[Note's] REGIO DECRETO 20 DICEMBRE 1937, N.2643

(G.U. 11-3-1938, n.58)

NORME PER L'ATTUAZIONE DEL REGIO DECRETO LEGGE 10 SETTEMBRE 1936, N.1946, CIRCA L'APERTURA DI NUOVI TEATRI, ADATTAMENTO DI IMMOBILI A SALE PER SPETTACOLI TEATRALI E CONCESSIONE DI LICENZE.

Art.1.
Ai fini del nulla osta di cui all'art.1 del R.D.L. 10-9-1936, n.1946, convertito nella legge 18-1-1937, n.193, tutti coloro, enti o privati, che intendono:
a) costruire teatri;
b) adattare immobili a sale per spettacoli teatrali;
c) destinare sale per proiezioni cinematografiche a teatri;
d) eseguire qualsiasi lavoro relativo alla costruzione, modificazione o trasformazione di locali da destinarsi a teatri;
e) ottenere nuove licenze di esercizio teatrale, o la rinnovazione di quelle concesse per rappresentazioni teatrali in locali non destinati esclusivamente a tale genere di spettacoli; debbono farne domanda su carta da bollo diretta al Ministero per il Turismo e lo Spettacolo per il tramite del prefetto.

Art.2.
Nei casi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art.1, la domanda dev'essere corredata:
1) del progetto completo in duplice copia della costruzione o dei lavori da eseguire, compresi piante, alzate e prospetti, firmati o da un ingegnere o da un architetto iscritto nell'albo professionale;
2) del piano finanziario dei lavori (preventivo di spesa e modalità del finanziamento);
3) di tutti quegli altri documenti atti a comprovare la opportunità dei lavori progettati.

Art.3.
Nel caso di cui alla lettera e) dell'art.1 ove si tratti di concessione di nuova licenza la domanda deve essere corredata del certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il richiedente ha risieduto negli ultimi due anni e del certificato penale generale, entrambi di data non anteriore ai due mesi dalla data dell'istanza, nonché di un certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni dal quale risulti che l'istante non è stato mai dichiarato fallito.

Art.4.
Il prefetto, nel trasmettere al Ministero le domande ricevute, comunicherà, unitamente al proprio motivato parere, tutti gli elementi e le notizie necessarie od utili ai fini dell'esame della domanda stessa, e particolarmente circa:
1) il numero e la capacità delle sale teatrali esistenti nel Comune;
2) il numero degli abitanti del Comune;
3) le condizioni economiche della popolazione e gli eventuali requisiti turistici della località;
4) i miglioramenti tecnici, nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art.1 che il progetto prevede per adeguare la costruzione o il rifacimento alle esigenze della moderna tecnica teatrale ed alle condizioni igieniche e di abitabilità dei locali annessi.

Art.5.
La Commissione di cui all'art.2 del Regio decreto legge 10-9-1936, n.1946, in base agli elementi forniti dall'interessato, al parere ed alle notizie di cui al precedente articolo, esaminerà il progetto disponendo ove occorra i supplementi di istruttoria ed i sopralluoghi che riterrà necessari ed esprimerà il suo motivato parere in merito, ai fini del nulla osta di cui all'art.1 del Regio decreto legge 10-9-1936, n.1946.
La Commissione delibera a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art.6.
Il Ministero per il Turismo e lo Spettacolo ove lo ritenga opportuno e le circostanze lo richiedano può, sentita la Commissione, assegnare un termine entro il quale i lavori già approvati debbono essere eseguiti sotto pena di decadenza dell'autorizzazione.
Parimenti lo stesso Ministero può, in qualunque momento e con i mezzi e le modalità che ritiene più opportuni, assicurarsi che i lavori autorizzati siano eseguiti secondo i progetti approvati.
Ove i detti lavori risultino non conformi a quelli autorizzati il Ministero per il Turismo e lo Spettacolo può ordinarne la sospensione.

Art.7.
Si omette.




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