[Note's] REGIO DECRETO 25 LUGLIO 1913, N.998

(G.U. 4-9-1913, n.207)

APPROVAZIONE DELLE NORME PER IL BUON GOVERNO IGIENICO NEI CANTIERI DELLE GRANDI OPERE PUBBLICHE

Art.1
E' approvato l'unito disciplinare, che sarà vidimato, d'ordine nostro, dai ministri proponenti, contenente le disposizioni per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle opere pubbliche e specialmente per i grandi lavori in galleria.

Art.2
Il predetto disciplinare deve applicarsi nei cantieri di opere pubbliche che richiedano la formazione di villaggi, di operai il numero dei quali, comprese le rispettive famiglie, sia maggiore di cinquecento. Ove si tratti di opere da eseguirsi in galleria, o che richiedano escavazioni di galleria, il disciplinare stesso deve applicarsi sempre quando il numero degli operai, comprese le rispettive famiglie, sia maggiore di trecento.

Art.3
Il disciplinare sopra indicato verrà richiamato nei capitolati speciali di appalto, relativi all'assunzione di opere pubbliche.

DISCIPLINARE

BARACCHE DI ABITAZIONE PER GLI OPERAI E LE LORO FAMIGLIE

Art.1
Le baracche di abitazione devono essere ben distribuite, di buona costruzione, con sufficienti aperture per un'attiva ventilazione, con idonei mezzi di riscaldamento, ove del caso, e di ampiezza tale da assicurare almeno mc 9 per ogni adulto.

Art.2
Nelle località malariche, l'applicazione delle reticelle per la difesa sanitaria contro la penetrazione degli insetti aerei nelle abitazioni è regolata dall'art. 162 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 1-8-1907, n.636 e dagli artt. 22, 28, 30 e 31 del regolamento per diminuire le cause della malaria approvato con Regio decreto 28-2-1907, n.61.

ACQUA POTABILE
Art.3.
Dovrà accertarsi la purezza dell'acqua destinata ai cantieri. Le acque, che non dessero sufficienti garanzie, dovranno essere depurate.

Art.4
Le acque di scaturigine dovranno essere protette, dalla sorgente alle bocche di erogazione, con adeguate opere di presa e di conduttura.

Art.5
Le acque di pozzo non potranno essere estratte con secchie, ma esclusivamente a mezzo di pompa, ed il pozzo dovrà essere chiuso in guisa che non sia possibile contaminare in alcun modo l'acqua raccolta.

Art.6
Ogni qualvolta le condizioni del suolo lo permettano, e tenuto conto delle esigenze del servizio, dovranno impiantarsi pozzi tubolari metallici, a preferenza di quelli a serbatoio.

Art.7
Occorrendo l'impianto di cisterne o serbatoi, tanto per le une quanto per gli altri, dovrà assicurarsene la perfetta chiusura; e l'erogazione dell'acqua potrà farsi, a seconda dei casi, che mediante pompa o cannello a rubinetto.

Art.8.
Le scaturigini, o fontanelle, che dessero acqua inquinata dovranno portare la scritta: "non bevibile".

Art.9
In galleria, l'acqua potabile, quando non sia fornita da buone sorgenti, messe in luce con l'opera di scavo, dovrà essere provveduta mediante trasporto con carrelli-cisterne ovvero botti, o botticelle portatili, di dimensioni adeguate.
Dai detti recipienti l'acqua non dovrà potersi estrarre che mediante cannula a rubinetto, e questo sarà costruito in guisa che non riesca possibile accostarsi le labbra per bere.
Potrà prescriversi dall'autorità competente che i recipienti per il trasporto dell'acqua e le tazze per bere siano a foggia determinata.

LAVATOI
Art.10
Ogni gruppo di baracche dovrà essere dotato di un adeguato numero di lavatoi, alimentati da acque pulite.

Art.11
L'acqua di rifiuto dei lavatoi dovrà avere libero scarico in un cunicolo, cavo, fossato, burrone, ecc.; in guisa che siano evitati, nei pressi del cantiere, o presso altri abitati allagamenti e ristagni.

BAGNI E DOCCE
Art.12
Ogni cantiere per lavori in galleria deve essere dotato di un numero adeguato ai bagni a doccia con acqua pulita e riscaldabile.
Siano evitati i bagni in riviere e fossati, ove sboccano fogne.

LATRINE - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
- NETTEZZA DEI CANTIERI
Art.13
Le latrine debbono essere bene ubicate nei riguardi dell'igiene e della decenza.
Dovrà evitarsi che, da esse, possa derivare inquinamento alle potabili ai lavatoi ed alle abitazioni.

Art.14
Le latrine debbono essere in numero adeguato alla popolazione.
Gioverà, poi, quando non sia possibile altro metodo, adottare il sistema delle trincee, profonde non meno di m 0,50, da servire per versarvi i vasi fecali delle abitazioni ed i rifiuti domestici.
L'ubicazione di dette trincee, dovrà essere guidata da criteri di igiene e di convenienza.

Art.15
In galleria si adotteranno, per norma generale, o latrine a bottini mobili, razionalmente costruiti e bene adatti per il trasporto da ubicarsi in punti opportuni, ovvero latrine fisse, per il solo caso in cui fosse riconosciuto preferibile, per speciali, favorevoli condizioni, utilizzare qualche punto asciutto, ben aereato e poco frequentato della galleria.
Potrà prescriversi, dalla autorità competente, che le latrine a bottini mobili, e quelle fisse siano costruite secondo un dato modello.

Art.16
Deve essere assolutamente vietato contaminare, con deiezioni e rifiuti, l'area circostante ai baraccamenti, la platea delle gallerie ed i carrelli del materiale di scarico.

Art.17
Tanto le latrine all'aperto quanto le trincee e latrine fisse in galleria debbono essere sistematicamente cosparse, ogni giorno e più volte se occorra, con abbondante latte di calce di recente preparazione, ed eventualmente con altra sostanza (torba, acido fenico), se del caso, giusta le disposizioni della direzione dei lavori.
I bottini mobili delle gallerie debbono essere vuotati nelle trincee scavate all'aperto ed essere, ogni giorno, disinfettati, così come si e detto per le latrine fisse.

VENTILAZIONE DELLE GALLERIE
Art.18
Deve essere assicurato il funzionamento di una attiva ventilazione delle gallerie, in guisa che la corrente penetri e si diffonda in ogni parte, per evitare il ristagno eventuale di miscugli asfissianti in punti non percorsi dalla corrente ventilatrice.

Artt.19-32
(Si omettono perché di limitato interesse tecnico).




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