'uso a cui serve l'acqua;
c) la quantità dell'acqua utilizzata;
d) la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza
nominale prodotta;
e) il decreto di riconoscimento o di concessione del
diritto di derivazione.
4. Le dichiarazioni di utenze devono essere fatte entro
il 31 dicembre 1935 ove si tratti di acqua inscritta
in un elenco, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del Regno sia avvenuta entro il 31 dicembre 1933 e
in ogni altro caso entro due anni dalla pubblicazione
dell'elenco in cui l'acqua è inscritta.
5. In caso di ritardo, gli utenti sono puniti con l'ammenda
da lire 4.000 a lire 40.000 (importo così elevato
dall'art.3 della L.603/61).
6. Sono esonerati dal presentare la dichiarazione gli
utenti che abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento
o di concessione posteriormente all'1 febbraio 1917.
<<Art.5-bis.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato
ai sensi dell'art.17, primo comma, della legge 23-8-1988,
n.400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, sono dettati criteri per uniformare
l'acquisizione dei dati statali e regionali, inclusi
quelli concernenti il catasto di cui all'art.5, relativi
alle acque pubbliche superficiali e sotterranee e alle
relative utilizzazioni, nonché ai prelievi e
alle restituzioni sulla base delle misurazioni effettuate
ai sensi dell'art.42, terzo comma, del presente testo
unico. Con lo stesso decreto interministeriale sono
fissate modalità per l'accesso ai sistemi informativi
delle amministrazioni e degli enti pubblici e per l'interscambio
dei dati, finalizzati al controllo del sistema delle
utilizzazioni e dei prelievi, nonché per garantire
adeguate forme di informazione al pubblico in ordine
agli effetti dei provvedimenti di rilascio, di modificazione
e di rinnovo delle concessioni di derivazione e delle
licenze di attingimento di cui al secondo comma.
2. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province
autonome assicurano lo scambio delle informazioni relative
ai provvedimenti di rilascio, di modificazione e di
rinnovo delle concessioni di derivazioni e di licenze
di attingimento, entro trenta giorni dalla data di
efficacia del relativo provvedimento. Gli stessi dati
sono inviati, entro il medesimo termine, alle Autorità
di bacino e al Dipartimento per i servizi tecnici nazionale>>
(articolo introdotto dall'art.2 del D.L.275/93).
Art.6.
<<1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto
grandi e piccole derivazioni.
2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono
i seguenti limiti:
a) per produzione di forza motrice: potenza nominale
media annua kW 3.000;
b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;
c) per irrigazione: litri 1.000 al minuto secondo od
anche meno se si possa irrigare una superficie superiore
ai 500 ettari;
d) per bonificazione per colmata: litri 5.000 al minuto
secondo;
e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo
ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel
presente articolo: litri 100 al minuto secondo;
f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;
g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso
antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione
di energia: litri 100 al minuto secondo.
3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume
quale limite quello corrispondente allo scopo predominante.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento
di carattere generale, a quale specie di uso debbano
assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. Il
decreto ministeriale è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica>> (articolo così
sostituito dall'art.1 del D.L.275/93).
Art.7.
1. Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni,
corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire
per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione,
condotta, uso, restituzione e scolo delle acque, sono
dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate
all'ufficio del genio civile alla cui circoscrizione
appartengono le opere di presa.
<<1-bis. Le domande di cui al primo comma, relative
sia a grandi sia a piccole derivazioni, sono, altresì,
trasmesse alla autorità di bacino territorialmente
interessata che, nel termine massimo di quaranta giorni
dalla ricezione, con atto del segretario generale,
all'uopo delegato, ove nominato, avvalendosi dell'ufficio
compartimentale del Servizio idrografico e mareografico
nazionale competente per territorio, comunica il proprio
parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilità
della utilizzazione con le previsioni del piano di
bacino e, anche in attesa della approvazione dello
stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio
idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza
che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si
intende espresso in senso favorevole>> (comma
aggiunto dall'art.3 del D.L.275/93).
2. Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare,
con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del
canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire 10000
(importo così modificato dall'art.3, L.1501/61).
Le somme così raccolte sono versate in tesoreria
in conto entrate dello Stato.
3. L'ufficio del genio civile ordina la pubblicazione
della domanda mediante avviso nel foglio degli annunzi
legali delle province nel cui territorio ricadono le
opere di presa e di restituzione delle acque.
4. Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente
e i dati principali della richiesta derivazione, e
cioè: luogo di presa, quantità di acqua,
luogo di restituzione ed uso della derivazione.
5. L'avviso è pubblicato anche nella Gazzetta
Ufficiale del Regno.
6. Nei territori che ricadono nella circoscrizione del
magistrato alle acque per le province venete e di Mantova,
questo deve essere sentito sull'ammissibilità
delle istanze prima della loro istruttoria.
7. Se il Ministro ritiene senz'altro inammissibile una
domanda perché inattuabile o contraria al buon
regime delle acque o ad altri interessi generali, la
respinge con suo decreto sentito il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici.
8. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente
incompatibili con quelle previste da una o più
domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti
con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso
nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle
domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte
le domande accettate si dà pubblico avviso nei
modi sopra indicati.
9. Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene
pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza
del genio civile.
10. In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine,
non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni,
entro il quale possono presentarsi le osservazioni
e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.
11. Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione
di più uffici del genio civile, l'ordinanza
di istruttoria è emessa dal Ministro dei lavori
pubblici.
12. Nel caso di domande concorrenti l'istruttoria è
estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili
con la prima; se invece alcune furono accettate al
di là dei termini relativi alla prima, per essere
compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria
è intanto limitata a quelle che sono state presentate
e accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alla
prima domanda.
Art.8.
1. L'ufficio del genio civile, alla cui circoscrizione
appartengono le opere di presa, raccoglie le opposizioni,
procede alla visita dei luoghi, alla quale possono
intervenire il richiedente e gli interessati, e redige
una relazione dettagliata su tutta l'istruttoria, mettendo
in evidenza le qualità caratteristiche delle
varie domande in rapporto alla più razionale
utilizzazione del corso di acqua, agli interessi pubblici
connessi, alla natura ed attendibilità delle
opposizioni.
2. Alla visita di istruttoria, per domande di grande
derivazione, comprendano o non la costruzione di serbatoi
idrici, sono invitati ad intervenire altresì
un funzionario del competente ufficio idrografico,
i rappresentanti dei ministeri militari interessati,
per le opportune constatazioni, osservazioni e proposte
di condizioni da inserire a verbale. Sarà altresì
invitato il rappresentante del Ministero delle comunicazioni
quando questo vi possa essere interessato.
3. Quando la derivazione sia chiesta a scopo di bonifica
integrale alla visita d'istruttoria è invitato
a intervenire un delegato del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste.
4. Nei casi previsti all'ultimo comma dell'art.218,
concernente acquedotti a uso potabile, alla visita
d'istruttoria è invitato a intervenire un delegato
del Ministero dell'interno.
5. Dove esistono uffici regionali del Ministero dei
lavori pubblici aventi giurisdizione in materia di
acque pubbliche, questi danno parere sui risultati
dell'istruttoria.
6. Sulle condizioni interessanti la difesa territoriale,
il genio civile promuove il benestare del Ministero
militare competente per il tramite del comando di corpo
d'armata territorialmente interessato.
Art.9.
<<1. Tra più domande concorrenti, completata
l'istruttoria di cui agli artt.7 e 8, è preferita
quella che da sola o in connessione con altre utenze
concesse o richieste presenti la più razionale
utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai
seguenti criteri:
a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze
essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi
pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni
spreco e destinando preferenzialmente le risorse qualificate
all'uso potabile;
b) le effettive possibilità di migliore utilizzo
delle fonti in relazione all'uso;
c) le caratteristiche quantitative e qualitative del
corpo idrico>> (così sostituito dall'art.4
del D. Leg.275/93).
2. A parità di tali condizioni è prescelta
quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie
ed economiche d'immediata esecuzione ed utilizzazione.
In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale
il criterio della priorità di presentazione.
3. Qualora tra più domande concorrenti si riscontri
che i progetti siano sostanzialmente equivalenti, quantunque
in alcuna di quelle posteriormente presentate l'utilizzazione
sia più vasta, è di regola preferita
la prima domanda quando non ostino motivi prevalenti
d'interesse pubblico e il primo richiedente si obblighi
ad attuare la più vasta utilizzazione.
4. Sulla preferenza da darsi all'una od all'altra domanda
decide definitivamente il Ministro dei lavori pubblici
sentito il Consiglio superiore. Il Consiglio indica,
per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che
devono essere contenuti nel disciplinare.
5. Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità
di utilizzazione, è preferita fra più
concorrenti la domanda di chi abbia la proprietà
dei terreni da irrigare o del relativo consorzio dei
proprietari.
Art.10.
1. Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti
sia presentata al di là dei termini di cui all'ottavo
ed all'ultimo comma dell'art.7, ma prima che il Consiglio
superiore si sia pronunziato definitivamente sulle
domande già istruite, la domanda potrà,
in via eccezionale, e con ordinanza ministeriale, essere
ammessa ad istruttoria e dichiarata concorrente con
le altre, se soddisfi ad uno speciale e prevalente
motivo di interesse pubblico, riconosciuto dal Ministro
dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore.
In tal caso viene sospesa ogni decisione su tutte le
domande fino a che per la nuova ammessa sia completata
l'istruttoria.
Art.11.
1. Per la domanda prescelta l'ufficio del genio civile
redige il disciplinare e invita il richiedente a firmarlo.
2. Il richiedente deve depositare presso la Cassa dei
depositi e prestiti una cauzione non inferiore alla
metà di un'annata del canone demaniale e in
ogni caso non minore di L.20000 (importo così
modificato dall'art.5, L.1501/61).
3. La cauzione può essere incamerata nei casi
di rinunzia e di dichiarazione di decadenza.
Art.12.
1. Per conseguire la più razionale utilizzazione
del corso d'acqua o per rendere tra loro compatibili
alcune delle domande concorrenti, o per assicurare,
nell'utilizzazione per forza motrice, la restituzione
dell'acqua a quota utile per l'irrigazione il Ministro
dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore,
può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi
progetti.
2. Occorrendo opere in comune, il Ministro, sentito
il Consiglio superiore, può imporre ai concessionari
l'obbligo di consorziarsi per quanto si riferisce a
dette opere, salvo quanto è stabilito al capo
II.
3. Le domande modificate a termine del primo comma sono
sottoposte, ove occorra, a breve istruttoria, limitata
alle varianti introdotte.
4. Non possono però, fino alla decisione definitiva,
accettarsi per nessun motivo altre domande incompatibili
con quelle in esame.
5. Fra più concorrenti, le cui domande tendano
a soddisfare notevoli interessi pubblici, si può
in ogni caso, sentito il Consiglio superiore, far luogo
alla concessione a chi richiede la migliore e più
vasta derivazione, con l'obbligo di fornire agli altri
richiedenti, con le modalità indicate dal Consiglio
stesso, acqua o energia al prezzo di costo, tenuto
conto delle caratteristiche della fornitura occorrente,
limitatamente alle quantità indispensabili per
gli usi di essi richiedenti.
<<Art.12-bis.
1. Nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua,
l'utilizzo di risorse qualificate, con riferimento
a quelle prelevate da sorgenti o da falde, può
essere assentito per usi diversi da quello potabile
solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse
predette o di accertata carenza di fonti alternative
di approvvigionamento.
2. Il provvedimento di concessione tiene conto del minimo
deflesso costante vitale da assicurare nei corsi d'acqua,
ove definito, delle esigenze di tutela della qualità
e dell'equilibrio stagionale del corpo idrico, delle
opportunità di risparmio, riutilizzo e riciclo
della risorsa, adottando le disposizioni del caso anche
come criteri informatori del relativo disciplinare.
Analogamente si provvede, nei casi di prelievo da falda,
per quelle disposizioni di carattere cautelare atte
a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità
di ricarica naturale dell'acquifero, ad evitare pericoli
di intrusione di acque salate o inquinate e per quant'altro
sia utile in funzione del controllo per il miglior
regime delle acque>> (articolo aggiunto dall'art.5
del D.L.275/93).
Art.13.
1. Nei casi di accertata urgenza, il Ministro dei lavori
pubblici, sentito il Consiglio superiore, può
permettere che siano iniziate subito le opere, purché
il richiedente la concessione si obblighi, con congrua
cauzione, da depositare alla Cassa dei depositi e prestiti,
ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno
stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire
le opere in caso di negata concessione. La esecuzione
è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente.
2. Per le piccole derivazioni, quando non vi siano domande
concorrenti ne opposizioni, l'autorizzazione all'inizio
delle opere può essere data, in casi di accertata
urgenza, con le condizioni suddette, dall'ufficio del
genio civile competente, che ne riferisce immediatamente
al Ministero dei lavori pubblici.
Art.14.
1. Le domande per derivazioni da corsi d'acqua riservati
ai sensi del successivo art.51 sono ammesse ad istruttoria
dopo esame preliminare del Consiglio superiore ai fini
indicati dal quarto comma di detto articolo.
2. Le domande per utilizzazioni su corsi d'acqua riservati
occorrenti alle amministrazioni dello Stato sono presentate
al Ministero dei lavori pubblici che provvede alla
concessione, sentito il Consiglio superiore, senza
bisogno di formale istruttoria.
Art.15.
<<1. Le concessioni di acqua pubblica per le grandi
derivazioni sono fatte con decreto del Ministro per
i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le
finanze.
2. Per le piccole derivazioni la concessione è
fatta con decreto del provveditore alle opere pubbliche,
sentito l'intendente di finanza competente per territorio,
salvo che siano state presentate opposizioni o domande
concorrenti, nei quali casi la concessione è
fatta con decreto del Ministro per i lavori pubblici,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici
e d'intesa col Ministro per le finanze>>.(Così
modificato dall'art.14 del D P.R.1534/55)
Art.16.
1. Alle acque derivate nei canali patrimoniali dello
Stato e alle relative utilizzazioni si applicano le
norme speciali che le riguardano.
2. Le norme riguardanti i canali patrimoniali dello
Stato saranno osservate, in quanto applicabili ed in
quanto compatibili con le disposizioni contenute nella
presente legge, anche per le opere e gli impianti che
comunque passino in proprietà dello Stato ai
sensi di questa legge.
Art.17.
1. Per le derivazioni e utilizzazioni in tutto o in
parte abusivamente in atto, l'utente che, all'uopo
diffidato, non presenti nel termine assegnatogli domanda
di concessione in via di sanatoria o non firmi nel
termine assegnatogli il disciplinare per la concessione,
è tenuto al pagamento dei canoni per l'uso esercitato,
nella misura prevista dalla presente legge, nonché
al versamento della somma dovuta a norma dell'art.7,
comma secondo, ed al rimborso all'amministrazione per
le spese d'istruttoria e per quelle di esecuzione di
ufficio, salvo ogni altro adempimento e comminatoria
stabiliti dalle leggi.
2. I limiti dell'uso ed i conseguenti oneri stabiliti
dalle leggi sono determinati con decreto del Ministro
dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.
3. La stessa disposizione si applica per le derivazioni
e utilizzazioni in atto in virtù di autorizzazioni
provvisorie ai sensi della presente legge.
4. Resta fermo il disposto dell'art.54.
Art.18.
1. I ricorsi aventi per oggetto diritti o interessi,
che si pretendono lesi dall'avvenuta concessione, devono
essere proposti, secondo le rispettive competenze,
ai tribunali delle acque territoriali o al tribunale
superiore delle acque pubbliche e notificati entro
il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione
del decreto di concessione nella Gazzetta Ufficiale
del Regno, al concessionario ed al Ministro dei lavori
pubblici.
Art.19.
1. La concessione si intende fatta entro i limiti di
disponibilità dell'acqua.
2. Il concessionario non può mai invocare la
concessione come titolo per chiedere indennizzo dallo
Stato ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi
lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata
ai diritti dei terzi.
Art.20.
1. Le utenze non possono essere cedute, ne in tutto
né in parte, senza il nulla osta del Ministero
dei lavori pubblici sentito il Ministero delle finanze,
e il cessionario non sarà riconosciuto come
titolare dell'utenza, se non quando abbia prodotto
l'atto traslativo.
2. La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata
dalla illustrazione dei motivi che determinano la cessione
e dalla
indicazione delle condizioni e patti in base ai quali
si deve effettuare.
3. Le utenze d'acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari
i proprietari dei terreni da irrigare, in caso di trapasso
del fondo, si trasferiscono al nuovo proprietario,
limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante
qualunque patto in contrario.
4. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere
dei canoni rimasti eventualmente insoluti.
5. Le società commerciali utenti di derivazioni
debbono comunicare al Ministero dei lavori pubblici,
entro trenta giorni dall'omologazione, ogni trasformazione
o modifica della loro costituzione, a norma dell'art.96
del codice, di commercio.
Art.21.
1. Le concessioni di grandi derivazioni ad uso di forza
motrice, <<per usi industriali diversi, per usi
ittiogenici e per costituzione di scorte idriche>>
(precisazione inserita dall'art.6 del D.Leg.275/93),
si fanno per una durata non maggiore di anni sessanta;
quelle di grandi derivazioni ad uso potabile, d'irrigazione
o bonifica, non possono eccedere la durata di anni
settanta; le concessioni di piccole derivazioni non
possono eccedere la durata di anni trenta.
<<1-bis. Le concessioni di grandi derivazioni
ad uso industriale sono stipulate per una durata non
superiore ad anni quindici e possono essere condizionate
alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo
o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali
che dovranno essere stabiliti in sede di concessione,
tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili
al caso specifico>> (comma cosi aggiunto dalla
L.36/94 art.29).
2. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore, tenuto conto dello scopo prevalente, determina
la specie e la durata di ciascuna concessione.
Art.22.
Si omette in quanto proroga termini ormai superati.
Art.23.
1. Le concessioni di grandi derivazioni accordate in
base al decreto legislativo 20-11-1916, n.1664 (abrogato
dal regio decreto legge 9- 10-1919, n.2161), per le
quali sia stata stabilita la durata massima prevista
all'art.11 di esso, restano di diritto prorogate sino
al termine della durata massima stabilita all'art.21
della presente legge.
2. Per le piccole derivazioni concesse in base al predetto
decreto legislativo 20-11-1916, n.1664, resta immutato
il termine fissato nel decreto di concessione (prorogata
dalla L.42/52).
Art.24.
1. Le utenze riconosciute o da riconoscere ai sensi
delle lettere a) e b) dell'art.2 della presente legge
hanno la durata massima stabilita nell'art.21 per le
varie specie di concessioni, con la decorrenza dal
1o febbraio 1917. La stessa norma si applica alle utenze
concesse in base alla legge 20-3-1865, n.2248, allegato
F.
2. Alle predette utenze sono applicabili le disposizioni
dei seguenti artt.25, 26, 28, 30, 31 e 32 ultimo comma.
3. Nei casi previsti all'ultimo comma dell'art.2, si
applicano le disposizioni del presente articolo, con
decorrenza dalla data di entrata in vigore della legislazione
italiana sulle opere pubbliche nei territori annessi
in dipendenza delle leggi 26- 9-1920, n.1322, e 19-12-1920,
n.1778.
4. Le utenze concesse in base a leggi speciali posteriori
alla promulgazione della legge 10-8-1884, n.2644 (abrogata
dall'art.38 del D. Leg.20-11-1916, n.1664), mantengono
la durata loro assegnata.
Art.25.
1. Il termine dell'utenza e nei casi di decadenza o
rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice,
passano in proprietà dello Stato, senza compenso,
tutte le opere di raccolta, di regolazione e di condotte
forzate ed i canali di scarico, il tutto in istato
di regolare funzionamento.
2. Lo Stato ha anche facoltà di immettersi nell'immediato
possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto
di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione
inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi
diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale
in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso,
astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso
ricavabile. In mancanza di accordo la controversia
è deferita ad un collegio arbitrale costituito
di tre membri, di cui uno nominato dal Ministro dei
lavori pubblici, uno dall'interessato, il terzo d'accordo
tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente
del Tribunale delle acque.
3. Per esercitare la facoltà di cui al precedente
comma, lo Stato deve preavvisare gli interessati tre
anni prima del termine dell'utenza.
4. Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale
preavviso.
5. Agli effetti del secondo comma del presente articolo,
per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti
alla concessione si intendono quelli che trasportano
prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui
si riferisce la concessione.
Art.26.
1. Nell'ultimo quinquennio di durata delle utenze di
grandi derivazioni per forza motrice, il Ministro dei
lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e di
concerto col Ministro delle finanze, può ordinare,
sotto comminatoria della esecuzione di ufficio a termini
dell'art.221 della presente legge, la esecuzione di
quanto è necessario per la piena efficienza
e per il normale sviluppo degli impianti, stabilendo
l'onere eccedente l'ordinaria manutenzione che debba
essere sostenuto dallo Stato in quanto non ammortizzabile
nell'ultimo quinquennio.
2. Avverso il provvedimento col quale il Ministro stabilisce
la misura di tale onere, il concessionario può
ricorrere al Tribunale superiore delle acque costituito
ai sensi dell'art.143, il quale decide in merito.
3. e 4. sono stati abrogati dall'art.4, L. 6-12- 1962
n.1643.
5. Per quanto riguarda le concessioni accordate all'amministrazione
delle ferrovie dello Stato per trazione elettrica,
illuminazione ed altri usi inerenti al servizio ferroviario,
l'esercizio dei relativi impianti sarà lasciato
all'amministrazione stessa.
6. Nell'ultimo decennio della concessione il concessionario
deve comunicare al Ministro dei lavori pubblici gli
schemi di contratti per forniture di energia elettrica,
i quali non saranno eseguibili senza la sua approvazione.
Art.27.
1. Con le norme stabilite dal regio decreto 30-12-1923,
n.3267, relativo al riordinamento ed alla riforma della
legislazione in materia di boschi e di terreni montani
e dal regio decreto 13-2-1933, n.215, concernente la
bonifica integrale, potrà essere affidata ai
concessionari della costruzione di serbatoi e laghi
artificiali la esecuzione delle opere di rimboschimento,
di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua
e altre previste nel Titolo II del regio decreto 30-12-1923,
n.3267, e nell'art.2, lettera a) del regio decreto
13-2-1933, n.215.
Art.28.
1. Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, d'irrigazione
o bonifica, qualora al termine della concessione persistano
i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni
di pubblico interesse, al concessionario è rinnovata
la concessione, con quelle modificazioni che, per le
variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua,
si rendessero necessarie.
<<1-bis. In sede di rinnovo di concessioni di
grandi e piccole derivazioni d'acqua ad uso irriguo,
fatti salvi i criteri indicati dall'art.12-bis, secondo
comma, il competente ufficio istruttore verifica l'effettivo
fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell'estensione
della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate
anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei
metodi di irrigazione adottati>> (comma aggiunto
dall'art.7 del D.Leg.275/93).
2. In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza
o rinuncia, passano in proprietà dello Stato,
senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione
e di derivazione principali ed accessorie, i canali
adduttori dell'acqua, gli impianti di sollevamento
e di depurazione, le condotte principali dell'acqua
potabile fino alla camera di carico o di distribuzione
compresa, i canali principali di irrigazione e i canali
e le condotte di scarico.
Art.29.
1. Al termine dell'utenza tutte le opere e gli impianti
che devono passare allo Stato senza compenso, a norma
degli artt.25, comma primo, e 28, comma secondo, restano
franche e libere di ogni privilegio, ipoteca od altro
diritto reale.
2. Per le opere e gli impianti nei quali lo Stato ha
facoltà d'immettersi in possesso a norma del
secondo comma del citato art.25, i diritti derivanti
da ipoteche o da altre garanzie reali si esercitano
sulle somme dovute dallo Stato.
3. Nel caso di decadenza o rinunzia restano salve, limitatamente
alle somme somministrate, le ipoteche e le altre garanzie
reali a favore dei creditori che abbiano ottenuto per
il contratto di mutuo il nulla osta dei Ministeri dei
lavori pubblici e delle finanze.
4. Per i mutui stipulati anteriormente all'entrata in
vigore della presente legge, restano salve, nei limiti
di cui sopra, le ipoteche e le garanzie reali regolarmente
costituite prima della entrata in vigore della legge
stessa.
Art.30.
1. Le concessioni di piccole derivazioni, al loro termine,
sono rinnovate in conformità dell'art.28 e,
in mancanza di rinnovazione, lo Stato ha il diritto
o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo,
sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua,
o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad
eseguire a proprie spese i lavori necessari per il
ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature
nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.
Art.31.
1. Alla scadenza degli usi irrigui a qualsiasi titolo
esercitati, può essere negato il rinnovo della
concessione d'acqua a chi non abbia la proprietà
dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia
chiesta in concessione dai proprietari stessi o dal
consorzio dei proprietari dei terreni da irrigare.
2. Per l'uso delle opere che ai sensi dei precedenti
artt.28 e 30 passano senza compenso allo Stato, il
nuovo concessionario deve uno speciale corrispettivo
che sarà fissato nel disciplinare di concessione.
Art.32.
1. Per le grandi derivazioni che possono riguardare
rilevanti interessi pubblici, potrà, sentito
il Consiglio superiore, essere inclusa nel disciplinare
la facoltà di riscatto con le condizioni e modalità
da determinare nel disciplinare stesso.
2. Alla facoltà del riscatto sono condizionate
le concessioni di derivazione a scopo irriguo che saranno
accordate a chi non è proprietario dei terreni
da irrigare.
3. Il riscatto viene esercitato con decreto del Ministro
dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.
4. Qualora utenti di acque pubbliche a scopo irriguo
abbiano in passato alienato a terzi, in tutto o in
parte i terreni cui l'acqua era destinata, riservandosi
la disponibilità di essa, i proprietari subingrediti
in detti terreni, cui l'acqua serve, hanno diritto,
singolarmente o riuniti in consorzio, di riscattare
il diritto d'uso, qualora questo non sia venuto meno
per altre disposizioni della presente legge.
Art.33.
1. Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta
e regolazione delle acque il decreto di concessione
ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità
per tutti i lavori e impianti occorrenti così
alla costruzione che all'esercizio, compresi i canali
primari e secondari di irrigazione, i collettori di
bonifica, le condotte principali di acqua potabile
e le linee di trasmissione dell'energia elettrica.
2. L'approvazione del progetto esecutivo, che deve soddisfare
alle condizioni stabilite dall'art.16 della legge 25-6-1865,
n.2359, equivale all'approvazione del piano particolareggiato
agli effetti dell'art.17 della legge stessa.
3. Il genio civile compila, previo avviso agli interessati,
lo stato di consistenza dei fondi, i cui proprietari
non accettarono la indennità offerta o non conclusero
alcun amichevole accordo con l'espropriante, e determina
la somma da depositarsi a titolo di indennità
di espropriazione, a seguito di che si provvede dal
prefetto a norma degli artt.48 e seguenti della legge
25-6-1865, n.2359. Se i lavori debbono eseguirsi da
un'amministrazione dello Stato avente un proprio ufficio
tecnico, questo stesso ufficio previo avviso agli interessati,
compilerà lo stato di consistenza.
4. Per tutto il resto si osservano le disposizioni della
predetta legge.
5. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore, può dichiarare urgente ed indifferibile
l'esecuzione dei lavori, anche prima della concessione,
agli effetti degli artt.71 e seguenti della legge 25-6-1865,
n.2359, modificata dalla legge 18-12-1879, n.5188 (serie
seconda). In tal caso lo stato di consistenza di cui
al detto art.71 è compilato dal genio civile,
previo avviso agli interessati, ed ha valore di perizia
giudiziale a norma dell'art.34 della legge suddetta.
6. Occorrendo rendere definitive le occupazioni temporanee,
si provvederà a norma dei capoversi precedenti.
Art.34.
1. Col decreto di concessione possono essere dichiarate
applicabili, a tutti gli effetti, sentito il Consiglio
superiore, le disposizioni dell'articolo precedente
alle piccole derivazioni a scopo irriguo, di bonifica
o per provvista di acqua potabile che presentino uno
speciale interesse pubblico.
2. La dichiarazione di pubblica utilità deve
essere chiesta con la domanda di concessione.
Art.35.
1. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento
di un annuo canone, secondo le norme seguenti:
- per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di
acqua potabile o di irrigazione, senza obbligo di restituire
le colature o residui d'acque, annue lire duecento;
- se con obbligo di restituire le colature o residui
di acqua, annue lire cento;
- per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibili
di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro, annue
lire due;
- per ogni cavallo dinamico (i cavalli dinamici sono
stati sostituiti con i chilowatt dalla L.18-10-1942)
nominale di forza motrice, annue lire dodici.
2. La forza motrice nominale è calcolata in base
alla differenza di livello fra i due peli morti dei
canali a monte ed a valle del meccanismo motore.
3. Il canone è regolato sulla media della forza
motrice nominale disponibile nell'anno.
4. In nessun caso il canone è inferiore a lire
dodici (i canoni di utenza sono stati decuplicati con
il D.L.C.P.S. 7-1-1947, n.24 e successivamente quadruplicati
con la L.8/49).
Art.36.
1. Per le concessioni di derivazioni d'acqua a uso promiscuo
di irrigazione e di bonificazione, il canone è
ridotto alla metà di quello stabilito per la
irrigazione senza obbligo di restituzione delle colature
o residui di acque, ed al quinto per quelle aventi
per unico scopo la bonificazione per colmata (ai sensi
dell'art.9, comma 9 del D. Leg.275/93 dal 1o gennaio
1994, cessa la riduzione a metà dei canoni).
2. Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo
di irrigazione e di forza motrice si applica il canone
più elevato. Se l'uso promiscuo riguarda una
parte dell'acqua derivata, il canone più elevato
si applica a questa parte soltanto e all'altra il canone
normale.
3. Per le concessioni a scopo di irrigazione delle acque
demaniali, il cui uso è limitato dall'equinozio
di autunno a quello di primavera, il canone è
ridotto alla metà.
Art.37.
1. Il pagamento del canone decorre improrogabilmente
dalla data del decreto di concessione o da quella di
autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, se
anteriore.
2. Tuttavia per le grandi derivazioni tale pagamento
decorre improrogabilmente dalla scadenza del termine
originariamente assegnato per l'ultimazione dei lavori.
Qualora l'utilizzazione dell'acqua avvenga prima della
scadenza di detto termine, il canone decorre da quando
l'acqua è utilizzata.
3. Ai comuni ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza
nonché ai consorzi di bonifica si accorderà,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
la esenzione dal canone per la concessione dell'acqua
potabile che venga distribuita gratuitamente.
Art.38.
1. Il canone sulle utenze, riconosciute o da riconoscere,
decorre dal 1o luglio 1924 in qualunque tempo sia avvenuto
o
avvenga il riconoscimento.
2. Decorre pure dal 1o luglio 1924 il canone sulle concessioni
che l'amministrazione accordi, in sanatoria, a favore
di utenti che avrebbero avuto titolo al riconoscimento,
ma che ne siano decaduti per omessa tempestiva presentazione
della domanda di riconoscimento.
3. Il Ministro delle finanze ha facoltà di emanare
con proprio decreto, di concerto col Ministro dei lavori
pubblici, da registrarsi alla Corte dei conti, norme
per la concessione di riduzioni per alcune delle categorie
di utenze, già gratuite, indicate nel primo
comma del presente articolo.
4. Disposizioni analoghe il Ministro delle finanze ha
facoltà di emanare con proprio decreto da registrarsi
alla Corte dei conti in favore delle corrispondenti
categorie di utenze di acqua dei canali indicati nell'art.16
della presente legge e nell'art.7 del regio decreto
25-2-1924, n.456 (inerente l'<<Aumento delle
entrate demaniali>>).
Art.39.
1. I crediti dello Stato per canoni demaniali, per lavori
eseguiti d'ufficio e per qualunque altro recupero,
sono privilegiati su tutti gli impianti relativi alla
concessione, compresi quelli che, al termine della
concessione, non passano gratuitamente allo Stato.
2. Tale privilegio prende grado subito dopo quello sancito
dall'art.1962 del Codice civile (oggi artt.2771 e 2772,
codice civile).
3. La riscossione di tali crediti è fatta in
base al T.U. 14- 4-1910, n.639, per la riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato.
Art.40.
1. Il disciplinare della concessione determina la quantità,
il modo, le condizioni della raccolta, regolazione,
estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione
integrale o ridotta e scolo dell'acqua, le garanzie
richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria,
dell'igiene pubblica e stabilisce l'annuo canone da
corrispondersi allo Stato.
2. Vi sono prefissi i termini entro i quali dovranno
essere effettuate le espropriazioni e quelli per l'inizio
e l'ultimazione dei lavori e per l'utilizzazione dell'acqua.
3. Su esplicito parere del Consiglio superiore, possono
includersi nel disciplinare norme relative alle tariffe
di vendita dell'acqua derivata o dell'energia con essa
prodotta.
4. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici si pronuncia
sulle modalità atte a garantire l'osservanza
delle richieste dell'autorità militare nei riguardi
della difesa territoriale.
Art.41.
1. Il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà
di ingiungere agli utenti di acque pubbliche quegli
adattamenti o modifiche di adattamenti di bacini idrici
ed impianti idroelettrici, che siano riconosciuti necessari
dall'autorità militare.
2. Tutte le spese per i predetti adattamenti da apportare
nei bacini idrici e negli impianti già esistenti
o di nuova costruzione sono a carico dei rispettivi
concessionari.
3. Ove però la esecuzione delle opere occorrenti
o le conseguenti variate condizioni di esercizio degli
impianti determinassero oneri non compatibili con la
economia degli impianti stessi, potrà il Ministro
dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore
e di concerto col Ministro delle finanze, accordare
un contributo che in nessun caso sarà superiore
ai due terzi della spesa richiesta dagli oneri suddetti.
4. Nel caso di divergenza tra l'amministrazione dei
lavori pubblici e quella militare, la determinazione
è deferita alla commissione suprema di difesa.
Art.42.
1. Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati
a mantenere in regolare stato di funzionamento le opere
di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse
stabili o instabili, fisse o mobili costruite nel corso
d'acqua per la derivazione e mantenere le imboccature
delle derivazioni munite degli opportuni manufatti
ed a conservarle in buono stato. Essi sono responsabili
dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi
vicini, escluso il caso di forza maggiore.
2. Gli stessi utenti debbono regolare le derivazioni
in modo che non si introducano acque eccedenti la portata
dei rispettivi canali, nei limiti dei quantitativi
legittimamente utilizzabili, e che in ogni evento,
col mezzo degli opportuni scaricatori, siano smaltite
le acque sovrabbondanti.
<<3. A cura e a spese del concessionario delle
derivazioni d'acque pubbliche, su prescrizione dell'ufficio
compartimentale del Servizio idrografico e mareografico
nazionale interessato per territorio, sono installati
e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei
dispositivi per la misurazione delle portate e dei
volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di
restituzione, ove presente. In sistemi di distribuzione
complessa, i misuratori sono installati anche a monte
e a valle dei partitori. I risultati delle misurazioni
sono trasmessi con le modalità definite ai sensi
dell'art.5-bis e con frequenza almeno semestrale all'autorità
concedente e all'ufficio compartimentale del Servizio
idrografico e mareografico nazionale interessato>>
(comma sostituito dall'art.8 D.Leg.275/93).
Art.43.
1. Gli utenti che hanno derivazioni stabilite a bocca
libera con chiuse, sia permanenti che temporanee, stabili
od instabili fisse o mobili, sono obbligati a provvedere
perché si mantengano innocue al pubblico ed
al privato interesse seguendo le consuetudini locali.
2. Il Ministro dei lavori pubblici può imporre,
con comminatoria di esecuzione di ufficio in caso di
inadempimento, che le bocche libere siano munite degli
opportuni manufatti regolatori e moderatori della introduzione
delle acque.
3. Quando fra due o più utenti debba farsi luogo
al riparto delle disponibilità idriche di un
corso d'acqua sulla base di singoli diritti o concessioni,
potrà essere istituito un regolatore di nomina
governativa, il quale, a spesa di detti utenti, provvederà
a tale riparto, escluso qualsiasi responsabilità
ed onere per l'amministrazione dei lavori pubblici.
4. Il Ministro dei lavori pubblici può imporre
temporanee limitazioni all'uso della derivazione che
siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico
interesse, o quando si verificano eccezionali deficienze
dell'acqua disponibile, in guisa da conciliare nel
modo più opportuno le legittime esigenze delle
diverse utenze.
Art.44.
1. E' in facoltà del Ministro dei lavori pubblici,
sentito il Consiglio superiore, di sostituire in ogni
tempo, in tutto od in parte, alla quantità di
acqua o di energia idraulica utilizzata una corrispondente
quantità di acqua o di energia idraulica od
elettrica, ugualmente utilizzabile, senza aggravio
o pregiudizio dell'utente, restando ferma ogni altra
condizione dell'utenza in quanto compatibile colla
modificazione apportata.
Art.45.
1. Quando una domanda di concessione per un'importante
utilizzazione d'acqua risulti tecnicamente incompatibile
con meno importanti utilizzazioni legittimamente costituite
o concesse, si può ugualmente, sentito il Consiglio
superiore, sentiti gli interessati, far luogo alla
concessione.
2. In tal caso il concessionario è tenuto a indennizzare
gli utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura
e spese, una corrispondente quantità di acqua,
e nel caso di impianti per forza motrice, una quantità
di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata,
provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie
in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi
degli utenti preesistenti. Questi sono tenuti a corrispondere
annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano
allo Stato, ai comuni ed alle province, e, qualora,
per effetto delle presenti disposizioni, siano esonerati
da spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio
sopportate dal nuovo concessionario in nessun caso
maggiore di quella di cui risultano esonerati.
3. Tuttavia, quando, a giudizio insindacabile del Ministro
dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore,
la fornitura di acqua o di energia sia eccessivamente
gravosa, in rapporto al valore economico della preesistente
utenza, il titolare di quest'ultima è indennizzato
dal nuovo concessionario a termini della legge sulle
espropriazioni.
4. Nel caso in cui la minore incompatibile utilizzazione
sia stata concessa ma non ancora attuata, il Ministro
dei lavori
pubblici, sentito il Consiglio superiore, stabilisce
insindacabilmente, in base ai criteri enunciati nel
presente articolo e tenuto conto degli scopi a cui
l'utenza è destinata, in qual modo questa debba
essere compensata.
Art.46.
1. L'obbligo imposto al nuovo concessionario dall'articolo
precedente di fornire ad utenti preesistenti una corrispondente
quantità di acqua o di energia avrà la
seguente durata:
a) fino al 31 gennaio 1977, se l'utenza preesistente
consisteva in una grande derivazione per forza motrice,
concessa in base alle leggi 20-3-1865, n.2248, allegato
F, 10-8-1884, n.2644 (abrogata dall'art.38, D.Leg.20-11-1916,
n.1664), e fino al 19 maggio 1983 per le grandi derivazioni
per forza motrice legittimamente esistenti nei territori
annessi al Regno, all'entrata in vigore della legislazione
italiana sulle opere pubbliche;
b) fino alla scadenza delle rispettive concessioni se
la preesistente utenza consisteva in una grande derivazione
per forza motrice assentita in base al decreto luogotenenziale
20-11-1916, n.1664, o al decreto reale 9-10-1919, n.2161
(abrogato dal R.D.L. 9-10-1919, n.2161), o alla presente
legge;
c) per trenta anni dall'inizio della nuova concessione
se la utenza preesistente consisteva in una piccola
derivazione per forza motrice, salvo il disposto del
precedente art.23, comma secondo;
d) fino a che duri la nuova concessione, anche per effetto
di proroghe o rinnovazioni concesse ai sensi degli
artt.22, 28 e 30 della presente legge, se l'utenza
preesistente consisteva in una derivazione per qualsiasi
uso diverso dalla forza motrice.
Art.47.
1. Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario
per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle
opere di presa e di derivazione di altre utenze preesistenti,
si può, sentito il Consiglio superiore, accordare
la nuova concessione, stabilendo le cautele per la
loro coesistenza e il compenso che il nuovo utente
deve corrispondere a quelli preesistenti.
2. Con le stesse norme e condizioni si può accordare
la concessione di derivare e utilizzare parte di acqua
spettante ad altro utente, quando manchi il modo di
soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova
concessione non alteri l'economia e la finalità
di quelle preesistenti.
Art.48.
1. Qualora il regime di un corso d'acqua o di un bacino
di acqua pubblica sia modificato per cause naturali,
lo Stato non è tenuto ad alcuna indennità
verso qualunque utente, salvo la riduzione o la cessazione
del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione
dell'acqua.
2. Gli utenti, se le innovate condizioni locali lo consentono,
sono autorizzati ad eseguire, a loro spese, le opere
necessarie per ristabilire le derivazioni.
3. Quando il regime di un corso d'acqua o di un bacino
di acqua pubblica sia modificato permanentemente per
esecuzione da parte dello Stato di opere rese necessarie
da ragioni di pubblico interesse, l'utente, oltre all'eventuale
riduzione o cessazione del canone, ha diritto ad una
indennità, qualora non gli sia possibile senza
spese eccessive di adattare la derivazione al corso
d'acqua modificato.
4. L'apprezzamento di tale possibilità è
fatto con decreto del Ministro dei lavori pubblici
sentito il Consiglio superiore.
5. La misura dell'indennità, quando sia dovuta,
è determinata col decreto stesso, salvo ricorso
ai tribunali delle acque pubbliche.
Art.49.
1. Qualunque utente di acqua pubblica, che intenda variare
sostanzialmente le opere di raccolta, regolazione,
presa e restituzione, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua,
è soggetto a tutte le formalità e condizioni
richieste per le nuove concessioni, compreso il pagamento
del canone.
2. Quando le variazioni, pure aumentando la quantità
d'acqua o di forza motrice utilizzata, lascino sostanzialmente
invariate le opere di raccolta, regolazione, presa
o restituzione dell'acqua, la loro ubicazione e l'uso
dell'acqua, il Ministro dei lavori pubblici, sentito
il Consiglio superiore, può, previa breve istruttoria
limitatamente alle varianti introdotte, accordare la
concessione senza le condizioni e formalità
stabilite al comma precedente, salvo il pagamento del
canone per la maggiore utilizzazione. In questo caso
resta ferma la scadenza originaria dell'utenza.
3. Per le variazioni contemplate all'art.217 della presente
legge che non rientrino nell'applicazione dei precedenti
commi del presente articolo, valgono le norme ivi stabilite.
4. Ogni altra variazione nelle opere e nei meccanismi
destinati alla produzione o nell'uso della forza motrice
deve essere previamente notificata al Ministero dei
lavori pubblici.
5. Per la mancata notificazione l'utente incorre nell'ammenda
da lire 20.000 a lire 200.000 (importo così
elevato dall'art.3, L.603/61), salvo il diritto dell'amministrazione
di ordinare la riduzione in pristino stato a spese
del contravventore.
Art.50.
1. Nei casi di accertata urgenza l'ufficio del genio
civile, riferendone immediatamente al Ministro dei
lavori pubblici, può permettere in via provvisoria
che siano attuate variazioni nelle derivazioni e nelle
utilizzazioni di acqua pubblica, purchè gli
utenti si obblighino formalmente, con congrua cauzione
da depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti,
ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e
condizioni che saranno definitivamente stabilite nel
nuovo atto di concessione, oppure a demolire le opere
costruite in caso di negata concessione.
Art.51.
1. Nell'interesse delle ferrovie, della navigazione
interna, delle bonifiche, delle irrigazioni, della
fornitura di acqua potabile e di altri importanti servizi
pubblici, il Ministro dei lavori pubblici, sentito
il Consiglio superiore, può riservare per un
quadriennio l'utilizzazione di tutta o di parte della
portata di un determinato corso d'acqua.
2. La riserva può essere prorogata dal Ministro
dei lavori pubblici soltanto per un altro quadriennio,
sentito il Consiglio superiore. Nell'interesse della
elettrificazione delle ferrovie dello Stato, la riserva
potrà essere, se necessario, prorogata per un
terzo quadriennio.
3. Della riserva è data notizia nel foglio degli
annunzi legali delle provincie interessate e nel bollettino
ufficiale del Ministero dei lavori pubblici.
4. Quando, per ragione di interesse pubblico, sia opportuno
non differire la utilizzazione immediata per produzione
di energia, si può, sentito il Consiglio superiore,
far luogo alla concessione sostituendo alla riserva
di acqua quella di determinata quantità di energia
corrispondente alle caratteristiche della energia richiesta
ed a prezzo di costo effettivo (comprese le quote per
interesse ed ammortamento), o far luogo alla concessione
con facoltà di riscatto, il tutto a condizioni
speciali da stabilirsi nel disciplinare. In mancanza
di accordo fra l'amministrazione interessata ed il
concessionario sul prezzo di costo, questo è
determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
sentito il Consiglio superiore.
5. Qualora nei disciplinari di concessione o comunque
nelle intervenute convenzioni, anche se anteriori alla
pubblicazione della presente legge, sia assegnato un
termine per l'utilizzazione dell'energia nell'interesse
della trazione elettrica ferroviaria, l'amministrazione
interessata potrà, decorso detto termine, avvalersi
della riserva per tutta la durata della concessione,
nei limiti di un quinto dell'energia prodotta e con
facoltà di effettuare anche prelievi parziali
successivi.
6. Per l'esercizio di tale diritto, quando sia decorso
un quadriennio dal collaudo dell'impianto, dovrà
darsi preavviso di quattro anni, anche per i prelievi
parziali.
7. Il saggio dell'interesse di cui al quarto comma del
presente articolo, non potrà superare il saggio
ufficiale di sconto alla data in cui verrà esercitato
il diritto di riserva.
Artt. 52-53-54.
Tali articoli, concernenti le grandi derivazioni per
forza motrice, si omettono in quanto di specifico interesse
pubblico.
Art.55.
1. E' in facoltà del Ministro per i lavori pubblici
e, nel caso contemplato dalla successiva lettera e)
del Ministro per le finanze di dichiarare la decadenza
dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica:
a) per non uso durante un triennio consecutivo;
b) per cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione
dell'acqua pubblica;
c) per inadempimento delle condizioni essenziali della
derivazione e utilizzazione;
d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni
legislative e regolamentari in vigore;
e) per mancato pagamento di tre annualità del
canone;
f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto
e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario
deve derivare e utilizzare l'acqua concessa;
g) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui
all'art.20.
2. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito per le grandi
derivazioni il Consiglio superiore, ha facoltà
di prorogare i termini di cui alla lettera f) qualora
riconosca un giustificato ritardo nell'esecuzione delle
opere. La proroga può essere subordinata, sentito
il Consiglio superiore, alla revisione della concessione
per armonizzarla con sopravvenute esigenze.
3. Previa contestazione all'interessato nel caso indicato
alla lettera a), e) previa diffida, nei casi di cui
alle lettere b), c), d) da parte del Ministero dei
lavori pubblici e nel caso della lettera e) da parte
del Ministero delle finanze, la decadenza è
pronunciata con decreto motivato del Ministro dei lavori
pubblici che nei casi contemplati nelle lettere a),
b), c), d) deve essere preceduto da parere del Consiglio
superiore.
4. Tale decreto è emanato di concerto col Ministro
delle finanze allorchè trattisi d'impianti che
passano allo Stato.
5. Il decreto è notificato all'utente decaduto
e comunicato al Ministro delle finanze.
6. Nei casi di decadenza o rinuncia l'obbligo del pagamento
del canone cessa allo spirare dell'annualità
che trovasi in corso alla data del decreto che pronuncia
la decadenza o alla data della notifica della rinuncia.
7. Le utenze non ancora riconosciute, che risultino
abbandonate per oltre dieci anni, decadono di diritto.
Art.56.
1. Compete all'ingegnere capo del genio civile la facoltà
di concedere licenze per l'attingimento di acqua pubblica
a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni
elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere
degli argini, purchè:
1) la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri
a minuto secondo;
2) non siano intaccati gli argini, nè pregiudicate
le difese del corso d'acqua;
3) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua
con pericolo per le utenze esistenti <<e sia
salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del
corso d'acqua, ove definito>> (precisazione aggiunta
dall'art.9, comma 1, D.Leg.275/93).
2. Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non
eccedano il quantitativo di litri dieci a minuto secondo,
la licenza può essere accordata anche quando
la presa d'acqua si effettui con modalità diverse
da quelle indicate nella prima parte del presente articolo,
ferme restando le condizioni di cui ai numeri 2 e 3.
3. La licenza è in tutti i casi accordata, salvo
rinnovazione, <<per non più di cinque
volte>> (precisazione aggiunta dall'art.9, comma
2, D.Leg.275/93) per la durata non maggiore di un anno,
e può essere revocata per motivi di pubblico
interesse.
<<3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano esclusivamente ai corpi idrici superficiali>>
(precisazione aggiunta dall'art.9, comma 3, D.Leg.275/93).
Art.57
Si omette perché inerente i compiti del Servizio
idrografico.
Capitolo II
CONSORZI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE
Art.58.
1. A tutti gli effetti della presente legge le derivazioni
ad uso agricolo, che abbiano in comune la presa dal
corso di acqua pubblica, anche se godute da diversi
utenti, costituiscono una utenza unica complessiva
e sono rappresentate secondo le norme regolanti il
consorzio, se questo esiste, o la comunione degli utenti.
Art.59.
1. Per assicurare la più razionale e proficua
utilizzazione delle acque ed il migliore esercizio
delle utenze, il Governo del re ha facoltà di
riunire obbligatoriamente in consorzio, con l'intervento
di rappresentanti dell'amministrazione dello Stato,
tutti o parte degli utenti di un corso o bacino d'acqua
nonché coloro sulle cui richieste di concessione
d'acqua il Consiglio superiore dei lavori pubblici
siasi favorevolmente pronunziato in via definitiva.
2. La costituzione del consorzio obbligatorio può
essere promossa da uno o più interessati o aver
luogo di ufficio.
3. Qualora si tratti di sole utenze irrigue, la costituzione
del consorzio avverrà nei modi previsti dalle
leggi sulla bonifica integrale.
Art.60.
1. I proponenti la costituzione di un consorzio obbligatorio
debbono allegare alla relativa istanza:
a) il piano tecnico indicante i limiti del bacino idrografico
e le opere da costruire o da esercitarvi;
b) l'elenco delle utenze da consorziare;
c) il progetto del reparto provvisorio delle spese;
d) il piano finanziario per l'ammortamento spesa a carico
del consorzio;
e) lo schema di statuto del consorzio.
Art.61.
1. Il Ministro dei lavori pubblici può nominare
commissari straordinari con l'incarico di predisporre
i documenti necessari per la costituzione di ufficio
dei consorzi obbligatori.
Art.62.
1. Il Ministro dei lavori pubblici ordina la pubblicazione,
a mezzo del genio civile e secondo le norme da stabilire
nel regolamento, dell'elenco di coloro che debbono
essere consorziati a termini dell'art.59, del piano
tecnico delle opere, nonché del piano finanziario
e del reparto provvisorio delle spese, con lo schema
dello statuto del consorzio, fissando un termine di
sessanta giorni per la presentazione di osservazioni
o reclami da parte degli interessati.
2. Sentito il Consiglio superiore, il Ministro dei lavori
pubblici promuove il decreto reale per la costituzione
del consorzio obbligatorio.
3. Quando del consorzio debba far parte il Demanio dello
Stato, il decreto è emanato di concerto col
Ministro delle finanze.
Art.63.
1. Il decreto costitutivo del consorzio obbligatorio
ne fissa gli scopi specifici ed i limiti di azione,
approvando lo statuto.
2. Contro tale decreto è ammesso ricorso, anche
per il merito, al tribunale superiore delle acque pubbliche.
Art.64.
1. Col decreto di costituzione o con successivi decreti
del Ministro dei lavori pubblici, con l'osservanza
del disposto dell'ultimo comma dell'art.62, sono approvati
l'elenco degli utenti consorziati, il catasto degli
immobili serviti dalle utilizzazioni consorziate e
i criteri per il riparto provvisorio e definitivo della
spesa tra gli appartenenti al consorzio.
2. I provvedimenti che determinano gli immobili soggetti
al contributo consorziale debbono essere trascritti
a cura dell'amministrazione del consorzio.
Art.65.
1. Lo statuto determina, tra l'altro, le norme per la
validità delle adunanze dell'assemblea generale
degli utenti e per la costituzione e rinnovazione degli
organi del consorzio, stabilendone la competenza.
2. Nel consiglio d'amministrazione possono essere chiamati
a far parte i rappresentanti dello Stato, delle province
interessate, delle confederazioni degli enti sindacali
ed eventualmente dell'Associazione nazionale dei consorzi
di bonifica e d'irrigazione, per i consorzi cui essa
è preposta. Il loro numero non può eccedere
quello dei rappresentanti degli utenti.
3. Il presidente è nominato con decreto del Ministro
dei lavori pubblici. Il voto del presidente ha prevalenza
qualora si verifichi parità di voti tra i componenti
il consiglio di amministrazione del consorzio.
Art.66.
1. Nonostante la costituzione del consorzio obbligatorio,
è sempre in facoltà dell'amministrazione
di disporre quanto è
necessario per la difesa ed il buon regime delle acque.
Nuove utilizzazioni non possono essere attuate dal
consorzio, senza regolare concessione da parte dell'amministrazione,
la quale può anche accordare concessioni ai
singoli per l'uso delle acque disponibili comprese
nella circoscrizione consortile.
2. Le nuove utenze sono aggregate al consorzio obbligatorio
e nello statuto consorziale sono introdotte, occorrendo,
le corrispondenti modifiche colle forme di cui al precedente
art.62.
Art.67.
1. La partecipazione al consorzio obbligatorio di utenti
di acqua per antico uso si intende condizionata al
riconoscimento dei rispettivi diritti a termini dell'art.3
della presente legge.
Art.68.
1. Le deliberazioni del consorzio sono obbligatorie
anche per i dissenzienti.
2. Il consorzio provvede al riparto provvisorio e definitivo
delle spese fra gli utenti consorziati secondo le norme
che saranno stabilite nel regolamento. Tali riparti,
dopo l'approvazione del Ministro dei lavori pubblici,
devono essere pubblicati nei fogli annunzi legali delle
province interessate. Entro sei mesi dalla pubblicazione
ne è ammessa la impugnativa dinanzi ai tribunali
regionali delle acque pubbliche. Il ricorso non sospende
la esecutorietà dei ruoli di contribuenza.
3. Il riparto può essere modificato quando l'interessenza
di una o più utenze, a giudizio del Ministero
dei lavori pubblici, sempre con l'osservanza del disposto
dell'ultimo comma dell'art.62, si trovi notevolmente
variata in confronto delle condizioni in base alle
quali il riparto fu precedentemente stabilito.
4. Le quote consorziali sono assistite da privilegio
che prende grado dopo quello stabilito dal precedente
art.39 e sono riscosse con le norme e le forme stabilite
per la esazione delle imposte dirette.
Art.69.
1. Per le acque distribuite mediante canali demaniali,
unico utente di fronte al consorzio è il Demanio
dello Stato ed il catasto degli immobili serviti dai
canali demaniali viene approvato e pubblicato a cura
del Ministero delle finanze.
2. Al Demanio stesso spetta su gli immobili dei propri
utenti il diritto reale stabilito in favore del consorzio.
Art.70.
1. I consorzi obbligatori sono soggetti alla vigilanza
del Ministero dei lavori pubblici, che su ricorsi degli
interessati o anche d'ufficio può annullarne
le deliberazioni illegittime.
2. Con decreto reale, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, sentito il Consiglio superiore e con l'osservanza
dell'ultimo comma dell'art.62, possono essere sciolte
le amministrazioni dei consorzi che, per negligenza
nell'esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere,
ovvero per inosservanza delle norme di legge, di regolamento
o di statuto, comunque compromettano il conseguimento
dei propri fini istituzionali.
3. Al commissario straordinario, al quale è affidata
l'amministrazione dell'ente e, ove occorra, l'esecuzione
delle opere, spettano i poteri dell'assemblea e degli
organi consorziali.
Art.71.
1. Per la coordinazione dell'attività dei consorzi
finitimi può essere costituito, anche d'ufficio,
con decreto reale, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, un consorzio di secondo grado con lo scopo
d'armonizzare l'opera dei singoli consorzi di primo
grado.
2. Il consorzio di secondo grado è amministrato
dai rappresentanti dei consorzi di primo grado, a ciascuno
dei quali spetta una rappresentanza proporzionale al
rispettivo interesse.
Art.72.
1. Con decreto reale su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con quello dell'agricoltura e
delle foreste, e con quello delle finanze quando vi
siano interessati canali demaniali, i consorzi di bonifica
integrale possono essere autorizzati ad assumere la
funzione di consorzi di utilizzazione idrica, a norma
delle disposizioni contenute nel presente capo, nei
riguardi delle utenze che si esercitano nei canali
di bonifica ed in genere nei corsi d'acqua che interessino
il territorio consorziale.
Capo III
PROVVEDIMENTI SPECIALI PER LA COSTRUZIONE DI
SERBATOI E LAGHI ARTIFICIALI
Art.73.
<<1. A chi ottenga la concessione di costruire
serbatoi o laghi artificiali o altre opere regolanti
il deflusso delle acque pubbliche possono essere accordati,
con lo stesso atto di concessione:
1) l'esonero parziale o totale del canone per la derivazione,
salva però sempre la quota devoluta agli enti
locali;
2) la facoltà di sottoporre a contributo i fondi
irrigabili;
3) contributi governativi con facoltà di vincolarli
a garanzia delle operazioni finanziarie per la costruzione
delle opere>> (articolo così modificato
dal D.Leg. del Capo Provvisorio dello Stato 30-9-1947,
n.1276).
Art.74.
1. Sono esentati dal diritto proporzionale di registro
e soggetti al solo diritto fisso di lire duemila (importo
così aumentato dall'art.1, L.707/61):
1) l'atto di concessione per la costruzione del serbatoio
o lago e per l'utilizzazione delle acque in esso accumulate,
nonché l'atto di concessione dei contributi
governativi di cui agli articoli seguenti;
2) l'atto col quale il concessionario ceda agli altri
la concessione;
3) l'atto col quale il concessionario stipuli un mutuo
per eseguire le opere concessegli;
4) gli atti relativi all'acquisto ed all'espropriazione
di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione
del serbatoio o lago.
Art.75.
1. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
quello delle finanze, può concedere un contributo
nella spesa di costruzione di serbatoi o laghi artificiali
sino al trenta per cento dell'importo dei lavori risultanti
dal progetto esecutivo approvato dal Consiglio Superiore
dei lavori pubblici, aumentato il detto importo di
una percentuale non superiore al dieci per cento per
quota di contributo nelle spese di studi o compilazioni
di progetti, spese generali e di amministrazione.
2. Nel fissare la misura del contributo si tiene conto
dell'importanza dell'opera per l'interesse pubblico
e degli oneri che l'aggravano, avuto riguardo sia alle
spese di impianto sia a quelle di esercizio.
3. Qualora il costo effettivo dell'opera risulti inferiore
a quello come sopra previsto, il contributo è
liquidato in base alla somma realmente spesa per i
lavori, coll'aggiunta dell'anzidetta percentuale prefissa
per spese generali, di amministrazione e di progetto,
e col premio in misura del venti per cento sulla minore
spesa.
Art.76.
1. Il contributo complessivo di cui al precedente articolo
può essere elevato fino al 60% se la costruzione
del serbatoio o lago:
a) renda in tutto od in parte inutile l'esecuzione di
opere idraulico-forestali, di bonifica o di bonifica
o di altra categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo
Stato;
b) giovi alla irrigazione o all'azionamento di impianti
idrovori per la bonifazione di vasti territori.
2. Questo comma é stato soppresso dall'art.1-bis,
della legge 11-10-1983, n.546.
Art.77.
1. In ogni caso il contributo complessivo sulla spesa
per la costruzione di serbatoi e di laghi artificiali,
compreso il premio giusta l'art.75, e compreso, ove
ne ricorra la concessione, il maggior contributo di
cui all'art.76, non può essere superiore al
disavanzo determinato in base al piano finanziario
presentato e debitamente accertato nei modi e nelle
forme da stabilirsi nel regolamento.
2. <<Le amministrazioni statali o regionali interessate
tengono conto delle opere indicate nel precedente art.76
la cui esecuzione si rende inutile, in tutto o in parte,
in dipendenza della costruzione del serbatoio o lago
in sede di definizione dei rispettivi programmi di
settore o di individuazione delle relative priorità
ai fini anche della determinazione dei correlativi
fabbisogni finanziari>> (così sostituito
dall'art.1-bis, punto 2, L.546/83).
Art.78.
1. Il contributo è liquidato per intero in seguito
al collaudo dell'opera. Gli interessati possono però
ottenere che si proceda, alla scadenza di termini periodici,
alla liquidazione di otto decimi del contributo corrispondente
all'importo dei lavori quale risulta dallo stato di
avanzamento accertato dal Genio Civile.
2. I restanti due decimi sono liquidati in sede di collaudo.
Artt.79-80-81-82.
Si omettono perché di interesse non prettamente
tecnico.
Art.83.
1. Per imporre contributi sui fondi soggetti ad irrigazione
si devono nella domanda indicare i terreni che si prestano,
per natura e convenienza economica, ad essere irrigati
con notevole utilità generale, la quantità
d'acqua occorrente ad ogni terreno per una adatta cultura
irrigua, il prezzo di vendita dell'acqua, in base al
quale sarà commisurato il contributo obbligatorio.
2. Tali indicazioni, in base ai risultati dell'istruttoria,
sono stabilite col decreto di concessione, o in altro
successivo, di concerto col Ministro dell'agricoltura
e delle foreste.
3. I predetti contributi hanno il privilegio e sono
riscuotibili, come le quote consorziali indicate nell'ultimo
comma dell'art.68.
Art.84
1. Quando la costruzione del serbatoio o lago o di qualsiasi
opera di raccolta è aumentata la portata minima
del corso d'acqua e dei pozzi o fontanili esistenti
nella zona od è accresciuta la superficie dei
terreni privati a valle, coloro che in qualunque modo
ne traggano beneficio sono tenuti a corrispondere a
favore del concessionario delle opere suindicate un
contributo di miglioria, pagabile in rate annuali,
da stabilirsi in via definitiva dal Ministro dei lavori
pubblici, sentito il Consiglio Superiore.
Nel caso d'accrescimento dei terreni, i proprietari
avranno la facoltà di abbandonare detti accrescimenti
al concessionario.
Art.85.
1. Quando nella zona, nella quale si costruiscano laghi
artificiali o si attuino nuove derivazioni, esistano
pozzi o fontanili, il concessionario ha diritto di
far accertare a sue spese lo stato dei pozzi o fontanili,
prima e dopo l'esecuzione delle opere, allo scopo di
evitare che siano gratuitamente impinguati per effetto
dei nuovi invasi e delle nuove derivazioni.
Art.86
1. Anche indipendentemente dalla domanda degli interessati,
l'Amministrazione può, nell'esame delle istanze
e dei progetti di derivazione, prescrivere che vengano
in questi ultimi introdotte quelle modifiche e quelle
maggiori opere che siano del caso per migliorare il
regime del corso d'acqua e risparmiare in tutto o in
parte la esecuzione di opere pubbliche.
2. In corrispettivo dell'onere che derivi da tale prescrizione
al concessionario possono accordarsi agevolazioni nella
misura e nei criteri di cui ai precedenti articoli.
Art.87.
1. Nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione
l'Amministrazione prescriverà che siano introdotte
nei progetti stessi quelle modifiche o maggiori opere
e siano adottate quelle norme di esercizio che occorrano
per non peggiorare il regime del corso d'acqua.
Art.88.
1. Qualora non vi siano iniziative private meritevoli
di accoglimento, il Ministero dei lavori pubblici può
provvedere direttamente alla costruzione di serbatoi
e laghi, stipulando ove occorra convenzioni speciali
per la costruzione ed esercizio degli impianti idroelettrici
distintamente da quelli per l'irrigazione e l'uso potabile.
Artt.89-90-91.
Si omettono in quanto dettano norme puramente amministrative.
Titolo II
DISPOSIZIONI SPECIALI SULLE ACQUE SOTTERRANEE
Art.92.
1. Per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle
acque sotterranee, escluse quelle termali minerali
e radioattive o comunque regolate da leggi speciali,
si osservano le disposizioni seguenti in quanto non
siano applicabili le norme del titolo I della presente
legge.
Art.93.
1. Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette
a tutela della pubblica amministrazione a norma degli
articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici,
di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi
meccanici, le acque sotterranee del suo fondo, purchè
osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.
2. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento
di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario
ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.
Art.94.
1. Il Governo del re è autorizzato a stabilire
con successivi decreti, da emanarsi su proposta del
Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello
dell'agricoltura, i comprensori nei quali la ricerca,
l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee
sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione.
Art.95.
1. Salva la facoltà attribuita al proprietario
nell'art.93, chi, nei comprensori soggetti a tutela,
voglia procedere a ricerche di acque sotterranee o
a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve chiederne
l'autorizzazione all'ufficio del genio civile, corredando
la domanda del piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione
che si propone di eseguire.
2. L'ufficio del genio civile dà comunicazione
della domanda al proprietario del fondo in cui devono
eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti
che ne sia già a conoscenza, e ne dispone l'affissione
per quindici giorni all'albo del comune nel cui territorio
devono eseguirsi le opere e degli altri comuni eventualmente
interessati, con invito a chiunque abbia interesse
a presentare opposizione.
3. Previa visita sul luogo, l'ufficio del genio civile,
sentito l'ufficio distrettuale delle miniere, provvede
sulla domanda, ove non vi siano opposizioni, rilasciando
l'autorizzazione se non ostino motivi di pubblico interesse.
Se l'ufficio del genio civile nega l'autorizzazione,
l'interessato può reclamare al Ministro dei
lavori pubblici, che provvede definitivamente sentito
il Consiglio superiore.
4. Parimenti il Ministro stesso provvede sulla domanda,
nel caso in cui vi siano opposizioni.
5. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le
cautele, le modalità, i termini da osservarsi,
la cauzione da versarsi dal richiedente e la indennità
da corrispondere anticipatamente al proprietario del
suolo.
6. Sulle contestazioni per la misura di tale indennità
è fatta salva agli interessati l'azione innanzi
all'autorità giudiziaria.
Art.96.
1. Qualora l'ufficio del genio civile riconosca inammissibile
una domanda perchè inattuabile o contraria al
buon regime delle acque o ad altri interessi generali,
ne riferisce, prima di disporre l'istruttoria, al Ministro
dei lavori pubblici, che può senz'altro respingerla.
Art.97.
1. Chi è autorizzato ad eseguire le opere per
ricerche di acque sotterranee ai sensi dell'art.95,
ha diritto di introdursi nelle proprietà private,
osservate le norme stabilite dall'art.7 della legge
25-6-1865, n.2359, ed eseguirvi le opere e gli impianti
previsti nella domanda, adottando tutte le cautele
necessarie perchè i lavori riescano quanto meno
pregiudizievoli al possessore del fondo ed è
obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli.
2. Il possessore del fondo può chiedere che,
a mezzo dell'ufficio del genio civile, si accerti l'entità
dei danni che con i lavori si producono, al fine di
ottenere una speciale indennità oltre quella
di cui al precedente art.95.
3. Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni
può essere prescritto all'esecutore dell'opera
il preventivo deposito di una somma adeguata.
Art.98.
1. L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile competente
per territorio può autorizzare la esecuzione
di rilievi ed assaggi, compilazione di progetti e ogni
altro lavoro preliminare alla ricerca di acque sotterranee,
anche nelle zone non soggette a tutela. In tal caso
sono applicabili gli artt.7 e 8 della legge 25-6-1865,
n.2359, sull'espropriazione per pubblica utilità
e gli artt.64 e seguenti della legge citata per le
eventuali occupazioni temporanee dei terreni.
Art.99.
1. Quando la ricerca e l'estrazione delle acque sotterranee
siano dirette alla soddisfazione di pubblici generali
interessi, le opere e gli impianti relativi possono
essere dichiarati di pubblica utilità, con decreto
reale da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, sentito il Consiglio superiore.
Art.100.
1. L'autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque
sotterranee non può essere data per un tempo
superiore ad un anno e può essere prorogata
una o più volte per ulteriori periodi di sei
mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti.
2. Essa non può essere comunque ceduta senza
previo nulla osta dell'autorità che l'ha accordata.
Art.101.
1. L'autorizzazione può essere revocata senza
che il ricercatore abbia diritto a compensi od indennità:
1) quando non siasi dato principio ai lavori entro due
mesi dal
giorno in cui essa fu notificata;
2) quando i lavori siano rimasti sospesi oltre sei mesi;
3) nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite
nel decreto che l'accorda;
4) per contravvenzione al secondo comma del precedente
articolo.
Art.102.
1. Nel caso in cui lo Stato intenda riservarsi la esecuzione
di assaggi o ricerche di acque sotterranee, la zona
riservata di esplorazione sarà determinata con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio
superiore delle miniere.
2. Questa disposizione può essere applicata anche
nel caso in cui lo Stato creda di agevolare ai comuni
ed alle provincie la ricerca di acque per l'approvvigionamento
di acque potabili.
Art.103.
1. Quando in seguito a ricerche siano state scoperte
acque sotterranee, anche in comprensori non soggetti
a tutela, deve essere avvisato l'ufficio del genio
civile, il quale provvede ad accertare la quantità
di acqua scoperta.
2. Se il Ministero dei lavori pubblici ritenga che l'acqua
abbia i requisiti dell'art.1 della presente legge,
ne dispone la iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche.
In tal caso lo scopritore avrà titolo di preferenza
alla concessione, per l'utilizzazione indicata nel
piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione
ai sensi dell'art.95.
3. Qualora lo scopritore non ottenga la concessione,
ha diritto al rimborso, da parte del concessionario,
delle spese sostenute, ad un adeguato compenso dell'opera
da lui prestata e ad un premio che sarà determinato
nell'atto di concessione in base alla importanza della
scoperta.
4. In ogni caso è riservata al proprietario del
fondo una congrua quantità di acqua, a prezzo
di costo, per i bisogni del fondo stesso.
Art.104.
1. Se l'acqua scoperta non riveste i caratteri per essere
iscritta negli elenchi delle acque pubbliche, l'uso
di essa spetterà al proprietario del suolo,
il quale, ove non lo ceda allo scopritore, è
obbligato a rimborsare quest'ultimo delle spese da
lui sostenute nei limiti del maggior valore acquistato
dal fondo per effetto della scoperta.
2. Nei casi di scoperta di rilevante importanza al rimborso
delle spese potrà essere aggiunto un premio
che, in mancanza di accordo, sarà determinato
dall'autorità giudiziaria tenuto conto della
entità e difficoltà della scoperta.
Art.105.
1. Nelle zone soggette a tutela l'ufficio del genio
civile esercita la vigilanza sulle eduzioni ed utilizzazioni
di tutte le acque sotterranee, siano o no iscritte
negli elenchi delle acque pubbliche.
2. Nelle dette zone spetta esclusivamente all'autorità
amministrativa lo statuire, anche in caso di contestazioni,
se gli scavi, le trivellazioni e in genere le opere
di eduzione e di utilizzazione delle acque sotterranee
rispondano ai fini cui sono destinate, se siano dannose
al regime delle acque pubbliche, se turbino interessi
di carattere generale e conseguentemente sospendere
l'esecuzione delle ricerche, della estrazione, delle
utilizzazioni, revocare le autorizzazioni e concessioni
accordate, ordinare la chiusura dei pozzi ed emettere
tutti i provvedimenti che siano ritenuti idonei alla
tutela degli interessi generali e del regime idraulico
della regione.
3. L'esercizio di tali potestà compete all'ufficio
del genio civile, salvo ricorso gerarchico al Ministro
dei lavori pubblici, ma alla revoca delle autorizzazioni
e concessioni di competenza ministeriale provvede il
Ministro dei lavori pubblici.
Art.106.
1. L'ufficio del genio civile anche nelle zone non soggette
a tutela può disporre che sia regolata la erogazione
dei pozzi salienti a getto continuo <<e può
adottare, altresì, le disposizioni di cui all'articolo
precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili
situazioni di subsidenza, ovvero di inquinamento o
pregiudizio al regime delle acque pubbliche. La stessa
autorità può disporre, a spese dei responsabili,
la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l'utilizzazione>>
(precisazione aggiunta dall'art.10, comma 2, D.Leg.275/93).
Titolo III
TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA
Capo I
AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIANTO DI LINEE ELETTRICHE
Art.107.
1. La trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica,
comunque prodotta, sono disciplinate dalle disposizioni
degli articoli seguenti.
2. La trasmissione dei segnali e delle parole è
regolata da leggi speciali.
Art.108.
1. Le linee di trasmissione e distribuzione di energia
elettrica aventi tensione non inferiore a 5.000 volts
sono autorizzate dal Ministro dei lavori pubblici.
2. Il Ministro dei lavori pubblici può subordinare
l'autorizzazione alla osservanza di speciali obblighi
per la tutela degli interessi generali connessi alla
trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.
3. Spetta al prefetto, sentito l'ufficio del genio civile,
di autorizzare l'impianto di linee di trasmissione
e distribuzione dell'energia elettrica di tensione
inferiore a quella suindicata.
4. Contro il provvedimento del prefetto è ammesso
ricorso al Ministro dei lavori pubblici, il quale decide
sentito il consiglio superiore.
5. Per elettrodotti di sviluppo non superiore a 15 chilometri
e con tensione di esercizio non maggiore di 15.000
volts, da costruirsi per esclusivo uso e fine militare,
provvedono direttamente i Ministri militari, d'intesa,
ove occorra, con le altre autorità interessate.
Art.109
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge tutti coloro che posseggono od esercitano impianti
di energia elettrica, comunque prodotta, a scopo sia
privato, sia pubblico, o che siano proprietari od esercenti
di condutture destinate alla trasmissione e distribuzione
di energia elettrica debbono farne denuncia al Ministero
dei lavori pubblici.
2. In base a tali denunce, il Ministero redige l'elenco
generale delle centrali di produzione idro e termo
elettriche, delle linee di trasmissione e distribuzione,
delle stazioni di trasformazione e sezionamento.
3. L'elenco è reso di pubblica ragione e tenuto
al corrente.
4. L'iscrizione in esso equivale per ogni effetto alla
autorizzazione di cui alle presenti norme per gli impianti
di trasmissione e distribuzione eseguiti prima dell'entrata
in vigore della presente legge, fermi restando gli
obblighi già assunti verso le amministrazioni
pubbliche interessate.
Art.110.
1. Chi intenda fare studi per la compilazione di un
progetto di impianto di condutture elettriche e debba
perciò entrare nei fondi altrui, ove non ottenga
il consenso dei proprietari, può esservi autorizzato
dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile nella
cui circoscrizione sono situati i fondi.
2. Chi ottenga tale autorizzazione deve servirsene nel
modo che riesca meno pregiudizievole per il proprietario
del fondo ed è obbligato a risarcirlo di qualunque
danno arrecatogli. Per introdursi nel recinto di una
ferrovia o tramvia, devono osservarsi le prescrizioni
stabilite dalla amministrazione esercente.
3. Per introdursi negli immobili militari o che siano
in consegna alle autorità militari, occorre
apposita autorizzazione data dalle autorità
medesime e l'accesso è subordinato alle loro
prescrizioni. Per assicurare il risarcimento degli
eventuali danni, l'ingegnere capo dell'ufficio del
genio civile può prescrivere al richiedente
il preventivo deposito di una somma adeguata.
4. La liquidazione dei danni è fatta, in difetto
di accordo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio
civile, senza pregiudizio dell'azione innanzi all'autorità
giudiziaria. L'azione non può promuoversi trascorsi
sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento
di liquidazione.
5. Sono per il resto applicabili in materia le disposizioni
dell'art.8 della legge 25-6-1865, n.2359, sulle espropriazioni
per pubblica utilità.
Art.111.
1. Le domande di autorizzazione per costruzione di nuove
linee o per varianti a quelle esistenti, corredate
dal piano tecnico delle opere da costruire, sono presentate
al prefetto o al Ministro dei lavori pubblici, secondo
la rispettiva competenza, per tramite dell'ufficio
del genio civile, il quale, ove non abbiano già
provveduto i richiedenti, ne dà notizia alle
autorità di cui all'art.120 ed al pubblico mediante
avviso nel foglio degli annunzi legali della provincia.
2. La domanda rimane depositata presso l'ufficio del
genio civile, a disposizione delle autorità
suddette e del pubblico, durante l'istruttoria. Copia
della domanda e del progetto è trasmessa al
Ministro delle comunicazioni perché ne disponga
l'immediato esame da parte degli uffici dipendenti
sia per quanto riguarda gli attraversamenti, gli accostamenti
e gli appoggi, sia per quanto concerne l'influenza
generale della linea sul servizio telegrafico e telefonico.
Art.112.
1. Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione nel
foglio degli annunzi legali chiunque vi abbia interesse
può presentare osservazioni e opposizioni all'ufficio
del genio civile.
2. Le autorità di cui all'art.120 devono comunicare
all'ufficio del genio civile le loro eventuali osservazioni
e opposizioni e specificare le condizioni a cui intendono
che l'autorizzazione sia vincolata.
3. Sul merito delle domande e sulle opposizioni e richieste
pervenutegli, il genio civile riferisce al Ministro
dei lavori pubblici o al prefetto secondo la rispettiva
competenza.
Art.113.
1. Nei casi d'urgenza può essere autorizzato
in via provvisoria l'inizio delle costruzioni delle
linee di trasmissione e distribuzione per le parti
che non riguardino opere pubbliche e quando sia intervenuto
il consenso di massima del Ministero delle comunicazioni
che può essere subordinato a condizioni da precisare
non oltre tre mesi dalla presentazione dei progetti.
2. Per le parti riguardanti opere pubbliche e zone militarmente
importanti, l'autorizzazione provvisoria deve essere
pure subordinata al consenso di massima delle autorità
interessate a mente dell'art.120.
3. L'autorizzazione provvisoria è accordata:
a) dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio
superiore, per le linee la cui tensione normale di
esercizio è uguale o superiore a 60.000 volts;
b) dall'ingegnere capo del genio civile, che ne riferirà
immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, per
le linee la cui tensione è superiore a 5.000
ed inferiore a 60.000 volts;
c) dal prefetto, sentito l'ufficio del genio civile,
per le linee non superiori a 5.000 volts.
4. Per ottenere l'autorizzazione provvisoria il richiedente
deve obbligarsi, con congrua cauzione, da depositare
alla cassa depositi e prestiti, ad adempiere alle prescrizioni
e condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione
definitiva o a demolire le opere in caso di negata
autorizzazione.
Art.114.
1. Quando il Ministero delle comunicazioni si sia pronunciato
in senso contrario alla domanda presentata o il richiedente
non creda di poter accettare le condizioni formulate
dal Ministero stesso, l'autorizzazione definitiva o
provvisoria all'impianto delle linee è data
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con quello delle comunicazioni sentito il consiglio
superiore dei lavori pubblici.
Art.115.
1. Col decreto di autorizzazione possono essere dichiarate
di pubblica utilità le opere e gli impianti
occorrenti alla costruzione delle linee, cabine, stazioni
e sottostazioni di trasformazione e di quanto altro
serva all'impianto ed all'esercizio della trasmissione
e richieda una occupazione definitiva delle zone interessate
dall'impianto.
Art.116.
1. Ottenuto il decreto di autorizzazione alla linea
con la dichiarazione di pubblica utilità delle
opere, l'interessato deve, entro il termine prescritto
nel decreto stesso, presentare all'ufficio del genio
civile i piani particolareggiati di quei tratti di
linea interessanti la proprietà privata, rispetto
ai quali è necessario procedere a termini della
legge 25-6-1865, n.2359.
2. Tali piani devono soddisfare alle condizioni stabilite
dall'art.16 della citata legge.
3. Per l'ulteriore procedura, come per la dichiarazione
di urgenza ed indifferibilità, valgono le disposizioni
dell'art.33 della presente legge.
Art.117.
1. Il Ministro dei lavori pubblici, in base alle proposte
fatte dal consiglio superiore, emana le norme e dà
le disposizioni per i collegamenti fra gli esistenti
impianti di energia elettrica e per gli opportuni accordi
tra le diverse imprese produttrici e distributrici
di energia elettrica.
2. Il Ministro dei lavori pubblici, su parere del consiglio
superiore, stabilisce le norme tecniche a cui devono
uniformarsi gli attraversamenti, accostamenti, appoggi
delle linee elettriche interessanti opere pubbliche,
le norme per gli impianti esterni ed interni, per i
macchinari ed i materiali elettrici, nonché
quelle per i soccorsi di urgenza ai colpiti dalle correnti
elettriche.
3. Le norme speciali che riguardano le interferenze
con ferrovie, tramvie, linee elettriche costruite dall'amministrazione
delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee
ferroviarie da essa esercitate, funicolari e teleferiche,
linee telegrafiche e telefoniche e aerei radio-telegrafici
e radio-telefonici sono stabilite dal Ministro delle
comunicazioni ed emanate di concerto col Ministro dei
lavori pubblici.
Art.118.
1. Le domande di concessione d'acqua pubblica per impianti
di produzione d'energia elettrica superiore a 5.000
cavalli nominali devono essere accompagnate da un sommario
programma elettrico, che comprenda, oltre i dati elettrici
delle centrali progettate, lo schema delle linee elettriche
da costruire e costruite che dovranno trasportare la
energia prodotta dalle nuove centrali, l'indicazione
delle regioni e zone che con tale energia s'intendono
servite e la dimostrazione delle necessità dell'energia
stessa in tali regioni e zone, in rapporto alle altre
forniture già in atto ed ai nuovi impieghi previsti.
2. Ove il richiedente la concessione d'acqua dimostri
di non poter presentare il programma elettrico insieme
alla domanda di concessione, è in facoltà
del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio
superiore, di consentire la presentazione del programma
insieme al progetto esecutivo dell'impianto idroelettrico.
3. In caso di concessioni d'impianti idroelettrici non
ancora attuati, il Ministro dei lavori pubblici può
condizionare il nulla osta, di cui all'art.20 della
presente legge, alla presentazione ed approvazione
del programma elettrico.
Capo II
SERVITU' DI ELETTRODOTTO
Art.119.
1. Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio
per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree e
sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente
o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità
competente.
Art.120.
1. Le condutture elettriche che debbono attraversare
zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti,
canali, miniere e foreste demaniali, zone demaniali
marittime e lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tramvie,
funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche
di pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite
dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato in
servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate,
o che debbono avvicinarsi a tali linee o ad impianti
radio-telegrafici o radio telefonici di Stato o che
debbano attraversare zone adiacenti agli aeroporti
o campi di fortuna ad una distanza inferiore ad un
chilometro dal punto più vicino del perimetro
dei medesimi e quelle che debbono passare su monumenti
pubblici o appoggiarsi ai medesimi e quelle che debbono
attraversare beni di pertinenza dell'autorità
militare o appoggiarsi ad essi, non possono essere
autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate
in merito le autorità interessate.
2. Per le modalità di esecuzione e di esercizio
delle linee e degli impianti autorizzati, l'interessato
deve stipulare appositi atti di sottomissione con le
competenti autorità.
Art.121.
1. La servitù di elettrodotto conferisce all'utente
la facoltà di:
a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi
per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici
su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed
impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra
necessarie all'esercizio delle condutture;
b) infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei
all'esterno dei muri o facciate delle case rivolte
verso le vie e piazze pubbliche, a condizione che vi
si acceda dall'esterno e che i lavori siano eseguiti
con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire
la sicurezza e l'incolumità, sia per arrecare
il minimo disturbo agli abitanti. Da tale servitù
sono esenti le case, salvo per le facciate verso le
vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti
e le aie alle case attinenti;
c) tagliare i rami di alberi, che trovandosi in prossimità
dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la
caduta od altrimenti, causare corti circuiti od arrecare
inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed
agli impianti;
d) fare accedere lungo il tracciato delle condutture
il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione
degli impianti e compiere i lavori necessari.
2. L'impianto e l'esercizio di condutture elettriche
debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze
e l'estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire
il meno pregiudizievole possibile al fondo servente,
avuto anche riguardo all'esistenza di altri utenti
di analoga servitù sul medesimo fondo, nonché
alle condizioni dei fondi vicini ed all'importanza
dell'impianto stesso.
3. Debbono inoltre essere rispettate le speciali prescrizioni
che sono o saranno stabilite per il regolare esercizio
delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche.
Art.122.
1. L'imposizione della servitù di elettrodotto
non determina alcuna perdita di proprietà o
di possesso del fondo servente.
2. Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al
fondo rimangono in tutto a carico del proprietario
di esso.
3. Il proprietario non può in alcun modo diminuire
l'uso della servitù o renderlo più incomodo.
Del pari l'utente non può fare cosa alcuna che
aggravi la servitù.
4. Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano
stipulate all'atto della costituzione della servitù,
il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo
fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto,
ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto
a rimuovere o collocare diversamente le condutture
e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto
ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente
medesimo.
5. In tali casi, il proprietario deve offrire all'esercente,
in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio
della servitù.
6. Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù
può essere parimenti richiesto dall'utente,
se questo provi che esso riesce per lui di notevole
vantaggio e non di danno al fondo.
Art.123.
1. Al proprietario del fondo servente è dovuta
una indennità la quale deve essere determinata
tenendo conto della diminuzione di valore che per la
servitù subiscono il suolo e il fabbricato in
tutto od in parte. Tale indennità è corrisposta
prima che siano intrapresi i lavori d'imposizione della
servitù. L'aggravio causato dalla servitù
va considerato nelle condizioni di massimo sviluppo
previsto per l'impianto.
2. Il valore dell'immobile gravato dalla servitù
è computato nello stato in cui esso trovasi
all'atto dell'occupazione e senza detrazione per qualsiasi
carico che lo colpisca e col soprappiù del quinto.
3. In ogni caso, per l'area su cui si proiettano i conduttori,
viene corrisposto un quarto del valore della parte
strettamente necessaria al transito per il servizio
delle condutture, e per le aree occupate dai basamenti
dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni
di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un'adeguata
zona di rispetto, deve essere corrisposto il valore
totale.
4. Cessando l'uso pel quale fu imposta la servitù,
tali aree ritorneranno gratuitamente nella piena disponibilità
del proprietario.
5. Al proprietario debbono inoltre essere risarciti
i danni prodotti durante la costruzione della linea,
anche per le necessarie occupazioni temporanee.
6. Del pari debbono essere risarciti i danni prodotti
col servizio della conduttura elettrica, esclusi quelli
derivanti dal normale e regolare esercizio della conduttura
stessa.
7. Nell'atto col quale si fissa l'indennità prevista
al presente articolo debbono essere determinati l'area
delle zone soggette a servitù d'elettrodotto
e il numero degli appoggi e dei conduttori.
Art.124.
1. Ove l'imposizione della servitù sia fatta
per un tempo minore di nove anni, l'indennità
ragguagliata alla diminuzione del valore del suolo
è ridotta alla metà, ma scaduto il termine,
il fondo deve essere ridotto in pristino a cura e spese
dell'utente delle condutture.
2. Chi ha ottenuto il diritto di servitù temporanea
può, prima della scadenza del termine, renderlo
perpetuo pagando l'altra metà con gli interessi
legali dal giorno in cui il passaggio fu praticato.
3. Scaduto il primo termine, non gli sarà più
tenuto conto di ciò che ha pagato per la concessione
temporanea.
Art.125.
1. Per gli oneri costituiti sui beni indicati nell'art.120
ed in genere su tutti i beni dello Stato, delle province
e dei comuni, che siano d'uso pubblico o destinati
ad un pubblico servizio, la corresponsione dell'indennità
è sostituita dal pagamento di un canone annuo.
2. Anche per i beni patrimoniali di diritto comune è
in facoltà delle amministrazioni dello Stato,
delle province e dei comuni di chiedere il canone annuo
anziché l'indennità.
3. La misura dell'indennità e dei canoni dovuti
alle amministrazioni dello Stato, delle province e
dei comuni è determinata con decreto reale da
emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
sentiti le amministrazioni interessate ed il consiglio
superiore dei lavori pubblici.
4. Il pagamento delle indennità e dei canoni
non pregiudica il diritto alla rivalsa dei danni prodotti
dalla costruzione degli impianti.
Art.126.
1. Su richiesta delle autorità interessate il
Ministro dei lavori pubblici può, per ragioni
di pubblico interesse, ordinare lo spostamento delle
condutture elettriche e l'utente, ove non siano intervenute
speciali pattuizioni, ha diritto ad una congrua indennità
se lo spostamento non può essere eseguito senza
spese eccessive.
2. In caso di contestazione l'apprezzamento di tale
possibilità è demandato al Ministro dei
lavori pubblici, che provvede con decreto, sentito
il consiglio superiore.
3. La misura dell'indennità, quando sia dovuta,
è determinata col decreto stesso, salvo ricorso
all'autorità giudiziaria.
Art.127.
1. Quando sul percorso di una conduttura elettrica esistano
altre condutture elettriche o linee telefoniche o telegrafiche,
debbono essere accettate, per la tutela del regolare
esercizio di ciascuna conduttura o linea, le prescrizioni
della parte che ha titolo di preminenza per motivi
di pubblico servizio, oppure, a parità di titoli,
per ragioni di preesistenza.
2. Se tali prescrizioni esigono lo spostamento o la
modificazione delle linee e condutture, il Ministro
dei lavori pubblici, in caso di contestazione, dà
le opportune disposizioni.
3. Le spese all'uopo occorrenti sono a carico della
parte che rende necessario lo spostamento o la modificazione,
salvo quanto è disposto nell'art.122.
Art.128.
1. L'esistenza di vestigia di opere delle condutture
elettriche non è di ostacolo alla prescrizione
della servitù. Per impedire la prescrizione
occorrono l'esistenza e la conservazione dell'impianto
in istato di esercizio.
Art.129.
1. Le disposizioni dei Capi I e II del presente titolo,
ad eccezione di quelle contenute negli artt.109, 114,
120, 125 e 127, non si applicano agli impianti di linee
elettriche costruiti dall'amministrazione delle ferrovie
dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da
essa esercitate.
2. La costruzione di tali impianti è approvata
in linea tecnica e finanziaria dai componenti organi
dell'amministrazione ferroviaria ed agli effetti della
dichiarazione di pubblica utilità o di urgenza
ed indifferibilità dal Ministro delle comunicazioni
ai sensi dell'art.1 del Regio decreto 24-9-1923, n.2119.
3. Alle espropriazioni ed agli asservimenti occorrenti
per la esecuzione degli impianti medesimi sono applicabili
le disposizioni della legge 25-6-1865, n.2359, dell'art.77
della legge 7-7-1907, n.429, nonché quelle del
Regio decreto 24-9-1923, n.2119.
Capo III
ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
Art.130.
1. E' proibito a chiunque non sia autorizzato per ragioni
di servizio:
a) di collocare oggetti sugli appoggi, sui conduttori
e su qualsiasi apparecchio degli impianti di produzione,
trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia
elettrica, di toccarli o lanciare contro di essi cose
che possono danneggiarli o comunque alterare il regolare
funzionamento degli impianti, di tagliare od in altro
modo manomettere le condutture elettriche;
b) di introdursi o lasciare introdurre persone o animali
senza speciale autorizzazione nei recinti chiusi destinati
alla produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione
dell'energia elettrica;
c) di manovrare od alterare comunque per qualsiasi motivo
gli apparecchi e dispositivi che servono alla produzione,
trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.
2. Chiunque, compiendo uno dei fatti vietati dal presente
articolo o in altro modo, cagiona per colpa un disastro,
è punito a termini dell'art.449 del codice penale.
Se abbia soltanto fatto sorgere il pericolo del disastro
è soggetto alle pene dell'art.450 del codice
predetto. Qualora il fatto sia doloso si applicano
le pene previste dall'art.433 dello stesso codice.
Art.131.
1. Nel caso di frequenti interruzioni o sospensioni
nell'esercizio delle linee elettriche destinate ai
servizi pubblici o di linee esercitate senza autorizzazione
o in contravvenzione alle norme della presente legge
si applicano le disposizioni dell'art.54.
Art.132.
1. Ove si renda necessario, in caso di persistente siccità
o per motivi di interesse pubblico, di disciplinare
l'impiego dell'energia elettrica con direttive di carattere
generale, possono essere nominati, con decreto reale
su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto
con quello delle corporazioni, sentito il Consiglio
dei Ministri, commissari regionali, con facoltà
di promuovere e coordinare nelle province interessate
tutti i provvedimenti atti ad assicurare la continuità
di produzione, la migliore utilizzazione e le eventuali
indispensabili restrizioni di consumo dell'energia
elettrica.
2. Con lo stesso decreto sono conferiti ai commissari
i poteri necessari per l'adempimento delle loro attribuzioni
e sono adottate norme per la soluzione delle eventuali
divergenze nella valutazione dei bisogni delle varie
province interessate.
(c) 1996 Note's