(G.U. 27 dicembre 1938 n.295)
NORME PER DISCIPLINARE, IN DEROGA AI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI, L'ALTEZZA DEGLI EDIFICI DESTINATI AD USO DI ALBERGO. (convertito in L.2-6-1939, n.739)
Art.1.
Gli edifici destinati ad uso di albergo, sia di nuova
costruzione, sia ampliati e trasformati in applicazione
delle norme contenute nel Regio decreto-legge 12-8-1937,
n.1561, e nel Regio decreto-legge 16-9-1937, n.1669,
possono, su autorizzazione del Ministro per i lavori
pubblici, avere una altezza maggiore di quella consentita
dai locali regolamenti edilizi, purché i relativi
progetti siano riconosciuti corrispondenti alle esigenze
del turismo nazionale.
Tale autorizzazione è concessa con decreto del
Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello
per la cultura popolare (ora Ministero per il turismo
e lo spettacolo) e, quando si tratti di costruzioni
che debbono sorgere in zone soggette a vincolo paesistico
o nei luoghi nei quali si trovino immobili sottoposti
alla legge sulla tutela dei monumenti, con quello per
l'educazione nazionale (ora Ministero per la Pubblica
Istruzione), sentita la commissione di cui alla legge
7-4-1938, n.475.
PRECISAZIONE MINISTERIALE
DEROGA PER L'ALTEZZA DEGLI ALBERGHI.
E' tuttora operante il Regio decreto legge 8-11-1938,
n.1908, convertito in legge 2-6-1939, n.739, che reca
<<Norme per disciplinare, in deroga ai regolamenti
edilizi comunali, l'altezza degli edifici destinati
ad uso di albergo>>.
La facoltà accordata al Ministero dei lavori
pubblici di autorizzare, di concerto, ora, con il Ministero
per il turismo e spettacolo, maggiori altezze di quelle
consentite dai regolamenti edilizi locali, quando ciò
corrisponda alle esigenze del turismo nazionale, non
è stata mai soppressa né attraverso abrogazione
espressa delle norme contenute nel citato decreto,
né attraverso abrogazione tacita. Esse non sono
incompatibili con le disposizioni della legge urbanistica
6-8-1967, n.765.
Le deroghe circa le costruzioni alberghiere continuano
ad essere accordate dal Ministero dei lavori pubblici
e non esistono decisioni giurisprudenziali che abbiano
ritenuto abrogate le norme del Regio decreto legge
n.1908. Anzi, il Consiglio di Stato, Sezione V, con
decisione n.164 del 18-4-1960, ne ha ricordato l'esistenza
affermando che <<l'art.1 del Regio decreto legge
n.1908 del 1938 stabilisce, come è noto, che
gli edifici pubblici destinati ad uso albergo possono,
su autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici
avere un'altezza maggiore di quella consentita dai
locali regolamenti edilizi, purché i relativi
progetti siano riconosciuti corrispondenti alle esigenze
del turismo nazionale>>.
<<Le previsioni della norma richiedono, pertanto,
due condizioni: che la costruzione sia destinata ad
uso alberghiero, e che questa sia riconosciuta rispondente
alle esigenze del turismo>>.
(c) 1996 Note's