(G.U. 3-6-1924, n.130 supplemento)
REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E PER LA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO
TITOLO II
DEI CONTRATTI
Capo I
NORME GENERALI
Art.36.
Si provvede con contratti a tutte le forniture, trasporti,
acquisti, alienazioni, affitti o lavori riguardanti
le varie amministrazioni e i vari servizi dello Stato.
Art.37.
Tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello
Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti,
eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli
previsti nei successivi articoli.
Le forniture, i trasporti e i lavori sono dati in appalto
separatamente secondo la natura del servizio e divisi
possibilmente in lotti, quando ciò sia riconosciuto
più vantaggioso per l'amministrazione.
Art.38.
I casi nei quali, a norma dell'art.3 della legge (per
"legge" si intende il R.D.2440/23 sull'amministrazione
e contabilità dello Stato) si può procedere
a citazione privata sono i seguenti:
1o) per le forniture d'ogni genere, per i trasporti
o per i lavori, quando un'evidente urgenza prodotta
da circostanze imprevedute non permetta l'indugio degli
incanti, e per le provviste occorrenti all'esercito,
all'armata o all'aeronautica militare, quando siano
urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato;
5o) quando sia andato deserto l'incanto o non siasi
raggiunto dalle offerte il limite fissato, salvo che
l'amministrazione non ritenga di dovere stipulare il
contratto a trattativa privata.
Art.40.
Agli appalti di opere pubbliche, o forniture speciali
o di lavori , per la cui esecuzione l'amministrazione
ritenga conveniente di giovarsi delle iniziative e
dei progetti di provate competenze tecniche, artistiche
o scientifiche, può procedersi mediante la forma
dell'appalto-concorso di cui all'art.4 della legge.
Le ragioni di convenienza di cui al precedente comma
sono comunicate al consiglio di Stato, nei casi in
cui il suo parere sia richiesto, ai termini di legge.
Art.41.
Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa
privata:
1o) quando gl'incanti o le citazioni siano andate deserte
o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si
sperimentassero andrebbero deserte;
5o) quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti
e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli
incanti o della citazione;
6o) e in genere in ogni altro caso in cui ricorrono
speciali ed eccezionali circostanze per le quali non
possano essere utilmente seguite le forme degli articoli
37 e 40 del presente regolamento.
Nei casi previsti nel presente articolo la ragione per
la quale si ricorre alla trattativa privata, deve essere
indicata nel decreto di approvazione del contratto
e dimostrata al consiglio di Stato, quando occorra
il suo preventivo avviso.
Art.43.
Pel complesso di una sola opera o di un solo lavoro,
in caso di speciali necessità da farsi constare
nel decreto di approvazione del contratto, possono
formarsi progetti e perizie parziali per procedere
a distinti contratti con più persone.
Quando l'appaltatore o il fornitore sia la medesima
persona, o le forniture e i lavori comunque parzialmente
descritti, formino sostanzialmente parte di una sola
impresa, non si ammette alcuna divisione artificiosa
in più a diversi contratti, ma si procede ad
un solo contratto, con le norme stabilite nel capo
I del presente titolo.
Art.44.
I contratti stipulati con precedente data si considerano
parti integranti dei contratti successivi, per gli
effetti delle disposizioni contenute negli articoli
9 e 13 della legge e 39 e 42 del presente regolamento.
Capo II
DEI CAPITOLI DI ONERI
Art.45.
I capitoli d'oneri per ogni genere di contratti possono
dividersi, ove sia necessario, in generali e speciali
e sono approvati da ciascun ministero.
I capitoli generali d'oneri contengono le condizioni
che possono applicarsi indistintamente ad un determinato
genere di lavoro, appalto o contratto, e le forme da
seguirsi per le gare. Quelli speciali riguardano le
condizioni che si riferiscono più particolarmente
all'oggetto proprio del contratto.
Nei capitoli d'oneri sono determinate la natura e l'importanza
delle garanzie che i concorrenti devono produrre per
essere ammessi agl'incanti e per assicurare l'adempimento
dei loro impegni; come pure le clausole penali e l'azione
che l'amministrazione può esercitare sopra le
cauzioni nel caso d'inadempimento ai detti impegni,
nonché il luogo in cui l'aggiudicatario, il
suo fideiussore o l'approbatore, garante del fideiussore,
devono eleggere il domicilio legale.
Art.49.
Nei contratti non si può convenire esenzione
da qualsiasi specie di imposte o tasse vigenti all'epoca
della loro stipulazione.
Art.50.
Non si può variare la durata dei contratti già
stipulati quando siano in corso di esecuzione.
Art.54. (modif. dal D.P.R.1309/48)
Secondo la qualità e l'importanza dei contratti,
coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato
debbono prestare reale e valida cauzione in numerario
od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore
di borsa.
Può accettarsi una cauzione costituita da fidejussione.
<<Sono ammessi a prestare fidejussione gli istituti
di credito di diritto pubblico e le banche d'interesse
nazionale, nonché le aziende di credito ordinario
aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non
inferiore a lire 300.000.000 e le casse di risparmio
i monti di credito su pegno di 1a categoria e le banche
popolari aventi un patrimonio non inferiore a lire
100.000.000>> (Comma così modificato dal
D.P.R.635/56).
Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fidejussione
può accettarsi quando il canone annuo non superi
le lire 100.000 e la durata non oltrepassi i sei anni
o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto.
Per il taglio dei boschi cedui, la fidejussione può
accettarsi quando venga pagato per intiero anticipatamente
il prezzo pattuito.
Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti
senza l'impiego di trazione animale o meccanica che
importano una somma non superiore alle lire 8000 annue,
l'amministrazione può accettare la fidejussione
di persona proba e solvente che firma in solido con
l'accollatario.
In casi speciali e per contratti a lunga scadenza può
essere accettata una cauzione in beni stabili di prima
ipoteca, sentito in precedenza il parere del consiglio
di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento
e quello della avvocatura dello Stato sulla proprietà
e libertà dei beni da accettare in cauzione.
E' pure fatta facoltà all'amministrazione di
prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione
per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o
ditte, sia nazionali che estere, di notoria solidità
e per le provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art.38.
L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della fidejussione,
sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di
aggiudicazione.
Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori
o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando
lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto,
si può dichiarare e tenere per valida la stessa
cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo
quelle speciali guarentigie che l'amministrazione contraente
riconoscesse necessarie.
Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti
ai quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato.
Art.55.(modif. dal D.P.R.1309/48)
Qualora nei beni rurali vi siano scorte morte o vive,
deve esigersi dagli affittuari che le ricevono in consegna
una speciale cauzione, da prestarsi a norma della prima
parte dell'articolo precedente.
Quando il canone di affitto non superi le lire 100.000
e la durata del contratto non oltrepassi i sei anni,
l'amministrazione può accettare una fidejussione
a norma del secondo e terzo comma dell'articolo precedente
a guarentigia di tali scorte.
Art.56.(modif. dal D.P.R.1309/48)
Le locazioni dei beni urbani debbono essere garantite
nei modi stabiliti dalle consuetudini locali.
Ove queste manchino, si deve esigere una cauzione personale
od una fidejussione secondo le norme del precedente
art.54; e se si reputi insufficiente la garanzia consuetudinaria,
deve a questa aggiungersi la cauzione personale o la
fidejussione.
Art.57.(modif. dal D.P.R.1309/48)
La validità delle cauzioni personali e delle
fidejussioni deve essere riconosciuta e dichiarata
dal pubblico ufficiale che l'accetta per conto dell'amministrazione.
Art.59.
Nei capitoli relativi ai contratti per l'esecuzione
di lavori ed opere pubbliche, debbono essere richiamate
le condizioni generali stabilite dalle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche.
Art.60.
Per i progetti di contratti relativi all'esecuzione
di opere pubbliche si riservano le disposizioni speciali
vigenti in materia.
Art.61.
Ciascuna amministrazione centrale o provinciale tiene
in evidenza, in apposito elenco, i prezzi unitari degli
oggetti e delle materie che essa sia tenuta a procurarsi
per i propri servizi per mezzo di appalto o ad economia.
Quest'elenco è formato e tenuto al corrente su
informazioni degli uffici tecnici e delle camere di
commercio all'uopo richieste, e con la periodica consultazione
delle mercuriali e dei bollettini.
L'elenco medesimo serve di norma nella formazione dei
capitoli per i pubblici incanti o licitazioni e nelle
trattative private o per l'esecuzione delle occorrenti
forniture ad economia.
Art.62.
Le spese di copia, bollo e le altre inerenti ai contratti
sono a carico dell'appaltatore o del contraente con
l'amministrazione dello Stato, a meno che, per casi
speciali d'interesse esclusivo dello Stato, e per esplicita
convenzione, le spese predette siano da sostenersi
dallo Stato medesimo e i relativi atti si debbano redigere
e copiare in carta libera.
I contratti sono registrati a spese, in tutto o in parte,
dei contraenti colle amministrazioni dello Stato, od
anche gratuitamente in relazione del particolare interesse
dello Stato e degli oneri espressamente assunti dall'amministrazione,
in conformità delle disposizioni contenute nella
legge del registro.
Capo III
PROCEDIMENTI PER GLI INCANTI, PER L'APPALTO-CONCORSO
PER LE LICITAZIONI E TRATTATIVE PRIVATE
Sezione I
PROCEDIMENTO PER GLI INCANTI
Art.63.
Quando si debbono fare contratti con formalità
d'incanto, l'ufficio presso il quale si deve procedere
alla stipulazione fa pubblicare l'avviso d'asta. Il
funzionario designato quale ufficiale rogante deve
intervenire agli incanti per autenticare i processi
verbali.
Art.64.
L'avviso d'asta si pubblica almeno quindici giorni prima
del giorno fissato per l'incanto e di quello per la
successiva aggiudicazione. Tanto l'uno quanto l'altro
giorno dovranno essere feriali.
Quando l'interesse del servizio lo richieda è
in facoltà dell'autorità che deve emanare
il decreto di approvazione del contratto di ridurre
questo termine fino a cinque giorni.
Le ragioni della riduzione debbono essere indicate nel
decreto suddetto.
Art.65.
L'avviso d'asta deve indicare:
1) l'autorità che presiede all'incanto, il luogo,
il giorno e l'ora in cui deve seguire;
2) l'oggetto dell'asta;
3) la qualità, ed ove d'uopo, i prezzi parziali
o totali, secondo la natura dell'oggetto;
4) il termine prefisso al compimento dei lavori o il
tempo e luogo della consegna per le forniture e quelli
del pagamento per le vendite e per gli affitti;
5) gli uffici presso i quali si può avere cognizione
delle condizioni dell'appalto;
6) i documenti comprovanti l'idoneità o le altre
condizioni prescritte per essere ammessi all'asta;
7) il modo con cui seguirà l'asta e il modo di
presentazione delle offerte se si tratta di asta ad
offerte segrete;
8) il, deposito da farsi dagli aspiranti all'asta e
le tesorerie nelle quali sarà ricevuto;
9) se l'aggiudicazione sia definitiva a unico incanto,
oppure soggetta ad offerte di ribasso o di aumento,
che non potranno essere inferiori al ventesimo del
prezzo di aggiudicazione;
1O) se nel caso di asta, coi sistemi delle offerte segrete,
si procederà all'aggiudicazione anche quando
venga presentata una sola offerta.
Art.67.
Quando trattasi di lavori d'arte o di nuove costruzioni,
l'aspirante deve dimostrare la sua idoneità
con la presentazione d'un attestato, rilasciato non
più di sei mesi prima del giorno in cui è
tenuta l'asta, dal prefetto o sottoprefetto, sentito,
secondo i casi, l'ufficio del genio civile o l'ufficio
tecnico di finanza, dal quale risulti aver l'aspirante
dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento
o nella direzione di altri consimili contratti d'appalto
di lavori pubblici o privati.
Quando l'aspirante non possa provare tale sua idoneità,
e presenti in vece sua persona che riunisca le condizioni
suespresse, e alla quale egli si obblighi di affidare
la esecuzione delle opere, l'amministrazione può
ammetterlo all'incanto.
Art.68.
Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti
le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa
si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. L'esclusione
è dichiarata con atto insindacabile della competente
amministrazione centrale da comunicarsi al Ministero
delle finanze (ragioneria generale) a cura del quale
ne viene data notizia alle altre amministrazioni. Analogamente
si provvede per le eventuali riammissioni.
Fermo il disposto dal precedente comma, l'amministrazione
ha piena ed insindacabile facoltà di escludere
dall'asta qualsiasi concorrente senza che l'escluso
possa reclamare indennità di sorta, né
pretendere che gli siano rese note le ragioni dell'esclusione.
Art.69.
Nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta,
l'autorità che presiede all'incanto dichiara
aperta l'asta. L'asta deve rimanere aperta un'ora per
la presentazione delle offerte ed è dichiarata
deserta ove non ne siano presentate almeno due, salvo
il caso in cui l'amministrazione abbia stabilito, avvertendo
nell'avviso d'asta, che tenendosi l'asta coi sistemi
delle offerte segrete, si procede all'aggiudicazione
anche se venga presentata una sola offerta.
Art.70.
Aperta l'asta, l'autorità che presiede richiama
l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto dell'incanto;
fa dare lettura delle condizioni del contratto; dà
conoscenza dei disegni, modelli e campioni, se ve ne
sono, e quindi dichiara che il contratto si effettua
sotto l'osservanza delle condizioni predette e dei
capitoli d'oneri.
Possono essere omesse le formalità indicate nel
presente articolo quando non vi siano offerenti presenti.
Art.71.
Se l'incanto non possa compiersi nello stesso giorno
in cui fu aperto, sarà continuato nel primo
giorno seguente, non festivo.
Art.72.
Qualunque sia la forma degli incanti non sono ammesse
le offerte per telegramma, né le offerte condizionate
o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento
ad altra offerta propria o di altri.
Quando in una offerta all'asta vi sia discordanza fra
il prezzo indicato in cifre, è valida l'indicazione
più vantaggiosa per l'amministrazione.
Art.73.
L'asta, secondo che le circostanze, l'importanza o la
qualità del contratto lo facciano reputare più
vantaggioso per l'amministrazione, e sia stato disposto
dal ministro competente o dall'ufficiale delegato,
si tiene in uno dei seguenti modi:
c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi
col prezzo base indicato nell'avviso d'asta.
Art.76.
Quando l'asta si tiene col metodo di cui alla lettera
c) dell'art. 73, si osservano, quando al modo ed invio
o di presentazione delle offerte, le disposizioni del
precedente articolo.
L'autorità che presiede l'asta, aperti i pieghi
ricevuti o presentati e lette le offerte, aggiudica
il contratto a colui che ha presentato l'offerta più
vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari
a quello fissato nell'avviso d'asta.
Se non sono state presentate offerte, l'asta è
dichiarata deserta.
L'amministrazione può, anche in questa forma
di incanto, prefissare il limite di aumento o di ribasso
che le offerte non devono oltrepassare. In tal caso
il limite suddetto sarà indicato in una scheda
segreta sigillata da deporsi ed aprirsi con le modalità
di cui al precedente articolo, e dopo l'apertura saranno
eliminate dalla gara le offerte che abbiano oltrepassato
il limite segnato nella scheda.
Art.77.
Quando nelle aste ad offerte segrete due o più
concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa
offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima
adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti
segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo
che lo creda più opportuno l'ufficiale incaricato.
Colui che risulta migliore offerente è dichiarato
aggiudicatario.
Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia
presente, o i presenti non vogliono migliorare l'offerta,
ovvero nel caso in cui le offerte debbano essere contenute
entro il limite di cui al secondo comma dell'art. 75
e all'ultimo comma dell'art.76, la sorte decide chi
debba essere l'aggiudicatario.
Art.80.
Nelle aste tenute nei modi indicati agli artt. 75 e
76, l'amministrazione può prescrivere in casi
speciali che le offerte a schede segrete si ricevano
in più luoghi simultaneamente da indicarsi negli
avvisi d'asta. Nel giorno e nell'ora stabiliti negli
avvisi medesimi, le autorità delegate ricevono
le offerte ed aprono i pieghi che le contengono in
presenza dei concorrenti, compilandone processo verbale.
Indi trasmettono le offerte al funzionario delegato
a presiedere agli incanti, il quale, fatto il confronto
di ciascuna delle offerte ricevute o pervenutegli col
prezzo stabilito nella scheda, o nell'avviso d'asta
secondo i casi aggiudica il contratto al migliore offerente,
ovvero dichiara l'incanto di nessun effetto. In questo
secondo caso, il minimo o il massimo scritto nella
scheda sarà fatto comunicare ai concorrenti
non presenti, per mezzo delle stesse autorità
che ne ricevettero e trasmisero le offerte.
I concorrenti possono anche far pervenire le proprie
offerte, unitamente alla prova dell'eseguito deposito,
all'ufficio appaltante col mezzo della posta ed a loro
proprio rischio, giusta quanto è stabilito nell'art.75.
Art.81.
Gli accorrenti all'asta possono presentarsi muniti di
regolare e autentico atto di procura speciale rilasciata
da altra persona, sia che tale atto riguardi un solo
e determinato appalto, sia che si riferisca a qualunque
altro appalto per forniture dello Stato. In questo
caso le offerte, la aggiudicazione ed il contratto
s'intendono fatti a nome e per conto della persona
mandante, rappresentata dal mandatario.
La procura in originale o in copia autentica è
unita al verbale d'incanto.
I mandati di procura generale non sono validi per l'ammissione
alle aste.
Possono anche essere fatte offerte per conto di una
terza persona con riserva di nominarla, purché
l'offerente stesso abbia i requisiti necessari per
essere ammesso agl'incanti, e il deposito a garanzia
dell'offerta sia a lui intestato.
Ove l'aggiudicazione abbia luogo a chi fece l'offerta
per persona da dichiarare, se ne fa speciale menzione
nel verbale di incanto, e l'offerente può dichiarare
la persona all'atto dell'aggiudicazione, ovvero entro
il termine di giorni tre a decorrere da quello del
deliberamento, e nonostante che l'aggiudicazione resti
subordinata all'approvazione superiore per conto dell'amministrazione.
Se la persona dichiarata è presente al momento
dell'aggiudicazione, la dichiarazione è da essa
accettata apponendo la sua firma sul verbale d'incanto.
Se la persona dichiarata non è presente, o la
dichiarazione per parte dell'offerente non è
fatta al momento dell'aggiudicazione, deve la persona
dichiarata presentarsi entro i tre giorni per accettare
e firmare la dichiarazione.
Non sono valide le dichiarazioni per le persone indicate
all'art.68 e per quelle che non hanno la capacità
civile di obbligarsi e di fare contratti.
Quando l'offerente non faccia, nel termine utile, la
dichiarazione, o la persona dichiarata non accetti,
o non abbia i requisiti voluti per concorrere all'asta,
l'offerente è considerato per gli effetti legali
come vero ed unico aggiudicatario.
Art.82.
Terminata l'asta, si stende un processo verbale in cui
si descrivono le operazioni fatte e vi si uniscono
le offerte ricevute. Lo sottoscrivono l'autorità
che presiedette all'asta, l'aggiudicatario se presente,
due testimoni, l'ufficiale pubblico che l'autentica,
e nei casi previsti dal primo comma dell'art.98 anche
l'impiegato del Ministero delle finanze che vi intervenne.
Si uniscono pure al processo verbale un esemplare dell'avviso
d'asta ed i giornali in cui fu inserito.
A tergo dell'avviso d'asta il funzionario che ha autenticato
il verbale appone una dichiarazione indicante i luoghi
nei quali l'avviso fu pubblicato, desumendolo dai certificati
pervenuti a norma dell'art.66.
Nel caso di offerte a schede segrete ricevute in più
luoghi simultaneamente, se non sia presente l'aggiudicatario,
si trasmette il processo verbale di aggiudicazione
all'autorità che ricevette e trasmise l'offerta,
per far notificare al domicilio eletto dall'aggiudicatario
il fatto dell'avvenuta aggiudicazione.
Nelle aste tenute nelle forme di cui agli artt. 75 e
76 il deliberatario, se presente, sottoscrive il verbale
di aggiudicazione, ed in sua assenza gliene viene fatta
notificazione come sopra è detto.
Art.83.
I depositi da farsi dai concorrenti alle aste sono,
di regola ricevuti dalle tesorerie del regno debitamente
autorizzate ed indicate nell'avviso d'asta.
Possono pure in casi speciali essere ricevuti da chi
presiede l'asta.
Chiusi gli incanti, siffatti depositi vengono restituiti
a tutti gli altri concorrenti, ritenendosi solamente
quelli fatti dagli aggiudicatari per essere passati
alla cassa dei depositi e prestiti.
Per i contratti d'una durata non maggiore di tre mesi
i depositi possono rimanere nella tesoreria ove furono
effettuati, a titolo di deposito provvisorio infruttifero,
sino alla completa esecuzione del contratto. Se i depositi
fossero eseguiti presso l'ufficio appaltante, questo
deve versarli nella più prossima tesoreria all'effetto
medesimo.
Art.84.
Quando l'amministrazione, a norma del n.9 e dell'art.
65, abbia dichiarato che l'aggiudicazione è
soggetta ad offerte di aumento o di ribasso, negli
stessi luoghi dove furono pubblicati gli avvisi d'asta
e negli stessi giornali o bollettini dove furono inseriti,
si deve pubblicare nel più breve tempo possibile,
con apposito avviso, la seguita aggiudicazione, ed
indicare il giorno e l'ora precisa in cui scade il
periodo di tempo (fatali), entro il quale si può
migliorare il prezzo dell'aggiudicazione, e gli uffici
ai quali dev'essere presentata l'offerta.
Passato tale periodo non può essere accettata
verun'altra offerta.
Il periodo di tempo utile per migliorare il prezzo dell'aggiudicazione
è di almeno giorni dieci dall'ultima pubblicazione
e s'intende scaduto all'ora stabilita.
L'autorità competente per l'approvazione del
contratto può ridurre questo termine fino a
cinque giorni con decreto motivato da unirsi a quello
di approvazione del contratto.
L'offerta di aumento o di ribasso non può mai
essere inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione
e dev'essere presentata in piego chiuso o aperto, accompagnata
dai documenti e dalla prova dell'eseguito deposito
prescritto nell'avviso d'asta.
L'ufficio deve spedire all'offerente una dichiarazione
indicante il giorno e l'ora in cui venne presentata
l'offerta e trasmettere le offerte ricevute, insieme
ai documenti, a chi presiede all'asta.
Art.85.
Presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile,
si pubblica, secondo le norme indicate negli articoli
precedenti e dopo scaduti i fatali, altro avviso d'asta,
e si procede al nuovo incanto sul prezzo dell'ottenuta
migliore offerta, col metodo dell'estinzione delle
candele o per offerte segrete, come verra' determinato
o pubblicato nell'avviso.
Quando il prezzo più favorevole risulti da due
o più offerte
uguali, quella valida agli effetti della nuova asta
è designata mediante sorteggio, salvo che fra
dette offerte vi sia quella dell'aggiudicatario provvisorio
alla quale viene data la preferenza.
Art.86.
Alla nuova asta sono applicabili le discipline stabilite
negli articoli precedenti, eccetto quanto riguarda
la scheda segreta. Il deliberamento è definitivo
ed ha luogo quand'anche siavi un solo offerente.
Art.87.
Nel caso in cui al nuovo incanto nessuno si presenti
a fare un'ulteriore offerta di aumento o di ribasso,
l'aggiudicazione rimane definitiva a favore di colui
sull'offerta del quale fu riaperto l'incanto.
Art.88.
Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede nel
più breve termine alla stipulazione del contratto,
tranne i casi in cui il verbale di aggiudicazione tenga
luogo di contratto.
Sezione II
PROCEDIMENTO PER LE LICITAZIONI, PER L'APPALTO-CONCORSO
E PER LE TRATTATIVE PRIVATE
Art.89.
Si procede alla licitazione privata:
a) invitando per mezzo di avvisi particolari persone
o ditte ritenute idonee per l'oggetto della licitazione,
a comparire in luogo, giorno ed ora determinata, per
presentare le loro offerte;
b) mediante l'invio, alle persone che si presumono idonee
per l'oggetto della licitazione, di uno schema atto
in cui sia descritto l'oggetto dell'appalto e le condizioni
generali e speciali, con invito di restituirlo munito
della propria firma e colla offerta del prezzo pel
quale sarebbero disposte ad eseguire l'appalto o con
l'indicazione del miglioramento sul prezzo base, se
questo sia stato stabilito dall'amministrazione.
Nel primo caso gli invitati presentano le loro offerte
a voce se la licitazione dev'essere verbale, o per
iscritto se ad offerte segrete.
Se altrimenti non sia stato indicato negli avvisi, l'autorità
delegata, dopo invitati ancora i concorrenti a fare
una nuova offerta a miglioramento di quella più
vantaggiosa presentata, aggiudica l'impresa, seduta
stante, al migliore offerente.
Nel secondo caso, l'autorità che deve aggiudicare
l'appalto, in un giorno ed ora da indicarsi alle persone
state invitate a concorrere, procede in pubblica seduta
all'apertura delle obbligazioni ricevute, e delibera
la provvista od il lavoro, al miglior offerente, stendendo
verbale di deliberamento dal quale risultino le ditte
invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito
della licitazione.
Tale verbale deve essere corredato anche di copia delle
obbligazioni ricevute dalle ditte concorrenti e non
rimaste deliberatarie.
Sono applicabili alle licitazioni private le norme sancite
dagli artt. 67, 68, 69, 72, 75, 76, 77 e 83.
Se la licitazione privata è fatta col metodo
delle offerte segrete di cui all'art.73, lettera b),
cioè deve essere dichiarato nell'invito.
Sono ammesse le offerte per procura, ma non quelle per
persona da nominare.
Art.91.
Quando si procede con la forma dell'appalto-concorso
le persone o ditte invitate dall'amministrazione ai
sensi dell'art.4 della legge, presentano il progetto
dei lavori o delle forniture coi prezzi relativi, nei
termini, modi e forme che sono stabiliti nell'invito.
L'amministrazione procede insindacabilmente alla scelta
del progetto che ritiene preferibile, sentito, ove
lo creda necessario, il parere di una commissione all'uopo
nominata, e stipula poi il contratto con l'offerente
prescelto.
Art.92.
La trattativa privata ha luogo quando, dopo aver interpellato,
se ciò sia ritenuto conveniente, più
persone o ditte, si tratta con una di esse.
Capo IV
STIPULAZIONE, APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI
Sezione I
STIPULAZIONE DEI CONTRATTI
Art.93.
I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale
delegato a rappresentare l'amministrazione.
La delegazione deriva dalla legge, dal presente regolamento
o dai regolamenti speciali delle singole amministrazioni.
In difetto deve risultare da apposito decreto da emettersi
dal ministro e da unirsi al contratto.
Art.96.
I contratti in forma pubblica sono ricevuti, con l'osservanza
delle norme prescritte, dalla legge notarile per gli
atti notarili, in quanto applicabili.
Art.97.
Quando si debba stipulare formale contratto, dopo che
sia intervenuto verbale di aggiudicazione in seguito
a pubblico incanto o a privata licitazione, il contratto
è stipulato, in nome dell' amministrazione,
dallo stesso funzionario che presiedette all'asta o
alla licitazione.
Art.112.
I lavori addizionali debbono essere approvati dalla
stessa autorità che approvò il contratto
pei lavori principali, e debbono osservarsi le stesse
formalità seguite pel contratto principale,
nonostante che in questo fosse stato stipulato l'obbligo
dell'impresario di eseguire anche i lavori addizionali
ai prezzi ed alle condizioni stabilite.
Art.113.
Per gravi motivi di interesse pubblico o dello Stato,
il ministro o l'autorità delegata per l'approvazione,
può negare l'approvazione ai contratti anche
se riconosciuti regolari.
L'autorità delegata, nel caso in cui non ritenga
di approvare il contratto, ne riferisce al ministro.
Art.114.
Quando nel capitolato di oneri o nello schema del contratto
sia stabilito un termine per l'approvazione, il contraente
ha dritto di essere liberato da ogni suo impegno, ove
entro il termine stesso non venga emesso il decreto
di approvazione.
All'uopo egli deve notificare all'amministrazione appaltante
la sua volontà di sciogliersi dall'impegno mediante
dichiarazione che però rimane priva di effetti,
se prima che pervenga all'amministrazione, il decreto
di approvazione sia stato già emesso.
Il contraente dichiaratosi sciolto dall'impegno assunto
non può pretendere compenso di sorta.
Sezione III
ESECUZIONE DEI CONTRATTI
Art.117.
Allorché i contratti sono stati approvati e,
ove prescritto, registrati alla corte dei conti, l'amministrazione
provvede alla loro esecuzione.
Art.118.
Nei regolamenti speciali di ciascun servizio si stabiliscono
le cautele di assistenza, vigilanza e direzione necessarie
ad assicurare la buona esecuzione delle forniture,
dei trasporti o lavori, secondo la diversa loro natura.
Quando i lavori, i trasporti e le forniture subiscano
ritardo, le persone incaricate di vigilarne l'esecuzione
devono riferirne all'autorità, competente per
l'esatto adempimento del contratto e per l'applicazione
delle sanzioni in esso previste.
Art.119.
Le persone poste alla direzione dei lavori ed alla vigilanza
sulle forniture e sui trasporti, non possono fare aggiunte
né alcuna altra variazione ai contratti stipulati.
Se però qualche variazione o aggiunta si renda
necessaria, devono farne prontamente la proposta all'autorità
od al ministero da cui dipendono, con una particolareggiata
relazione corredata dei necessari documenti.
Tali variazioni o aggiunte non possono mandarsi ad effetto,
se non quando siano autorizzate dall'autorità
competente ad approvare il contratto.
Per le variazioni e le aggiunte fatte eseguire senza
la predetta autorizzazione, e tenuta responsabile la
persona che le avesse illegalmente ordinate.
Art.120.
Nel caso di aumento o di diminuzione dei lavori oltre
il quinto del prezzo di appalto ai sensi dell'art.11
della legge, l'appaltatore, ove non si valga del diritto
alla risoluzione del contratto, è obbligato
ad assoggettarsi all'aumento o alla diminuzione.
Capo V
COLLAUDAZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE
Art.121.
Tutti i lavori e tutte le forniture fatte ad appalto
o in economia sono soggette salvo speciali disposizioni
in contrario, a collaudazione parziale o finale, nei
modi stabiliti dai singoli regolamenti pei diversi
servizi.
Art.122.
Le collaudazioni finali dei lavori e delle forniture
sono fatte da agenti destinati dall'amministrazione
centrale cui la spesa riguarda.
La collaudazione non può esser fatta dalla stessa
persona che ha diretta o sorvegliata l'esecuzione dei
lavori.
Art.123.
I regolamenti speciali accennati nel precedente articolo
118, oltre alle cautele e norme ivi additate, determinano
pure il sistema di sindacato da esercitare ed il modo
di compilare le liquidazioni parziali e finali, nonché
i documenti da produrre in appoggio alle medesime.
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