(G.U. 28-2-1939, n.49)
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 21 GIUGNO 1928, N.1580 CHE DISCIPLINA LA COSTRUZIONE DEI CAMPI SPORTIVI.
Modificato (tra virgolette) ai sensi di:
Legge 2 aprile 1968, n.526 (G.U. 7-5-1968, n.115)
Legge 6 marzo 1987, N.65 (G.U. 5-1-1987, n.3)
Art.1.
<<I progetti per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento
e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti
ed accessori sono approvati con decreto dell'ingegnere
capo del genio civile, sentito il comitato provinciale
del CONI, quando la spesa non sia superiore a lire
100 milioni; con decreto del provveditore regionale
alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico-amministrativo
e il competente comitato provinciale del CONI, quando
la spesa non sia superiore a lire 2 miliardi; con decreto
del Ministero dei lavori pubblici, sentito il consiglio
superiore dei lavori pubblici e la commissione impianti
sportivi del CONI, quando la spesa sia superiore ai
2 miliardi>>.
L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione
di pubblica utilitā agli effetti della legge
25-6-1865, n.2359.
Alle espropriazioni occorrenti si applicano le norme
degli artt. 12 e 13 della legge 15-1-1885, n.2892,
per il risanamento della cittā di Napoli.
Nel decreto di approvazione sono stabiliti i termini
entro i quali debbono incominciarsi e compiersi le
espropriazioni ed i lavori.
Art.2.
L'approvazione dei progetti relativi agli edifici scolastici
č subordinata, per la parte riguardante la costruzione,
la modifica e il restauro delle palestre ginnastiche
e piscine, al preventivo parere favorevole, in linea
tecnica, della Commissione Impianti Sportivi (C.I.S.)
del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).
Art.3.
Gli atti degli enti pubblici per l'esecuzione delle
opere contemplate nel precedente art.1 sono esenti
da ogni tassa sugli affari.
(c) 1996 Note's