(G.U. 26-6-1931, n.146)
APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
(Si riportano solo gli articoli di specifico interesse tecnico)
TitoloIII
Capo I
DEGLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI
Art.68.
1. Senza licenza del Questore non si possono dare in
luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico rappresentazioni
teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo,
corse di cavalli, né altri simili spettacoli
o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare
circoli scuole di ballo e sale pubbliche di audizione
(la Corte costituzionale, con sentenza 15-12-1967,
n.142, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art.68 quando vieta di dare feste da ballo in
luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore).
2. Per le gare di velocità di autoveicoli e per
le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle
leggi speciali.
Art.69
1. Senza licenza della autorità locale di pubblica
sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente,
per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla
pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti
ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero
dare audizioni all'aperto.
Art.70
Si omette in quanto abrogato dal D.LEG. 13-7-1994, n.480.
Art.71
1. Le licenze, di cui negli articoli precedenti, sono
validi solamente per il locale e per il tempo in esse
indicati.
Art.80
1. L'autorità di pubblica sicurezza non può
concedere la licenza per l'apertura di un teatro o
di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto
verificare da una commissione tecnica la solidità
e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite
pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso
di incendio.
2. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di
prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi
domanda la licenza.
Art.81
1. L'autorità di pubblica sicurezza deve assistere
per mezzo dei suoi ufficiali o agenti ad ogni rappresentazione,
dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse
dell'ordine, della sicurezza pubblica, della morale
e del buon costume. Essa ha diritto, a spese del concessionario,
ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto
distinto, dal quale possa attendere agevolmente all'esercizio
delle sue funzioni.
Art.86.
I. Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore,
alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni,
trattorie, osterie, caffé o altri esercizi in
cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra,
liquori od altre bevande anche non alcooliche, né
sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti
o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli
o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.
2. La licenza è necessaria anche per lo spaccio
al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi
bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli
privati di qualunque specie, anche se la vendita o
il consumo siano limitati ai soli soci.
Art.109.
<<I. I gestori delle strutture ricettive di cui
all'art.6 della legge 17-5-1983, n. 217, esclusi i
rifugi alpini inclusi in apposito elenco approvato
dalla provincia o regione autonoma in cui sono ubicati,
non possono dare alloggio a persone non munite della
carta di identità o di altro documento idoneo
ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti>>
(Comma cosi sostituito dall'art.7, L.203/95).
2. Per gli stranieri è sufficiente l'esibizione
del passaporto o di altro documento che sia considerato
ad esso equivalente in forza di accordi internazionali,
purché munito della fotografia del titolare.
<<3. I soggetti di cui al primo comma, anche tramite
i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai
clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione
delle generalità conforme al modello approvato
dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata
a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente.
Per i gruppi guidati e per i nuclei familiari la sottoscrizione
può essere effettuata dal capogruppo anche per
i componenti del gruppo, e da uno dei coniugi anche
per gli altri familiari. Le schede di dichiarazione,
in serie numerata progressivamente, sono conservate
per dodici mesi presso la struttura ricettiva a disposizione
degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che
ne possono chiedere l'esibizione. L'obbligo di conservazione
della scheda di cui al presente comma cessa a far data
dal 30 giugno 1996. I soggetti di cui al primo comma
sono tenuti altresì a comunicare giornalmente
all'autorità di pubblica sicurezza l'arrivo
delle persone alloggiate, mediante consegna di copia
della scheda, ovvero mediante comunicazione, anche
con mezzi informatici, effettuata secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'interno>>
(Comma cosi sostituito dall'art. 7, L.203/95).
<<4. La violazione delle disposizioni del presente
articolo è soggetta alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire un milione a lire
sei milioni>> (Comma cosi sostituito dall'art.
7, L.203/95).
<<5. Salve le pene stabilite nel comma quarto,
in caso di trasgressione la licenza può essere
revocata>> (Comma così sostituito dall'art.4
del D. Leg.480/94).
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