(G.U.5-6-1913, n.130)
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE LEGGI 20 GIUGNO 1909, N.364 E 23 GIUGNO 1912, N.668, RELATIVE ALLE ANTICHITA' E BELLE ARTI
TITOLO I
Sezione IV
DELLA CONSERVAZIONE DELLE COSE IMMOBILI PER NATURA O
PER DESTINAZIONE
Art.74
Il proprietario o possessore di una cosa immobile, per
cui sia intervenuta la notificazione dell'importante
interesse, volendo praticare lavori all'esterno o all'interno
dell'immobile, per modificazioni, restauri, ripristini
o simili dovrà richiederne licenza alla sovrintendenza
dei monumenti, competente per ragione di territorio.
Sarà negata l'autorizzazione quando i lavori
progettati risultino dannosi all'immobile, o comunque
ne alterino il carattere.
L'autorizzazione potrà essere subordinata alla
modificazione del progetto presentato o alla sostituzione
di esso con altro compilato dalla sovrintendenza.
Il proprietario, ove continui nel proposito di fare
eseguire i lavori, è obbligato a condurli sotto
la sorveglianza della sovrintendenza, secondo i progetti
modificati o suggeriti da questa.
Art.75
Alle disposizioni del precedente articolo sono soggette
altresì tutte le cose per cui è seguita
la notificazione di cui all'art.5 della legge (oggi
vedi L.1-6-1939, n.1089), e che si reputano immobili
per destinazione, ai sensi dell'art.414 del codice
civile (oggi vedi art.817 del codice civile 1942).
Art.76
Le cose, di cui al precedente articolo, non potranno
essere rimosse senza il permesso del Ministero della
pubblica istruzione.
Art.77
I progetti di piani regolatori e di ampliamento (oggi
vedi art. 7 L.17-8-1942, n.1150) nei comuni ove esistono
cose immobili soggette alle disposizioni delle leggi
20-6-1909, n.364 e 23-6-1912, n.688 (oggi vedi L.1-6-1939,
n.1089), saranno dai prefetti trasmessi al sovrintendente
dei monumenti, che li comunicherà con le sue
osservazioni al Ministero della pubblica istruzione.
Detto Ministero li trasmetterà, con le modificazioni
ed osservazioni che riterrà opportune, al Ministero
dei lavori pubblici.
Art.78
Per i lavori in cose immobili soggette alle disposizioni
delle leggi 20-6-1909, n.364, e 23-6-1912, n.688 (oggi
vedi L.1-6-1939, n.1089), la denunzia data all'autorità
comunale non potrà tener luogo della domanda
alla competente sovrintendenza, da richiedere nei modi
di cui al presente regolamento.
L'approvazione dei piani regolatori e di ampliamento
(oggi vedi art. 7 L.17-8-1942, n.1150) non esime chi
legalmente ne è tenuto, dal richiedere alla
sovrintendenza, prima dell'esecuzione dei lavori, il
permesso di cui sopra.
Art.79
E' sempre necessaria l'autorizzazione del Ministero
della pubblica istruzione per addivenire alla intonacatura
o tinteggiatura dei prospetti o cortili o parti interessanti
la storia o l'arte di immobili sottoposti alle disposizioni
della legge.
Quando a tali lavori si addivenga per ordinanza del
sindaco, l'autorità comunale è tenuta
a sottoporre l'ordinanza medesima al preventivo esame
del sovrintendente competente, il quale potrà
opporre il suo veto oppure dar nome e prescrizioni
al riguardo.
Art.80
Nei regolamenti edilizi e nei piani regolatori e di
ampliamento saranno stabilite, sentito il Ministero
della pubblica istruzione, e secondo la procedura di
cui all'art.77, le norme necessarie per impedire che
le nuove opere danneggino la prospettiva o la luce
richiesta dai monumenti.
Nei casi di costruzioni, ricostruzioni, alzamenti di
edifici, ed in genere di nuove opere, anche provvisorie,
che non siano previste in piani regolatori o di ampliamento;
ovvero quando non esistano o non siano sufficienti,
agli effetti dell'art.14 della legge 20-6-1909, n.364,
modificato coll'art.3 della legge 23-6- 1912, n.688
(oggi vedi L.1-6-1939, n.1089), le norme contenute
nei piani regolatori o nei regolamenti edilizi, il
Ministero della pubblica istruzione potrà prescrivere
le distanze e le misure necessarie per impedire i danni
suddetti.
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