[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 21 FEBBRAIO 1958 N.1169

REPRESSIONE DEGLI ABUSI NEL SETTORE EDILIZIO E URBANISTICO.

L'azione svolta da questa amministrazione nel settore urbanistico-edilizio, specie in questi ultimi anni, è intesa, da un lato, a favorire l'adozione da parte dei comuni degli strumenti occorrenti per una completa disciplina delle attività costruttive (piani di ricostruzione, piani regolatori, regolamenti edilizi e programmi di fabbricazione) e, dall'altro, ad esercitare un controllo sul rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute in detti piani e regolamenti.
Deve purtroppo rilevarsi che, nonostante l'assidua vigilanza esercitata da questo Ministero e dagli organi in indirizzo, le violazioni di tali norme e prescrizioni si ripetono con preoccupante frequenza. Le conseguenze di tale stato di cose si manifestano non solo attraverso danni, spesso irreparabili, arrecati ad ambienti caratteristici delle nostre città, ma anche spesso in un ingiustificato senso di sfiducia nell'autorità degli organi statali, nonché in una estesa litigiosità che si estrinseca attraverso numerose azioni giudiziarie e ricorsi all'autorità amministrativa giurisdizionale.
Come è evidente, la maggior responsabilità per la situazione sopra segnalata ricade sulle amministrazioni comunali alle quali, peraltro, la vigente legge urbanistica (artt.31 e 32) attribuisce larghi poteri di controllo e di vigilanza che arrivano fino alla sospensione ed alla demolizione delle opere.
Purtroppo, i comuni raramente si avvalgono di questi poteri ed anzi, frequentemente, essi stessi concedono licenze che sono palesemente illegittime o, quanto meno, si basano su discutibili interpretazioni delle norme di piano regolatore o di regolamento edilizio. A quest'ultimo proposito deve mettersi in rilievo la facilità con la quale i comuni sono disposti ad avvalersi dei poteri di deroga loro accordati dai regolamenti edilizi e che in passato è stata causa di così notevoli danni nei centri storici e tradizionali delle nostre città, al punto che si è reso indispensabile attribuire a questo Ministero un controllo preventivo in materia: il che è stato fatto con l'art.3 della legge 21-12-1955, n.1357.
Così stando le cose, è indispensabile intensificare l'azione di controllo e di vigilanza sui provvedimenti dei comuni e sull'attività edilizia svolta da privati e da enti, anche se questi ultimi hanno carattere pubblico: poiché, a parte la considerazione che la legge urbanistica contempla un apposito controllo sulle opere di detti enti (art.29), dovrebbero, essi per primi, dare l'esempio del più rigoroso rispetto delle norme e prescrizioni vigenti.
Ciò premesso, questo Ministero dispone che i signori provveditori ed i capi degli uffici del genio civile:
a) vigilino con ogni mezzo a loro disposizione su tutte le attività costruttive che si svolgono nel territorio di rispettiva competenza;
b) intervengano direttamente, quando ciò è possibile, per ottenere da parte dei comuni la modifica o la revoca di propri provvedimenti illegittimi e per stimolare i comuni stessi ad esercitare le attribuzioni di cui all'art.32 della legge urbanistica;
c) segnalino ai prefetti le violazioni accertate per un diretto intervento nei confronti dei comuni e per l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui alla legge comunale e provinciale;
d) segnalino le infrazioni a questo Ministero per gli interventi di cui agli artt.26 e 27 della legge urbanistica, quando beninteso, non sia stato possibile risolvere localmente le situazioni abusive ed illegittime;
e) tengano in ogni caso al corrente questo Ministero di ogni violazione accertata, inviando periodici rapporti in merito alla "abusività" delle costruzioni nell'ambito della propria circoscrizione.
S'invitano, altresì, i signori prefetti ad intervenire energicamente presso le amministrazioni comunali per richiamarle ad una più stretta e rigorosa osservanza delle norme in parola, siano esse di regolamento edilizio o di piano regolatore, mettendo in rilievo che dette norme sono dalle amministrazioni stesse studiate e proposte nel precipuo loro interesse, in quanto sono intese ad assicurare un ordinato ed organico sviluppo dei centri abitati.
I signori prefetti vorranno inoltre prospettare ai comuni la necessità della osservanza - troppo spesso trascurata - delle norme di carattere generale contenute nei regolamenti edilizi (come ad esempio, l'apposizione dei prescritti cartelli all'ingresso dei cantieri) e richiedere alle ditte costruttrici di opere non ammesse a contributo statale, la osservanza delle prescrizioni sui manufatti in cemento armato.
Per quanto concerne i poteri sostitutivi di cui sopra è cenno, si fa presente l'opportunità di una più larga interpretazione delle norme della legge comunale e provinciale, anche, e soprattutto, in vista degli scopi di notevole interesse pubblico che si intendono conseguire.




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