LIMITAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI POTERI DI DEROGA AI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI ED ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI, LEGGE 21 DICEMBRE 1955, N.1357.
Si è dovuto purtroppo constatare che spesso le
richieste di nulla osta, ai sensi della legge in oggetto,
pervengono a questo Ministero non corredate degli atti
ed elementi indispensabili per l'esame delle pratiche
e mancano dei presupposti di fatto e di diritto indispensabili
per la loro ammissibilità.
In proposito occorre tener presente quanto segue:
a) presupposto giuridico indispensabile per l'esercizio
del potere di deroga è che nel regolamento edilizio
comunale vi sia una norma la quale attribuisca al comune
il potere di derogare a determinate disposizioni del
regolamento stesso.
Pertanto, allo scopo di poter effettuare questo esame,
è necessario che le sezioni urbanistiche inviino,
di volta in volta, uno stralcio della norma che prevede
tale potere di deroga.
Non è superfluo rilevare che deve trattarsi di
norme già esecutive ed operanti, dato che spesso
i comuni intendono avvalersi di poteri di deroga scaturenti
da norme regolamentari ancora <<in fieri>>;
b) le richieste debbono essere inoltrate a questo Ministero,
non dai privati o dagli enti interessati, ma da parte
dei comuni, tramite le sezioni urbanistiche dei provveditorati
alle opere pubbliche, essendo evidente, che, mancando
il preventivo consenso comunale all'autorizzazione
della deroga, la concessione del nulla osta ministeriale
non avrebbe alcuna rilevanza.
Pertanto, se è vero che il comune al momento
della richiesta non ha rilasciato - né poteva
rilasciare - la licenza edilizia in mancanza del nulla
osta, è pure vero che il comune stesso, nell'inoltrare
l'istanza al Ministero, ha già espresso implicitamente
il proprio parere favorevole al suo accoglimento;
c) i progetti debbono pervenire a questo Ministero in
triplice copia ed essere integrati da una planimetria
dell'abitato in scala anche piccola (1:5.000 e 1:10.000)
con la localizzazione dell'edificio da costruire;
d) il nulla osta previsto dalla legge riguarda soltanto
deroghe alle norme di regolamento edilizio e di attuazione
di piano regolatore, e non anche a specifiche previsioni
di piano regolatore e di ricostruzione (ad esempio
allineamenti stradali, vincolo di parco pubblico, volumetrie
speciali, ecc.);
e) non sempre vengono tenuti presenti i criteri stabiliti
con la circolare in data 28-2-1956, n.847, che riguardano,
com'è noto, la natura degli edifici, le condizioni
di natura ambientale ed architettonica e l'importante
fattore relativo al compenso dei volumi, per cui deve,
in particolare modo, richiamarsi l'attenzione delle
sezioni urbanistiche su una più esatta osservanza
di detti criteri;
f) nella relazione-parere della sezione urbanistica
debbono essere esposti dettagliatamente tutti gli elementi
di fatto e di diritto che possano giustificare o meno
la concessione del nulla osta.
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