REPRESSIONE DEGLI ABUSI NEL SETTORE EDILIZIO E URBANISTICO.
L'azione svolta da questa amministrazione nel settore
urbanistico-edilizio, specie in questi ultimi anni,
è intesa, da un lato, a favorire l'adozione
da parte dei comuni degli strumenti occorrenti per
una completa disciplina delle attività costruttive
(piani di ricostruzione, piani regolatori, regolamenti
edilizi e programmi di fabbricazione) e, dall'altro,
ad esercitare un controllo sul rispetto delle norme
e delle prescrizioni contenute in detti piani e regolamenti.
Deve purtroppo rilevarsi che, nonostante l'assidua vigilanza
esercitata da questo Ministero e dagli organi in indirizzo,
le violazioni di tali norme e prescrizioni si ripetono
con preoccupante frequenza. Le conseguenze di tale
stato di cose si manifestano non solo attraverso danni,
spesso irreparabili, arrecati ad ambienti caratteristici
delle nostre città, ma anche spesso in un ingiustificato
senso di sfiducia nell'autorità degli organi
statali, nonché in una estesa litigiosità
che si estrinseca attraverso numerose azioni giudiziarie
e ricorsi all'autorità amministrativa giurisdizionale.
Come è evidente, la maggior responsabilità
per la situazione sopra segnalata ricade sulle amministrazioni
comunali alle quali, peraltro, la vigente legge urbanistica
(artt.31 e 32) attribuisce larghi poteri di controllo
e di vigilanza che arrivano fino alla sospensione ed
alla demolizione delle opere.
Purtroppo, i comuni raramente si avvalgono di questi
poteri ed anzi, frequentemente, essi stessi concedono
licenze che sono palesemente illegittime o, quanto
meno, si basano su discutibili interpretazioni delle
norme di piano regolatore o di regolamento edilizio.
A quest'ultimo proposito deve mettersi in rilievo la
facilità con la quale i comuni sono disposti
ad avvalersi dei poteri di deroga loro accordati dai
regolamenti edilizi e che in passato è stata
causa di così notevoli danni nei centri storici
e tradizionali delle nostre città, al punto
che si è reso indispensabile attribuire a questo
Ministero un controllo preventivo in materia: il che
è stato fatto con l'art.3 della legge 21-12-1955,
n.1357.
Così stando le cose, è indispensabile
intensificare l'azione di controllo e di vigilanza
sui provvedimenti dei comuni e sull'attività
edilizia svolta da privati e da enti, anche se questi
ultimi hanno carattere pubblico: poiché, a parte
la considerazione che la legge urbanistica contempla
un apposito controllo sulle opere di detti enti (art.29),
dovrebbero, essi per primi, dare l'esempio del più
rigoroso rispetto delle norme e prescrizioni vigenti.
Ciò premesso, questo Ministero dispone che i
signori provveditori ed i capi degli uffici del genio
civile:
a) vigilino con ogni mezzo a loro disposizione su tutte
le attività costruttive che si svolgono nel
territorio di rispettiva competenza;
b) intervengano direttamente, quando ciò è
possibile, per ottenere da parte dei comuni la modifica
o la revoca di propri provvedimenti illegittimi e per
stimolare i comuni stessi ad esercitare le attribuzioni
di cui all'art.32 della legge urbanistica;
c) segnalino ai prefetti le violazioni accertate per
un diretto intervento nei confronti dei comuni e per
l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui
alla legge comunale e provinciale;
d) segnalino le infrazioni a questo Ministero per gli
interventi di cui agli artt.26 e 27 della legge urbanistica,
quando beninteso, non sia stato possibile risolvere
localmente le situazioni abusive ed illegittime;
e) tengano in ogni caso al corrente questo Ministero
di ogni violazione accertata, inviando periodici rapporti
in merito alla "abusività" delle costruzioni
nell'ambito della propria circoscrizione.
S'invitano, altresì, i signori prefetti ad intervenire
energicamente presso le amministrazioni comunali per
richiamarle ad una più stretta e rigorosa osservanza
delle norme in parola, siano esse di regolamento edilizio
o di piano regolatore, mettendo in rilievo che dette
norme sono dalle amministrazioni stesse studiate e
proposte nel precipuo loro interesse, in quanto sono
intese ad assicurare un ordinato ed organico sviluppo
dei centri abitati.
I signori prefetti vorranno inoltre prospettare ai comuni
la necessità della osservanza - troppo spesso
trascurata - delle norme di carattere generale contenute
nei regolamenti edilizi (come ad esempio, l'apposizione
dei prescritti cartelli all'ingresso dei cantieri)
e richiedere alle ditte costruttrici di opere non ammesse
a contributo statale, la osservanza delle prescrizioni
sui manufatti in cemento armato.
Per quanto concerne i poteri sostitutivi di cui sopra
è cenno, si fa presente l'opportunità
di una più larga interpretazione delle norme
della legge comunale e provinciale, anche, e soprattutto,
in vista degli scopi di notevole interesse pubblico
che si intendono conseguire.
(c) 1996 Note's