(G.U. 17-11-1936, n.266)
convertito in LEGGE 18 GENNAIO 1937, N.193
NORME PER DISCIPLINARE LA COSTRUZIONE DEI TEATRI, L'ADATTAMENTO DI IMMOBILI A SALE DI SPETTACOLO TEATRALE, E LA CONCESSIONE DI LICENZE PER L'ESERCIZIO TEATRALE.
Art.1.
L'autorizzazione per la costruzione di teatri o l'adattamento
di immobili a sale per spettacoli teatrali, per la
destinazione di sale per proiezioni cinematografiche
a teatri, per qualsiasi lavoro relativo alla costruzione,
modificazione o trasformazione di locali da destinarsi
a teatri, nonché la concessione di nuove licenze
di esercizio teatrale sono subordinate al preventivo
nulla osta del Ministero per il Turismo e lo spettacolo.
Art.2.
Il nulla osta di cui al precedente articolo è
concesso dal Ministero per il Turismo e lo spettacolo
tenuto presente quanto è previsto dal comma
1 dell'art.3 del Regio decreto legge 3-2-1936, n.419,
e previo il parere di una Commissione nominata dal
Ministro e composta da:
1) due funzionari del Ministero - Ispettorato del teatro
- dei quali uno presidente;
2) tre tecnici designati uno dal Ministero dei lavori
pubblici, uno dal Sindacato nazionale architetti ed
uno dal Sindacato nazionale ingegneri;
3) un rappresentante della Federazione nazionale degli
industriali dello spettacolo;
4) un rappresentante della Federazione nazionale dei
lavoratori dello spettacolo.
La detta commissione, ove il Ministro lo reputi opportuno,
può essere integrata da un rappresentante del
Comune ove la nuova costruzione o l'apertura del nuovo
teatro dovrebbe avvenire, designato dal sindaco.
Art.3.
Le disposizioni del presente decreto si applicano anche
alle licenze per spettacoli teatrali in corso, al momento
della loro rinnovazione, in locali non destinati esclusivamente
a spettacoli teatrali.
Art.4.
Si omette.
(c) 1996 Note's