[Note's] REGIO DECRETO LEGGE 2 FEBBRAIO 1939, N.302

(G.U. 28-2-1939, n.49)

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 21 GIUGNO 1928, N.1580 CHE DISCIPLINA LA COSTRUZIONE DEI CAMPI SPORTIVI.

Modificato (tra virgolette) ai sensi di:
Legge 2 aprile 1968, n.526 (G.U. 7-5-1968, n.115)
Legge 6 marzo 1987, N.65 (G.U. 5-1-1987, n.3)

Art.1.
<<I progetti per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori sono approvati con decreto dell'ingegnere capo del genio civile, sentito il comitato provinciale del CONI, quando la spesa non sia superiore a lire 100 milioni; con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico-amministrativo e il competente comitato provinciale del CONI, quando la spesa non sia superiore a lire 2 miliardi; con decreto del Ministero dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici e la commissione impianti sportivi del CONI, quando la spesa sia superiore ai 2 miliardi>>.
L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilitā agli effetti della legge 25-6-1865, n.2359.
Alle espropriazioni occorrenti si applicano le norme degli artt. 12 e 13 della legge 15-1-1885, n.2892, per il risanamento della cittā di Napoli.
Nel decreto di approvazione sono stabiliti i termini entro i quali debbono incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.

Art.2.
L'approvazione dei progetti relativi agli edifici scolastici č subordinata, per la parte riguardante la costruzione, la modifica e il restauro delle palestre ginnastiche e piscine, al preventivo parere favorevole, in linea tecnica, della Commissione Impianti Sportivi (C.I.S.) del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

Art.3.
Gli atti degli enti pubblici per l'esecuzione delle opere contemplate nel precedente art.1 sono esenti da ogni tassa sugli affari.




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