[Note's] CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 3 MAGGIO 1957, N.1/1231

LIMITAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI POTERI DI DEROGA AI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI ED ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI, LEGGE 21 DICEMBRE 1955, N.1357.

Si è dovuto purtroppo constatare che spesso le richieste di nulla osta, ai sensi della legge in oggetto, pervengono a questo Ministero non corredate degli atti ed elementi indispensabili per l'esame delle pratiche e mancano dei presupposti di fatto e di diritto indispensabili per la loro ammissibilità.
In proposito occorre tener presente quanto segue:
a) presupposto giuridico indispensabile per l'esercizio del potere di deroga è che nel regolamento edilizio comunale vi sia una norma la quale attribuisca al comune il potere di derogare a determinate disposizioni del regolamento stesso.
Pertanto, allo scopo di poter effettuare questo esame, è necessario che le sezioni urbanistiche inviino, di volta in volta, uno stralcio della norma che prevede tale potere di deroga.
Non è superfluo rilevare che deve trattarsi di norme già esecutive ed operanti, dato che spesso i comuni intendono avvalersi di poteri di deroga scaturenti da norme regolamentari ancora <<in fieri>>;
b) le richieste debbono essere inoltrate a questo Ministero, non dai privati o dagli enti interessati, ma da parte dei comuni, tramite le sezioni urbanistiche dei provveditorati alle opere pubbliche, essendo evidente, che, mancando il preventivo consenso comunale all'autorizzazione della deroga, la concessione del nulla osta ministeriale non avrebbe alcuna rilevanza.
Pertanto, se è vero che il comune al momento della richiesta non ha rilasciato - né poteva rilasciare - la licenza edilizia in mancanza del nulla osta, è pure vero che il comune stesso, nell'inoltrare l'istanza al Ministero, ha già espresso implicitamente il proprio parere favorevole al suo accoglimento;
c) i progetti debbono pervenire a questo Ministero in triplice copia ed essere integrati da una planimetria dell'abitato in scala anche piccola (1:5.000 e 1:10.000) con la localizzazione dell'edificio da costruire;
d) il nulla osta previsto dalla legge riguarda soltanto deroghe alle norme di regolamento edilizio e di attuazione di piano regolatore, e non anche a specifiche previsioni di piano regolatore e di ricostruzione (ad esempio allineamenti stradali, vincolo di parco pubblico, volumetrie speciali, ecc.);
e) non sempre vengono tenuti presenti i criteri stabiliti con la circolare in data 28-2-1956, n.847, che riguardano, com'è noto, la natura degli edifici, le condizioni di natura ambientale ed architettonica e l'importante fattore relativo al compenso dei volumi, per cui deve, in particolare modo, richiamarsi l'attenzione delle sezioni urbanistiche su una più esatta osservanza di detti criteri;
f) nella relazione-parere della sezione urbanistica debbono essere esposti dettagliatamente tutti gli elementi di fatto e di diritto che possano giustificare o meno la concessione del nulla osta.




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