(G.U. 4-9-1913, n.207)
APPROVAZIONE DELLE NORME PER IL BUON GOVERNO IGIENICO NEI CANTIERI DELLE GRANDI OPERE PUBBLICHE
Art.1
E' approvato l'unito disciplinare, che sarà vidimato,
d'ordine nostro, dai ministri proponenti, contenente
le disposizioni per assicurare il buon governo igienico
nei cantieri delle opere pubbliche e specialmente per
i grandi lavori in galleria.
Art.2
Il predetto disciplinare deve applicarsi nei cantieri
di opere pubbliche che richiedano la formazione di
villaggi, di operai il numero dei quali, comprese le
rispettive famiglie, sia maggiore di cinquecento. Ove
si tratti di opere da eseguirsi in galleria, o che
richiedano escavazioni di galleria, il disciplinare
stesso deve applicarsi sempre quando il numero degli
operai, comprese le rispettive famiglie, sia maggiore
di trecento.
Art.3
Il disciplinare sopra indicato verrà richiamato
nei capitolati speciali di appalto, relativi all'assunzione
di opere pubbliche.
DISCIPLINARE
BARACCHE DI ABITAZIONE PER GLI OPERAI E LE LORO FAMIGLIE
Art.1
Le baracche di abitazione devono essere ben distribuite,
di buona costruzione, con sufficienti aperture per
un'attiva ventilazione, con idonei mezzi di riscaldamento,
ove del caso, e di ampiezza tale da assicurare almeno
mc 9 per ogni adulto.
Art.2
Nelle località malariche, l'applicazione delle
reticelle per la difesa sanitaria contro la penetrazione
degli insetti aerei nelle abitazioni è regolata
dall'art. 162 del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con Regio decreto 1-8-1907, n.636 e dagli
artt. 22, 28, 30 e 31 del regolamento per diminuire
le cause della malaria approvato con Regio decreto
28-2-1907, n.61.
ACQUA POTABILE
Art.3.
Dovrà accertarsi la purezza dell'acqua destinata
ai cantieri. Le acque, che non dessero sufficienti
garanzie, dovranno essere depurate.
Art.4
Le acque di scaturigine dovranno essere protette, dalla
sorgente alle bocche di erogazione, con adeguate opere
di presa e di conduttura.
Art.5
Le acque di pozzo non potranno essere estratte con secchie,
ma esclusivamente a mezzo di pompa, ed il pozzo dovrà
essere chiuso in guisa che non sia possibile contaminare
in alcun modo l'acqua raccolta.
Art.6
Ogni qualvolta le condizioni del suolo lo permettano,
e tenuto conto delle esigenze del servizio, dovranno
impiantarsi pozzi tubolari metallici, a preferenza
di quelli a serbatoio.
Art.7
Occorrendo l'impianto di cisterne o serbatoi, tanto
per le une quanto per gli altri, dovrà assicurarsene
la perfetta chiusura; e l'erogazione dell'acqua potrà
farsi, a seconda dei casi, che mediante pompa o cannello
a rubinetto.
Art.8.
Le scaturigini, o fontanelle, che dessero acqua inquinata
dovranno portare la scritta: "non bevibile".
Art.9
In galleria, l'acqua potabile, quando non sia fornita
da buone sorgenti, messe in luce con l'opera di scavo,
dovrà essere provveduta mediante trasporto con
carrelli-cisterne ovvero botti, o botticelle portatili,
di dimensioni adeguate.
Dai detti recipienti l'acqua non dovrà potersi
estrarre che mediante cannula a rubinetto, e questo
sarà costruito in guisa che non riesca possibile
accostarsi le labbra per bere.
Potrà prescriversi dall'autorità competente
che i recipienti per il trasporto dell'acqua e le tazze
per bere siano a foggia determinata.
LAVATOI
Art.10
Ogni gruppo di baracche dovrà essere dotato di
un adeguato numero di lavatoi, alimentati da acque
pulite.
Art.11
L'acqua di rifiuto dei lavatoi dovrà avere libero
scarico in un cunicolo, cavo, fossato, burrone, ecc.;
in guisa che siano evitati, nei pressi del cantiere,
o presso altri abitati allagamenti e ristagni.
BAGNI E DOCCE
Art.12
Ogni cantiere per lavori in galleria deve essere dotato
di un numero adeguato ai bagni a doccia con acqua pulita
e riscaldabile.
Siano evitati i bagni in riviere e fossati, ove sboccano
fogne.
LATRINE - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
- NETTEZZA DEI CANTIERI
Art.13
Le latrine debbono essere bene ubicate nei riguardi
dell'igiene e della decenza.
Dovrà evitarsi che, da esse, possa derivare inquinamento
alle potabili ai lavatoi ed alle abitazioni.
Art.14
Le latrine debbono essere in numero adeguato alla popolazione.
Gioverà, poi, quando non sia possibile altro
metodo, adottare il sistema delle trincee, profonde
non meno di m 0,50, da servire per versarvi i vasi
fecali delle abitazioni ed i rifiuti domestici.
L'ubicazione di dette trincee, dovrà essere guidata
da criteri di igiene e di convenienza.
Art.15
In galleria si adotteranno, per norma generale, o latrine
a bottini mobili, razionalmente costruiti e bene adatti
per il trasporto da ubicarsi in punti opportuni, ovvero
latrine fisse, per il solo caso in cui fosse riconosciuto
preferibile, per speciali, favorevoli condizioni, utilizzare
qualche punto asciutto, ben aereato e poco frequentato
della galleria.
Potrà prescriversi, dalla autorità competente,
che le latrine a bottini mobili, e quelle fisse siano
costruite secondo un dato modello.
Art.16
Deve essere assolutamente vietato contaminare, con deiezioni
e rifiuti, l'area circostante ai baraccamenti, la platea
delle gallerie ed i carrelli del materiale di scarico.
Art.17
Tanto le latrine all'aperto quanto le trincee e latrine
fisse in galleria debbono essere sistematicamente cosparse,
ogni giorno e più volte se occorra, con abbondante
latte di calce di recente preparazione, ed eventualmente
con altra sostanza (torba, acido fenico), se del caso,
giusta le disposizioni della direzione dei lavori.
I bottini mobili delle gallerie debbono essere vuotati
nelle trincee scavate all'aperto ed essere, ogni giorno,
disinfettati, così come si e detto per le latrine
fisse.
VENTILAZIONE DELLE GALLERIE
Art.18
Deve essere assicurato il funzionamento di una attiva
ventilazione delle gallerie, in guisa che la corrente
penetri e si diffonda in ogni parte, per evitare il
ristagno eventuale di miscugli asfissianti in punti
non percorsi dalla corrente ventilatrice.
Artt.19-32
(Si omettono perché di limitato interesse tecnico).
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