[Note's] REGIO DECRETO 10-9-1936, N.1946

(G.U. 17-11-1936, n.266)

convertito in LEGGE 18 GENNAIO 1937, N.193

NORME PER DISCIPLINARE LA COSTRUZIONE DEI TEATRI, L'ADATTAMENTO DI IMMOBILI A SALE DI SPETTACOLO TEATRALE, E LA CONCESSIONE DI LICENZE PER L'ESERCIZIO TEATRALE.

Art.1.
L'autorizzazione per la costruzione di teatri o l'adattamento di immobili a sale per spettacoli teatrali, per la destinazione di sale per proiezioni cinematografiche a teatri, per qualsiasi lavoro relativo alla costruzione, modificazione o trasformazione di locali da destinarsi a teatri, nonché la concessione di nuove licenze di esercizio teatrale sono subordinate al preventivo nulla osta del Ministero per il Turismo e lo spettacolo.

Art.2.
Il nulla osta di cui al precedente articolo è concesso dal Ministero per il Turismo e lo spettacolo tenuto presente quanto è previsto dal comma 1 dell'art.3 del Regio decreto legge 3-2-1936, n.419, e previo il parere di una Commissione nominata dal Ministro e composta da:
1) due funzionari del Ministero - Ispettorato del teatro - dei quali uno presidente;
2) tre tecnici designati uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dal Sindacato nazionale architetti ed uno dal Sindacato nazionale ingegneri;
3) un rappresentante della Federazione nazionale degli industriali dello spettacolo;
4) un rappresentante della Federazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo.
La detta commissione, ove il Ministro lo reputi opportuno, può essere integrata da un rappresentante del Comune ove la nuova costruzione o l'apertura del nuovo teatro dovrebbe avvenire, designato dal sindaco.

Art.3.
Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle licenze per spettacoli teatrali in corso, al momento della loro rinnovazione, in locali non destinati esclusivamente a spettacoli teatrali.

Art.4.
Si omette.




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