(G.U. 11-3-1938, n.58)
NORME PER L'ATTUAZIONE DEL REGIO DECRETO LEGGE 10 SETTEMBRE 1936, N.1946, CIRCA L'APERTURA DI NUOVI TEATRI, ADATTAMENTO DI IMMOBILI A SALE PER SPETTACOLI TEATRALI E CONCESSIONE DI LICENZE.
Art.1.
Ai fini del nulla osta di cui all'art.1 del R.D.L. 10-9-1936,
n.1946, convertito nella legge 18-1-1937, n.193, tutti
coloro, enti o privati, che intendono:
a) costruire teatri;
b) adattare immobili a sale per spettacoli teatrali;
c) destinare sale per proiezioni cinematografiche a
teatri;
d) eseguire qualsiasi lavoro relativo alla costruzione,
modificazione o trasformazione di locali da destinarsi
a teatri;
e) ottenere nuove licenze di esercizio teatrale, o la
rinnovazione di quelle concesse per rappresentazioni
teatrali in locali non destinati esclusivamente a tale
genere di spettacoli; debbono farne domanda su carta
da bollo diretta al Ministero per il Turismo e lo Spettacolo
per il tramite del prefetto.
Art.2.
Nei casi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art.1,
la domanda dev'essere corredata:
1) del progetto completo in duplice copia della costruzione
o dei lavori da eseguire, compresi piante, alzate e
prospetti, firmati o da un ingegnere o da un architetto
iscritto nell'albo professionale;
2) del piano finanziario dei lavori (preventivo di spesa
e modalità del finanziamento);
3) di tutti quegli altri documenti atti a comprovare
la opportunità dei lavori progettati.
Art.3.
Nel caso di cui alla lettera e) dell'art.1 ove si tratti
di concessione di nuova licenza la domanda deve essere
corredata del certificato di buona condotta rilasciato
dal sindaco del Comune nel quale il richiedente ha
risieduto negli ultimi due anni e del certificato penale
generale, entrambi di data non anteriore ai due mesi
dalla data dell'istanza, nonché di un certificato
del Consiglio provinciale delle corporazioni dal quale
risulti che l'istante non è stato mai dichiarato
fallito.
Art.4.
Il prefetto, nel trasmettere al Ministero le domande
ricevute, comunicherà, unitamente al proprio
motivato parere, tutti gli elementi e le notizie necessarie
od utili ai fini dell'esame della domanda stessa, e
particolarmente circa:
1) il numero e la capacità delle sale teatrali
esistenti nel Comune;
2) il numero degli abitanti del Comune;
3) le condizioni economiche della popolazione e gli
eventuali requisiti turistici della località;
4) i miglioramenti tecnici, nei casi di cui alle lettere
a), b), c) e d) dell'art.1 che il progetto prevede
per adeguare la costruzione o il rifacimento alle esigenze
della moderna tecnica teatrale ed alle condizioni igieniche
e di abitabilità dei locali annessi.
Art.5.
La Commissione di cui all'art.2 del Regio decreto legge
10-9-1936, n.1946, in base agli elementi forniti dall'interessato,
al parere ed alle notizie di cui al precedente articolo,
esaminerà il progetto disponendo ove occorra
i supplementi di istruttoria ed i sopralluoghi che
riterrà necessari ed esprimerà il suo
motivato parere in merito, ai fini del nulla osta di
cui all'art.1 del Regio decreto legge 10-9-1936, n.1946.
La Commissione delibera a maggioranza di voti ed in
caso di parità prevale il voto del presidente.
Art.6.
Il Ministero per il Turismo e lo Spettacolo ove lo ritenga
opportuno e le circostanze lo richiedano può,
sentita la Commissione, assegnare un termine entro
il quale i lavori già approvati debbono essere
eseguiti sotto pena di decadenza dell'autorizzazione.
Parimenti lo stesso Ministero può, in qualunque
momento e con i mezzi e le modalità che ritiene
più opportuni, assicurarsi che i lavori autorizzati
siano eseguiti secondo i progetti approvati.
Ove i detti lavori risultino non conformi a quelli autorizzati
il Ministero per il Turismo e lo Spettacolo può
ordinarne la sospensione.
Art.7.
Si omette.
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