[Note's] REGIO DECRETO 8 NOVEMBRE 1938, N.1908

(G.U. 27 dicembre 1938 n.295)

NORME PER DISCIPLINARE, IN DEROGA AI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI, L'ALTEZZA DEGLI EDIFICI DESTINATI AD USO DI ALBERGO. (convertito in L.2-6-1939, n.739)

Art.1.
Gli edifici destinati ad uso di albergo, sia di nuova costruzione, sia ampliati e trasformati in applicazione delle norme contenute nel Regio decreto-legge 12-8-1937, n.1561, e nel Regio decreto-legge 16-9-1937, n.1669, possono, su autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici, avere una altezza maggiore di quella consentita dai locali regolamenti edilizi, purché i relativi progetti siano riconosciuti corrispondenti alle esigenze del turismo nazionale.
Tale autorizzazione è concessa con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per la cultura popolare (ora Ministero per il turismo e lo spettacolo) e, quando si tratti di costruzioni che debbono sorgere in zone soggette a vincolo paesistico o nei luoghi nei quali si trovino immobili sottoposti alla legge sulla tutela dei monumenti, con quello per l'educazione nazionale (ora Ministero per la Pubblica Istruzione), sentita la commissione di cui alla legge 7-4-1938, n.475.

PRECISAZIONE MINISTERIALE

DEROGA PER L'ALTEZZA DEGLI ALBERGHI.

E' tuttora operante il Regio decreto legge 8-11-1938, n.1908, convertito in legge 2-6-1939, n.739, che reca <<Norme per disciplinare, in deroga ai regolamenti edilizi comunali, l'altezza degli edifici destinati ad uso di albergo>>.
La facoltà accordata al Ministero dei lavori pubblici di autorizzare, di concerto, ora, con il Ministero per il turismo e spettacolo, maggiori altezze di quelle consentite dai regolamenti edilizi locali, quando ciò corrisponda alle esigenze del turismo nazionale, non è stata mai soppressa né attraverso abrogazione espressa delle norme contenute nel citato decreto, né attraverso abrogazione tacita. Esse non sono incompatibili con le disposizioni della legge urbanistica 6-8-1967, n.765.
Le deroghe circa le costruzioni alberghiere continuano ad essere accordate dal Ministero dei lavori pubblici e non esistono decisioni giurisprudenziali che abbiano ritenuto abrogate le norme del Regio decreto legge n.1908. Anzi, il Consiglio di Stato, Sezione V, con decisione n.164 del 18-4-1960, ne ha ricordato l'esistenza affermando che <<l'art.1 del Regio decreto legge n.1908 del 1938 stabilisce, come è noto, che gli edifici pubblici destinati ad uso albergo possono, su autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici avere un'altezza maggiore di quella consentita dai locali regolamenti edilizi, purché i relativi progetti siano riconosciuti corrispondenti alle esigenze del turismo nazionale>>.
<<Le previsioni della norma richiedono, pertanto, due condizioni: che la costruzione sia destinata ad uso alberghiero, e che questa sia riconosciuta rispondente alle esigenze del turismo>>.




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